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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15069/2026

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rte d'Appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perintervenuta estinzione per prescrizione dei reati ascritti;lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, conmemoria telematicamente depositata, nell’operare una ricognizione dei motivi del ricorsooriginario, ha insistito, in via principale, chiedendo a questa corte di dichiarare, ai sensidell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi A) e B), conconseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; in via subordinata, diannullare la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine allaresponsabilità del ricorrente, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello competente pernuovo esame; ovvero, limitatamente al trattamento sanzionatorio e alle pene accessorie,annullare la sentenza con rinvio per nuova determinazione della pena e delle misureaccessorie, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di divieto di eccessiva afflittività delcumulo sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza della Corte d’appello di Bari in data 6 marzo 2025 veniva confermatala sentenza del Tribunale di Bari del 28 ottobre 2020 che, nell’irrogare la pena di anni uno emesi sei di reclusione, con sospensione condizionale, oltre alle numerose pene accessoriepreviste dall’art. 12 D.lgs. 74 del 2000, ha dichiarato colpevole [OSCURATO:PERSONA] deireati di cui all’art. 4 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione infedele), relativamente a duedistinte annualità di imposta: il capo A) concerne l’anno d’imposta 2011 (dichiarazionepresentata il 28 settembre 2012), con un’evasione IRPEF quantificata in euro 320.647,00 afronte di un maggiore imponibile pari a euro 745.692,00; il capo B) attinenete, invece,all’anno d’imposta 2012 (dichiarazione presentata il 30 settembre 2014), con evasioneIRPEF di euro 254.495,00 e maggiore imponibile di euro 592.895,02.2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque motivi, di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp.

Att. cod. proc. pen.2.1.

Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 17,comma 1-bis, d. lgs. n. 74 del 2000, per intervenuta estinzione per prescrizione dei reati dicui ai capi a) e b).In sintesi, la difesa deduce, in via preliminare e assorbente, la mancata applicazionedell’art. 17, comma 1-bis, D.lgs. 74 del 2000, come modificato dal D.L. 13 agosto 2011, n.138 (conv. con modif. dalla L. 14 settembre 2011, n. 148), che ha elevato il termine diprescrizione base da sei a otto anni per i reati tributari, con termine massimo decennale incaso di interruzione (pari a otto anni aumentato della metà, secondo la regola dell’art. 161,comma secondo, cod. pen.).

In applicazione di tale regime, la difesa calcola i seguentitermini massimi di prescrizione: Capo A): reato consumato il 28 settembre 2012 (data dipresentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2011).

Termine massimo diprescrizione: 28 settembre 2022.

Capo B): reato consumato il 30 settembre 2014 (data dipresentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2012).

Termine massimo diprescrizione: 30 settembre 2024.

La Corte d’Appello ha pronunciato la sentenza il 6 marzo2025 e l’ha depositata il 4 giugno 2025, quindi in data successiva alla maturazione deltermine massimo per entrambi i capi di imputazione.

Eppure, la Corte territoriale non ha inalcun modo affrontato la questione prescrizionale, omettendo il doveroso rilievo officiosoimposto dall’art. 129 cod. proc. pen., che prescrive la dichiarazione immediata di cause dinon punibilità in ogni stato e grado del procedimento.

Il ricorso richiama, a supporto, Sez. 2,n. 19120 del 12/03/2024, Cellamare ed altro, non mass., che ribadisce l’obbligo di rilievoofficioso della prescrizione da parte del giudice al momento della decisione, anche inassenza di eccezione di parte.2.2.

Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio dimotivazione in relazione alla prova sulla percezione effettiva dei maggiori utili da parte delsocio ed errore sulla qualità di amministratore.In sintesi, la difesa censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenutointegrata la responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio unico, sulla base della solapresunzione tributaria di distribuzione pro quota degli utili extracontabili accertati a caricodella società a ristretta base sociale, senza procedere ad alcun accertamento in concretodella percezione effettiva dei medesimi da parte del ricorrente.

In particolare, la Corted’Appello ha fondato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sulla deposizione della funzionariadell’Agenzia delle Entrate, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito che ilVentrelli, detentore del 100% del capitale sociale, non era stato in grado di dimostrare che ilmaggior reddito fosse stato reinvestito, non fornendo documentazione circa l’eventualeredistribuzione degli utili.

