CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25258/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18006/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del l egale r appresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dall’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- per la cassazione della sentenza n. 937/2022 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 12aprile 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 dal Consigliererelatore, [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di pace di Chiavari, in accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – previo accertamento della sussistenza di un rapporto contrattuale di utenza avente ad oggetto la prestazione del servizio idrico integrato nel territorio del Comune di Rapallo e dell’inadempimento di Ireti s.p.a. in ordine allo svolgimento del servizio di depurazione – condannò quest’ultima a restituire agli attori le somme da loro versate negli ultimi dieci anni a titolo di quota di tariffa relativa a tale specifico servizio , avuto riguardo alla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, la quale aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nel testo modificato dall’art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonché, in via consequenziale,l’art. 155, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevedeva no che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione sarebbe stata dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura fosse sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi fosserotemporaneamente inattivi. 2.La decisione del Giudice di pace di Chiavari è stata integralmente confermata dal Tribunale di Genova, il quale ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., condannandola alle spese del grado in favore degli attori-appellati. 3. Propone ricorso per cassazione Ireti s.p.a. , sulla base di sette motivi. Non svolgono difese gli intimati.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazionedegli artt.74, 101 e 105 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’art.2 del D.M. 30 settembre 2009, n. 102. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha formulato il giudizio di inesatto adempimento di Ireti s.p.a. rispetto alla sua obbligazione di prestare il servizio di depurazione. 1.a.Il Tribunale, in base al combinato disposto degli artt. 74 e 105, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, ha ritenuto che l’esatto espletamento di tale servizio (e, quindi, l’esatta esecuzione della prestazione che formava oggetto della relativa obbligazione) avrebbe imposto, alternativamente, la sottoposizione delle acque reflue ad un trattamento“secondario” (vale a dire, ad un trattamento biologico con sedimentazione ulteriore rispetto a quella att uata con il semplice trattamento primario, ai sensi dell’art. 74, lett. mm , prima parte , del detto decreto legislativo) oppure ad un trattamento “ equivalente ”, in conformità con le indicazioni dell’Allegato 5 alla Parte terza della medesima fonte normativa (art. 74, lett. mm , seconda parte); trattamento, quest’ultimo, possibile, in alternativa al trattamento secondario, solo in seguito all’adozione dei provvedimenti integrativi adottati con legge regionale, previsti dal suddetto allegatoe diretti ad individuare i valori-limite di emissione degli scarichi.Poiché, invece, nella fattispecie, era incontroverso tra le parti che nel Comune di Rapallo , attraverso l’impianto di depurazione ivi installato, le acque reflue venivano sottoposte, prima dello scarico, al solo trattamentobiologico “ primario ”, doveva reputarsi sussistente il dedotto inesatto adempimento di Ireti s.p.a. all’obbligazione avente ad oggetto la prestazione del servizio di depurazione e doveva conseguentemente escludersi l’obbligo degli utenti di eseguire la controprestazione, con il versamento della relativa quota di tariffa, senza che potessetrarsi argomento , in senso diverso, né dall’art. 2 del D.M. 30 settembre 2009 , n. 102 (contene n te una definizione meramente tautologica dell’impianto di depu r azione) né dall’art.154 del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo la cui previsione, anzi, la tariffa, quale corrispettivo del servizio idrico integrato, avrebbe dovuto essere determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito. 1.b. S econdo la società ricorrente , il giudizio formulato dal Tribunale di Genova sarebbe basato su una interpretazione erronea della disciplina contenuta nel [OSCURATO:PERSONA] in materia ambientale e, in particolare,della disposizione di cui all’art. 105, comma 3, di tale corpo normativo. In primo luogo, Ireti s.p.a. sostiene che l’esigenza del rispetto delle indicazioni di cui all’Allegato 5 alla Parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006, nonpotrebbe essere limitata a l solo trattamento “ equivalente ”, configurato come alternativo al trattamento “secondario”, poiché, al contrario, costituirebbe espressione della regola generale, codificata già nel precedente art. 101 e ribadita nel comma 1 dello stesso art. 105 del citato decreto legislativo, secondo cui gli scarichi di acque reflue devono rispettare i valori - limite di emissione previsti nel suddetto allegato e fissati con legge regionale; il trattamento “secondario”, al pari di quello “equivalente” (sia che fosse attuato tramite processo biologico con sedimentazione secondaria, sia che fosse attuato con altro processo), sarebbe quindi tale solo laddove fossero rispettate le indicazioni di cui all’Allegato 5 della Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 e il complesso sistema di richiami ivi previsto(pp.16-19 del ricorso). In secondo luogo , la società ricorrente riti ene che la normativa eurounitaria (vienerichiamata la direttiva 91/271 /CEE , artt. 2 e 4) , nel distinguere le modalità di trattamento delle acque reflue in “trattamento primario ”, “ trattamento secondario ” e “ t rattamento appropriato”, in funzione di un «accettabile livello di depurazione», individuerebbe come sufficiente, nelle cc.dd. “ aree non sensibili ” , il trattamento primario, attribuendo agli Stati membri il compito di provvedere ad un trattamento « più spinto » (secondario od equivalente) nelle sole “aree sensibili”, secondo le cadenze temporali indicate(pp. 19 - 21 del ricorso) . In terzo luogo, Ireti s.p.a. sottolinea che la legislazione interna, proprio attraverso il citato Allegato5 alla P arte terza del d.lgs. n. 152 del 2006, nel prevedere la necessità che gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane si conformino , secondo le cadenze temporali indicate, ai valori - limite definiti dalle Regioni, e, nelle more della suddetta disciplina , alle leggi regionali vigentialla data di entrata in vigore del decreto medesimo , lungi dallo stabilire la necessità di un trattamentosecondario od equivalente ai fini dell’esatto espletamentodel servizio di depurazione, si li miterebbe ad individuare tale trattamento, in determinate e specifiche situazioni , quale obiettivo da raggiungere secondo precise cadenze temporali, in conformitàalla disciplina comunitaria; obiettivo, tra l’altro, previsto anche dalla legge regionale de lla Liguria n. 29 del 2007 , il cui art. 4, avente chiaro carattereprogrammatico, ribadi rebbe la necessità della sottoposizione degli scarichi delle acque reflue ad un trattamento appropriato in conformità alle indicazioni dell’ Allegato 5 dell a Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006,secondo quanto stabilito dai Piani d’ambito(pp. 23 - 24 del ricorso). In quartoluogo, la società ricorrentesostiene che tanto la disciplina legislativa interna (sia nazionale che regionale) quanto quella eurounitaria (quest’ultima , tra l’altro , promanante da una direttiva priva di efficacia orizzontale) si limit erebbero a chiarire i concetti di “trattamento delle acque” (di volta in volta, primario , secondario od equivalente), senza definire il diverso concetto di depurazione , rilevante ai fini del sinallagma del contratto di utenza tra l’ente gestore del servizio idrico integrato e il cliente finale; concetto che, invece, troverebbe la sua definizione normativa in un provvedimento non avente valore di legge, ilD.M. 30 settembre 2009, n.102, contenente, all’art.2, la nozione di impianto di depurazione (pp. 24 - 25 del ricorso) . Sulla base di queste considerazioni, Ireti s.p.a. concludeche: a) diversamente da quantoritenuto dal giudice del merito , il concetto di depurazione non coinciderebbe con quello di t rat t amento secondario od equivalente, il quale resterebbe pertanto del tutto irrilevante in funzione del giudizio di adempimento o inadempimento dell’obbligazione derivante dal contratto di utenza; b) invece , in base alla nozionedi impianto di depurazione contenuta nel D.M. n. 102 del 2009, sussisterebbe depu r azione a fronte di qualsiasi processo di trattamento « che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi » e , quindi, anchea fronte di un trattamento “ meccanico ” che si limit i alle sole fasi preliminari di grigliatura , d isoleatura e dissabbiamento dei liquami; c)tale modalità di trattamento , sostanzialmente equivalente a quello “primario”, dovrebbe reputarsi del tutto idone a in funzione dell’obiettivo di eliminazionedell’inquinamento in “aree non sensibili”, tra cui rientrerebbeRapallo; d) infin e, ess a modalità di trattamento , in quanto integrante a pieno titolo la nozione di depurazione, si tradurrebbe nell’esatta prestazionedel relativo servizio e attribuirebbe all’ente gestore il diritto a d ottenere dagli utenti il pagamento della relativaquota di tariffa (pp. 26 - 27 del ricorso) . 1.1.Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato. 1.1.aI limiti di ammissibilità del motivo vanno precisati , tenuto conto che la statuizione del Tribunale di Genova che forma oggetto di censura non costituisce l’espressionedi un giudizio di puro diritto (la ricostruzione astratta della nozione normativa di “ depurazione ” e la distinzione tra tale nozione e quelladi “trattamento”delle acque reflue , in base alle norme interne e sovranazionali) , ma costituisce espressione di un giudizio di fatto , riservato al giudice del merito , consistente nella valutazione della condotta di una delle parti d i un rapportoobbligatorio contrattuale , in funzione di stabilire se essa sia stata o meno esattamente adempiente rispetto alla propria obbligazione. La circostanzache, ai fini della determinazione del contenuto della prestazione oggettodell’obbligazione dedotta in giudizio, il giudice del merito abbia fatto riferimento a norme giuridiche , non muta in un giudizio di diritto il giudizio di fatto sull’esattezza od inesattezza dell’adempimentodella parte debitrice e non autorizza la propos izione, in sede di legittimità, di doglianze dirette a censurare inammissibilmentetale giudizio . Piuttosto, poiché le norme giuridiche, intrepretate ed applicate ai fini della formulazionedel predetto giudizio di fatto, sono state assunte dal giudice del merito quali criteri legali di determinazione della prestazione, integrativi di quelli contrattuali, l’unica censura ammissibilein sede di legittimità è quella concernente la violazione di talicriteri. Nella fattispecie in esame, i l giudice del merito, dopo avere accertato la sussistenza di un rapporto contratt uale a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di utenza) tra gli originari attori e Ireti s.p.a., avente ad oggetto, nel generale ambito del servizio idrico integrato, anche lo specifico servizio di depurazione , al fine statuire sulla fondatezza o meno dell’eccezionedi inadempimento sollevata dai creditori, ha proceduto alla valutazione della condotta della società debitrice per verificare se essa avesse o menoesattamente e seguito la prestazione che formavaoggetto della sua obbligazione ; n el formulare il giudizio di inesatto adempimento della società ricorrente , ha motivatamente ritenuto che , avuto riguardo alla disposizione contenuta nell’art. 105, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, la prestazione eseguita da Ireti s.p.a. avrebbe potuto ritenersi esatta soltanto se si fosse tradotta in un trattamento delle acque reflue corrispondente a quello prescritto dalla legge, ovverosia in un trattamento “ secondario ” (vale a dire , un trattamento con sedimentazione ulteriore rispetto a quella attuata con un trattamento primario) oppurein un trattamento ad esso “ equivalente ”. Il Tribunale , dunque, esprimendo una valutazione di merito, ha ritenuto che la prestazione eseguita daIreti s,p.a. non fosse conforme a quelladedotta nel contratto ; n ell a prospettiva di tale valutazione , le regole contenutenel d.lgs. n. 152 del 2006 sono state riguardate alla streguadi criteri legali di determinazione della prestazione , integrativi di quelli contrattuali, aventi la medesima funzione di quelli previsti in via generale, ad es., negli artt.1175 e 1176 cod. civ.. La doglianza di violazione di legge formulatacon il primo motivo di ricorso deve dunque ritenersi inammissibile nella parte in cui – deducendol’erronea interpretazione degli artt. 74 , 101 e 105 del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché della fonte regolamentare di cui al D.M. n. 102 del 2009, in funzione dell’individuazione della astratta nozione giuridica di “depurazione” e della ritenuta confusione tra tale nozione e quella di “trattamento” (di volta in volta, “primario”, “secondario” od “equivalente”) – censura il giudizio di fatto sull’esattezza o meno dell’adempimento posto in esse da Ireti s.p.a., mentre va ritenuta ammissibile unicamente ne lla misura in cui la si ritenga diretta a censurare la violazione delle suddette regole quali criteri legali d i determinazione della prestazione che formava oggett o dell’obbligazione derivante dal contratto di utenza. 1.1.b.Sotto questo aspetto, peraltro, il motivodi ricorso in esame è infondato. Al di là del contenuto della richiamatadisciplina eurounitaria e della sua diretta efficacia nell’ordinamento interno, la regola desumibile dal combinatodisposto degli artt. 105, comma 3, e 74 del d.lgs. n. 152 del 2006 è chiara nel prevedere l’obbligo di sottoporre le acque reflue urbane, prima dello scarico, ad un trattamento di carattere “secondario”(e cioè ad un trattamento biologico con sedimentazione ulteriore rispetto a quella compiuta con il trattamento primario : art. 74, lett. mm, prima parte, d.lgs. n. 152 del 2006 ) oppure a un trattamento ad esso “ equivalente ” , da svolgersi in conformità alle indicazioni di cui all’Allegato 5 alla P arte terza dello stesso decreto legislativo, e cioè nel rispetto dei valori-limite di emissione stabiliti con provvedimentiregionali. La circostanza che tali p rovvedimenti integrativi non siano stati emanati,non autorizza il gestore del servizio idrico integrato a rendere un servizio di depurazione inferi o re , mediante sottopo si zione delle acque reflue urbaneal solo trattamento con sedimentazione primaria. Piuttosto, sino all’emanazione della suddetta disciplina regionale , deve ritenersi preclusa la possibilità