CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 27874/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4528/2023 R.G. proposto da Ministero dell’Istruzione e del Merito, già Ministero dell’Istruzione dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 114 b; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5020/2022 pubblicata il 19 dicembre 2022. Oggetto: carta docente -educatore Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 1156 del 2020 il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato il loro diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall’art. 1, comma 12, della legge n. 107 del 2015, per gli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018 nei termini di cui in parte motiva, con conseguente condanna dell’amministrazione convenuta a provvedere in tal senso. Avverso tale sentenza il MIUR ha presentato appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 5022 del 2022, ha rigettato. Il MIUR ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Gli intimati si sono difesi con controricorso. La IV Sezione civile ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha presentato “istanza di fissazione udienza ex art. 380-bis c.p.c.”e ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo, il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 121, 123 e 124, della legge n. 107 del 2015, in combinato disposto con gli artt. 395 e 398 della legge n. 297 del 1994, 128 e 129 del CCNL Comparto scuola del 2007, 145 del R.D. n. 2009 del 1924 e degli artt. 3 e 81 Cost. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel riconoscere anche agli educatori la c.d. carta del docente, non avrebbe considerato le diverse esigenze formative delle categorie in esame e non avrebbe tenuto conto dei vincoli di spesa autorizzati per la carta de qua. Le doglianze sono manifestamente infondate, alla luce dei precedenti di questa S.C. in materia, che questo Collegio condivide e alla cui motivazione rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui, in tema di personale scolastico, la c.d.carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l’acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all’aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personaledocente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi (Cass., Sez. L, n. 9895 dell’11 aprile 2024; Cass., Sez. L, n. 32104del 31 ottobre 2022). La carta in discorso, infatti, è attribuita al personale docente, ma nel suo ambito, inteso in senso lato, può ben dirsi rientrare quello educativo, ad esso assimilato sul piano funzionale dall’art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede che: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità». In aggiunta a ciò, si osserva che il CCNL [OSCURATO:PERSONA] e Ricerca 2016-2018, a differenza da quanto prospettato dal Ministero, include il personale educativo nell’area professionale del personale docente, stabilendo, all’art. 25, che: «1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente. 2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell’infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili». Ciò è coerente con il disposto del precedente art. 24, comma 2, il quale prescrive che: “Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell’ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994”. Tali disposizioni sono state confermate dal più recente CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021 del 18 gennaio 2024 (artt. 32 e 33). In aggiunta a ciò, si osserva che l’art. 127 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, richiamato dal Ministero nella sua “istanza di fissazione udienza ex art. 380-bis c.p.c.”, aggiunge che: «1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell’esperienza educativa e l’attività di studio e di ricerca. 2. Nell’ambito dell’area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell’autonomia culturale e professionale del personale educativo. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l’attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive». Il successivo art. 128 stabilisce, ancora, che: «1. L’attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all’organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento». Il seguente art. 129 prescrive, poi, che: “1. L’azione funzionale all'attività educativa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi, l'elaborazione di relazioni sui risultati educativi conseguiti e su altri argomenti da discutere collegialmente, la partecipazione alle riunioni collegiali. 2. Tra gli adempimenti individuali rientrano le attività relative: a) alla preparazione necessaria per lo svolgimento dei compiti di assistenza alle attività di studio, culturali, sportive e ricreative; b) ai rapporti individuali con le famiglie ed i docenti; c) all’accoglienza ed alla vigilanza degli allievi convittori nel momento della loro entrata ed uscita dal convitto od istituzione educativa e degli allievi semiconvittori al momento dell'uscita, nonché agli eventuali compiti di accompagnamento dal convitto od istituzione educativa alle scuole frequentate o viceversa. Pertanto, in base a una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del CCNL di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppure impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno partecipa dei suoi contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori. A ciò consegue la sua espressa collocazione all’interno dell’area professionale del personale docente. Soprattutto, sul piano esegetico decisivo è il comma 2 dell’articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell’ambito dell’area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché all’istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l’istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura. Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Infatti, l’art. 129 CCNL cit. prevede che: «[…] 4. Rientra altresì nell’attività funzionale all’attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa». In questo modo è reso palese come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Tenuto conto della ratio dell’introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe, allora, una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l’introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all’esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio. La circostanza che l’art. 398 del d.lgs. n. 297 del 1994 preservi una distinzione, che qui non si vuole negare, tra i ruoli del personale docente e di quello educativo (confermando, sul punto, l’impostazione della circolare ministeriale n. 111 del 31 marzo 1989), non giova a supportare la tesi del Ministero, laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente - con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall’art. 121 del d.P.R. n. 417 del 1974 - che al personale educativo «si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari». Come è agevole constatare, ove la locuzione estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un’equiparazione a questi fini fra le due categorie, e ciò per la complementarità delle rispettive funzioni, che pure restano distinte. Ciò è fondamentale ai fini della soluzione della presente controversia, in quanto la carta docente «dell’importo nominale di € 500 annui» costituisce, comunque, un beneficio economico, pur se atipico, trattandosi di un’utilità economicamente valutabile benché non erogata con la consegna diretta di un importo da subito liquido. La particolarità di detta prestazione spiega il disposto dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, in base al quale la somma oggetto della carta non è retribuzione accessoria né reddito imponibile. L’operazione alla base della carta del docente ha, infatti, nella sostanza, l’effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l’importo necessario a pagare l’acquisto da lui eseguito presso un esercente e, dunque, è finalizzata all’ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell’interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art.1180 c.c.). Siffatta operazione è, però, condizionata dalla destinazione della somma de quaa specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Ciò cui mira l’obbligazione è, comunque, l’ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e questo conduce a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento della prestazione, pur nella sua particolarità, che la rende oggetto di un’obbligazione sui generis. Ne deriva che tale beneficio deve essere attribuito al personale docente inteso in senso lato, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori, in ragione delle comuni esigenze formative e dell’espressa equiparazione normativa dei due ruoli quanto al trattamento economico disposta dall’art. 398 del d.lgs. n. 297 del 1994. Le considerazioni di cui sopra rispondono anche alla difforme giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenze n. 1772 del 21 febbraio 2023 e n. 4332 del 24 giugno 2019) che nega la c.d. carta docente agli educatori, considerato che tale giurisprudenza non si confronta con il chiaro disposto della contrattazione collettiva nazionale, norma primaria in tema di pubblico impiego privatizzato. D’altronde, proprio la natura di beneficio della c.d. carta del docente giustifica il suo riconoscimento in favore degli educatori, in quanto lo stesso Consiglio di Stato, ad esempio con sentenze n. 6992 dell’8 agosto 2022, n. 5176 del 24 agosto 2020, ha chiarito che l’inserimento contrattuale degli educatori nell’area professionale del personale docente opera ai soli fini del trattamento economico (poiché le figure di docenti ed educatori restano comunque in ruoli separati, non essendo possibile transitare dall’uno all’altro). Per ciò che concerne il prospettato limite di spesa, si sottolinea che l’insufficiente allocazione di bilancio rispetto ai diritti che discendono da una data previsione di legge non può essere ostativa alla declaratoria dell’esistenza di tali diritti (Cass., Sez.L, n. 29961del 27 ottobre 2023). In particolare, non è configurabile una violazione del citato art. 1, comma 123, nella parte in cui fissa una determinata misura di spesa perché: a) il non riferirsi della spesa in esame anche agli educatori è affermazione non suffragata dalla lettera della legge; b) eventualmente, sarebbe l’allocazione di bilancio (in ipotesi, insufficiente) a dovere essere adeguata alla norma di legge che determina la spesa e non viceversa, come si è ritenuto nel (diverso, ma caratterizzato da effetti molto ampi) caso di declaratoria di incostituzionalità (Corte cost. sentenza n. 275 del 2016; Corte cost. sentenza n. 152 del 2020), in cui la decisione della Consulta comporta una modifica dell’assetto normativo primario. Vale, pertanto, il principio per cui è la garanzia di tali diritti a poter “incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione” (ancora Corte cost. sentenza n. 275 del 2016) e pertanto sono “le scelte allocative di bilancio proposte dal Governo e fatte proprie dal Parlamento”, a vedere “naturalmente ridotto tale perimetro di discrezionalità dalla garanzia delle spese costituzionalmente necessarie» e non viceversa (Corte cost. sentenze n. 62 del 2020, n. 275 e n. 10 del 2016). Del resto, anche per le Corti europee centrali, le ragioni di bilancio e di contenimento della spesa, pur costituendo uno scopo legittimo, non rispondono ai principi di proporzionalità nel momento in cui la loro applicazione determina la lesione di diritti fondamentali delle persone (vedi, Corte EDU, 7 giugno 2011, Agrati e altri contro Italia; Corte EDU, 28 ottobre 1999, Zielinski, Pradal, Gonzalez contro [OSCURATO:PERSONA]; nonché Corte di Giustizia 11 novembre 2014, Schmitzer, punto 41; Corte di Giustizia 24 febbraio 1994, [OSCURATO:PERSONA]). 2)Il ricorso è rigettato in applicazione del seguente principio di diritto: “La prestazione alla quale si riferisce la carta docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, ha natura pecuniaria e di pagamento ed è oggetto di un’obbligazione sui generis, condizionata dalla destinazione di una somma di denaro a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Si tratta, pertanto, di un beneficio economico atipico, venendo in rilievo un’utilità economicamente valutabile, benché non erogata con la consegna diretta di un importo da subito liquido, con la conseguenza che essa spetta, oltre che ai docenti, anche al personale educativo, in ragione delle comuni esigenze formative e dell’espressa equiparazione normativa dei due ruoli quanto al trattamento economico”. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Poiché la definizione del giudizio è conforme alla proposta e difettano ragioni per discostarsi dalla valutazione legale tipica di abuso del processo (si rimanda a Cass. S.U. 27 dicembre 2023 n.36069),la parte ricorrente deve essere condannata anche al pagamento della somma di € 2.500,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e al versamento dell’importo di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende ( cfr. Cass. n. 19356/2024 e Cass. n. 15354/2024). Si attesta che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della P.A. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto, trattando di amministrazione ammessa al beneficio della prenotazione a debito. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; - condanna la P.A. ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; - condanna la P.A. ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al p