In tal modo, la Corte ha di fatto invertito l’onere della prova,ponendo a carico del socio — non amministratore — la dimostrazione negativa dell’assenzadi distribuzione degli utili.

La difesa richiama un nutrito filone giurisprudenziale di legittimità,secondo cui la presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base, purammissibile in ambito tributario, non può essere automaticamente trasferita nel processopenale senza uno specifico accertamento probatorio, atteso lo standard probatorio “oltreogni ragionevole dubbio” di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. (Cass. n. 37361/2022;Cass. n. 9722/2021; Cass. n. 4704/2019; Cass. n. 17100-17101/2017; Cass. n. 1398/2015;Cass. n. 25107/2011; Cass. n. 8207/2011; Cass. n. 9519/2009).

La difesa aggiunge che ilVentrelli non rivestiva la carica di amministratore della società, che nei periodi rilevanti eragestita da altri soggetti ([OSCURATO:PERSONA] sino al maggio 2014, poi [OSCURATO:PERSONA]), eche né il giudice di primo grado né la Corte d’Appello hanno fornito motivazione alcuna sulpunto, qualificando il ricorrente come “amministratore di fatto” senza alcun riscontroprobatorio.2.3.

Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge per la mancata pronunciasull’inammissibilità della doppia presunzione in sede penale.

In sintesi, la difesa denuncia la violazione del divieto di doppia presunzione in sedepenale, ritenendo che la sentenza impugnata abbia fondato la condanna su una catena diinferenze presuntive non sorrette da specifici elementi di fatto: (1) dagli avvisi diaccertamento e dal verbale della Guardia di Finanza si presume l’esistenza di maggiori ricaviextracontabili in capo alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; (2) da tali maggiori ricavi si presume laloro distribuzione pro quota al socio unico; (3) dalla presunta distribuzione si inferisce, infine,il dolo specifico di evasione in capo al [OSCURATO:PERSONA], ritenuto autore del reato di dichiarazioneinfedele.

Si realizza, in tal modo, una vera e propria praesumptio de praesumpto, vietatadall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.2.4.

Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge per erroneità deltrattamento sanzionatorio e per il cumulo di sanzioni penali ed amministrative.In sintesi, la difesa censura la sentenza impugnata sotto due distinti profili.

In primoluogo, lamenta che la Corte non abbia adeguatamente motivato in ordine alla proporzionalitàdel trattamento sanzionatorio complessivo, tenuto conto del cumulo tra sanzioni penali esanzioni amministrative tributarie.

In secondo luogo, rileva una confusione tra la disciplinadelle imposte dirette — sulla quale si fonda la presunzione di distribuzione pro quota degliutili — e quella dell’IVA, che prevede criteri differenti per la configurazione del reato, conspecifico riferimento all’inesistenza soggettiva delle operazioni.2.5.

Deduce, con il quinto ed ultimo motivo, il vizio di violazione di legge per l'errataindividuazione del ruolo di amministratore e confusione tra imposte dirette ed Iva.In sintesi, il ricorso censura la sentenza impugnata per non aver accertato in concretola sussistenza del dolo specifico di evasione in capo al [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a desumerlo invia presuntiva dalla qualità di socio unico e dall’esistenza delle società satelliti.

L’art. 4 D.lgs.74 del 2000 richiede, per l’integrazione del reato, il dolo specifico consistente nel “fine dievadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto”: si tratta di un elemento soggettivoqualificato, che deve essere accertato in relazione alla condotta concreta dell’imputato e nonpuò essere presunto dalla sola posizione societaria.3.

In data 28 gennaio 2026 il Procuratore genrale presso questa Corte ha presentato lapropria requisitoria scritta con cui ha chiesto l’accoglimento del primo motivo, conconseguente annullamento senza rinvio per intervenuta estinzione per prescrizione dei reatiascritti.4.

In data 26 febbraio 2026, la difesa del ricorrente ha fatto pervenire memoriacontenente le proprie conclusioni scritte, con cui, nell’operare una ricognizione dei motivi delricorso originario, ha insistito, in via principale, chiedendo a questa corte di dichiarare, aisensi dell’art. 129 cod.proc.pen., l’estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi A) e B),con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; in via subordinata, diannullare la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine allaresponsabilità del ricorrente, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello competente pernuovo esame; ovvero, limitatamente al trattamento sanzionatorio e alle pene accessorie,annullare la sentenza con rinvio per nuova determinazione della pena e delle misureaccessorie, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di divieto di eccessiva afflittività delcumulo sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussioneorale, è fondato.2.