di accedere ad un trattamento appropriato sulla base di criteri di “ equivalenza ” a quello secondario (criteri non utilizzabili sinché non siano stati individuati dalle Regioni i valori-limite a cui gli scarichi devono necessariamente essere conformati), ma tale preclusionenon esonera il gestore dal procedere al trattamento biologico con sedimentazione secondaria , il quale costituisce, anzi, nelle more d ell’emanazione dei provvedimenti integrativi recanti i valori-limite, l’unica forma possibile di corretto adempimento dell’obbligazione avente ad oggetto l’espletamento del servizio di depurazione, derivantedal contratto di utenza . In tal senso, del resto, depongonoi criteri legali di determinazione della prestazione fondati sulla buona fede oggettiva e sulla diligenza (artt. 1175 e 1176 cod. civ.),poiché tanto il primo (specificantesi nei due canoni della lealtà e della sa lvaguardia ) qu a nto il secondo (specificantesi, tra l’altro, nel canone della legalità ) escludono che il debitore possa liberarsi della propria obbligazione eseguendo una prestazione qualitativamente o quantitativamente inferiore a quella imposta dallalegge, specie quando, come nella fattispecie, l’ esattezza dell’adempimentoè funzionale non solo alla realizzazione dell’interesse creditorio (art. 1174 cod. civ.) ma an che al soddisfacimento di un interesse superiore di natura pubblicistica, quale l’interesse alla salute ambientale. Il primo motivo di ricorso va dunque complessivamente rigettato. 2.Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 cod. civ., nonché degli artt. 105, 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006. Il secondo motivo va esaminato congiuntamente al terzo e al quinto,con i quali presenta elementi di connessione. 3.Con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 113 cod. proc. civ., 1218 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 141, 147, 149, 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006. 4.Con il quinto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 cod. civ., nonché dell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006. Con questi motivi, la sentenza impugnata viene complessivamente censurata nella parte in cui, confermando la pronunciadi primo grado di accoglimento dell’ eccezione di inadempimento proposta processualmentein via d’azione dagli originari attori, ha ritenuto non dovuta dagli utenti la quota di tariffa del servizio idrico integrato relativa allo specifico servizio di d epurazione, in ragione del mancato corretto espletamentodi tale servizio da parte dell’ente gestore . 4.a.Il Tribunale – sulla premessa che la tariffa del servizio idrico si configuri come corrispettivo di un a prestazione commerciale complessa, il quale, sebbene determinato nel suo ammontare dalla legge, trova la sua fonte, non già in un atto autoritativo, bensì in un contrattodi utenza – ha osservato come , mentre la disciplina generale della tariffa del servizio idrico integrato si rin v en ga nell’art. 154 del d.lgs.n. 152 del 2006, quella particolare della quota di tariffa riferit a ai servizi di fognatura e depurazione sia invece contenuta nel successivo art.155, il quale è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale – in via consequenziale, in seguito alla declaratoria di incostituzionalità dell’ art 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179(Corte cost. n. 335 del 2008) – proprio nella parte (comma 1, primo periodo) in cui stabiliva chele quote di tariffa riferite a tali servizi fossero do vute dagli utenti anche nel caso in cui mancassero impianti di depurazione o questi fossero temporaneamente inattivi. La pronuncia del giudice delle leggi, se da un lato ha sancito l’irragionevolezza, per mancanza della contropr estazione , dell’imposizione, da parte del legislatore , dell’obbligo d i pagamento della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione in c aso di mancata fruizione di tale servizioper causa non imputabile all’utente, dall’altro lato avrebbe altresì imposto di estendere l’esclusione della debenza del corrispettivo, oltre i casi di mancanza o temporanea inattività degliimpianti di depurazione, a tutte le ipotesi in cui i predetti impianti, pur esistenti e funzionanti , non realizzino comunque il servizio, poiché anche in tali ipotesi, come rilevato dallagiurisprudenza di legittimità(sono state citate le sentenze nn. 9500 del 2018, 13781 del 2019 e 7947 del 2020 di questa Corte),si verificherebbe comunque un difetto funzionale della causa del contratto di utenza, dovuto all’inadempimento dell’ente gestore , e verrebbe meno il sinallagma previsto dalla legge.Tale difetto funzionale della causa del contrattodi utenza si sarebbe realizzatoanche nella fattispecie, in cui il servizio di depurazione svolto attraverso l’impianto di Rapallo, pur non mancando del tutto, sarebbe stato sensibilmente inferiore, sul piano qualitativo, rispetto a quello previstodalla legge, ed avrebbe quindi autorizzato gli utenti a sollevare l’eccezione di inadempimento. Il giudice d’appello,inoltre , ha escluso che , nella fattispecie, Ireti s.p.a. potesse legittimamente pretendere d a gli utenti il pagamento, anche solo parziale, della quota di tariffa relativa al servizio di depurazione in applicazione della regola generale , asseritamente desumibile dall’art.154 d.lgs. n. 152 del 2006e di quella particolare, asseritamente rinvenibilenell’art.8-sexies del d ecreto - legge n. 208 del 2008 (convertitonelle legge n. 13 del 2009) , secondo cui , per un verso, la tariffa del servizio idrico integrato costituirebbe la controprestazione di una prestazione d’ambito, che non si esaurirebbe nel servizio locale reso dall’impianto di depurazione installato nel territorio del Comune di Rapallo, ma si estenderebbe al servizio complessivamente espletato nell’ambito territoriale di riferimento dall’ insieme dei depuratori ivi esistentidi cui dovrebbero essere coperti i relativi costi; per altro verso, essa tariffa sarebbe destinata a coprire anche gli oneri relativi alle attività di progettazione,realizzazione e completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai co nnessi investimenti, come individuatie programmati nei piani d’ambito . Secondo il giudice del merito, infatti, tanto le circostanze di fatto relative all’esistenza dei vari impianti di depurazione asseritamente installati nell’ambito territoriale( nonché al regolare esp le tamento, da parte di essi, di un serviziodi depurazione qualitativamente conforme alle prescrizioni di legge ), quanto le circostanze di fatto relative all’avvio delle procedure di affidamento della progettazione, realizzazione ecompletamento degli impianti, ne i tempi programmati e con il preciso ammontare della componente tariffaria dovuta in relazione ad esse ( che costituirebbe il fatto costitutivo del diritto del gestore), non sarebbero state né debitamente allegat e nel rispetto delle preclusioniprocessuali, né, tanto meno , provat e . 