CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 ottobre 2022
Cassazione n. 37102/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21461/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ra ppresentat a e difes a dall’avvocatoMARTIRE VITO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di TRANI n. cron. 8785 /201 7 depositata il03/08/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Trani ha dichiarato inammissibile l'opposizione allo stato passivo della “[OSCURATO:PERSONA] d ella [OSCURATO:PERSONA] i n [OSCURATO:PERSONA]” (di seguito Congregazione) proposta da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva chiesto che fosse accertatoil proprio diritto: i) a una retribuzione proporzionata e sufficiente, coerente con l'inquadramento dirigenziale, con condanna della Congregazione in A.S. al pagamento di quanto richiesto in una propria “controproposta” del 2004, detratto quanto successivamente percepito, oltre al pagamento di quanto indicato nella perizia contabile offerta in comunicazione, o comunque al pagamento di diversa somma determinata in corsa di causa; ii) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nella misura ritenuta equa e da determinarsi anche tramite CTU, per essere stato demansionato, dequalificato e costretto all ’ inattività da una condotta vessatoria o illecita del la Congregazione ; iii) alla declaratoria di inefficacia o illegittimità del licenziamento irrogato nei suoi confronti, con reintegrazione in mansioni coerenti al profilo già posseduto e condanna della resistente al pagamento della retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione o, in difetto, al pagamento delle indennità previste dalla normativa vigente nella misura massima determinabile; iv) al pagamento delle mensilità non corrisposte integralmente, delle mensilità aggiuntive parzialmente corrisposte, del premio di incentivazione presenza per l'anno 2012 e, in caso di mancata reintegrazione, anche dell’indennità per ferie residue non godute, indennità sostitutiva di preavviso , TFR e danno di natura previdenziale o patrimoniale per perdita della retribuzione; domande tutte già proposte dinanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Trani e che la Corte d’appello aveva dichiarato improcedibili per essere intervenuta l ’ a m missione della Congregazione alla procedura di amministrazione straordinaria. 1.1. –In particolare, il tribunale: i) ha interpretato il ricorso in opposizione allo stato passivo come volto ad ottenere solo l'ammissione dei crediti oggetto delle domande di condanna (previo accertamento incidentale dei relativi diritti) , stante la competenza del giudice del lavoro sul le domande costitutive o di mero accertamento (Cass. 19271/2013 ) ; ii) ha rilevato che le somme insinuate al passivo non sono quantificate,in violazione dell'art. 93, comma 3, n. 2) l.fall., che richiede la «determinazione della somma che si intende insinuare al passivo», a pena di inammissibilità ai sensi del successivo comma 4 (per cui il ricorso è inammissibile «se è omesso o assolutamente incerto» uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) o 3) del terzo comma); iii) ha ritenuto che il mero riferimento alla documentazione prodotta - e in particolare alla controproposta del 2004 e ai conteggi contenuti nella perizia contabile allegata - non può soddisfare il requisito della necessaria quantificazione della somma di cui si chiede l'ammissione al passivo, anche perché il riferimento alla controproposta del 2004 era accompagnato dalla richiesta di “detrazione di quanto successivamente percepito” (con assoluta indeterminatezza della quantificazione), fermo restando che il mero deposito di documenti, come i conteggi, non può supplire alla carenza del petitum (Cass.13825/2008 e 2832/2016); iv) ha osservato che in sede di esame dello stato passivo il commissario giudiziale aveva rilevato che il credito non era stato quantificato, trattandosi comunque di un profilo di inammissibilità e dunque di una questione di rito, rilevabile anche d'ufficio; v) ha affermato che, nono stante la sua natura impugnatoria, nel giudizio di opposizione allo stato passivo non è precluso al curatore e alle parti di formulare eccezioni non precedentemente sollevate nella fase sommaria davanti al giudice delegato (Cass. 24723/2015). 2. – Avverso detta decisione , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. – Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonché degli artt. 93 e 99 l . f all., poiché il Giudice delegato non aveva dichiarato inammissibile la domanda, ma l’aveva rigettata («in quanto il ricorrente non ha provato l’esistenza del credito e il credito non è fondato su sentenza opponibile alla procedura»), sicché in sede di opposizione il tribunale non avrebbe potuto pronunciarsi sull’ammissibilità della domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 l.fall., bensì sul ricorso in opposizione, disciplinato dall’art. 99 l.fall. 2.2. – Il secondo mezzo lamenta cumulativamente l’ omesso esame di fatto decisivo ( con riguardo ai documenti allegati alla domanda-proposta e controproposta- scansionati a pag. 20 - 23 del ricorso, oltre alla perizia contabile) e la violazione o falsa applicazione degli «artt. 112, 113, 115, 125 e art. 1226 c . c . ; artt.163 e 164 c.p.c.; art. 2751 bis n. 1 c.c.; art. 345 c.p.c.; art. 132 n.4 c.p.c., art. 118 disp. att. c. p . c .; ar t t. 414, 416 c . p . c .; ar t t. 93 e 99» l . f all. , sul presupposto che nell’atto di opposizione erano «analiticamente indicati fatti e circostanze utili a sostenere le domande di accertamento e condanna» oltre che «ritualmente formulati i capitoli di prova e le istanze istruttorie», sicché le somme insinuate al passivo erano «determinate (almeno in parte) , o quantomeno determinabili, mercé la semplice considerazione dei documenti sopra citati», tanto più che era stata anche invocata la determinazione equitativa dei danni da demansionamento. 3. – Entrambi i motivi, in disparte i profili di inammissibilità del secondo (laddove veicola confusamente plurimi vizi eterogenei), sono infondati. 4. – I n primo luogo, i l tribunale aveva il potere di rileva re l’inammissibilità della domanda di insinuazione al passivo ai sensi dell’art. 93 l.fall. (al di là dell’imprecis a dichiara zione di inammissibilitàdell’ opposizione allo stato passivo, più chiaramente dichiarata non meritevole di accoglimento in motivazione, appunto per il rilevato profilo di inammissibilità del ricorso originario) , poiché, se oggetto formale dell’opposizione allo stato passivo è il provvedimento del giudice delegato, l’oggetto sostanziale è invece l’intero rapporto da cui origina il credito insinuato. 4.1. – In tal senso il g iudice dell’opposizione allo stato passivo può valutare tutte le ragioni ed eccezioni dirette a sorreggere o a contrastare la domanda, trattandosi di un novum judicium, seppure di tipo impugnatorio(Cass. 6279/2022, 11366/2018, 26225/2017) , per quanto non assimilabile all’appello (Cass. 21991/2021), a struttura devolutivo-sostitutiva del provvedimento del giudice delegato, che demanda perciò al tribunale il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria propriadella verifica (Cass. 27902/2020, 21490/2020,19003/2017, 19697/2009). Da ciò consegue che l’eventuale inammissibilità della domanda iniziale integra una questione rilevabile d’ufficio, anche in sede di opposizione allo stato passivo. 4.2. – La divisata ricostruzione trova riscontro nel fatto che nel giudizio di opposizione allo stato passivo sono possibili anche eccezioni nuove del curatore, non risultando applicabile l’art. 345 c.p.c. (Cass. 2899/2022, 2790 2 / 20 20, 22386/ 20 19, 10528/ 20 19, 22784/2018), sebbene nel caso in esame il tribunale abbi a dato atto, a pag. 8 del decreto impugnato , che nelle osservazioni allo stato passivo il Commissario giudiziale aveva subito rilevato la mancata quantificazione del credito. 5. – Quanto allo specifico rilievo di inammissibilità della domanda, l'art. 93, comma 3, n. 2) l.fall. richiede effettivamente la «determinazione della somma che si intende insinuare al passivo» e il successivo co mma 4 prevede appunto l’inammissibilità del ricorso «se è omesso o assolutamente incerto» uno dei requisiti di cui ai numeri1), 2) o 3) del terzo comma. 5.1. –Prima della riforma del 2006 , l ’art. 93 l.fall. richiedeva più genericamente «l’indicazione della somma»(oltre che «del titolo da cui il credito deriva, delle ragioni di prelazione e dei documenti giustificativi») e non contemplava l’ulteriore previsione di cui al n. 4) della stesura attuale, circa « la descrizione del bene su l quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale»; è dunque evidente che il legislatore della riforma ha inteso esprimere una prescrizione più rigorosa, correlata a ll’ esigenza di una più immediata letturadel petitum. 5.2. – Il nuovo approdo normativo è coerente con la maggiore connotazione di specificità del l’art. 93 l.fall. rispetto all’art. 164 c.p.c., che non assolve solo ad elementari esigenze di chiarezza di una domanda giudiziale, ma risponde in modo precipuo alla logica di assicurare un reciproco controllo , il più agevole possibile , nell'ambito del cd. “ contraddittorio incrociato ” che caratterizza la formazione dello stato passivo concorsuale – in cui vengono esaminati in un unico contesto processuale tutt i i diritti vantati dai terzi nei confronti del debitore, e in particolare le singole posizioni di credito, anche in vista dell’esercizio del diritto di impugnazione riconosciuto dall’art. 98 l.fall. a ogni singolo creditore concorrente– oltre che direndere più efficiente l’amministrazione concorsuale, in relazione aicompiti gestori e organizzativi che gravano su gli organi della procedura ( v. Cass. 26781/2016, in analoga fattispecie lavoristica in cui la domanda non era stata formulata in modo puntuale ed esplicito davanti al giudice delegato). 5.3. – Il p articolare rigore nella quantificazione del petitum , che patisce non solo l’omissione, ma anche l’assoluta incert ezza – quest’ultima interpretata con maggiori sfumature quanto alla diversa prescrizione di cui al n. 4) dell’art. 93 l.fall. , sanzionata non con l’inammissibilità ma con l’ammissione al chirografo ( cfr. Cass.7287/2013, 11656/2016 ) – risponde a ltresì all’esigenza di circoscrivere in modo chiaro l’eventuale ambito di un possibile vizio di ultrapetizione, alla luce di quanto dispone l’art. 95 , comma 3, l.fall.( per cui il giudice delegato decide «nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati») ed in vista del rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Cass. 6279/2022). 5.4. – Quanto poi alla dedotta (peraltro genericamente) determinabilità della domanda attraverso la documentazione allegata, si tratta di una valutazione di merito che non può trovare ingresso in questa sede, a fronte della congrua motivazione espressa sul punto dal tribunale (specie con riferimento alla generica domanda di pagamento di quanto richiesto “ detra tto quanto successivamente percepito”). 6. – Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese in favore del controricorrente , che si liquida no come in dispositivo. 7. – Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.Sez. U, 4315/2020). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4 .000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00e accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 20 02, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari