CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37361/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1352/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio della predetta società, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio, nonché [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio ed in proprio quale titolare della ditta individuale EDN [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio, in Roma, alla via dele [OSCURATO:PERSONA] n. 15, sono elettivamente domiciliati. ricorrenti contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12. controricorrente avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n. 77/10/2013, depositata in data 14/05/2013, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] d'Angiolella. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio della predetta società, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio, nonché [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio ed in proprio quale titolare della ditta individuale EDN [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, indicata in epigrafe, con la quale provvedendo sui ricorsi riuniti, così si statuiva: «[...] rigetta l'appello proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della EDN Marmi di [OSCURATO:PERSONA] confermando, sul punto, la sentenza della CTP di Bari n. 1261/11/12; accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto, in riforma in particolare della sentenza della CTP di Bari, dichiara legittimi e fondati di avvisi di accertamento notificati nei confronti dei soci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con tutte le conseguenze di legge. Condanna l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della EDN Marmi di [OSCURATO:PERSONA] in solido al pagamento delle spese di giudizio». 2. La Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso 3. La socia, [OSCURATO:PERSONA], ha presentato istanza di definizione della lite ai sensi dell'art. 6, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, conv. in I. 17 dicembre 2018 n. 136, chiedendo l'estinzione, parziale, della lite che la riguarda.[OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente occorre perimetrare la parte della lite che risulta estinta a seguito della domanda di definizione agevolata avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, riferito a società di capitali a ristretta base sociale - per il quale opera la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili qualora sussista un valido accertamento a carico della società in ordine a ricavi non contabilizzati - qualora il socio abbia chiesto di avvalersi della definizione agevolata della lite, l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società e quello conseguenziale emesso nei confronti dei soci, mantengono la propria autonomia, sicché la richiesta di definizione della lite fatta da un unico socio, e non dalla società, non ha effetti, per così dire, cumulativi, proprio in quanto la pretesa tributaria si esplica con una duplicità di avvisi, diretti a soggetti diversi (società e soci) e per imposte differenti (sul condono di cui dall'art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 201.1 n. 111, cfr., Cass., 20/07/2016, n. 14858; id. Cass., 23/11/2017, n. 28007; id. Cass., 25/01/2019, n. 2180; cfr., altresì, ,Cass., 26/10/2005, n. 20851, secondo cui la presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bPancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria non viene meno in ipotesi di presentazione di domanda integrativa di condono da parte della società, essendo questa ed il socio titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti). Posto, dunque, che la domanda di condono di [OSCURATO:PERSONA] può essere esaminata autonomamente rispetto all'aCcertamento che ha riguardato la società e gli altri soci, la documentazione versata in atti (istanza di sospensione, domanda di definizione ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, modello F24 di pagamento della prima rata in relazione altre avvisi di accertamento rate) comprova l'avvenuta estinzione del giudizio relativamente agli avvisi di accertamento emessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] riguardanti le annualità in contestazione (2006, 2007 e 2008) ed oggetto del presente giudizio (nn. TVS010100415/2011, TVS010100417/2(:11, TVS010100418/2011). 1.2. Ne consegue l'estinzione parzia e del giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per cessata materia del contendere. 1.3. In parte qua, le spese di lite rimangono a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, di. n. 119 del 2018 cit.). Stante l'adesione della contribuente alla definizione agevolata non sussistono i presupposti per condannare la stessa al pagamento del cd. "doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, essendo il condono sopravvenuto rispetto alla proposizione del ricorso (ex plurimis, cfr. Cass., 07/06/2018, n. 14782). 2. Occorre, quindi, procedere all'esame del ricorso proposto dalla società ricorrente e dagli altri soci, titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti, riconducibili ai distinti avvisi di accertamento emessi a loro carico, che non hanno optato per la definizione agevolata (cfr., Cass., n. 15/07/2020, n. 15076; Cass., 24/12/2020, n. 29053; Cass., 04/10/2017, n. 23168). La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed i soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché quest'ultimo in qualità di titolare della ditta individuale EDN [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto undici motivi di ricorso. 2.1. Con il primo, deducono, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione di legge (art. 7, comma primo, I. 27 luglio 2000 n. 212, 3, terzo comma, della legge del 7 agosto 1990 n. 241 e 42, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600) là dove la CTR ha rigettato la preliminare eccezione di difetto motivazionale degli avvisi impugnati per mancata allegazione della relazione della Guardia di Finanza - GICO di Bari ritenendo legittimo il rinvio ivi operato alle conclusioni di tale relazione. Col secondo mezzo deducono, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omessa e incompleta motivazione su un punto decisivo per il giudizio, circa la mancata allegazione o riproduzione della relazione della GF Gico di Bari. Col terzo mezzo deducono, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012 n. 83, l'omesso esame del fatto, deciso e controverso, riguardante la mancata allegazione della predetta relazione della G.F. 2.2. Trattandosi di questioni speculari, tali motivi di ricorso si esaminano congiuntamente. La CTR, sull'eccezione in questione, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass., :30/09/2011 n. 20032 e Cass 21/05/2001 n. 6888), ha ritenuto che l'avviso di accertamento motivato per relationem, anche nel caso in cui vi sia un riferimento acritico agli atti ed ai verbali della Guardia di finanza o di altri organi investigativi è legittimo, in quanto tale obbligo di motivazione deve ritenersi assolto ogni qualvolta il contribuente sia stato messo in grado di conoscere l'an e il quantum della pretesa fiscale, a nulla rilevando l'apprezzamento dell'ufficio accertatore rispetto agli atti verbali presi a riferimento e l'avviso. Ha, dunque, ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212, in quanto la comunicazione riguardante l'attività di polizia giudiziaria compiuta nell'ambito di un procedimento penale in essere alla Procura della Repubblica presso il tribunale «non è altro che la fonte d'innesco da cui ha tratto poi orgine la verifica effettuata e non l'atto prodromico dell'avviso di accertamento». 2.3. Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo di ricorso è inammissibile, non offrendo argomenti per superare il consolidato indirizzo di questa Corte che, nel fissare i principi, a tutela del contribuente, che regolano l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, ha affermato che: a) nel regime introdotto dall'art. 7 I. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato, ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consenta al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giursdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass., 25 /03/2011, n. 6914; Cass., 25/07/2012, n. 13110; Cass., 15/04/2013, n. 9032; Cass., 11/04/2017, n. 9323; Cass., 11/09/ 2017, n. 21066; Cass., 23/02/2018, n. 4396; Cass., 5/10/2018, n. 24417; Cass., 15/12/2020, n. 28574; Cass., 9/02/2021, n. 3183). b) L'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di allegare tutti gli atti 'citati nell'avviso deve essere inteso in necessaria correlazione con la finalità "integrativa" delle ragioni che sorreggono l'atto impositivo, secondo quanto dispone l'art. 3, comma 3, I. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 241, con la conseguenza, quindi, che all'avviso di accertamento vanno allegati i soli atti aventi contenuto integrativo della motivazione dell'avviso medesimo e che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale, ma non anche gli altri atti cui l'Amministrazione finanziaria faccia comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva (in termini: Cass., 05/10/2018, n. 24417; Cass., :15/12/2020, n. 28574; Cass., 09/02/2021, n. 3183). c) anche per l'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria ometta di allegare all'atto impositivo documenti della cui allegazione sia stata fatta ivi espressa menzione, qualora il relativo contenuto (almeno per le parti rilevanti e salienti) sia stato comunque riprodotto (in forma integrale o sintetica) in motivazione, non tale omissione non arreca al contribuente alcuna menomazione del diritto di difesa, trattandosi di un adempimento superfluo rispetto alla motivazione dell'atto impositivo, che è già integrata dalla riproduzione o dalla sintesi del documento richiamato, ma non allegato (Cass., 21/09/2021, n. 25588). 2.3. Nella specie, non solo, come rilevato dalla CTR, l'accertamento è stato motivato per relationem agli atti di accertamento della Guardia di Finanza„ ma senz'altro gli avvisi di accertamento in questione hanno messo il contribuente nella condizione di conoscere il contenuto essenziale della pretesa impositiva come, d'altronde, si evince dalle difese svolte dalla società e dai soci nei giudizi di merito il cui contenuto non lascia alcun dubbio circa la conoscenza della parte contribuente del c:ontenuto della pretesa fiscale di cui all'avviso impugnato. 2.4. Il secondo mezzo è inammissible. 2.5. Invero, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per Cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico (inteso in senso storico-naturalistico), principale o secondario la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. A seguito di tale modifica, dunque, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto, in via generale dall'articolo 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'articolo 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa hsulti del tutto inidonea ad assolvere alla sua funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e in tal caso si concreta in una nullità processuale, denunciabile in sede di legittimità, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Nel caso in esame non sussiste alcun difetto di motivazione essendo la sentenza impugnata specificamente motivata sul punto, con riguardo non solo alla legittimità dell'accertamento motivato per relationem, ma anche con riguardo al fatto che le comunicazioni e le notifiche afferenti all'attività di polizia giudiziaria compiuta nell'ambito di un procedimento penale, non realizza certo la pretesa impositiva (sul cui contenuto motivazionale, v. supra) ma soltanto la "fonte di innesco" per le verifiche fiscali da cui, poi, origina l'avviso di accertamento. 2.6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile proprio in quanto, in seguito alla riformulazione dell'art 54 del d.l. n. 83 del 2012, applicabile al processo tributario, il vizio specifico denunciabile per Cassazione è quello relativo all'omesso esame di un fatto storico nei termini riferiti supra § 2.5.3. Con il quarto mezzo, i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omessa e/o incompleta motivazione su di un punto decisivo e controverso per il giudizio riguardante la sussistenza di indizi gravi precisi e concordanti posti a base della pretesa fiscale. Con il quinto, denunciano, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012, l'omesso esame gli elementi probatori forniti dalla parte contribuente volti a dimostrare l'effettiva esistenza del transazioni commerciali e, quindi, dell'esistenza delle fatturazioni. 3.1. Il quarto mezzo è inammissibile per le stesse considerazioni espresse al paragrafo n. 2.5. 3.2. Il quinto è inammissibile perché introduce, surrettiziamente, sotto l'apparente deduzione del vizio di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, una nuova valutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, valutazione inammissibile in questa sede (Cass. 04/04/2017, n. 8758; Sez. U., 27/12/2019, n. 34476) in quanto volta a scarcinare il giudizio circa l'ipotesi della fatturazione inesistente sulla quale la CTR ha compiuto il suo accertamento in fatto (v. pagg. 11 e ss. della sentenza). 4. Con il sesto mezzo, i ricorrenti denunciano nuovamente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omessa ed incompleta motivazione su di un punto decisivo e controverso per il giudizio. A dire dei ricorrenti, i controlli incrociati svolti dalla Guardia di finanza nei confronti di alcune ditte fornitrici della società [OSCURATO:PERSONA] (Benca di [OSCURATO:PERSONA] e ELG di [OSCURATO:PERSONA]) non avrebbero dovuto far ritenere, come ha fatto il giudice di appello, che le operazioni sottostanti le fatture registrate dalla [OSCURATO:PERSONA] fossero inesistenti in quanto da esse si evincevano «elementi inequivocabili tendenti a dimostrare proprio l'effettività delle operazioni in contestazione». Con il settimo, denunciano, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012, l'omesso esame gli elementi probatori forniti dalla parte contribuente volti a dimostrare, dai predetti controlli incrociati, l'esistenza delle fatturazioni. 4.1. Tali due doglianze sono inammissibili per gli stessi motivi esplicitati al paragrafo 2.5. 5. Con l'ottavo motivo si denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 109, comma quarto, lettera b), ultimo periodo, 163 d.P.R. 31 dicembre 1986 n. 917 e 53 Cost., laddove i giudici di appello hanno rigettato l'ulteriore motivo di doglianza sollevato dalla società teso a denunciare il mancato riconoscimento dei costi sostenuti a fronte dell'accertata effettiva realità delle vendite. Deduce sul punto che la società, fin dal primo grado di giudizio, aveva eccepito che è "assurdo e illogico" che i presunti costi fittizi non giustificati possano costituire reddito interamente tassabile, censurando per questa via la sentenza di primo grado che aveva rigettato la stessa eccezione. 5.1. La CTR ha rigettato l'appello della società avallando l'ipotesi del Fisco di fatturazione inesistente sulla base delle seguenti considerazioni: a) grava sul contribuente l'onere della prova circa l'esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri o a costi deducibili; b) qualora l'amministrazione contesti indebiti detrazioni di IVA e deduzione di costi fatturati fornendone elementi anche semplicemente i presuntivi, purché oggettivi, è onere del contribuente che rivendichi la legittimità dell'elezione dei costi fatturati e quelle della detrazione IVA fornire la prova dell'effettiva esistenza dell'operazione; • c) l'emissione della fattura non è rimessa alla facoltà dell'impresa ma deve avere una specifica immediata ragione che coinvolga il soggetto emittente e che, nel caso di specie, le fatture non corrispondono ad un reale trasferimento del bene facendo riferimento a trasferimenti fittizi che non meritano tutela giuridica dal punto di vista fiscale; d) tali criteri trovano applicazione anche nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti. 5.2. A fronte di tale motivazione, non pare sussistere alcun error in iudicando, avendo la CTR fatto retta applicazione dei principi pacifici di questa Corte, secondo cui in tema di IVA, luna volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (v. Cass., 18/10/2021, n. 28628; Cass., 05/12/2019, n. 31816, secondo cui nel processo tributario, pur essendo l'oggetto del giudizio delimitato dalle ragioni poste a fondamento dell'atto di accertamento, il tema relativo all'esistenza, alla validità e all'opponibilità all'Amministrazione finanziaria del negozio da cui si assume che originino determinati costi o crediti deve ritenersi acquisito al giudizio per effetto dell'allegazione da parte del contribuente, il quale è gravato dell'onere di provare i presupposti di fatto per l'applicazione delle norme da cui discendono i costi ed i crediti vantati). Nella specie, da alcuna parte degli atti processuali è dato evincere che i costi fossero documentati. 6. Con il nono motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione alli art. :360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui la CTR ha omesso di pronunciarsi su all'eccezione sollevata dalla società contribuente in ordine alle invocata deducibilità dei costi documentati da fatture che a tutto concedere avrebbero potuto ritenersi solo soggettivamente inesistenti; deduce che, con riguardo i rilievi afferenti alle imposte dirette, la contribuente aveva invocato come dette operazioni potessero essere considerate', al più, come soggettivamente inesistenti mentre tale eccezione non era stata presa in nessuna considerazione da parte della CTR con sfavorevole ampliamento del regime di prova dei costi. 6.1. Anche tale mezzo è inammissibile non offrendo argomenti convincenti per superare il pacifico l'indirizzo di questa Corte - al quale il Collegio intende aderire, in assenza di ragioni ostative- secondo cui: «[I]il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o in applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante, purché restino immutati il "petitum" (nella specie l'annullamento dell'avviso di accertamento) e la "causa petendi" (nella specie il difetto di motivazione) e la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contradcittorio (Cass. 4 febbraio 2016, n. 2209)» (v., Cass. 10/05/2018, n. 11289; Cass., 17/01/2018, n. 906). Nella specie, la CTR, senza allontanarsi dal perimetro del giudizio e nel pieno rispetto del principio di cui alll'art. 112 cod. proc. civ., ha avallato la condotta dell'Amministrazione finanziaria, valorizzando la circostanza che, dalle indagini fattuali e dalla documentazione acquisita risultava in modo "incontrovertibile" che la società [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato acquisiti in nero ottenendo "fatture per operazioni mai poste in essere" (v. sentenza pag. 12).7. Anche il decimo motivo di ricorso - con il quale si denuncia la violazione dell'art. 8, commi primo e terzo, del d.l. del 2 marzo 2012 n. 1, nella parte in cui i secondi giudici non hanno dato applicazione allo ius superveniens, favorevole, in tema di costi di illecito - è infondato. 7.1. La disposizione in parola presuppone si tratti di operazioni soggettivamente inesistenti, qualificazione che, nella specie, è stata esclusa dal giudice di merito che ha chiaramente qualificato le operazioni poste in essere dalla società come operazioni oggettivamente inesistenti. 7.2. Ed invero, a norma dell'art. 14, comma 4 bis, legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito con la legge 26 aprile 2012, n. 44), l'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti anche per l'ipotesi in cui sia consapevole del carattere fraudolento dellle operazioni. Unica eccezione se si tratta di costi che, a norma del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità (Cass. 30/10/2013 n, 2442 e n. 07/12/2016 n. 25249; conf., Cass., 29/10/2018 n. 21308). 7.3. Questa Corte ha, dunque, circoscritto la suindicata modifica apportata all'art. 14, co. 4 bis, della I. n. 537 del 1993, l'efficacia retroattiva in bonam partem della novella (comma 3 del medesimo articolo), ai costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, che siano o meno inserite in una "frode carosello", per il solo fatto che sono stati sostenuti. Pertanto, va ribadito il principio secondo cui «devono tenersi distinti gli effetti della condotta del contribuente in relazione alla disciplina dell'IVA, ed a quella delle imposte dirette, in quanto, nel primo caso, la condotta dolosa o consapevole del cessionario, a cui è parificata l'ignoranza colpevole, impedisce l'insorgenza del diritto alla detrazione per mancato perfezionamento dello scambio, non essendo l'apparente cedente l'effettivo fornitore, mentre, nel caso delle imposte dirette, l'illecito o la mera consapevolezza di esso non incide sulla realtà dell'operazione economica e sul pagamento del corrispettivo in cambio della consegna della merce, per cui il costo dell'operazione, ove imputato al conto economico, può concorrere nella determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette nella misura in cui il bene o servizio acquistato venga reimpiegato nell'esercizio dell'attività d'impresa e sempre che non venga utilizzato per il compimento di un delitto non colposo (Cass. n. 13803/2014)». (così, Cass., 29/08/2018, n. 21308 cit.). 8. Con l'ultimo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 39 cod. proc. civ., la violazione di legge (artt. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, 2697, 2729 cod. civ.), là dove la CTR ha confermato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci sulla base della distribuzione degli utili extra-contabili. Anche in tal caso la statuizione della CTR si conforma ai principi pacifici enunciati da questa Corte secondo cui: - l'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa rende legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e, pertanto, prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti (cfr., Sez. 5, 20/12/2018, n. 32959). Ciò in quanto, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, ove siano accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria, gravante sul contribuente, che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti (da Sez. 5, 18/10/2017, n. 24534, a Sez. 5, 11/08/2020, n. 16913, Sez. 5, 24/06/2021, n. 18200). - Il ricorso a tale presunzione, non viola il cd. divieto di doppia presunzione, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (ex pluribus, cfr. Cass. Sez. 5, 29/07/2016, n. 15824; Sez. 5, 20/12/2018, n. 32959; id. Cass., 24/01/2019, n. 1947). - «per escludere l'operatività della presunzione ,di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l'autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell'accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo» (cfr., Sez. 5, 1.9/12/2019, n. 33976). 9.1. In mancanza di prova specifica sulla mancata distribuzione degli utili, correttamente il giudice di appello ha confermato la legittimità degli avvisi emessi nei confronti dei soci. 10. In conclusione, il ricorso va integralmente rigettato. 8. Le spese, per il principio della soccombenza, si pongono a carico dei ricorrenti e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara l'estinzione parziale del giudizio e cessata parzialmente la materia del contendere per intervenuta definizione agevolata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Spese a carico di chi le ha anticipate. Rigetta il ricorso di proposto da [OSCURATO:PERSONA];:k [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di EDN [OSCURATO:PERSONA]. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, da' atto della sussisten