4.b.Con i motivi in esame, le illustrate statuizioni della sentenza impugnata sono censurate anzitutto per avere erroneamente fatto applicazione, nell’ambito del rapporto tra gestore e utente del servizio idrico integrato, del concetto giuridico di sinallagma, legato a quelli di onerosità, bilateralità,equivalenza soggettiva , equilibrio e proporzione tra le prestazioni(p. 29 del ricorso) . Secondo la società ricorrente , infatti, il rapporto tra gestore e utente del servizio idrico dovrebbe essere ricostruit o in base a lle disposizioni contenute nel [OSCURATO:PERSONA] in materia ambientale, che consentirebbero di chiarire il significato della sentenza n. 335 del 2008 della Corte costituzionale e delleindicazioni ivi contenute. In virtù di queste disposizioni, il gestore dovrebbe garantire, secondo il principiodi unicità della gestione, sia l’espletamento di una serie di servizi (captazione, adduzione, distribuzione, collettamento e depurazione) sia i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sia, infine, larealizzazione delle nuove opere, nell’ambito di una prestazione comp osita che si caratterizzerebbe , non già come prestazione « locale » o « puntiforme », bensì come « prestazione d’ambito»,finalizzata alla depurazione delle acque nell’intero territorio affidatogli, in funzione della loro compatibilità con il ricettore finale , nella fattispecie rappresentato dal [OSCURATO:PERSONA]; per parte propria, l’utente, sarebbe dunque tenuto ad una controprestazione (il pagamento della tariffa) determinata sulla s corta dei costi di investimento e di eserciziosopportati dal gestore « a livello d’am b i t o e nongià a livello puntuale » (pp. 30 - 32 del ricorso) . Ireti s.p.a. osserva che , nel sistema del decreto legislativo n. 152 del 2006, sarebbe immanente una « componente solidaristica » non contrastante con il « principio sinallagmatico » affermato dalla Corte costituzionale: tale elemento “ solidarist i co” sarebbe desumibile, oltre che dalle norme contenute nell’art. 154 del detto decreto legislativo(il quale avrebbeintrodotto il principio c.d. full cost recovery ) e nell’art . 8 - sexies del d ecreto legge n. 208 del 2008 , anche dalla regola di cui all’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, istitutiva della TIA ( T ariffa [OSCURATO:PERSONA])(p. 33 del ricorso). Sostiene,pertanto, la ricorrente che l’ obbligo degli utenti di versare la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione avrebbe dovuto reputarsi sussistente in ragione del servizio d ’ ambito in ogni caso erogato dal gestore, non senza evidenziareche, comunque , l’ eccezione di inadempimento, ex a rt. 1460 cod . civ. , postulerebbe la proporzionalità del rimedio esperito in relazione all’ inadempimento della controparte, da valutarsi in termini oggettivi con riferimento all’intero equilibrio del contratto e al limite della bu o na fede (particolarmente, p. 36 del ricorso). 4.c.La società ricorrente censura , inoltre , le illustrate statuizioni della sentenzad’appello per avere omesso di con si derare che l’obbligo di pagamento della tariffa (quale corrispettivo del complessivoservizio idrico integrato) trovava il suo fondamento, nella fattispecie, nel servizio complessivamente prestato d ai vari impianti di depurazione presenti nell’ ambito terri toriale di riferimento e nella necessità di coprirei relativi costi, sui quali il depuratore installato nel territorio del Comune di Rapalloaveva inciso, nel biennio 2017-2018, nella limita ta misuradello 0,6% . Al riguardo, il giudicedi appello indebitamente avrebbe escluso le circostanze di fatto relative all’esistenza e al regolare funzionamento degli altri depuratori dal novero delle circostanze tempestivamente allegatee debitamente provate, in quanto tali circo stanze avrebbero dovutoritenersi pacifiche perché risultanti da due sentenze della Corte di Giustiziadell’Unione Europea (l a sentenza 19 luglio 2012 nella c ausa C-565/10e la sentenza 31 maggio 2018 nella c ausa C - 251/17 ) , aventi natura di fonti del diritto direttamente efficaci nell’ordinamento interno. Pertanto, il giudice di appello avrebbe violato, oltre alle regole di cui agli artt. 141, 147 e 149, 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, anche gli artt. 1218 e 2697 cod. civ., nonché, principalmente, l’art. 113 cod. proc. civ., perché, omettendo di tenere conto delle disposizioni legislative che attribuiscono alla tariffa unica del servizio idrico integrato la natura di corrispettivo di una “prestazione d’ambito”, avrebbe disapplicato il principio i u ra novit curia (particolarmente, pp. 38-43 del ricorso). 4.d.Infine, la sentenza d’ appello è censurata per avere omesso di considerare che la tariffa (quale corrispettivo del servizio idrico integrato)ha la funzione di remunerare il gestore degli oneri sostenuti per il complessivo espletamento della prestazione d ’ ambito ed è conseguentementedeterminata, nel suo ammontare, in modo tale d a copriretutti i costi sostenuti per l o svolgimento del predetto servizio . Il giudice del merito, escludendola debenza del corrispettivo sulla basedel (ritenuto) malfunzionamento del solo depuratore di Rapallo, avrebbe esonerato gli utenti non solo dall ’ obbligo di remunerare i complessivi costi del servizio d’ambito , in violazione dell’a rt. 154 del d.lgs. n. 152del 2006 e del principio full cost recovery di cui questa regola sarebbe espressione (in conformità a quanto stabilito dai provvedimenti dell’Autorità d’Ambito e dalla giurisprudenza amministrativa: viene citata la sentenzan. 2841 del 2017 del Consiglio di Stato), maanche da ll’obbligo – espressamente previsto dall’art. 8 - sexiesdel decreto-legge n. 208 del 2008 (convertito nella legge n. 13 del 2009) – di remunerare , oltre al servizio di sedimentazione comunque svolto dall’impianto di Rapallo (in quanto generatore di costi di gestione e di funzionamento), gli oneri relativi alle attività di progettazione, realizzazione e completamento delle o pere necessarie all’espletamento del servizio medesimo quali , nella specie, quelle di ammodernamento del vecchio impiantoe di predisposizione del nuovo (pp. 46-49 del ricorso). 4.1.Il secondo, il terzo e il quinto motivo, appena s opra illustrati e congiuntamente esaminati, sono in parte infondati e in parte inammissibili. 4.1.a.Sono infondati nella parte in cui censurano la correttezza in iure della sentenza impugnata per avere accolto l’ eccezione di inadempimentoin pedissequa applicazione del principio sinallagmatico posto in evidenza dalla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, senza tenere conto della c.d. componente solidaris tica che caratterizzerebbeil rapporto tra gestore del servizio idrico e utente , in ragione della quale latariffa pagata da quest’ultimo, pe r un verso, si configurerebbecome controprestazione della complessiva attività resa nell’ambitoterritoriale di riferi mento , per l’ altro avrebbe la funzione di coprire interamente i costi del complessivoservizio espletato , sicché la sua esecuzione non potrebbe essere interamente sospesa, nell’esercizio del potere di autotutela contrattuale di cui al l’art.1460 18 cod. civ., in ragione del (ritenuto) malfunzionamento di un solo impianto di depurazione. 4.1.a.1.Al riguardo va osservato che secondo la giurisprudenza di questa Corte,il rapporto tra il gestore e l’utente del servizio idrico trova la suafonte, non già in un atto autoritativo incidente direttamente sul patrimonio dell’utente, bensìin un contratto sinallagmatico ( contratto di utenza) riconducibile, pur con le sue peculiarità, al tipo della somministrazione ( ex aliis , tra le più rec enti, Cass. 11 / 02/2020, n. 3314; Cass. 15/09/2021, n. 24904; Cass., Sez. U n., 9/02/2023, n. 4079). Da questo contratto derivano a carico delle parti obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni corrispettive : consistenti , per il gestore , nell’espletamento continuativo tutte le attività che compongono il complessivoservizio integrato, ed in particolare nella somministrazione della risorsa idrica e nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione; per l’utente, nel pagamento della tariffa , tra le cui componenti si pongono lespecifiche quote riferit e a i predetti servizi. Nell’ambito del rapporto privatistico instauratosi tra gestore e utente, la tariffa costituisce, dunque, staticamente (sotto il profilo genetico dell’oggetto del contratto), la prestazione dovuta dall’utente e, dinamicamente (sotto il profilo funzionale della realizzazione della causa concreta dello stesso), la controprestazionedi quella dovuta dal gestore, il cui presupposto si rinviene nel principio di corrispettività: ne deriva che la quota afferente al servizio di depurazione non è dovuta nell'ipotesi di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all’utente, stante l’assenza della controprestazione(ex aliis, Cass. 12/04/2011, n. 8318; Cass. 18/04/2018, n. 9500; Cass.13/02/2020, n.3692).4.1.a.2. L a Corte costituzionale (Corte cost. n. 335 del 2008) , chiamata a decidere sulla questione di costituzionalità dell’art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nel testo modificato dall’art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (recante la disciplina della tariffa del servizio di fognatura e depurazione nel quadro delle disposizioni dettate da questa legge sull’organizzazione e la gestione del servizio idrico inte g rato ) , osservò che la complessiva interpretazione del quadro normativo di riferimento inducesse a prendere atto della natura di corrispettivo contrattuale – e non già di tributo – della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, traendone l’implicazione che la disposizione censurata fosse viziata da irragionevolezza nella parte in cui prevedeva che la suddetta quota fosse dovuta dagli utenti anche nel caso in cui il servizio di depurazione non fosse espletato per mancanza di impianti o per l’inattività degli stessi. Il giudice delle leggi ritenne , precisamente , che la norma censurata, imponendo l’obbligo di pagamento in mancanza della controprestazione, prescinde sse dalla natura di corrispettivo contrattuale della quota e, pertanto, si ponesseingiustificatamente in contrasto con la ratiodel sistema della legge n. 36 del 1994, fondata , invece, sull’esistenza di un sinallagma diretto a correlareil pagamento della tariffa stessa alla fruizione del servizio per tutte le quote componenti la tariffa del servizio idrico integrato, ivi compresa la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione. Su tali presupposti, la Corte costituzionale, dunque , dichiar ò costituzionalmenteillegittimo sia il censurato art. 14, comma 1, della legge n. 36 del 1994 ( nel testo modificato dall’art. 28 della legge n. 179 del 2002), sia, in via consequenziale(ex art. 27 legge n. 87 del 1953), l’art. 155, primo comma, primo periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che, in seguito all’abrogazione operata dall’art.175, comma 1, lett. u), dello stesso decreto legislativo, aveva sostituito la disposizione tacciata di illegittimità costituzionale , ripetendone sostanzialmente il precetto, mediante la previsione che le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione fossero dovute dagli utenti anche nel caso in cui mancassero impianti di depurazione o questi fosserotemporaneamente inattivi. 4.1.a.3.La portata della sentenza della Corte costituzionale – in quanto fondata sul preliminare rilievo della volontà del legislatore di costruire la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione come corrispettivo contrattuale , nonché sull’ altrettanto generale implicazione della conseguente illegittimità della richiesta del suo pagamento in assenza della fornitura del corrispettivo servizio di depurazione delle acque– è stata estesa dalla giurisprudenza di questa Corte oltre i confini della specifica fattispecie (la mancanza o la temporanea inattività degli impianti di depurazione) regolata dalle disposizionidichiarate incostituzionali. In base a tale orientamento –cui il Collegio intende dare continuità –l’esigibilità della quota di tariffa deve essere esclusa, per il venir meno del principio della corrispettività della prestazione (e, quindi, per il difetto funzionale della causa sinallagmatica del contratto di utenza), in tutte le ipotesi di impossibilità di fruizione del servizio di depurazione per cause non imputabili all’utente (Cass. 18/04/2018, n. 9500, cit. ; Cass. 22/05/2019, n. 13781; Cass. 20/04/2020, n.7947). Ciò deve valere (e, del resto, questa Corte ha già statuito in tal senso: Cass.11/02/2020, n. 3314, cit. ), anche nella specifica ipotesi – corrispondente a quella verificatasi nella fattispecie in esame – in cui l’impianto, pur esistente e attivo, sia però “ assolutamente insufficiente”, in quanto garantisca un servizioassolutamente difforme, sul piano qualitativo o quantitativo, rispetto a quello previsto dalla legge e pertanto non consenta al gestore di adempiere esattamente all’obbligazione assunta con il contratto di utenza. 4.1.a.4.In senso diverso non può trarsi argomento dal disposto dell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, norma di cui la società ricorrente infondatamente assume la violazioneda parte del giudice di appello. In proposito, è agevole rilevare che , mentre questa disposizione reca la disciplina generale della tariffa quale comples sivo corrispettivo del servizio idrico inte g rato, il successivo art. 155 si occupa dell a regolazione di quelle specifiche componenti della tariffa medesima costituite dalle quote riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione. Il giudice del me rito debitamente ha fatto applicazione di quest’ultima disposizione, poiché nella fattispecie sottoposta al suo esame nonveniva in considerazione l a questione dell’esigibilità della complessiva tariffa del servizio pubblico integrato ma quella dell’esigibilità della specifica quota di tariffa riferita al servizio di depurazionea fronte della dedotta insufficienza di tale servizio. In corretta applicazione di questa regola –che, nella formulazione risultante dalladeclaratoria di incostituzionalità operata da Corte cost. n. 335 del 2008, circoscrive la legittimità dellapretesa del pagamento della quota di tariffaall’effettiva ed esatta prestazione del servizio – il giudicedi appello ha ribadito il giudizio di fondatezza della domanda attorea, già formulato dal giudice di primo grado , ed ha rigettato l’impugnazionedi Ireti s.p.a..Va, tuttavia evidenziato che l’art. 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, non presentaalcuna antinomia con il precedente art.154. Invero, quest’ultima norma, se da un lato prescrive che la tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (avuto riguardo alle opere, agli adeguamenti necessari, all’entità dei costi di gestione delle opere e delle aree di salvaguardia, e considerata la necessità di provvedere ad una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito), dall’altro lato afferma, tuttavia, che « tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo» (art.154, comma 1, ultimo periodo)e stabilisce che essa è determinata, tra l’altro, « tenendo conto della qualitàdella risorsa idrica e del servizio fornito» ( art.154, comma 1, primo periodo), così esaltandone la sua natura di controprestazione contrattuale, correlata alla fruizione del servizio ed esigibile sulla base del principio di corrispettività. 