Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 06969/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7596/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2442/2022 depositata il 27/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato in fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali utenti del servizio idrico integrato nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] (GE), convenivano, dinanzi al Giudice di Pace di Chiavari, [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna alla restituzione e/o il rimborso della quota parte della tariffa corrisposta negli ultimi dieci anni a titolo di corrispettivo per l’espletamento del servizio di depurazione, sull’asserito presupposto che tale servizio, nel comprensorio del [OSCURATO:PERSONA] (depuratore di [OSCURATO:PERSONA]), non fosse stato espletato nel relativo periodo. con la sentenza n. n. 297/2019, il Giudice di Pace condannava [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere agli attori le somme di cui avevano chiesto la restituzione, oltre alle spese di lite; il Tribunale di Genova, con sentenza n. 2442/2022. depositata il 27/10/2022, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Chiavari; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando sei motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; Considerato in diritto che I motivi di ricorso sono così rubricati: 1) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 2 del D.M. 30/9/2009 n. 102; 2) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006; 3) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006; 4) omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. dell’art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007, dell’art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla Legge n. 13/2009 e dell’art. 154 del D.Lgs. 152/2006; 5) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e dell'art. 154 del D.lgs. 152/2006; 6) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. dell’art. 2948 c.c.; 7) in data 29 novembre 2023 la ricorrente, tramite l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha comunicato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinunciare al giudizio, a seguito della pubblicazione, in data 14 luglio 2023, dell'ordinanza n. 20361/2023 (seguita da plurimi pronunciamenti conformi: Cass. n. 25258/2023; Cass. n. 25259/2023; Cass. n. 25260/2023; Cass.n. 25261/2023; Cass. n. 25262/2023) che ha ritenuto: i) non dovuta la quota della tariffa del servizio idrico integrato dipendente dall’assenza o dal mancato funzionamento del sistema di depurazione delle acque; ii) individuato nel soggetto che ne ha chiesto ed ottenuto il pagamento, subentrato nel contratto ancora pendente, ai sensi dell’art. 2558 cod.civ., a seguito di cessione di ramo d’azienda, il legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito; iii) applicabile la prescrizione decennale; 7) va, pertanto, dichiarata l’estinzione per rinuncia del giudizio di cassazione; 9) le spese sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore d ella controricorrente [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Così deciso nella camera di C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7596/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2442/2022 depositata il 27/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato in fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali utenti del servizio idrico integrato nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] (GE), convenivano, dinanzi al Giudice di Pace di Chiavari, [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna alla restituzione e/o il rimborso della quota parte della tariffa corrisposta negli ultimi dieci anni a titolo di corrispettivo per l’espletamento del servizio di depurazione, sull’asserito presupposto che tale servizio, nel comprensorio del [OSCURATO:PERSONA] (depuratore di [OSCURATO:PERSONA]), non fosse stato espletato nel relativo periodo. con la sentenza n. n. 297/2019, il Giudice di Pace condannava [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere agli attori le somme di cui avevano chiesto la restituzione, oltre alle spese di lite; il Tribunale di Genova, con sentenza n. 2442/2022. depositata il 27/10/2022, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Chiavari; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando sei motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; Considerato in diritto che I motivi di ricorso sono così rubricati: 1) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 2 del D.M. 30/9/2009 n. 102; 2) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006; 3) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006; 4) omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. dell’art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007, dell’art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla Legge n. 13/2009 e dell’art. 154 del D.Lgs. 152/2006; 5) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e dell'art. 154 del D.lgs. 152/2006; 6) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. dell’art. 2948 c.c.; 7) in data 29 novembre 2023 la ricorrente, tramite l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha comunicato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinunciare al giudizio, a seguito della pubblicazione, in data 14 luglio 2023, dell'ordinanza n. 20361/2023 (seguita da plurimi pronunciamenti conformi: Cass. n. 25258/2023; Cass. n. 25259/2023; Cass. n. 25260/2023; Cass.n. 25261/2023; Cass. n. 25262/2023) che ha ritenuto: i) non dovuta la quota della tariffa del servizio idrico integrato dipendente dall’assenza o dal mancato funzionamento del sistema di depurazione delle acque; ii) individuato nel soggetto che ne ha chiesto ed ottenuto il pagamento, subentrato nel contratto ancora pendente, ai sensi dell’art. 2558 cod.civ., a seguito di cessione di ramo d’azienda, il legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito; iii) applicabile la prescrizione decennale; 7) va, pertanto, dichiarata l’estinzione per rinuncia del giudizio di cassazione; 9) le spese sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore d ella controricorrente [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso nella camera di C