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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 ottobre 2024

Cassazione n. 29540/2024

Testo disponibile della fonte

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24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1891/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Amministratore delegato e rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di GENOVA n. 1384/2021 depositata il 16/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Chiavari, con la sentenza n. 22/2019, e successivamente, il Tribunale di Genova, con la pronuncia n. 1384/2021, hanno accolto la domanda restitutoria formulata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto le somme percepite da [OSCURATO:SOCIETA]. per il servizio di depurazione delle acque nel comprensorio di [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato ricorso per la cassazione della suindicata sentenza del Tribunale formulando sette motivi.

Nessuna attività difensiva hanno svolto in questa sede [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimasti intimati.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.

In vista dell’odierna Camera di Consiglio [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente ha dedotto: 1) con il primo motivo «violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 2 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 102»; 2) con il secondo motivo «violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006»; 3) con il terzo motivo «violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006»; 4) con il quarto motivo «omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. dell’art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007, dell’art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla Legge n. 13/2009 e dell’art. 154 del D.Lgs. 152/2006»; 5) con il quinto motivo «violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e dell'art. 154 del D.lgs. 152/2006»; 6) con il sesto motivo «violazione o falsa applicazione ex art. 360, 1° comma, n. , comma 1°, n. 3) degli artt. 2033, 2058 e 2560 c.c.» 7) con il settimo «violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. dell’art. 2948 c.c.». 8) In data 14 giugno 2024 la società [OSCURATO:SOCIETA], odierna ricorrente, tramite l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha comunicato di voler rinunciare al ricorso, a seguito della pubblicazione, in data 14 luglio 2023, dell'ordinanza n. 20361/2023 (seguita da plurimi pronunciamenti conformi: Cass. n. 25258/2023; Cass. n. 25259/2023; Cass. n. 25260/2023; Cass. n. 25261/2023; Cass. 25262/2023) che ha ritenuto: i) non dovuta la quota della tariffa del servizio idrico integrato dipendente dall’assenza o dal mancato funzionamento del sistema di depurazione delle acque; ii) individuato nel soggetto che ne ha chiesto ed ottenuto il pagamento, subentrato nel contratto ancora pendente, ai sensi dell’art. 2558 cod.civ., a seguito di cessione di ramo d’azienda, il legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito; iii) applicabile la prescrizione decennale. 9) Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia, ai sensi dell’art. 391 cod.proc.civ. 10) Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio.

Così deciso in Roma nella Cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1891/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Amministratore delegato e rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di GENOVA n. 1384/2021 depositata il 16/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Chiavari, con la sentenza n. 22/2019, e successivamente, il Tribunale di Genova, con la pronuncia n. 1384/2021, hanno accolto la domanda restitutoria formulata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto le somme percepite da [OSCURATO:SOCIETA]. per il servizio di depurazione delle acque nel comprensorio di [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato ricorso per la cassazione della suindicata sentenza del Tribunale formulando sette motivi. Nessuna attività difensiva hanno svolto in questa sede [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimasti intimati. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ. In vista dell’odierna Camera di Consiglio [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente ha dedotto: 1) con il primo motivo «violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 2 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 102»; 2) con il secondo motivo «violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006»; 3) con il terzo motivo «violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006»; 4) con il quarto motivo «omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. dell’art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007, dell’art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla Legge n. 13/2009 e dell’art. 154 del D.Lgs. 152/2006»; 5) con il quinto motivo «violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e dell'art. 154 del D.lgs. 152/2006»; 6) con il sesto motivo «violazione o falsa applicazione ex art. 360, 1° comma, n. , comma 1°, n. 3) degli artt. 2033, 2058 e 2560 c.c.» 7) con il settimo «violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. dell’art. 2948 c.c.». 8) In data 14 giugno 2024 la società [OSCURATO:SOCIETA], odierna ricorrente, tramite l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha comunicato di voler rinunciare al ricorso, a seguito della pubblicazione, in data 14 luglio 2023, dell'ordinanza n. 20361/2023 (seguita da plurimi pronunciamenti conformi: Cass. n. 25258/2023; Cass. n. 25259/2023; Cass. n. 25260/2023; Cass. n. 25261/2023; Cass. 25262/2023) che ha ritenuto: i) non dovuta la quota della tariffa del servizio idrico integrato dipendente dall’assenza o dal mancato funzionamento del sistema di depurazione delle acque; ii) individuato nel soggetto che ne ha chiesto ed ottenuto il pagamento, subentrato nel contratto ancora pendente, ai sensi dell’art. 2558 cod.civ., a seguito di cessione di ramo d’azienda, il legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito; iii) applicabile la prescrizione decennale. 9) Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia, ai sensi dell’art. 391 cod.proc.civ. 10) Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio. Così deciso in Roma nella Cam