4.1.a.5. La sentenza d’appello, nella parte ammissibilmente censurata con i motivi in esame deve, dunque, ritenersi corretta in iure, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, non ha omesso di tenere conto della natura della prestazione del gestore del servizioidrico quale prestazione d’ambito, risultantedalla fornitura di un insieme di servizi e dalla realizzazione di un programma di interventi di cui la tariffa era complessivamente destinata a coprire i costi; piuttosto, essa ha ritenuto che, nell’espletamentodello specifico servizio di depurazione, l’ente gestore avesse fornito, per le ragioni illustrate in sede di esame del primo motivo di ricorso ( sub 1.1. ), un a prestazione qualitativamente insufficiente e ha ritenuto che tale insufficienza concretasse una inesattezza nell’adempimento del contratto di fornitura , tal mente rilevante, in relazione al suo equilibrio sinallagmatico e all’int eresse perseguito dalle parti, da giustificare l’esercizio del rimedio di autotutela contrattuale di cui all’art. 1460 cod. civ., con sospensione dell’esecuzione della controprestazione e r imborso delle quote già versate a tale titolo. È,poi, appena il caso d aggiungere che il giudizio sull’ “assoluta insufficienza” (Cass. 11/02/2020, n. 3314, cit. ) del servizio di depurazioneche rende totalmenteinesigibile la relativa quota di tariffa, si traduce, in termini privatistici , in un giudizio di non li e ve entità dell’inadempimento del gestore, il quale – sebbene la gravità dell’inadempimento figuri espressamente solo t ra i presupposti della domanda di risoluzione (art. 145 5 cod. civ.) e non tra quelli dell’eccezione di inadempimento (art. 1460 cod. civ.) – deve essere formulato dal giudiceanche in caso di esercizio di quest’ultimo rimedio, in termini di valutazione dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le reciproche prestazioni e della incidenza della inesatta esecuzione, qualitativa o quantitativa, di una di esse sull'equilibrio sinallagmatico del contratto e sulla realizzazione della sua causa concreta, poiché un inadempimento di lieve entità, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte non inadempiente , potrebbe rendere inopponibile l’eccezione , per contrarietà a buona fede (Cass.28/03/2001, n.4529; Cass.19/08/2003, n. 12161; Cass. 7/11/2005, n. 21479; Cass. 26/01/2006, n. 1690; Cass.17/10/2019, n. 26334). Il giudizio in parola, peraltro, co stituisce un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, il quale, ove –come nella specie – sia debitamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità (Cass.1/06/2004, n.20477; Cass. 23/03/2012, n. 4709).Inammissibile è pertanto la specifica doglianza (p.36 del ricorso) diretta a censurare tale giudizio espresso dal giudice di appello. 4.1.b.I motivi di ricorso in esame sono inammissibili, inoltre, nella parte in cui criticano la sentenza impugnata per avere escluso la debenza del corrispettivo sulla base del (ritenuto) malfunzionamento del solo depuratore di Rapallo, così indebitamente omettendo di considerare, da un lato, che il pagamento della quota di tariffa relativa al servizio di depurazione trovava la sua giustificazione, nella fattispecie, nel servizio complessivamente prestato dai vari impianti di depurazione presenti nell’ambito territoriale di riferimento e nella necessità di coprire i relativi costi; dall’altro lato, che, in tal modo,gli utenti sarebberostati indebitamente esonerati, oltre che dall’obbligo di remunerare i complessivi costi del servizio d’ambito, in violazione del principio full cost recoverydi cui all’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, anche dall’obbligo – espressamente previsto dall’art. 8 - sexies del decreto-legge n. 208 del 2008 (convertito nella legge n. 13 del 2009) –di remunerare gli oneri relativi alle avviate attività di progettazione e di realizzazione o completamento delle opere necessarie all’espletamento del servizio,ed in particolare di quel le eseguite n ello stesso Comune di Rapallo per l’ammodernamentodel vecchio impianto e la realizzazione del nuovo. 4.1.b.1. La ricorrente, infatti, nel prospettare , sotto il primo profilo, tra l’altro, laviolazione del principio iura novit curia per omessa considerazione delle sentenze della Corte di Giustizia che avrebbero accertatol’esistenza e il regolare funzionamento degli altri impianti di depurazione presenti nell’ambito territoriale genovese , oltre quello di Rapallo– e nell’evidenziare, sotto il secondo profilo , che il rilievo circa l’introduzione, con l’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, del principio full cost recovery avrebbe trovato riscontro nella attività provvedimentale dell’Autorità d’Ambito e nella giurisprudenza amministrativa – non si confronta con la reale ratio decidendi delle specifiche statuizioni censurate, le quali si basano sul diverso rilievo che tanto le circostanze di fatto relative all’esistenza e al regol are funzionamentodegli altri depuratori d’ambito (con specifico riguardo alla circostanza che essi, diversamente da quello installato nel Comune di Rapallo, sarebbero tati in grado di espletare un trattamento di sedimentazione secondaria), quanto le circo st anze d i fatto relative all’avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione, realizzazione o completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, nei tempi programmati, non erano state né allegatenel rispetto delle preclusioni processuali , né tanto meno provate. Anche sotto tale profilo viene, peraltro, in considerazione un giudizio di merito, motivato e i nsindacabile , in quanto il giudice di appello, nell’esercizio del potere, ad essoriservato, di ricostruzione de i fattie di valutazione delle prove, ha in sostanza ritenuto che , a fronte della deduzione di inadempimento del gestore formulata dagli utenti nell’esercizio del rimedio di autotutela contrattuale di cui all’art. 1460 cod. civ., (risultato provato con riguardo allo specifico servizio di depurazionesvolto dall’ impianto di Rapallo ) , il gestore medesimo (cui competeva il relativo onere: cfr. Cass., Sez. Un., n. 13533 del 2001) non aveva invece prova to (e neppure tempestivamente allegato ) i l proprio esatto adempimento con riguardo alle altre attività che integravano la composita prestazione d’ambito e che, in thesi , avrebberoreso ugualmente esigibile tariffa ; né aveva assolto il distinto onere di provare (e prima ancora, di allegaretempestivamente) il fatto costitutivo del diritto a l pagamento degli oneri relativi alle attività di progettazione, realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché di quelli relativi ai connessi investimenti, i quali sono bensì esigibili dall'utenza anche nei casi di mancanza o inattività degli impianti di depurazione, ma solo a decorrere dall’avvio delle procedure di affidamento delle predette attività, che ne cost ituiscono l’indispensabile presupposto (art. 8 - sexies d ecreto - legge n. 208 del 2008, convertitonella legge n. 13 del 2009 ) . 4.1.b.2.Sotto un diverso ma contiguo profilo , va pure osservato che l’indiscutibile rilievo secondo il quale le sentenze della Corte di Giustizia sono fonti del diritto (in quanto, pur non producendo nuove norme, chiariscono il significato di quelle esistenti con efficacia non limitata al processo in cui sono rese, ma estesa ultra partes ed erga omnes)– nonché l’ulteriore rilievo secondo il quale l’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 avrebbe introdotto il principio full cost recovery (rilievo, tuttavia, menoindiscutibile del precedente, se non altro per la necessità, già più sopra evidenziata , di contemperare la regola che correlala tariffa ai costi con quella che ne prevede la determinazione in funzione della qualità del servizio , esaltandone la natura di corrispettivo contrattuale) – non inci dono , ovviamente , sul principio per cui la valutazione delle prove è attività riservata al giudice del meritocui compete anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). Pertanto, anche se doglianzein esame fossero reputate idonee ad intercettare la ratio decidendi delle specifiche statuizioni censurate, esse sarebbero ugualmente inammissibili, poiché , non ostante la formale denuncia di vizi di violazione di legge, atterrebbero , nella sostanza, a profili di fatto e tenderebbero a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice d’appello. In definitiva, anche il secondo, il terzo e il qu into motivo – congiuntamente esaminati per ragioni di connessione – vanno complessivamente rigettati, per essere in parteinammissibili e in parte infondati. 