CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 32104/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fatto dalla Corte di merito, il concetto di «trattamento economico» ex art. 121 d.P.R. n. 417/1974 sino a ri comprende r vi qualsiasi beneficio economicamente valutabile, ancorché privo del carattere di voce stipendiale. 2. Il motivo non è fondato. 2.1 L’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 , testualmente recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. [OSCURATO:PERSONA], dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software , per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». Il successivo comma 122 prevede: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università̀ e d ella ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità̀ di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità̀ digitale, nonché́ le modalit à̀ per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima». In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il cui articolo 2, comma 1, è del seguente tenore: «I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che ènominativa, personale e non trasferibile ». 2.2 L a carta in discorso è attribuita , dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientra re quello educativo a d esso assimilato sul piano funzionale dall’art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede : «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità». 2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo , il c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] 2016 - 2018 l o include , in fatti , nell ’ area professionale del personale docentestabilendo , all’ art . 25 , che « 1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente. 2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell’infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili». 2.4 Il successivo art.127 aggiunge che « 1 . Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca. 2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell’autonomia culturale e professionale del personale educativo. 3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive». 2.5 L’art. 128 stabilisce , ancora , che « 1 . L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all’organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento». 2.6Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate , emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l’espressa collocazioneall’interno dell’area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell’articolo 127, cit., ov e è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appuntoil compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni specialicomplementi di cultura.2.7 Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del MIUR , l’art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che «[…] 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa», appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio de ll’introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una dif ferenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette , a ben vedere,a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l’introduzione di un sostegno datoriale in correlazione al l’ esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio. 2.8 La circostanza che l’art. 398 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del MIUR , laddove si consideri che, al comma 2, articoloult. cit., si specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall’art. 121 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 417 – che al personale educativo «si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari». Com’è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un’equiparazione a tali fini f ra le due categorie , e ciò per la complementarietàdelle rispettive funzioni .2.9 Se è indubbio , poi, che la carta docente « dell’importo nominale di €. 500 annui» costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita , conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori. 3. Alla stregua delle considerazioni s uesposte, il ricorso deve essere respinto; le spese del giudizio di legittimità sono regolate in ossequio al principio di soccombenza. 4. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, essendo ricorrente un’amministrazione statale. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 3.000,00 per compensi professionali ed €. 200,00 per esborsi, oltre spes