CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 maggio 2023
Cassazione n. 16561/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2018 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20685/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]', elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 247, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e d ifende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 247, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2789/2018 depositata il02/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione 1.La società [OSCURATO:SOCIETA]., quale capogruppo e mandataria della ATI costituita con la [OSCURATO:SOCIETA]., attivava il procedimento arbitrale per la risoluzione della controversia insorta con il Sindaco di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al contratto di appalto relativo all’esecuzione dei lavori denominati “Progetto integrato Centro alimentare trasporti pubblici e servizi annessi” rispetto al quale l’appaltatrice aveva iscritto 24 riserve in contabilità, per un complessivo valore di euro 16.370.649,50 in ragione di una serie di eventi che avevano determinato non solo maggiori oneri non previsti in contratto ma anche ritardi e fermi cantieri. [OSCURATO:PERSONA] arbitrale successivamente costituito, espletata una consulenza tecnica d’ufficio, con lodo arbitrale n. 16/2012, deliberato il 23 febbraio 2012, accoglieva in parte le domande della [OSCURATO:SOCIETA] nei limiti di cui in motivazione, ponendo a carico dell’Amministrazione calabrese le spese e gli onorari di difesa. 2.[OSCURATO:PERSONA] del comune di [OSCURATO:PERSONA] impugnava il lodo innanzi alla Corte di Appello di Roma, chiedendo che ne fosse dichiarata nella fase rescindente la nullità ed in fase rescissoria che venissero rigettate le riserve dell’appaltatore. Con la sentenza n. 2789/2018, pubblicata il 2 maggio 2018 indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, condannando il Sindaco del comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio. 3.La Corte di Appello riteneva inammissibili i dodici motivi di impugnazione proposti, osservando in particolare che il primo motivo di impugnazione (violazione dell’art. 829, c. 1 n. 11) non indicava né la contraddizione in cui sarebbero caduti gli arbitri, né la norma o le norme violate e dunque l’esposizione dei motivi di nullità che in tesi avrebbero viziato il lodo, caratterizzandosi in sostanza il motivo come rivolto a censure di merito alla decisione arbitrale sulla qualificazione ed il contenuto della Convenzione del 2 aprile 2004 intercorsa fra le parti, senza misurarsi con la motivazione resa dagli Arbitri in ordine al significato da attribuire alla Convenzione anzidetta, limitato espressamente alla riserve avanzate in passato e fino alla data del 25.1.2004. Né era ravvisabile dal motivo l’impossibilità assoluta di individuare l’iter logico della decisione impugnata, stante l’assenza nel motivo di alcun riferimento alla motivazione stessa né potendosi parlare di assenza di motivazione o di violazione del criterio ermeneutico da parte degli Arbitri, nemmeno indicato, risolvendosi la censura in una contestazione meritale. Senza dire che la motivazione del Collegio arbitrale, laddove aveva affermato che il contratto di appalto non si era trasformato in appalto integrato per la progettazione, aveva correttamente escluso il carattere novativo della Convenzione, in base all’art. 3 della stessa, non avendo nemmeno il c.t.u., che si era limitato a riportare tra virgolette l’assunto di parte, espresso il convincimento circa la natura novativa del rapporto. Né la parte appaltatrice aveva fornito elementi di fatto tratti da prove documentali capaci di dimostrare il mutamento dell’originario contratto e dimostrarne l’omesso esame da parte del Collegio arbitrale. Ciò che consentiva di ritenere la censura sostanzialmente meritale quanto alla qualificazione giuridica del rapporto, nemmeno potendosi ravvisare alcuna violazione di regole di diritto, non dedotte, né tanto meno un deficit di motivazione del lodo. 3.1 Anche il secondo motivo di impugnazione (violazione dell’art. 829, c.1 n.7 c.p.c. e illogicità del ragionamento del lodo) secondo la Corte di appello era inammissibile, risultando la questione relativa all’omesso accesso ai luoghi da parte del c.t.u. già stata posta all’esame degli Arbitri che l’avevano affrontata spiegando la sua inutilità, non avendo il ricorrente indicato il parametro normativo violato o la previsione negoziale che avrebbe determinato la nullità della c.t.u. 3.2 Il terzo motivo (violazione dell’art. 829, c.1 n.11 c.p.c. - omessa insufficiente contradditoria o inesistente motivazione del lodo in ragione della omessa redazione del conto finale dei lavori e della impossibilità di esaminare le riserve in sede arbitrale in caso di risoluzione del contratto avendo rinunciato, con la Convenzione dell’aprile 2004, ad ogni pretesa passata e futura-) veniva parimenti ritenuto inammissibile poiché secondo la Corte non era ravvisabile alcun contrasto fra motivazione e dispositivo del lodo, pienamente motivato quanto le ragioni che avevano giustificato il ricorso all’arbitrato anticipato in corso d’opera inbase all’art. 44 c. 2, lett. b) del d.p.r. n.1063/1962, non ritenendo applicabile la disciplina normativa entrata in vigore dopo la notifica della controversia (23 gennaio 1998) senza che il ricorrente avesse espresso un qualsivoglia riferimento alla motivazione espressa sul punto dagli Arbitri nel motivo di impugnazione. Ragion per cui la censura si risolveva in un indebito tentativo di contestare il merito della decisione sulla possibilità di attivare l’arbitrato in corso d’appalto. 3.3 Per quanto riguarda il quarto motivo di impugnazione del lodo -violazione dell’art.829, c.1 n.11 c.p.c. motivazione inesistente o illogica violazione del capitolato speciale d’appalto (artt.6,8,16,32 e 39) errore di diritto sulla mancata qualificazione dell’atto transattivo dell’aprile 2004, violazione dell’art.1347 c.c.- la Corte di Appello, rilevando che la complessa censura aveva riguardato i quesiti posti al c.t.u. e le soluzioni da questi offerte prospettando l’avvenuta rinuncia ad ogni riserva per effetto della ricordata Convenzione, riteneva che le censure prescindevano dalle motivazioni rese dagli Arbitri sulle questioni poste dai quesiti esposti da pag.48 a pag.64 dell’atto di impugnazione, muovendo dal convincimento che l’appaltatore avesse rinunciato a proporre successive riserve con la Convenzione del 2 aprile 2004. Assunto quest’ultimo di tipo assertivo già smentito dagli Arbitri come era emerso dall’esame del primo motivo e che rendeva inammissibile la riproposizione di tale censura con riferimento ai singoli quesiti posti al c.t.u., in assenza di dimostrazione della nullità del lodo nella parte in cui gli arbitri avevano interpretato il contenuto della Convenzione. La Corte di Appello rilevava che gli arbitri avevano esaminato le censure relative ai singoli quesiti, riportando stralci della decisione, escludendo che l’operato del consulente tecnico fosse stato parziale e disancorato dalla documentazione prodotta, condividendone le conclusioni in ragione del carattere preponderante dell’inadempimento della stazione appaltante. Motivazioni che la censura proposta non aveva attaccato, risolvendosi pertanto il motivo in una critica meritale inammissibile come quella relativa alle riserva n.1 alla quale il Collegio arbitrale aveva risposto, ritenendola ammissibile in quanto, come le altre riserve relative ai quesiti quarto, quinto, sesto, settimo, nono decimo, undicesimo e quindicesimo, riguardava