5.Con il quarto motivo viene denunciato, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omesso esame dei documenti prodotti, nonché, ai sensi dell’art.360 n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 4 della legge regionale n. 29 del 2007 della Liguria e dell’art.8-sexies del decreto-legge n. 208 del 2008, convertito nella legge n. 13 del 2009. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha escluso il diritto di Ireti s.p.a. al pagamento, attraverso la quota di tariffa relativa al servizio di d epurazione, degli oneri relativi all’attività di progettazione e realizzazione del nuovo impianto, asseritamente dovutole, ai sensi dell’art. 8-sexies del decreto-legge n. 208 del 2008, unitamente a quello relativo agli oneri di manutenzione e “revamping” del vecchio impianto. La società ricorrente sostiene che il giudice d’appello, nel negare tale diritto sul presupposto che non fosse stato né dedotto né provato il suo fatto costitutivo (ovverosia, l’avvio delle procedure di affidamento delle attività di progettazione, realizzazione o completamento degli impianti nei tempi programmati, con il preciso ammontare della componente tariffaria dovuta in relazione ad esse), non avrebbetenuto conto dei documentida essa prodottisub All. 8 del fascicolo del giudizio di primo grado (in particolare, l’estratto del verbale della conferenza dei Sindaci del 12 febbraio2010, la delibera d i Giunta regionale del 28 gennaio 2011 e il Progetto definitivo dell’ impianto di depurazione), i quali avrebbero dimostratosia l’esistenza e l’attuale attività del vecchio impianto, sia l’esistenza di un progetto relativo ad un nuovo impianto (pp.43-45 del ricorso). 5.1. Il motivo è inammissibile sia nella parte in cui denuncia omesso esame di fatto de cisivo e dis cusso sia nella parte in cui denunciaviolazione di legge. 5.1.a.Sotto il primo profilo, va rammentato che il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ.(cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dell’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass. Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 8/09/2016, n. 17761), sicché non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttoriqualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Nella fattispecie, il fatto storico dell’avvio delle procedure di affidamento delle attività di progettazione, realizzazione o completamento degli impianti di depurazione è stato preso in considerazionedal giudice del merito, sia pure per escludere che esso fosse stato tempestivamente dedotto e debitamente provato, sicché non è censurabile, ai sensi dell’art.360 n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame delle prove precostituite documentali asseritamente dirette a dimostrareil fatto medesimo. Va rilevato, peraltro, che a prescindere dalla non censurabilità di tale omissione, essa, nella fattispecie, neppure sussiste , giacché il Tribunale, diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, non ha affattoomesso di valutare i documenti da essa depositat i. Ilgiudice d’appello, infatti, ha preso in considerazione i documenti depositatiin primo grado dall’appellante come All. 8 (specificando che esso allegatoera costituito dal verbale di una conferenza dei Sindaci, da una deliberaregionale e dal progetto di un impianto), ma ha ritenuto che le circostanze relative a ll’ avvenuto affidamento di procedure di progettazione o completamento degli impianti , agli oneri ad essi conseguentie al relativo ammontare della componente tariffaria , prima ancora che non provate, non fossero state neppure debitamente dedotte, sicché i documenti depositatinon avrebberocomunque potuto supplire al difetto di allegazione riscontrabile negli atti difensivi ( p. 11 della sentenza impugnata). 5.1.b.Quanto alla dedotta violazione di legge, è agevole osservare, ribadendo considerazioni già svolte in sede di esame dei precedenti motivi, che, ad onta della formale intestazione, la doglianza attiene a profili di fatto, in quanto critica l’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal giudice del merito; apprezzamento che, in quanto debitamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità. Il quarto motivo, pertanto, va dichiarato inammissibile.6.Con il sesto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3, cod.proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2033, 2058 e 2560 cod. civ.. Iretis.p.a. censura la sentenza del Tribunale di Genova nella parte in cuiha confermato la decisione del Giudice di pace di Chiavari anche con riferimento alla restituzione degli importi della quota di tariffa versati dagli utenti prima del23 aprile 2015, epoca del suo subentro nel contrattodi utenza, per l’innanzi facente capo ad un’altra società. La ricorrente sostiene che, poiché, anteriormente al 23 aprile 2015, le somme erogate dagli utenti erano state percepite dalla precedente titolare del contratto (la società [OSCURATO:PERSONA]), la legittimazione ad essere convenuta in giudizio, ai fini della restituzione delle somme medesime, sarebbe s pettata esclusivamente a quest’ultima , non potendo pretendersi dalla successiva acquirente del ramo di azienda concernenteil sevizio idrico la restituzione di somme che erano state percepitedall’alienante. L’azione di ripetizionedell’indebito, infatti, avrebbe i suoi referenti soggettivinel solvens (legittimato attivo ) e nell’ a c cipiens (legittimato passivo), la cui posizione di fatto non potrebbe formare oggetto di trasmissione dal cedente al cessionario in caso di trasferimento di azienda e di subentro del secondo nei contratti stipulati dal primo, ai sensi dell’art.2558 cod. civ. (pp. 53 - 63 del ricorso) . 6.1.Il motivo è infondato. 6.1.a.Corretta in iure appare, anche sotto tale profilo , la decisione impugnata, la quale, richiamando principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità(sono s tate citate, in particolare, le sentenze nn. 2961 del 2013 e 8055 del 2018 di questa Corte ), ha ritenuto applicabile,alla fattispecie, non già la regola di cui all’art. 2560 31 cod. civ. (in tema di responsabilità per i debiti relativi all’azienda ceduta), bensì quelladell’art. 2058 cod. civ, in tema di successione del cessionario nei contratti stipulati per l’eserciziodell’azienda stessa. L’esattezza giuridica di tale soluzione trova conferma nel rilievo della natura della domanda proposta in giudizio dagli originari attori (attuali intimati), nonché in quello della natura della vicenda successoria che ha interessato l’originaria convenuta ( attuale ricorrente). 6.1.b.La domanda proposta dagli attori, sulla scorta della più volte citata sentenzan. 335 del 2008 della Corte costituzionale – che aveva evidenziatol ’ e sistenza del sinallagma che correla il pagamento della tariffa alla fruizione del servizio nell’ambito del contratto di utenza–, è stata implicitamente, ma perspicuamente ricondotta dal giudice del merito al rimedio di autotutela di cui all’art. 1460 cod. civ., sia pure esperito in via d’azione anziché in via d’eccezione, senza che tale qualificazione sia stata contestata dalle par ti, ed in particolare dalla ricorrente, la quale,anzi, proprio sulla premessa di tale qualificazione ha impostatoalcune doglianze contenute nel ricorso per cassazione. Sebbene questa Corte abbia affermato che nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, l'eccezione d'inadempimento può essere sollevata unicamente riguardo alla prestazione corrispondente a quella richiesta all'eccipiente, restando escluse, ai sensi dell'art. 1458, primo comma, cod. civ., le prestazioni già eseguite (Cass.15/05/2012, n.7550; Cass. 9/02/2022, n.4225) , la ricostruzione del giudice del merito appare corretta in iure , in quanto, nella fattispecie, la domanda di rimborso delle prestazioni eseguite ha trovato fondamento nel rilevato difetto funzionale della causa del contratto di utenza, dovuto all’inesatto adempimento del gestore, e non nel carattereoggettivamente ind ebito del pagamento eseguito dall’utente per inesistenza originaria o successiva dell’obbligazione da lui adempiuta. In altre parole, nella vicenda in esame, l a domanda di rimborso correlata all’eccezione di inadempimento opposta d a gli utenti del servizio idrico integrato non è riconducibile all’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito, la quale ha per suo fondamento l’inesistenza dell’obbligazione adempiuta da una parte , o perch é il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché è ven uto meno successivamente, a seguito di caducazione del contratto (Cass.22/09/1979, n.4889; Cass. 28/05/2013, n. 13207; Cass. 11/02/2020, n. 3314); al contrario, l’eccezione di inadempimento non estingue il contratto ma ne sospende l’esecuzione. 6.1.c. L ’ esc lusione della natura di condictio indebiti dell’azione esercitatadagli utenti si correla al rilievo della vicenda successoria che ha riguardato la società ricorrente, la quale,con l’acquisto del ramo di azienda relativo al servizio idrico integrato, è succeduta , non già in mere posizioni debitorie facenti capo alla cedente sullabase di rapporti ormai definiti, bensì nelle pos izioni contrattuali pendenti al momento del trasferimento d ell’azienda, in virtù di contratti di utenza in piena fase di esecuzione. 6.1.d.I rilievi che precedono danno conto della correttezza della soluzione del giudice di appello che ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 2058 cod. proc. civ.anziché l’art. 2560 cod. proc. civ.. Costituisce infatti jus receptumnellagiurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la sorte dei rapporti contrattuali pendenti all'atto del trasferimento dell'azienda sfugge alla disciplina dettata da quest’ultimadisposizione, per ricadere in quella recata dalla prima, la quale stabilisce che, se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Il regime stabilito dal citato art. 2560 cod. civ., che fissa le condizioni di estensione all’acquirente della responsabilità per i debiti dell'azienda ceduta, è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558, nel qual casola responsabilità si inserisce nell'ambito della più generale sorte del contratto, purché non sia già del tutto esaurito (cfr. Cass.16/06/2004, n.11318; Cass. 7/02/2013, n. 2961; Cass. 30/03/2018, n. 8055; Cass.6/04/2018, n. 8539; Cass. 21/10/2019, n. 26808 ) . Pertanto, nell’ipotesi – come quella in esame – di un contratto a prestazionicorrispettive ad esecuzione continuata e peri o dica , il quale, in corso di esecuzione, sia stato interessato da vicende che hanno significativamente turbato l’equilibrio sinallagmatico a s vantaggio dell’utente, il cessionario risponde verso il contraente ceduto dell’obbligo di rimborso derivante dalle indebite percezioni o dall’inadempimento del cedente, pur non essendo il materiale percettore –l’accipiens – delle somme. Questa regola è espressione della naturale ed oggettiva inerenza al complesso aziendale di tutti i rapporti che attengono alla gestione dell’azienda e potenzialmente incidono sul suo avviamento; inerenza che si riconduce, in ultima analisi, alla concezione della continuità ed unitarietà dell'azienda (quale entità economica organizzata dall'imprenditore) anche nelle vicende successorie, a tutela dell'attività di impresa al cui esercizio essa è finalizzata.In applicazione del regime derivante dallaregola di cui all’art. 2058 cod. civ., correttamente la società convenuta è stata ritenuta passivamente legittimata anche con riguardo allarichiesta di rimborso degli importierogati dagli utenti in data antecedente al 23 aprile 2015, sebbene gli stessi fossero sta t i percepiti dalla precedente titolare del ramo diazienda successivamente ceduto. Pertanto, il sesto motivo di ricorso va rigettato. 7.Con il settimo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art.2948 cod. civ.. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui non ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta - appellante, sul presupposto che, nella fattispecie, era stata propostauna domanda di ripetizione di prestazioni periodiche, come tale soggetta al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ.(pp. 63 - 64 del ricorso). 7.1.Il motivo è infondato. 7.1.a. È sufficiente, al riguardo, richiamare il principio , già affermato da questa Corte (e posto dallo stesso giudice di appello a fondamento della sua decisi one), secondo cui il diritto al rimborso di canoni periodici indebitamente versati, quali i canoni pagati per il servizio idrico integrato, non ha carattere periodico, atteso che l’ente debitore è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite in un’unica soluzione, e non a rate; pertanto, tale diritto non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., ma all'ordinario termine decennale di prescrizione, che decorre dalle date dei singoli pagamenti (Cass.29/01/2020, n. 1998).7.1.b. La società ricorrente invoca la disapplicazione di questo principio,sul rilievo che esso avrebbe l’effetto pratico di sottrarre ogni diritto al termine di prescrizione breve. L’argomento non può essere condivisoperché confonde il diritto ad ottenere prestazioniche devono eseguirsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, con il diritto al rimborso di quanto, a tale titolo, sia stato indebitamente versato. Non vi è dubbio che il diritto al pagamento degliinteressi o ad altra prestazioneperiodica sia soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n.4, cod. civ.; quest a disposizione, dunque , non subisce alcun effetto “abrogante” dall’applicazione del suddetto principio che concerne, invece,il diverso diritto al rimborso di prestazioni periodiche indebitamente eseguite: rimborso che, avvenendo in un ’ unica soluzione, non costituisce, in sé, una prestazione connotata d alla periodicitàe, dunque, soggiace alla ordinaria prescrizione decennale. Poiché nel caso di specie non è stato azionato il diritto ad una prestazione periodica, bensì il diverso diritto al rimborso di una prestazione periodica indebitamente eseguita, anche il settimomotivo si palesa infondato. 8.In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . va rigettato. 9.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità , atteso che le parti intimate non hanno svolto difese in questa sede. 10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel cit