CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25597/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tro2026 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro3441 tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA];- intimato -Numero registro generale 356/2023avverso la sentenza n. 302/2022 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 3441/2026Numero di raccolta generale 25597/2026Data pubblicazione 21/09/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Firenze ha accolto il gravameproposto dal Ministero dell’Istruzione avverso la sentenza delTribunale di Arezzo che aveva riconosciuto il diritto deglioriginari ricorrenti, educatori a tempo indeterminato presso ilConvitto [OSCURATO:PERSONA] II di Arezzo, a percepire ilbonus economico di cui all’art. 1, comma 121, legge n.107/2015 (cd. carta elettronica docente).2. La Corte territoriale ha ritenuto circoscritta la platea deidestinatari ai soli docenti di ruolo e non anche al personaleeducativo. Ha desunto dal complesso delle disposizioninormative e contrattuali che il personale docente e il personaleeducativo, pur appartenendo alla medesima “area professionaledocente”, si differenziano in relazione alla specifica funzione e alprofilo professionale, nonché per il contenuto delle rispettivepartecipazione al processo formativo/educativo per glieducatori). Ha valutato diversificata l’attività di formazione delledue categorie e ha pertanto ritenuto che il termine “docenti”non possa essere inteso in un’accezione estensiva, riferita inmodo indifferenziato a tutto il personale dell’area professionaledocente, ma che vada riferito al solo personale titolare dellafunzione docente interessato dal rinnovato assetto del regimeformativo e per il quale lo strumento della Carta elettronicaNumero registro generale 356/2023concorre all’assolvimento dell’obbligo di formazione continuaN, umero sezionale 3441/2026Numero di raccolta generale 25597/2026ad esso riferito.Data pubblicazione 21/09/20263. Avverso la sentenza d’appello gli educatori in epigrafehanno proposto ricorso per cassazione, affidato a un unicomotivo, cui ha resistito il Ministero con controricorso.Ragioni della decisione1. Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 12, legge n. 107/2015, dell’art. 121 del d.P.R. n.417/1974, degli artt. 395 e 398 del d. lgs. n. 297/1994, degliartt. 25, 26, 127, 128, 129, 130 e 131 del CCNL compartoScuola, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.,derivante dal fatto che la sentenza impugnata ha negato aglieducatori il riconoscimento del diritto alla carta elettronica perl’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delleistituzioni scolastiche di ogni ordine e grado al fine di sostenereil percorso di formazione continua e l’aggiornamentoprofessionale, con ciò attribuendo agli educatori di ruolo unostato giuridico ed un trattamento economico diverso dai docentidi ruolo in violazione delle citate disposizioni.2. Il ricorso è fondato, per le ragioni espresse da questaCorte in numerosi precedenti in controversie analoghe (cfr.Cass. n. 32104/2022, 27872/2024; Cass. n. 27874/2024; Cass.n. 9984/2024), le cui motivazioni si riprendono anche ai sensidell’art. 118 disp. att. c.p.c.3. È stato da tali pronunce chiarito che, in tema di personalescolastico, la cd. carta elettronica del docente, prevista, al finedi sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarnele competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n.107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile perNumero registro generale 356/2023l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utilNi umero sezionale 3441/2026Numero di raccolta generale 25597/2026all'aggiornamento professionale, spetta anche al personaleData pubblicazione 21/09/2026educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzionedifferente rispetto a quella propriamente didattica e diistruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo diformazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisioneri formativi; e che la c.d. carta docente di cui all'art. 1,comma 121, l. n. 107 del 2015 è una prestazione pecuniariaoggetto di un'obbligazione sui generis, perché condizionata dalladestinazione dell'importo monetario solo a specifiche tipologiedi acquisti idonee a soddisfare esigenze formative, e costituiscecomunque un beneficio economico, benché atipico, sicché essacompete anche al personale educativo, non solo perché lafunzione educativa partecipa al processo di formazione ededucazione nell'ambito della funzione docente, ma anche perl'espressa equiparazione normativa del trattamento economicodel personale educativo a quello dei docenti.4. Invero, l’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015,testualmente recita: “Al fine di sostenere la formazione continuadei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, èistituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, laCarta elettronica per l'aggiornamento e la formazione deldocente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine egrado. [OSCURATO:PERSONA], dell'importo nominale di euro 500 annui perciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto dilibri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e diriviste comunque utili all'aggiornamento professionale, perl'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi perprofessionali, svolti da enti accreditati presso il Ministerodell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, diNumero registro generale 356/2023Numero sezionale 3441/2026laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti aNl upmreorof dili ora ccolta generale 25597/2026Data pubblicazione 21/09/2026professionale, ovvero a corsi post lauream o a masteruniversitari inerenti al profilo professionale, perrappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso amusei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonchéper iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito delpiano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pianonazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cuialla Carta non costituisce retribuzione accessoria né redditoimponibile». Il successivo comma 122 prevede: «Con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con ilMinistro dell'istruzione, dell'università̀ e della ricerca e con ilMinistro dell'economia e delle finanze, da adottare entrosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge, sono definiti i criteri e le modalità̀ di assegnazione eutilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnarenell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendoconto del sistema pubblico per la gestione dell'identità̀ digitale,nonché́ le modalità̀ per l'erogazione delle agevolazioni e deibenefici collegati alla Carta medesima».5. In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è statoadottato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, recante “modalità diassegnazione e di utilizzo della Carta elettronica perl'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delleistituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il cui articolo 2,comma 1, è del seguente tenore: «I docenti di ruolo a tempoindeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia atempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sonoin periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazionedi una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile».Numero registro generale 356/2023Numero sezionale 3441/20266. La carta in discorso è attribuita, dunque, al peNrusmoenroa dli era ccolta generale 25597/2026Data pubblicazione 21/09/2026docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativoad esso assimilato sul piano funzionale dall’art. 395 d.lgs. n. 297del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «Lafunzione docente è intesa come esplicazione essenzialedell'attività di trasmissione della cultura, di contributo allaelaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovania tale processo e alla formazione umana e critica della loropersonalità».7. Con specifico riferimento alla posizione del personaleeducativo, il CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2016-2018 lo include,infatti, nell’area professionale del personale docente stabilendo,all’art. 25, che «1. Il personale docente ed educativo degliistituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educativee degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distintaarea professionale del personale docente. 2. Rientrano in talearea i docenti della scuola dell’infanzia; i docenti della scuolaprimaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; i docentidiplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado; ilpersonale educativo dei convitti e degli educandati femminili».Il successivo art. 127 aggiunge che «1. Il profilo professionaledel personale educativo è costituito da competenze di tipopsicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, traloro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso lamaturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e diricerca. 2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, lafunzione educativa partecipa al processo di formazione e dieducazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadrocoordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole daessi frequentate e di rispetto dell’autonomia culturale eprofessionale del personale educativo. 3. La funzione educativaNumero registro generale 356/2023Numero sezionale 3441/2026si esplica in una serie articolata di attività che comprNeunmderoo ndi ora ccolta generale 25597/2026Data pubblicazione 21/09/2026l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionalie le attività aggiuntive». L’art. 128 stabilisce, ancora, che:«1.L'attività educativa è volta alla promozione dei processi dicrescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degliallievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti eguidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vitacomune nel convitto od istituzione educativa. La medesimatempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative,nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche pergli aspetti psicopedagogici e di orientamento».8. Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delledisposizioni di legge e del CCNL di categoria sopra richiamate,emerge che il personale educativo, seppur impegnato infunzione differente rispetto a quella propriamente didattica e diistruzione, tipica del personale docente, nondimeno nepartecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzionedegli allievi, convittori e semiconvittori; di qui l’espressacollocazione all’interno dell’area professionale del personaledocente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma2 dell’art. 127 cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'areadella funzione docente, la funzione educativa partecipa alprocesso di formazione e di educazione, in un quadro coordinatodi rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché all'istitutorespetta appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dalcorpo docente, oltre che di conferire agli alunni specialicomplementi di cultura.9. Né può sostenersi che sul personale educativo, adifferenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligoformativo. Infatti, l’art. 129 CCNL cit. prevede che «[…] 4.Numero registro generale 356/2023Numero sezionale 3441/2026Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educaNtuimvearo dli ara ccolta generale 25597/2026Data pubblicazione 21/09/2026partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamentoprogrammate a livello nazionale, regionale o di istituzioneeducativa», appalesando in tal guisa come tali iniziative sicorrelino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnatial personale educativo, con assimilazione in parte qua alpersonale docente in senso stretto.10. Pertanto, tenuto conto della ratio dell’introduzione delbonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione ditrattamento, posto che entrambe le figure professionali sonosoggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto dagiustificare l’introduzione di un sostegno datoriale incorrelazione all’esborso economico per le spese diaggiornamento e di studio.11. Non è dunque conforme a tali principi la sentenzaimpugnata, la quale ha escluso che gli educatori abbiano titoloper invocare il riconoscimento della carta docente; la sentenzaimpugnata va pertanto cassata con rinvio, anche per ilregolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, conrinvio alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione,anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 10 settembre2026.La PresidenteCaterina Marotta