Per migliore intellegibilità dell'impugnazione è utile premettere che la società diriferimento è la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di cui il [OSCURATO:PERSONA] deteneva il 100% del capitalesociale, amministrata, nei periodi rilevanti, da [OSCURATO:PERSONA] sino al 2 maggio 2014 esuccessivamente da [OSCURATO:PERSONA].

Le indagini della Guardia di Finanza — Nucleo diPolizia Tributaria di Bari, sfociate nel processo verbale di constatazione del 13 novembre2014, avevano evidenziato l’esistenza di nove società satelliti, formalmente gestite dasoggetti terzi ma nella sostanza utilizzate come mere cartiere, con reciproco scambio difatture per operazioni inesistenti al fine di abbattere il carico fiscale della società capofila.

IlTribunale, e poi la Corte territoriale, avevano fondato la responsabilità del ricorrente sullasua qualità di socio unico, ritenendo che i maggiori utili extracontabili accertati a carico dellasocietà si presumessero distribuiti pro quota al medesimo, in assenza di prova contrariacirca il reinvestimento o la redistribuzione degli stessi.3.

Tanto premesso - ed in applicazione del consolidato principio per cui in presenza diuna causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza diassoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui lecircostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da partedell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente noncontestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga piùal concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di"apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o diapprofondimento (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01) - ritiene ilCollegio fondato il primo motivo, motivo il cui accoglimento esime la Corte dall'esaminare leresidue doglianze da ritenersi, dunque, assorbite.4.

La sentenza della Corte d’Appello non contiene alcuna statuizione, nemmenoimplicita, in ordine alla prescrizione dei reati.

La motivazione è interamente incentrata sullaconferma del giudizio di responsabilità e sulla valutazione dell’elemento soggettivo, senzache i giudici di secondo grado abbiano verificato se, al momento della deliberazione, i terminiprescrizionali fossero già decorsi.5.

L’omissione è tanto più censurabile in quanto, con riferimento ad entrambi i capi diimputazione, il termine massimo era spirato in data antecedente alla pronuncia d’appello.6.

La questione è di agevole soluzione giuridica.6.1.

L’art. 4 D.lgs. 74 del 2000 configura un reato istantaneo, che si consuma almomento della presentazione della dichiarazione annuale infedele.

Ne consegue che il diesa quo della prescrizione coincide con tale data, secondo la regola generale dell’art. 158,comma primo, cod. pen.6.2.

Il termine prescrizionale, come elevato dalla riforma del 2011, è di otto anni,estensibile a dieci anni in presenza di atti interruttivi (art. 161, comma secondo, cod. pen.).6.3.

Il calcolo operato dalla difesa è corretto.6.4.

Deve solo rilevarsi che, a seguito del doveroso accertamento in fatto compiuto daquesta Corte (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), risultano gg.124 di sospensione del predetto termine, dovuti al rinvio dell’udienza dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimo impedimento del difensore (pari a gg. 60), oltre la sospensionedel termine per complessivi 64 gg. - prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA](Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 – 02).6.5.

Al termine decennale sopra indicato, devono pertanto essere aggiunti gg. 124, conconseguente maturazione dei termini di prescrizione dei reati sub a) e b), rispettivamente, indata 30/01/2023 (28/09/2012, aumentata di anni dieci, 28/09/2022, ulteriormente aumentatadi gg. 124) ed in data 1/02/2025 (30/09/2014, aumentata di anni dieci, 30/09/2024,ulteriormente aumentata di gg. 124).6.6.

La sentenza d’appello è stata pronunciata in data 6/03/2025, dunque ambedue ireati si erano già estinti per prescrizione alla data della pronuncia della sentenza impugnata.6.7.

In proposito, è consolidata la giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice ètenuto a rilevare d’ufficio la prescrizione ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in ogni statoe grado del processo, anche quando la causa estintiva sia sopravvenuta alla proposizionedell’impugnazione (ex multis, Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819– 01).

L’essere stata dedotta la prescrizione con i motivi di ricorso, legittima questa Corte,trattandosi di prescrizione maturata prima della sentenza d’appello, a rilevare la relativacausa di estinzione del reato.7.

Nulla deve essere statuito sulla confisca in quanto non disposta né in appello né inprimo grado.8.

L'impugnata sentenza dev'essere, conclusivamente, annullata senza rinvio peressere i reati estinti per prescrizione.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'Appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perintervenuta estinzione per prescrizione dei reati ascritti;lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, conmemoria telematicamente depositata, nell’operare una ricognizione dei motivi del ricorsooriginario, ha insistito, in via principale, chiedendo a questa corte di dichiarare, ai sensidell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi A) e B), conconseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; in via subordinata, diannullare la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine allaresponsabilità del ricorrente, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello competente pernuovo esame; ovvero, limitatamente al trattamento sanzionatorio e alle pene accessorie,annullare la sentenza con rinvio per nuova determinazione della pena e delle misureaccessorie, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di divieto di eccessiva afflittività delcumulo sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza della Corte d’appello di Bari in data 6 marzo 2025 veniva confermatala sentenza del Tribunale di Bari del 28 ottobre 2020 che, nell’irrogare la pena di anni uno emesi sei di reclusione, con sospensione condizionale, oltre alle numerose pene accessoriepreviste dall’art. 12 D.lgs. 74 del 2000, ha dichiarato colpevole [OSCURATO:PERSONA] deireati di cui all’art. 4 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione infedele), relativamente a duedistinte annualità di imposta: il capo A) concerne l’anno d’imposta 2011 (dichiarazionepresentata il 28 settembre 2012), con un’evasione IRPEF quantificata in euro 320.647,00 afronte di un maggiore imponibile pari a euro 745.692,00; il capo B) attinenete, invece,all’anno d’imposta 2012 (dichiarazione presentata il 30 settembre 2014), con evasioneIRPEF di euro 254.495,00 e maggiore imponibile di euro 592.895,02.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque motivi, di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 17,comma 1-bis, d. lgs. n. 74 del 2000, per intervenuta estinzione per prescrizione dei reati dicui ai capi a) e b).In sintesi, la difesa deduce, in via preliminare e assorbente, la mancata applicazionedell’art. 17, comma 1-bis, D.lgs. 74 del 2000, come modificato dal D.L. 13 agosto 2011, n.138 (conv. con modif. dalla L. 14 settembre 2011, n. 148), che ha elevato il termine diprescrizione base da sei a otto anni per i reati tributari, con termine massimo decennale incaso di interruzione (pari a otto anni aumentato della metà, secondo la regola dell’art. 161,comma secondo, cod. pen.). In applicazione di tale regime, la difesa calcola i seguentitermini massimi di prescrizione: Capo A): reato consumato il 28 settembre 2012 (data dipresentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2011). Termine massimo diprescrizione: 28 settembre 2022. Capo B): reato consumato il 30 settembre 2014 (data dipresentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2012). Termine massimo diprescrizione: 30 settembre 2024. La Corte d’Appello ha pronunciato la sentenza il 6 marzo2025 e l’ha depositata il 4 giugno 2025, quindi in data successiva alla maturazione deltermine massimo per entrambi i capi di imputazione. Eppure, la Corte territoriale non ha inalcun modo affrontato la questione prescrizionale, omettendo il doveroso rilievo officiosoimposto dall’art. 129 cod. proc. pen., che prescrive la dichiarazione immediata di cause dinon punibilità in ogni stato e grado del procedimento. Il ricorso richiama, a supporto, Sez. 2,n. 19120 del 12/03/2024, Cellamare ed altro, non mass., che ribadisce l’obbligo di rilievoofficioso della prescrizione da parte del giudice al momento della decisione, anche inassenza di eccezione di parte.2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio dimotivazione in relazione alla prova sulla percezione effettiva dei maggiori utili da parte delsocio ed errore sulla qualità di amministratore.In sintesi, la difesa censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenutointegrata la responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio unico, sulla base della solapresunzione tributaria di distribuzione pro quota degli utili extracontabili accertati a caricodella società a ristretta base sociale, senza procedere ad alcun accertamento in concretodella percezione effettiva dei medesimi da parte del ricorrente. In particolare, la Corted’Appello ha fondato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sulla deposizione della funzionariadell’Agenzia delle Entrate, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito che ilVentrelli, detentore del 100% del capitale sociale, non era stato in grado di dimostrare che ilmaggior reddito fosse stato reinvestito, non fornendo documentazione circa l’eventualeredistribuzione degli utili. In tal modo, la Corte ha di fatto invertito l’onere della prova,ponendo a carico del socio — non amministratore — la dimostrazione negativa dell’assenzadi distribuzione degli utili. La difesa richiama un nutrito filone giurisprudenziale di legittimità,secondo cui la presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base, purammissibile in ambito tributario, non può essere automaticamente trasferita nel processopenale senza uno specifico accertamento probatorio, atteso lo standard probatorio “oltreogni ragionevole dubbio” di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. (Cass. n. 37361/2022;Cass. n. 9722/2021; Cass. n. 4704/2019; Cass. n. 17100-17101/2017; Cass. n. 1398/2015;Cass. n. 25107/2011; Cass. n. 8207/2011; Cass. n. 9519/2009). La difesa aggiunge che ilVentrelli non rivestiva la carica di amministratore della società, che nei periodi rilevanti eragestita da altri soggetti ([OSCURATO:PERSONA] sino al maggio 2014, poi [OSCURATO:PERSONA]), eche né il giudice di primo grado né la Corte d’Appello hanno fornito motivazione alcuna sulpunto, qualificando il ricorrente come “amministratore di fatto” senza alcun riscontroprobatorio.2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge per la mancata pronunciasull’inammissibilità della doppia presunzione in sede penale. In sintesi, la difesa denuncia la violazione del divieto di doppia presunzione in sedepenale, ritenendo che la sentenza impugnata abbia fondato la condanna su una catena diinferenze presuntive non sorrette da specifici elementi di fatto: (1) dagli avvisi diaccertamento e dal verbale della Guardia di Finanza si presume l’esistenza di maggiori ricaviextracontabili in capo alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; (2) da tali maggiori ricavi si presume laloro distribuzione pro quota al socio unico; (3) dalla presunta distribuzione si inferisce, infine,il dolo specifico di evasione in capo al [OSCURATO:PERSONA], ritenuto autore del reato di dichiarazioneinfedele. Si realizza, in tal modo, una vera e propria praesumptio de praesumpto, vietatadall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge per erroneità deltrattamento sanzionatorio e per il cumulo di sanzioni penali ed amministrative.In sintesi, la difesa censura la sentenza impugnata sotto due distinti profili. In primoluogo, lamenta che la Corte non abbia adeguatamente motivato in ordine alla proporzionalitàdel trattamento sanzionatorio complessivo, tenuto conto del cumulo tra sanzioni penali esanzioni amministrative tributarie. In secondo luogo, rileva una confusione tra la disciplinadelle imposte dirette — sulla quale si fonda la presunzione di distribuzione pro quota degliutili — e quella dell’IVA, che prevede criteri differenti per la configurazione del reato, conspecifico riferimento all’inesistenza soggettiva delle operazioni.2.5. Deduce, con il quinto ed ultimo motivo, il vizio di violazione di legge per l'errataindividuazione del ruolo di amministratore e confusione tra imposte dirette ed Iva.In sintesi, il ricorso censura la sentenza impugnata per non aver accertato in concretola sussistenza del dolo specifico di evasione in capo al [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a desumerlo invia presuntiva dalla qualità di socio unico e dall’esistenza delle società satelliti. L’art. 4 D.lgs.74 del 2000 richiede, per l’integrazione del reato, il dolo specifico consistente nel “fine dievadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto”: si tratta di un elemento soggettivoqualificato, che deve essere accertato in relazione alla condotta concreta dell’imputato e nonpuò essere presunto dalla sola posizione societaria.3. In data 28 gennaio 2026 il Procuratore genrale presso questa Corte ha presentato lapropria requisitoria scritta con cui ha chiesto l’accoglimento del primo motivo, conconseguente annullamento senza rinvio per intervenuta estinzione per prescrizione dei reatiascritti.4. In data 26 febbraio 2026, la difesa del ricorrente ha fatto pervenire memoriacontenente le proprie conclusioni scritte, con cui, nell’operare una ricognizione dei motivi delricorso originario, ha insistito, in via principale, chiedendo a questa corte di dichiarare, aisensi dell’art. 129 cod.proc.pen., l’estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi A) e B),con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; in via subordinata, diannullare la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine allaresponsabilità del ricorrente, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello competente pernuovo esame; ovvero, limitatamente al trattamento sanzionatorio e alle pene accessorie,annullare la sentenza con rinvio per nuova determinazione della pena e delle misureaccessorie, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di divieto di eccessiva afflittività delcumulo sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussioneorale, è fondato.2. Per migliore intellegibilità dell'impugnazione è utile premettere che la società diriferimento è la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di cui il [OSCURATO:PERSONA] deteneva il 100% del capitalesociale, amministrata, nei periodi rilevanti, da [OSCURATO:PERSONA] sino al 2 maggio 2014 esuccessivamente da [OSCURATO:PERSONA]. Le indagini della Guardia di Finanza — Nucleo diPolizia Tributaria di Bari, sfociate nel processo verbale di constatazione del 13 novembre2014, avevano evidenziato l’esistenza di nove società satelliti, formalmente gestite dasoggetti terzi ma nella sostanza utilizzate come mere cartiere, con reciproco scambio difatture per operazioni inesistenti al fine di abbattere il carico fiscale della società capofila. IlTribunale, e poi la Corte territoriale, avevano fondato la responsabilità del ricorrente sullasua qualità di socio unico, ritenendo che i maggiori utili extracontabili accertati a carico dellasocietà si presumessero distribuiti pro quota al medesimo, in assenza di prova contrariacirca il reinvestimento o la redistribuzione degli stessi.3. Tanto premesso - ed in applicazione del consolidato principio per cui in presenza diuna causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza diassoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui lecircostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da partedell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente noncontestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga piùal concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di"apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o diapprofondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01) - ritiene ilCollegio fondato il primo motivo, motivo il cui accoglimento esime la Corte dall'esaminare leresidue doglianze da ritenersi, dunque, assorbite.4. La sentenza della Corte d’Appello non contiene alcuna statuizione, nemmenoimplicita, in ordine alla prescrizione dei reati. La motivazione è interamente incentrata sullaconferma del giudizio di responsabilità e sulla valutazione dell’elemento soggettivo, senzache i giudici di secondo grado abbiano verificato se, al momento della deliberazione, i terminiprescrizionali fossero già decorsi.5. L’omissione è tanto più censurabile in quanto, con riferimento ad entrambi i capi diimputazione, il termine massimo era spirato in data antecedente alla pronuncia d’appello.6. La questione è di agevole soluzione giuridica.6.1. L’art. 4 D.lgs. 74 del 2000 configura un reato istantaneo, che si consuma almomento della presentazione della dichiarazione annuale infedele. Ne consegue che il diesa quo della prescrizione coincide con tale data, secondo la regola generale dell’art. 158,comma primo, cod. pen.6.2. Il termine prescrizionale, come elevato dalla riforma del 2011, è di otto anni,estensibile a dieci anni in presenza di atti interruttivi (art. 161, comma secondo, cod. pen.).6.3. Il calcolo operato dalla difesa è corretto.6.4. Deve solo rilevarsi che, a seguito del doveroso accertamento in fatto compiuto daquesta Corte (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), risultano gg.124 di sospensione del predetto termine, dovuti al rinvio dell’udienza dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimo impedimento del difensore (pari a gg. 60), oltre la sospensionedel termine per complessivi 64 gg. - prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA](Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 – 02).6.5. Al termine decennale sopra indicato, devono pertanto essere aggiunti gg. 124, conconseguente maturazione dei termini di prescrizione dei reati sub a) e b), rispettivamente, indata 30/01/2023 (28/09/2012, aumentata di anni dieci, 28/09/2022, ulteriormente aumentatadi gg. 124) ed in data 1/02/2025 (30/09/2014, aumentata di anni dieci, 30/09/2024,ulteriormente aumentata di gg. 124).6.6. La sentenza d’appello è stata pronunciata in data 6/03/2025, dunque ambedue ireati si erano già estinti per prescrizione alla data della pronuncia della sentenza impugnata.6.7. In proposito, è consolidata la giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice ètenuto a rilevare d’ufficio la prescrizione ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in ogni statoe grado del processo, anche quando la causa estintiva sia sopravvenuta alla proposizionedell’impugnazione (ex multis, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819– 01). L’essere stata dedotta la prescrizione con i motivi di ricorso, legittima questa Corte,trattandosi di prescrizione maturata prima della sentenza d’appello, a rilevare la relativacausa di estinzione del reato.7. Nulla deve essere statuito sulla confisca in quanto non disposta né in appello né inprimo grado.8. L'impugnata sentenza dev'essere, conclusivamente, annullata senza rinvio peressere i reati estinti per prescrizione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15069/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris