Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06965/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18795/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] 57, in persona dell’Amministratore pro tempore,Salvatore DESSI, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di GENOVA n. 809/2022 depositata il 31/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] 57, quale utente del servizio idrico integrato nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] (GE), chiedeva infruttuosamente alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. la restituzione e/o il rimborso della quota parte della tariffa corrisposta negli ultimi dieci anni a titolo di corrispettivo per l’espletamento del servizio di depurazione, sul presupposto che tale servizio, nel comprensorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (depuratore di [OSCURATO:PERSONA]), non fosse stato espletato nel relativo periodo; il Condominio conveniva allora la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Giudice di Pace di Chiavari al fine di sentir accogliere la domanda di ripetizione delle somme versate per la quota di depurazione del servizio idrico integrato, previo accertamento e dichiarazione della sussistenza del rapporto contrattuale pertinente il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e, sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 datata 10/10/2008, dell’inadempimento, integrale o parziale, di parte convenuta; quest’ultima, costituitasi, contestava in fatto ed in diritto le pretese avversarie e adduceva la propria carenza di legittimazione passiva, indicando come tenuta alla restituzione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. che veniva chiamata in giudizio; [OSCURATO:PERSONA] si costituiva contestando tutto quanto dedotto ed argomentato dalle controparti e, in particolare, chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate nei suoi confronti; il Giudice di Pace di Chiavari, con la sentenza n. 179/2020, dichiarava il difetto di legittimazione passiva in capo a [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], condannava IREN a corrispondere agli attori le somme di cui avevano chiesto la restituzione, oltre alle spese di lite; il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di quest’ultima rispetto alla domanda di restituzione dei canoni di depurazione formulata dal Condominio dei [OSCURATO:PERSONA] 57 [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento dell’appello incidentale subordinato, formulato dal Condominio, ha dichiarato tenuta la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e l’ha condannata, ai sensi dell’art. 2033 cod.civ., a restituire € 5.000,00 al Condominio; IRENricorre per la cassazione di detta pronuncia, formulando sei motivi; resiste con controricorso il Condominio dei [OSCURATO:PERSONA] 57; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; Consideratoche: la ricorrente ha dedotto: 1) con il primo motivo “violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 2 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 102; 2) con il secondo motivo “violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155” del D.lgs. 152/2006” 3) con il terzo motivo “violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006”; 4) con il quarto motivo “omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. dell’art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007, dell’art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla Legge n. 13/2009 e dell’art. 154 del D.Lgs. 152/2006; 5) con il quinto motivo “violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e dell'art. 154 del D.lgs. 152/2006”; 6) con il sesto motivo “violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. dell’art. 2948 c.c.”; 7) in data 24 novembre 2023 la ricorrente, tramite l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha comunicato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinunciare al giudizio, a seguito della pubblicazione, in data 14 luglio 2023, dell'ordinanza n. 20361/2023 (seguita da plurimi pronunciamenti conformi: Cass. n. 25258/2023; Cass.n. 25259/2023; Cass. n. 25260/2023; Cass. n. 25261/2023; Cass. n. 25262/2023) che ha ritenuto: i) non dovuta la quota della tariffa del servizio idrico integrato dipendente dall’assenza o dal mancato funzionamento del sistema di depurazione delle acque; ii) individuato nel soggetto che ne ha chiesto ed ottenuto il pagamento, subentrato nel contratto ancora pendente, ai sensi dell’art. 2558 cod.civ., a seguito di cessione di ramo d’azienda, il legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito; iii) applicabile la prescrizione decennale; 7) va, pertanto, dichiarata l’estinzione per rinuncia del giudizio di cassazione; 9) le spese sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del Condominio controricorrente, liquidandole in euro 2.600,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, oltre a spese generali e agli acce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18795/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] 57, in persona dell’Amministratore pro tempore,Salvatore DESSI, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di GENOVA n. 809/2022 depositata il 31/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] 57, quale utente del servizio idrico integrato nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] (GE), chiedeva infruttuosamente alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. la restituzione e/o il rimborso della quota parte della tariffa corrisposta negli ultimi dieci anni a titolo di corrispettivo per l’espletamento del servizio di depurazione, sul presupposto che tale servizio, nel comprensorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (depuratore di [OSCURATO:PERSONA]), non fosse stato espletato nel relativo periodo; il Condominio conveniva allora la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Giudice di Pace di Chiavari al fine di sentir accogliere la domanda di ripetizione delle somme versate per la quota di depurazione del servizio idrico integrato, previo accertamento e dichiarazione della sussistenza del rapporto contrattuale pertinente il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e, sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 datata 10/10/2008, dell’inadempimento, integrale o parziale, di parte convenuta; quest’ultima, costituitasi, contestava in fatto ed in diritto le pretese avversarie e adduceva la propria carenza di legittimazione passiva, indicando come tenuta alla restituzione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. che veniva chiamata in giudizio; [OSCURATO:PERSONA] si costituiva contestando tutto quanto dedotto ed argomentato dalle controparti e, in particolare, chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate nei suoi confronti; il Giudice di Pace di Chiavari, con la sentenza n. 179/2020, dichiarava il difetto di legittimazione passiva in capo a [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], condannava IREN a corrispondere agli attori le somme di cui avevano chiesto la restituzione, oltre alle spese di lite; il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di quest’ultima rispetto alla domanda di restituzione dei canoni di depurazione formulata dal Condominio dei [OSCURATO:PERSONA] 57 [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento dell’appello incidentale subordinato, formulato dal Condominio, ha dichiarato tenuta la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e l’ha condannata, ai sensi dell’art. 2033 cod.civ., a restituire € 5.000,00 al Condominio; IRENricorre per la cassazione di detta pronuncia, formulando sei motivi; resiste con controricorso il Condominio dei [OSCURATO:PERSONA] 57; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; Consideratoche: la ricorrente ha dedotto: 1) con il primo motivo “violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 2 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 102; 2) con il secondo motivo “violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155” del D.lgs. 152/2006” 3) con il terzo motivo “violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006”; 4) con il quarto motivo “omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. dell’art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007, dell’art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla Legge n. 13/2009 e dell’art. 154 del D.Lgs. 152/2006; 5) con il quinto motivo “violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e dell'art. 154 del D.lgs. 152/2006”; 6) con il sesto motivo “violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. dell’art. 2948 c.c.”; 7) in data 24 novembre 2023 la ricorrente, tramite l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha comunicato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinunciare al giudizio, a seguito della pubblicazione, in data 14 luglio 2023, dell'ordinanza n. 20361/2023 (seguita da plurimi pronunciamenti conformi: Cass. n. 25258/2023; Cass.n. 25259/2023; Cass. n. 25260/2023; Cass. n. 25261/2023; Cass. n. 25262/2023) che ha ritenuto: i) non dovuta la quota della tariffa del servizio idrico integrato dipendente dall’assenza o dal mancato funzionamento del sistema di depurazione delle acque; ii) individuato nel soggetto che ne ha chiesto ed ottenuto il pagamento, subentrato nel contratto ancora pendente, ai sensi dell’art. 2558 cod.civ., a seguito di cessione di ramo d’azienda, il legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito; iii) applicabile la prescrizione decennale; 7) va, pertanto, dichiarata l’estinzione per rinuncia del giudizio di cassazione; 9) le spese sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del Condominio controricorrente, liquidandole in euro 2.600,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, oltre a spese generali e agli acce