lavori già contrattualizzati per la necessaria esecuzione dell’appalto regolarmente contabilizzate dalla D.L.; ricostruzione, quest’ultima che il ricorrente non aveva censurato in relazione alle riserva, prospettando una violazione di legge insussistente proprio in ragione della situazione di fatto accertata dal Collegio arbitrale, relativa alla corretta valorizzazione di attività previste nel contratto e non sull’esecuzione estranee al contratto stesso. Neppure poteva dirsi violata la normativa contrattuale riguardante le modalità e la tempistica di iscrizione delle riserve, avendo il Collegio arbitrale parzialmente accolto l’eccezione di tardività della riserva n.1, escludendo il maggior compenso per le lavorazioni riguardanti il SAL 17, non potendo d’ufficio rilevare la decadenza delle altre in assenza di eccezione della stazione appaltante. La Corte di Appello riteneva poi inammissibile sia la censura relativa al quesito n. 2 relativo agli oneri per la sicurezza del cantiere che quella concernente il quesito n. 8, relativo agli oneri per l’andamento anomalo dell’appalto, tenuto conto di quanto ritenuto dagli arbitri in ordine all’addebitabilità dell’andamento anomalo dell’appalto rispetto al quale non era stato dedotto alcun motivo di nullità della motivazione del lodo. La Corte di Appello riteneva altresì inammissibili le censure relative ai quesiti nn. 12 e 13 per le ragioni già esposte a proposito della dedotta violazione dell’art. 829 c.1 n. 4 ult. parte c.p.c., avendo per il resto il Collegio ampiamente esaminato le censure con riguardo a tali quesiti con motivazione non aggredita dal ricorrente laddove aveva escluso la necessità di previa verbalizzazione dei mezzi presenti ai sensi dell’art. 25 D.M. n.145/2000. Anche con riguardo al quesito 16 relativo alla decorrenza della rivalutazione monetaria la Corte di appello riteneva inammissibile la censura con riguardo alla questione dell’andamento anomalo dell’appalto, non essendosi ancora una volta misurata con la motivazione del lodo. 3.4 Con riferimento al quinto motivo di impugnazione (violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1369, 1382 e 1965 c.c. , omessa inesistente e contraddittoria motivazione - illogicità del ragionamento seguito dal collegio arbitrale) la Corte di Appello, dopo avere sintetizzato le censure esposte dalla pag. 64 alla pag. 91 dell’impugnazione, ne rilevò l’inammissibilità, la stessa riproponendo questioni già oggetto dei precedenti motivi esaminati e specificamente a proposito del motivo 1 con riguardo alla volontà delle parti di proseguire l’originario rapporto contrattuale previa rinuncia reciproca delle pretese antecedenti in base alla Convenzione dell’aprile 2004. Doveva escludersi la violazione delle regole ermeneutiche indicate dall’appellante con riguardo al tratto di motivazione riportata con riguardo al primo motivo di ricorso, peccando la censura di genericità quanto alla dedotta omessa qualificazione del rapporto di appalto in quanto disancorata da quanto ritenuto dagli Arbitri a proposito dell’andamento anomalo del contratto e della conseguente responsabilità risarcitoria, del tutto indipendente dalla qualificazione dell’appalto a corpo e della possibilità di variare il progetto, ponendosi poi l’argomento della mancata adozione della perizia di variante, proposto dal ricorrente, in realtà confermativa dell’inadempienza del Sindaco del comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riconosciuto la necessità di essa proprio in ragione delle modifiche richieste con gli ordini di servizio, così smentendo la bontà delle contestazioni della D.L. Dovevano ancora ritenersi generiche le contestazioni relative alle dedotte violazioni delle norme contrattuali concernenti l’appostazione delle riserve, sulla disciplina degli acconti e sugli obblighi connessi agli espropri delle aree in assenza di specifica contestazione dei singoli punti della motivazione del lodo, infine escludendo che in relazione alla genericità delle contestazioni potesse ipotizzarsi la violazione dell’art.829, c.12 n.4 c ultima parte cpc. 3.5 Il sesto motivo di impugnazione del lodo (viol. degli artt.99,101,112,194 c.p.c. e 2697 c.c., omessa motivazione, in relazione all’art.829 c.p.c. n.4, ult.parte, comma 3 (art.48 D.L. n.83/2012) era secondo la Corte di Appello inammissibile, risultando una mera ripetizione del secondo motivo già ritenuto colpito dalla medesima ragione di inammissibilità. Il c.t.u. aveva risposto a tutti i quesiti demandatigli senza violare il principio in tema di onere della prova, per il resto risultando il motivo del tutto generico né occorrendo alcuna indagine sui luoghi in assenza di specifiche contestazioni circa l’esistenza di una diversa realtà dei fatti rispetto a quella rappresentata dai documenti. 3.6 Il settimo motivo era ritenuto dalla Corte di Appello inammissibile, riproducendo ancora più genericamente le censure proposte con il quarto motivo, come anche l’ottavo motivo ( violazione degli artt.2697 e 1223 c.c. in relazione all’art.829, c.p.c., n4 c.p.c.) riproducendo censure relative all’andamento anomalo del rapporto in relazione al già ritenuto carattere prevalente dell’inadempimento della stazione appaltante con riguardo alla scarsa produttività ed al nesso di causalità tra condotta dell’Amministrazione e danno riportato dall’impresa, infine considerando inammissibile la censura con riguardo ai punti della motivazione concernenti le singole riserve relative ai danni, anche in considerazione dell’assenza di censure sul comportamento tenuto dagli arbitri e sulla ratiodai medesimi considerate. 3.7 Il nono motivo di impugnazione (violazione artt.1362, 1363, 1364,1369,1398,1659,1660,1961, 1672 e 1965 c.c. omessa motivazione e violazione l..n.2248/1865)era secondo la Corte di appello ripetitivo delle censure esposte nel quarto motivo di impugnazione ritenuto inammissibile, come anche il decimo motivo (viol.art.54 R.D. n.350/1865 342 l.n.2248/1865 omessa motivazione)relativo alla tempestività della riserva che non era stata nemmeno indicata con precisione salvo a ritenerla riferita alle riserve relative all’andamento anomalo del contratto già dichiarate inammissibili per le considerazioni esposte, non risultando nemmeno dal motivo che la tardività fosse stata eccepita dalla committente. 3.8 Anche l’undicesimo motivo (viol.art.5 d.l.n.140/1997), concernente le anticipazioni contrattuali, era da ritenere inammissibile, prescindendo dalle motivazioni assunte dagli Arbitri collegate alla specifica previsione degli acconti nell’art. 14 del capitolato speciale, sulla base del quale gli arbitri avevano riconosciuto la somma contestata. 3.9 Il dodicesimo motivo di impugnazione (violazione norme sulla revisione prezzi), concernente la revisione prezzi e la posizione di interesse legittimo dell’appaltatore, veniva infine ritenuto inammissibile non avendo il ricorrente preso in considerazione le motivazioni sul punto espresse dagli Arbitri sul fatto che la competenza arbitrale comprendeva le questioni concernenti i diritti soggettivi. 4.[OSCURATO:PERSONA] del comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a undici motivi, al quale ha resistito la [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso, pure depositando memoria. 4.1 La causa è stata posta in decisione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 5.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 829 c. 1 n. 4 ult. parte e n. 11 c.p.c. nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. Il ricorrente rivolge la censura alla decisione impugnata, ritenendo che la stessa aveva dato specifica risposta al quesito proposto dall’Amministrazione in ordine alla questione sub D - impossibilità dell’esame delle riserve per l’avvenuta risoluzione del contratto - successiva alla notifica dell’atto di accesso ad arbitri per mancata redazione del conto finale dei lavori e dell’assenza di conclusioni della commissione di collaudo sulle riserve. Secondo il ricorrente la questione era stata sottoposta al Collegio arbitrale, ciò emergendo dalle stesse parti riprodotte nella sentenza impugnata, non potendosi considerare nuova e atteneva al duplice profilo del difetto di corrispondenza con la dedotta violazione di legge e del difetto di conformità della sentenza impugnata ai precedenti di questa Corte di legittimità. Secondo il ricorrente la censura riguardava chiaramente la impossibilità di proporre riserve in caso di risoluzione del contratto di appalto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sicché venuto meno il titolo contrattuale retroattivamente sarebbe venuta meno la stessa potestas iudicandi degli arbitri, rilevabile ex officio anche in sede di legittimità. 5.1 Con il motivo I sub 1, il ricorrente deduce la violazione dell’art.360 c.1 n.5 c.p.c., in relazione all’art. 111 c. 2 Cost. La Corte di Appello avrebbe omesso di pronunziarsi su un fatto controverso e decisivo per il giudizio concernente la risoluzione del contratto d’appalto successiva alla domanda di arbitrato diretta unicamente al riconoscimento delle riserve contabili in grado di produrre effetti estintivi sulla domanda stessa. 5.2 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 1418 c.c. e 1421 c.c. nonché dell’art. 1172 c.c. e 1176 c.c. in relazione all’art.360 c.1 n.3 c.p.c. Il ricorrente, premesso di avere richiamato in memoria conclusionale la giurisprudenza di legittimità che rendeva impossibile procedere ad un ius variandi in materia di procedure ad evidenza pubblica, ritiene che il collegio arbitrale avrebbe dovuto dichiarare anche d’ufficio la radicale nullità del contratto intervenuto fra le parti per la mancata osservanza delle norme imperative ed inderogabili in materia di affidamento di contratti pubblici, per modo che erronea risultava la motivazione della Corte di Appello (pagg.16 e 17) che aveva ritenuto l’inammissibilità del motivo proposto, in quanto la nullità del contratto era rilevabile d’ufficio. 5.3 Con il terzo motivo si deduce l’erronea qualificazione giuridica del fatto, erronea sussunzione del fatto, in relazione all’art.1325 c.c. e 1418 c.c. nonché violazione delle norme ermeneutiche e dell’art.1362 e seg. c.c. per non essere stato rilevato il difetto di causa della rinuncia, nonché il vizio di motivazione che non consentirebbe di ricostruire l’iter logico seguito dagli arbitri per giungere ad attribuire al contratto del 2.4.2004 un determinato contenuto ed ancora la violazione dell’art.1659 c.c., 99 e 112 c.p.c. Secondo il ricorrente sia la Corte di Appello che gli arbitri avrebbero omesso di esaminare il comportamento precedente alla stipula della Convenzione. Avrebbe ancora errato il Giudice di Appello romano nel ritenere non indicate le norme giuridiche sulle quali si fondava la censura relativa al carattere novativo o meno della Convenzione, risultando il percorso motivazionale apparente ed inadeguato al punto da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dagli Arbitri per giungere ad attribuire un determinato contenuto all’accordo. La censura non avrebbe dunque riguardato il merito, ma la violazione di regole di diritto e la regola ermeneutica della comune intenzione delle parti, senza cogliere il reale significato delle espressioni utilizzate (transazione, rinunzia, novazione), eventualmente facendo ricorso al contenuto sostanziale degli atti ed al criterio della buona fede posto che l’indicazione nominalistica dell’azione intrapresa non risultava vincolante. 5.4 Con il quarto motivo, il ricorrente deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe ricondotto all’erronea indicazione della norma violata l’inammissibilità del motivo senza considerare che la corretta qualificazione giuridica che questa Corte avrebbe comunque potuto accertare senza immutare i fatti accertati in sede di merito ed esposti nel ricorso per cassazione, anche tenendo conto che la Corte di Appello, riportando alcuni passi del lodo, avrebbe consentito di esaminare direttamente la pronunzia arbitrale eventualmente integrandola. Sicché tale censura investiva complessivamente i primi cinque motivi di appello ed i successivi sette in ragione della complementarità delle censure sulla qualificazione giuridica dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il ricorrente, nel corpo del motivo, precisava ulteriormente che l’oggetto dell’impugnazione della sentenza era dato da alcuni passaggi motivazionali, riportati a pag.11, relativi alla questione dell’efficacia novativa della Convenzione sopra ricordata e che la reale natura – di rinuncia integrale- dell’accordo, pur non vertendosi in ipotesi di transazione come implicitamente aveva fatto la Corte di Appello, era stata riconosciuta dall’opinione dissenziente di una degli Arbitri (Avv. [OSCURATO:PERSONA]), pure risultando dall’art.6 punto a) e punto b) della Convenzione e dal decreto del Sindaco n.509 del 2.4.2004 allegato alla Convenzione, nel quale si riferiva espressamente della rinunzia a tutte le riserve espresse nei registri contabili in relazione all’appalto de quo , come esplic itato nei successivi atti. Ne sarebbe dovuta conseguire l’inefficacia delle riserve iscritte successivamente alla convenzione del 2.4.2004, essendosi esposti i profili di diritto a sostegno delle censure. In ogni caso, le domande dell’impresa erano contrarie agli artt.6,8,16,32 e 39 del Capitolato speciale d’appalto. 5.5 Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art.360 c.1 n.3 c.p.c. in ordine alla questione preliminare sub A, indicata nel lodo esaminata alle pagine da 10 a 18 della sentenza della Corte di Appello, circa la natura o meno novativa della Convenzione del 2.4.2004 rispetto al contratto di appalto concluso il 23.1.1998. La Corte di Appello, nel fornire una lettura non plausibile e ragionevole della volontà negoziale, avrebbe erroneamente escluso il carattere innovativo della Convenzione dell’aprile 2004, adeguandosi acriticamente alle conclusioni espresse nel lodo, obliterando i fatti indicati dallo stesso attore e nella stessa Convenzione, dovendosi pertanto ricondurre le riserve iscritte successivamente alla sottoscrizione della Convenzione a quelle già oggetto della Convenzione. 5.6 Con il sesto motivo si deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per avere ritenuto l’inammissibilità dei motivi per mancata indicazione delle norme violate, potendo dall’esame complessivo dell’atto impugnato individuarsi i principi e le norme di diritto violate. In particolare, quanto al primo motivo, lo stesso sarebbe stato collegato al dissenso espresso da uno degli Arbitri, in tal modo risultando erronea la contestazione operata dalla Corte di Appello in ordine alla genericità del “dissenso” espresso dal ricorrente rispetto al contenuto del lodo, cogliendosi dalle argomentazioni poste a sostegno dell’appello, anche senza indicazione specifica delle norme violate, le ragioni che si opponevano alla decisione di primo grado e del lodo nel caso di specie, applicandosi anche al giudizio arbitrale l’art. 342 c.p.c. 5.7 Con il settimo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte relativa alle valutazioni espresse su quanto dichiarato e riconosciuto dal c.t.u. in ordine alla natura di appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori. La Corte di Appello avrebbe confezionato una motivazione contraddittoria rispetto al primo motivo di impugnazione, laddove non si era inteso contestare l’interpretazione degli arbitri delle clausole contrattuali, quanto il criterio interpretativo dai medesimi violato, al fine di consentire alla Corte di Appello l’accertamento della sussistenza o meno della dedotta violazione di legge. La Corte di Appello, ancora, si sarebbe limitata a riportare parti del lodo, in ciò esaurendo il proprio impegno motivazionale, senza farsi carico del controllo della effettiva idoneità del lodo a supportare le conclusioni alle quali era pervenuto il Collegio arbitrale, avendo il ricorrente contestato, con la censura esposta nel secondo motivo, la non conformità delle opere realizzate a quelle previste in contratto, tanto intendendosi allorché si era prospettata il mancato accesso sui luoghi del c.t.u. 5.8 Con l’ottavo motivo si deduce che la Corte di Appello, recependo integralmente il contenuto del lodo ed appiattendosi sulla ricostruzione relativa alle riserve contabili avanzate dalla [OSCURATO:SOCIETA], avrebbe tralasciato di considerare il prevalente inadempimento dell’appaltatore, responsabile anche delle difformità e deficienze delle opere relative alla imperfetta progettazione, sullo stesso dovendosi porre il rischio della difficoltà dell’opera. Inoltre, l’Amministrazione appaltante non avrebbe violato il canone di buona fede ed anzi avrebbe avvertito l’appaltatore della situazione che rendeva critica l’esecuzione dell’appalto, in osservanza degli artt. 1337 e 1375 c.c. per cui lo stesso appaltatore avrebbe dovuto ritenersi responsabile della erronea o imperfetta progettazione, con esclusione della responsabilità dell’Amministrazione appaltante. Ciò avrebbe reso contraddittoria e illogica la motivazione della sentenza laddove aveva affermato che la decisione degli Arbitri avrebbe dovuto essere contestata in relazione alle riserve relative ai quesiti e non già in relazione alla violazione di legge, non verificatasi (pag.29/31 della sentenza impugnata), escludendo il fatto secondario, rappresentato dalla conoscenza delle criticità della progettazione e dell’esecuzione dell’appalto. 5.9 Con il nono motivo il ricorrente deduce il vi zio di motivazione inesistente ed incomprensibile in relazione agli artt.132 c.p.c., 113 c.p.c. 1175 c.c. La Corte di Appello non avrebbe deciso facendo applicazione delle norme di diritto, ma affermando l’inammissibilità del motivo relativo agli effetti della Convenzione del 2.4.2004 sul contratto in base a risposte non ben articolate ed inidonee a rendere percepibili le ragioni della decisione e l’iter logico seguito, attraverso la tecnica della riproduzione di brani del lodo non idonei, a loro volta, a sostenere la decisione. La Corte di Appello, nel giungere alla conclusione che non vi era stata una rinunzia preventiva della ditta appaltatrice rispetto a future riserve, avrebbe ignorato la questione di diritto sollevata in ordine alla rilevanza della buona fede negoziale. I primi cinque motivi dell’impugnazione del lodo, collegati alla qualificazione giuridica del fatto circa il contenuto della Convenzione del 2.4.2004, sarebbero stati obliterati dalla Corte di Appello, potendo questo giudice di legittimità fornire una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti e dal giudice di merito. 5.10 Con il decimo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art.48 d.l.n.83/2012, con. nella L. n. 134/2012, in relazione alla violazione del principio di correttezza e buona fede e dei canoni di ermeneutica contrattuale. La Corte di appello non avrebbe considerato l’introduzione nelle ipotesi di lodo arbitrale relativo ai contratti di appalto pubblico delle cause di impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia che avrebbero dovuto indurre la Corte di Appello a dare una risposta al motivo n.4 dell’impugnazione del lodo, relativa alla questione della natura a corpo o a misura dell’appalto e del valore vincolante del prezzo globale dell’appalto, risultando sul punto contraddittoria la motivazione. Inoltre, la Corte di Appello avrebbe, a pag.31 della sentenza, contraddittoriamente utilizzato l’argomentazione del prezzo chiuso per dichiarare l’inammissibilità del motivo, ignorando l’esistenza di un appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori dalla stessa Corte ritenuto privo di rilevanza, inoltre invertendo l’ordine logico del ragionamento che l’avrebbe condotta dapprima a valutare complessivamente gli elementi qualificanti il rapporto negoziale in relazione alle modifiche intervenute e poi a rispondere alle questioni relative all’ammissibilità dei motivi di nullità sollevati. La Corte di Appello, inoltre, avrebbe errato nel non qualificare la Convenzione come prova documentale idonea a dimostrare il mutamento dell’originario contratto nella diversa tipologia indicata, erroneamente richiamando un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte - Cass.n.13511/2007 - che avrebb e tralasciato di considerare la diversità fra il sindacato spettante alla Corte di Appello sull’impugnazione del lodo da quello di legittimità, proprio perché la Corte di Appello sarebbe tenuta alla ricerca delle norme giuridiche applicabili alla fattispecie concreta. Attività che non sarebbe stata compiuta dalla Corte di Appello alla quale andrebbe addebitato, altresì, di avere obliterato numerosi elementi fattuali che avrebbero determinato l’erronea sussunzione del fatto concreto, integrando un vizio di violazione di legge. Il ricorrente contesta la correttezza di quanto enunciato dalla Corte di Appello in ordine al motivo di censura n.5 a proposito della tempestività delle riserve dal quale non poteva escludersi che l’appalto fosse a corpo ed il prezzo tendenzialmente fisso. Avrebbe ancora errato la Corte di appello nel ritenere intervenuto il riconoscimento implicito dell’utilità delle opere realizzate fuori contratto dei lavori addizionali in relazione alla contabilizzazione degli stessi da parte della direzione dei lavori, avendo sul punto travisato la prova, non potendo la contabilizzazione impegnare la volontà della P.A. per l’accettazione delle opere. 5.11 Con l’undicesimo motivoil ricorrente deduce che il Collegio arbitrale aveva escluso il carattere transattivo della Convenzione del 2.4.2004 e la rinunzia integrale alle pretese dell’appaltatore anche successive, non apprezzando i requisiti particolari che avrebbero caratterizzato tale Convenzione e la ricostruzione della volontà negoziale, ancorauna volta risultando confermato l’assenza di attività qualificatoria in ordine al contratto rispetto ad un tipo o schema legale che, ove fosse stata compiuta, avrebbe dovuto indirizzare verso l’esistenza di una transazione capace di paralizzare ogni richiesta anche successiva da parte dell’appaltatore, investendo l’intero rapporto. 5.12 Con il dodicesimo motivo il ricorrente ha riproposto il motivo n.11 di nullità del lodo con riferimento all’anticipazione contrattuale con la quale l’appaltatore aveva richiesto le somme indicate nella riserva n.4 iscritta in contabilità, ritenendo che la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere legittima l’anticipazione, non applicando il divieto previsto dalla L. n. 140 del 1997, art.5, entrato in vigore in epoca anteriore alla conclusione del contratto di appalto sottoscritto il 23.1.1998. 6. Giova precisare, in termini generali, che il vizio di cui all’art.360 c.p.c., c.1, n. 3, deve essere dedotto in cassazione, a pena di inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 4784 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022). 6.1 Le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi chiarito che "Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell' , c. 1, n. 6) - quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito". ( ). 6.2 Orbene, con specifico riferimento al giudizio qui in esame, è utile rammentare che nel procedimento di impugnazione per nullità del lodo arbitrale – che ha sostanzialmente il carattere di un appello limitato, in quanto ammesso solo per determinati vizi in procedendo nonché per inosservanza delle regole di diritto ma nei limiti previsti dall’art. 829 c.p.c. – vige la regola di specificità dei motivi e della loro formalizzazione con l’atto introduttivo della impugnazione, con la conseguenza che non sono ammissibili, e non è consentito al giudice prendere in esame motivi diversi ed aggiunti rispetto a quelli contenuti nel medesimo atto introduttivo (cfr. Cass. nn. 10862/94; 938/86; 4820/84, Cass. n. 12165/2000). 6.3 Ne consegue che nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall’art. 829 c.p.c., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice ed alla controparte di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma mentre, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza conclusiva di quel giudizio il sindacato di legittimità, diretto a controllarne l’adeguata e corretta sua giustificazione in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, va condotto soltanto attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione stessa. Sicché, il controllo da parte della Corte di cassazione non può assolutamente riguardare il convincimento espresso dal giudice dell’impugnazione del lodo sulla correttezza e congruità della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori siccome operate dagli arbitri, concernendo solo la conformità a logica della motivazione adottata da detto giudice per supportare il proprio convincimento -Cass. n. 10641/2004, Cass. n. 6986/2007, Cass. n. 18136/2013, Cass. n. 23675, Cass. n. 10809/2015, Cass.19807/2018-. 6.4 Si è quindi ritenuto che "nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sulla impugnazione di un lodo arbitrale, dovendosi verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione alle ragioni di impugnazione del lodo, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo". (cfr. in motivazione, Cass. n. 15619 del 2022). Sicché il sindacato di legittimità, in tema di impugnazione di lodo arbitrale, è limitato alla verifica di vizi propri della sentenza impugnata e non di vizi del lodo, ossia può solo essere diretto a controllare se una determinata censura mossa nei confronti del lodo sia stata esaminata dai giudici di merito e se sia stata data motivazione adeguata e corretta della soluzione adottata. (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 3260/2022; Cass. n. 15086/2012). 6.5 Giova ancora chiarire che il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale si articola in due fasi: una rescindente - finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo, che può concludersi con l'annullamento dello stesso - ed altra, eventuale, rescissoria, che segue all'eventuale annullamento. Ciò posto, la differenza strutturale tra l'appello come rimedio generale e l'impugnazione del lodo arbitrale sta nel fatto che tale ultimo mezzo di impugnazione è strutturato come una forma di impugnazione rescindente, in quanto il riesame del merito non costituisce l'oggetto principale del motivo di gravame e, di conseguenza, ad esso sarà possibile accedere soltanto in via eventuale, all'esito, cioè, del vaglio positivo del profilo di nullità, tra quelli espressamente codificati dal legislatore all'art. 829 c.p.c.-cfr.Cass.n.1463/2021 - . Nella prima di tali fasi, non è consentito alla Corte d'appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori inprocedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 c.p.c. Solo in sede rescissoria al giudice dell'impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del petitum e delle causa petendi dedotte dinanzi agli arbitri, con la conseguenza che non sono consentite né domande nuove rispetto a quelle proposte agli arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall' a rt. 829 c.p.c.-Cass.n.20880/2010-. 6.6 Ne consegue che nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso su detta impugnazione, dovendosi verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo (Cass.23675/2013). Ciò comporta che la relativa denuncia, per ottemperare all'onere della specificazione delle ragioni dell'impugnazione, non può esaurirsi nel richiamo di principi di diritto, con invito al giudice dell'impugnazione di controllarne l'osservanza da parte degli arbitri e della Corte di appello, né tanto meno in una semplice richiesta di revisione delle valutazioni e dei convincimenti in diritto del giudice dell'impugnazione, esigendo per un verso un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri, per rendere autosufficiente ed intellegibile la tesi secondo cui le conseguenze tratte da quei fatti violerebbero i principi medesimi (Cass. 23670/2006; 6028 e 10209/2007; 21035/2009). E per altro verso l'esposizione di argomentazioni intellegibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, con cui il ricorrente è chiamato a precisare in qual modo - se per contrasto con la norma indicata o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito. (Cass. n. 3383/2004; 12165/2000; 5633/1999, Cass. n. 23675/2013). Se dunque il sindacato di legittimità deve esercitarsi nei ridetti limiti, a questa Corte è precluso l'esame diretto della pronuncia arbitrale, esame che deve invece avere ad oggetto solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, di cui deve essere verificata la congruità e l'adeguatezza rispetto ai motivi di impugnazione (Cass. n. 23670/2006); deve, perciò, in particolare, ritenersi precluso che in sede di legittimità si possa procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti di causa delibati dalla pronuncia arbitrale (Cass.18136/2013) ovvero che il controllo di legittimità possa riguardare il convincimento espresso dal giudice dell'impugnazione sulla correttezza e congruità della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori siccome operate dagli arbitri (Cass. n. 6986/2007). 7. Fatte le superiori premesse in diritto non può non rilevarsi che le censure esposte dal Sindaco del comune di [OSCURATO:PERSONA] nei motivi sopra indicati non attingono specificamente le motivazioni addotte dalla Corte di Appello per rigettare i motivi di nullità del lodo rappresentati nell’atto di impugnazione -nemmeno riportati in modo compiuto ed analitico-, invece preferendo una tecnica che ha inammissibilmente inteso aggredire singoli periodi della complessa motivazione della sentenza della Corte di appello, in tal modo trascurando le articolate motivazioni volta per volta utilizzate dalla Corte di Appello per giungere alla ritenuta inammissibilità di tutti i motivi di impugnazione. Così facendo il ricorrente ha confezionato nei dodici motivi di ricorso delle censure che in modo non intelligibile indicano le ragioni poste a fondamento del motivo, anzi nella rubrica di ciascun motivo violazioni di natura sostanziale e processuale. 7.1 In particolare, la ricorrente non espone nei singoli motivi con una sintesi efficace e intelligibile lo specifico contenuto dei motivi di impugnazione del lodo e nemmeno si è peritato di evidenziare che la Corte di merito ha statuito l'inammissibilità di tutte le censure senza dunque verificare l’esistenza del prospettato vizio e senza dunque procedere alla fase rescissoria, omettendo dunque di spiegare compiutamente e in modo univocamente chiaro le ragioni della correlazione tra la questione prospettata, oggetto di ciascun motivo e la violazione della regola di diritto sostanziale denunciata innanzi alla Corte d'appello, né illustrare puntualmente il preciso profilo di attinenza della seconda rispetto alla prima. 7.2 Neppure la ricorrente, quando ha posto a fondamento della censura la violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia - m otivo n.10 - ha indicato compiutamente quale sarebbe stato l'esito prevedibile dell'auspicata applicazione della regola di diritto sostanziale in relazione a ciascuno dei motivi di impugnazione del lodo, anzi tralasciando di indicarla. Per tali ragioni le censura risultano del tutto carenti sul piano della specificità, dell'autosufficienza e della rilevanza, poiché mancano la puntuale indicazione del contenuto dei motivi di impugnazione del lodo nel senso infra precisato. 8. Fatta la superiore premessa, occorre specificare le conclusioni appena espresse in modo sintetico con riguardo a ciascuno dei motivi di ricorso. Le due censure contenute nel motivo I e I bis meritano un esame congiunto stante la loro stretta connessione. 8.1 Le censure non offrono unaspecifica indicazione di quale parte della motivazione del lodo che le stesse intendono aggredire né propongono una sintesi dei motivi di impugnazione del lodo, ciò inficiando all’origine l’ammissibilità delle due censure visto che, come si è dato conto nello svolgimento del processo, la Corte di Appello ebbe specificamente ad esaminare i motivi di nullità del lodo prospettati dal Sindaco del comune di [OSCURATO:PERSONA], precisando in modo specifico le ragioni della ritenuta inammissibilità per ciascuno dei singoli motivi di impugnazione appunto lamentando che i motivi proposti difettano della adeguata specificità tralasciando di misurarsi con quanto affermato nel lodo. 8.2 A voler comunque tentare di ricondurre i motivi I e I bis al paradigma della specifica impugnazione di alcune parti della sentenza che ritennero inammissibili alcuni dei motivi di impugnazione va detto che negli stessi motivi si coglie un riferimento al terzo motivo di nullità del lodo. Ora, nel contestare la decisione di inammissibilità sul punto espressa dalla Corte di Appello, il ricorrente non aggredisce la ratio decidendi posta a base della decisione impugnata che ritenne aspecifico e inammissibile il dedotto motivo per non avere contestato la motivazione espressa dal Collegio arbitrale nel rigettare le censure esposte dall’impugnante in ordine alla violazione dell’360 c.1 n.5 c.p.c., in relazione all’art.111 c. 2 Cost.8.3 Anzi, le censure risultano poco intelligibili e non comprensibili laddove si prospetta un vizio “sotto il duplice profilo del difetto di corrispondenza con la dedotta violazione di legge e del difetto di conformità della sentenza alla giurisprudenza di legittimità” -pag.42 ricorso per cassazione-. Ciò perché la Corte di appello ha dato conto delle ragioni che gli arbitri avevano esposto per ritenere ammissibile il ricorso al procedimento arbitrale anticipato - rilevanza degli importi contestati in relazione all’originario importo dei lavori commissionati alla [OSCURATO:SOCIETA] - senza che tale ragionamento fosse stato aggredito nel motivo di ricorso proposto contro il lodo. Ciò che rende del tutto inconferente il richiamo alla pacifica e consolidata giurisprudenza in tema di rapporti fra riserve dell’appaltatore e risoluzione del contratto di appalto, una volta che la Corte di appello ritenne non correttamente aggredita la motivazione degli arbitri in ordine alle ragioni che avevano giustificato il ricorso alla procedura arbitrale. Il che esclude in radice che questa Corte di legittimità possa rilevare la dedotta assenza di potestas iudicandi degli arbitri, essendo stata già esaminata implicitamente dagli stessi che si riconobbero pienamente legittimati a valutare le domande proposte dall’appaltatore con una decisione impugnata sì dal Sindaco di [OSCURATO:PERSONA], ma con un motivo di ricorso ritenuto inammissibile che non riguardava il vizio prospettato per la prima volta in calce al primo motivo di ricorso per cassazione. Il che esclude ogni ipotesi di rilevabilità del vizio prospettato dal ricorrente in ordine alla competenza degli arbitri, senza che nemmeno occorra verificare i limiti -pure talvolta ritenuti esistenti da questa Corte (Cass.n.Cass.n.16556/2020, Cass.n.Cass.n.15613/2021)- entro i quali tale vizio sia prospettabile per la prima volta innanzi al giudice di legittimità, essendosi sul punto formato il giudicato sfavorevole al ricorrente. Parimenti inammissibili risultano le censure in ordine al prospettato omesso esame della risoluzione del contratto difettando, sotto quest’ultimo profilo, tanto il carattere della omissione di esame fattualità (essenziale ai fini del vizio di cui al n.5 dell’art.360 c.1. c.p.c.- – riguardando la censura una eventuale argomentazione giuridica - Cass.S.U. n.8053/2014, Cass.n.2268/2022 - che quello della decisività in relazione a quanto detto rispetto alla ratio decidendi fatta propria dalla Corte di Appello. 9. Il secondo motivo è inammissibile, per le ragioni già esposte nella parte iniziale dell’esposizione relativa a tutti i motivi -p.6.1- 6.6, 7, 7.1, 7.2- né coglie e aggredisce la duplice ratio decidendi posta a base della dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso contro il lodo al cui interno si colloca la censura, correlata alla ritenuta impossibilità di prospettare in sede di memorie conclusive un vizio del lodo –e non del contratto come prospettato nel motivo di impugnazione qui esaminato - in sede di impugnazione senza che lo stesso sia stato dedotto nei motivi proposti. Né aggredisce la seconda ratio decidendi posta a base della decisione di inammissibilità del motivo esposta dalla Corte di Appello, che ha escluso il fondamento della censura proposta dal ricorrente e cioè la ritenuta riqualificazione del contratto di appalto per effetto della Convenzione del 2 aprile 2004, che gli arbitri ebbero ad interpretare nel senso di escluderne il carattere innovativo. Tanto indusse la Corte di appello a ritenere che gli arbitri non fossero incorsi nella dedotta nullità per contrasto con norme imperative. Ratio che non è stata in questa sede aggredita dal ricorrente e che determina l’inammissibilità della censura, volta alla mera riproposizione d ella censura in diritto già formulata contro il lodo, senza alcuna considerazione della risposta alla stessa fornita dai giudici dell'impugnazione. 10. Il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo meritano un esame congiunto, attingendo, sia pure in modo a tratti poco intelligibile e parcellizzato, la motivazione dei giudici della Corte di Appello, laddove è stato escluso il carattere novativo della Convenzione del 2.4.2004 rispetto al contratto di appalto stipulato il 23 gennaio 1998 contestando plurime violazioni di legge, collegate all’interpretazione della Convenzione compiuta dagli arbitri e dalla Corte di Appello, nonché il carattere apparente della motivazione della sentenza impugnata rispetto a tale punto della decisione, infine ipotizzando la non corretta valutazione in termini di inammissibilità delle censure fondata sull’erronea indicazione del parametro contenuta nel motivo di impugnazione del lodo. Le quattro censure sono inammissibili poiché tendono a porre in discussione l’operato del Collegio arbitrale prima e della Corte di Appello poi che ritenne l’inammissibilità dei motivi di nullità del lodo per violazione di norme di diritto e di ermeneutica negoziale e dunque a sollecitare da parte di questa Corte un sindacato improprio, come detto non consentito al giudice di legittimità che è invece tenuto unicamente a verificare la correttezza in diritto della motivazione della sentenza e la sua congruità— v. supra, pp.6.1 - 6.6, 7, 7.1, 7.2-. Caratteri che non sono stati adeguatamente e ritualmente posti in discussione dai motivi anzidetti, i quali non hanno contestato l’assenza di specificità dei singoli motivi di impugnazione del lodo ritenuta dalla Corte di Appello in modo analitico e specifico, né il fatto che gli stessi motivi non si erano confrontati con la motivazione resa dal Collegio arbitrale e che tale motivazione risultava, ove era stata escluso il carattere novativo della Convenzione del 2.4.2004, puntualmente ed approfonditamente motivata sulla base del materiale probatorio richiamato dagli arbitri, in modo che possa escludersi ogni ipotesi di motivazione apparente, alla stregua dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte -Cass., S.U., n.8053/2014-. 10.1 Di guisa che del tutto inconducente rispetto alla complessiva trama argomentativa della motivazione della Corte di Appello in ordine all’inammissibilità del motivo di impugnazione del lodo risulta la questione della omessa indicazione delle disposizioni prese in considerazione dalla Corte di appello nella motivazione che il ricorrente ha aggredito come detto in modo confuso e generico, tendendo a sovvertire il giudizio di merito operato dal Collegio arbitrale e la lettura del quadro probatorio dallo stesso realizzata. 10.2 Va poi chiarito, quanto al quarto motivo, che la Corte di appello è stata bel lontana dal ritenere inammissibili i motivi nn.1,2,3,4 e 5 di impugnazione del lodo unicamente peri l fatto della mancata violazione del parametro normativo, peraltro correttamente, visto che la possibilità di impugnare il loro per violazione delle regole di diritto relative al merito impone all’impugnante di indicare in modo preciso la norma violata, ma ha abbondantemente motivato le ragioni poste a sostegno della ritenuta inammissibilità, per come si è dato conto nell’esposizione della sentenza qui in esame. 10.3 Per quel che poi riguarda il quinto ed il sesto motivo, il primo estrapola dalla motivazione della sentenza della Corte di appello che si era diffusamente impegnata ad argomentare le ragioni di inammissibilità delle censure che ruotavano attorno alla natura della Convenzione del 2.4.2004 un passaggio di poche righe che rende ex se inammissibile la censura anzidetta -v. supra, pp.6.1- 6.6, 7, 7.1, 7.2- come anche quella esposta nel sesto motivo, non confrontandosi con l’intera trama argomentativa diffusamente- ed in modo affatto contraddittorio o illogico- svolta dal giudice romano sul tema. 11. Il settimo motivo , con una censura formulata in modo inammissibile,muovendo da considerazioni generali che non fanno preciso riferimento alla sentenza impugnata nella parte in cui ha esaminato la questione prospettata sollecita, ancora una volta, un sindacato improprio a questa Corte, tendendo a mettere in discussione il giudizio meritale operato dagli arbitri in ordine alla natura del contratto in relazione al suo contenuto ed alle prove in quella sede valutate, sussunzione che era stata operata sulla base dell’esame dei documenti prodotti e delle risultanze della c.t.u. anche con riferimento alla questione dell’accesso sui luoghi ritenuti inconducente dagli arbitri e dalla stessa Corte di appello, rispetto alla quale ipotizza il vizio di travisamento degli elementi esaminati dal collegio arbitrale, in definitiva ipotizzando un sindacato di questa Corte sulla sentenza impugnata che è contrario ai principi già espressi da questa Corte e sopra ricordati -v. supra, pp.6.1-6.6, 7, 7.1, 7.2-. 11.1 Deve poi escludersi, per come già espresso in occasione dell’esame dei precedenti motivi, che la sentenza gravata possa essere sussunta nello stigma della motivazione apparente. 11.2 Ed è appena il caso di evidenziare che se va condivisa la difesa del ricorrente laddove attribuisce al giudice il compito di operare la corretta qualificazione giuridica di un rapporto negoziale, non può tuttavia ipotizzarsi da parte di questa Corte un sindacato in ordine alla sussunzione di un atto negoziale in una categoria giuridica diversa da quella operata dal Collegio arbitrale che la Corte di Appello non ritenne utilmente e ritualmente aggredita innanzi a sé rispetto alla motivazione completa, esaustiva del lodo non adeguatamente aggredita dal ricorrente con i motivi di impugnazione. 12. Passando all’esame dell’ottavo motivo lo stesso, anzitutt o, aggredisce genericamente la sentenza impugnata senza riferirsi specificamente alle parti della motivazione che avrebbero esaminato la questione relativa “ai fatti secondari” ai quali fa riferimento il motivo, senza collegarsi in alcun modo ai motivi di impugnazione ed ai passi della sentenza impugnata , contestando poi alla Corte di appello di non avere “avvertito l’esigenza di una rivisitazione dei temi e profili in essa esaminati, in funzione di una sommaria verifica della reale tenuta dimostrativa della pronuncia stessa, anche alla luce dell’art.111 Cost. e ritenere che le riserve contabili avanzate dalla [OSCURATO:SOCIETA] costituivano sostanziale ripetizione di precedenti riserve avanzate dall’ATI originariamente impegnata, per poi richiamare documenti prodotti nel corso del giudizio arbitrale a sostegno delle proprie tesi. La censura è dunque inammissibile, impedendo a questa Corte di individuare con precisione il vizio prospettato che tende ad attribuire un sindacato alla Corte di appello alla stessa non riservato alla fase rescindente, una volta esclusi i presupposti per l’accoglimento dei motivi proposti, rendendo conseguentemente inammissibile le censure proposte contro l’operato del giudice dell’impugnazione del lodo- v. supra, pp.6.1-6.6, 7, 7.1, 7.2-. 12.1 Laddove poi la censura si riferisce a singole pagine della sentenza impugnata, essa tralascia di aggredire complessivamente le argomentazioni poste a base della declaratoria di inammissibilità del motivo di nullità del lodo ritenuto inammissibile dalla Corte di Appello. 12.2 Per altro verso, il riferimento compiuto alle pagg.29/31 della sentenza impugnata non consente nemmeno di supplire alla integrale inammissibilità del motivo che, per l’appunto, non ha aggredito compiutamente le argomentazioni poste a base della ritenuta inammissibilità del quarto motivo di impugnazione del lodo -nemmeno riproposto-, agganciata dalla Corte di appello all’assenza di contestazioni, all’interno del motivo, circa le conclusioni raggiunte dagli arbitri in ordine all’inadempimento prevalente della stazione appaltante, alla tempestività e fondatezza delle riserve apposte dall’appaltatore ed all’assenza di contestazione sui fatti posti a base delle riserve stesse, evidenziando la mancata indicazione delle violazioni di legge nelle quali sarebbe incorso il Collegio arbitrale. In conseguenza, la censura si appunta sull’operato del Collegio arbitrale e non sulle argomentazioni che hanno determinato la Corte di appello a dichiarare inammissibile il quarto motivo (ove questo dovesse ritenersi l’oggetto della censura). Il motivo è quindi inammissibile - v. supra, pp.6.1-6.6, 7, 7.1, 7.2-. 13. Anche il nono motivoè inammissibile. 13.1 Ed invero, la Corte di Appello ha dedicato alla questione relativa agli effetti della Convenzione del 2.4.2004 un’ampia ed esaustiva motivazione che, muovendo da quanto affermato dal lodo sulla base della documentazione puntigliosamente dagli arbitri esaminata, ha compiutamente ricordato i passi della decisione del Collegio arbitrale giunta a ritenere che la Convenzione del 2.4.2004 non aveva natura novativa in quanto limitata, sulla base di quanto ivi concordato, a valere come rinunzia delle riserve apposte dall’appaltatore (pari ad euro 13.621.511,68) fino alla data del 25.1.2004, prevedendo espressamente di voler proseguire l’appalto agli stessi patti oneri e condizioni del contratto del 23.1.1998: in più poi diffusamente rappresentando le ragioni che non consentivano di attribuire alla Convenzione del 2.4.2004 valore novativo ed ancora specificando di non ravvisare la violazione delle disposizione concernenti l’interpretazione dei contratti, genericamente evocate dalla parte impugnante il lodo. 13.2 Ora, la Corte di appello ha ritenuto che le censure proposte dal ricorrente nel motivo di impugnazione fossero meritali perché tendenti a contrastare la qualificazione della natura della Convenzione e della rinuncia alle riserve, escludendo la violazione di regole di diritto. Ciò che il motivo qui in esame aggredisce in modo generico senza attaccare la trama argomentativa specificamente esposta dalla Corte di appello con specifico riferimento ai singoli motivi di impugnazione del lodo, genericamente evocando le violazioni di canoni ermeneutici senza tuttavia confrontarsi in maniera dettagliata e specifica con l’apparato motivazionale reso dalla Corte di appello per escludere che la Convenzione del 2.4.2004 fosse stata erroneamente qualificata dagli arbitri e per sostenere l’inammissibilità dei motivi proposti dal Sindaco contro il lodo. Una censura che, in definitiva censura inammissibilmente con il ricorso per cassazione vizi del lodo-v. supra, pp.6.1- 6.6, 7, 7.1, 7.2 - . 13.3 V’è infine da rilevare che la Corte di Appello diede conto del fatto che il c.t.u. non aveva in alcun modo affermato che il rapporto negoziale si era mutato in appalto integrato per la progettazione esecutiva per effetto della Convenzione, per modo che la censura anche sul punto esposta è inammissibile tendendo a contestare il lodo e non la correttezza della sentenza che ha rigettato il motivo di impugnazione sul punto esposto. Tanto esclude che la motivazione impugnata possa ritenersi apparente, alla stregua dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte ai quali è qui sufficiente fare rinvio-Cass. S.U. n.8053/2004-. 13.4 Né coglie nel segno la censura volta a sollecitare questa Corte nella diversa qualificazione del contratto che il ricorrente intenderebbe giustificare alla luce di una rilettura del materiale documentale esaminato dal Collegio arbitrale, tanto risultando impedito a questa Corte sulla base dei principi giurisprudenziali sopra evocati a proposito dei limiti del sindacato di legittimità in esito all’impugnazione del lodo innanzi alla Corte di appello ritenuto inammissibile quanto alla fase rescindente. 14. Il decimo e l’undicesimo motivo di ricorso, che meritano un esame congiunto essendo strettamente connessi, sono inammissibili sotto tutti i profili esposti. Le censure anzidette contestano in modo generico i motivi nn.1,4 estrapolando piccoli segmenti di motivazione che è stata dedicata dalla Corte di appello a ciascun motivo di impugnazione del lodo - dichiarato inammissibile- per modo che la tecnica stessa di censura utilizzata dal ricorrente difetta del requisito di specificità ed adeguatezza dell’impugnazione. 14.1 Per il resto la censura tenderebbe a sottolineare l’erroneità della decisione laddove ha sostenuto che le censure proposte dall’impugnante erano partite da una ricostruzione fattuale diversa da quella operata dal Collegio arbitrale in ciò postulando un vizio della decisione senza peraltro avvedersi che tali affermazioni della Corte di Appello attenevano alla ritenuta inammissibilità dei motivi di impugnazione che erano partiti da una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dal Collegio arbitrale e che, pertanto, non poteva essere posta in discussione quella ricostruzione fattuale, peraltro in assenza di contestazioni circa la violazione di legge nelle quali sarebbe incorso il Collegio arbitrale. Ed è appena il caso di evidenziare la radicale inammissibilità della censura laddove prospetta il vizio della decisione impugnato per avere ritenuto i motivi di impugnazione del lodo inammissibili per mancata indicazione delle norme violate, poiché tale censura è mossa senza in alcun modo contestare l’articolata motivazione esposta dalla Corte di Appello con riferimento a ciascun motivo di impugnazione del lodo, senza cogliere la ratio decidendidella decisione impugnata che, con riferimento al motivo di impugnazione n.1, aveva sostenuto l’inammissibilità del motivo di impugnazione per la genericità del motivo stesso e per la mancata indicazione dei parametri normativi posti a sostegno della prospettata violazione di legge. Ed è appena il caso di evidenziare che la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che il motivo di impugnazione in effetti era fondato sulla violazione specifica dei parametri normativi. Dimostrazione che non è stata fornita nel motivo di censura qui esaminato. 14.2 Analogamente inammissibile deve ritenersi la censura, contenuta nei due motivi qui esaminati, relativa alla prospettata erronea qualificazione della Convenzione e alla ritenuta limitazione degli effetti della stessa alle riserve anteriori alla sua conclusione, come già detto in occasione dell’esame di precedenti censure, tanto tendendo in definitiva ad una rivalutazione dell’operato del Collegio arbitrale ancora una volta estrapolando segmenti di motivazione che rendono inammissibile il motivo di ricorso. 14.3 Per altro verso ancora, il ricorrente intenderebbe sollecitare un sindacato da parte di questa Corte in ordine alla natura della Convenzione del 2.4.2004 che, come si è visto, non è consentita a questo giudice di legittimità- v. supra, pp.6.1-6.6, 7, 7.1, 7.2- , una volta che la Corte di Appello abbia esaminato il motivo di impugnazione e ritenuto lo stesso inammissibile per assenza dei requisiti che il ricorrente non ha adeguatamente confutato, limitandosi ad una contestazione non intelligibile, parcellizzata e sganciata dai singoli motivi esaminati dalla Corte di Appello, non potendo a ciò supplire l’indicazione di singoli segmenti di motivazione della sentenza impugnata. 14.4 Né risulta ammissibile la censura relativa all’errore nel quale sarebbe incorsa la Corte di Appello per avere non correttamente eseguito il controllo sul lodo arbitrale. 14.5 Al contrario, la Corte di Appello si è pienamente uniformata alla giurisprudenza di questa Corte, già richiamata, a proposito dei limiti entro i quali la Corte di Appello può sindacare l’attività degli Arbitri. Né può prospettarsi come motivo di impugnazione alla sentenza, ammissibile in sede di legittimità, l’erronea sussunzione del rapporto negoziale in una tipologia di contratto diversa da quella considerata dal Collegio arbitrale che la Corte di Appello ha ritenuto correttamente motivata e non adeguatamente contestata come ipotesi di nullità del lodo, risolvendosi la censura in una contestazione sull’attività degli arbitri, inammissibile in questa sede, al pari di quella che la ricorrente descrive come ipotesi di travisamento della prova da parte della Corte di Appello che intenderebbe inammissibilmente condurre il sindacato di questa Corte sul versante delle correttezza delle valutazioni operate dal Collegio arbitrale che la Corte di Appello ha sintetizzato per escludere la ricorrenza del vizio di nullità del lodo prospettato dal ricorrente. 15. Il dodicesimo motivo attiene alla prospettata nullità del lodo correlata al riconoscimento dell’operatività delle anticipazioni contrattuali che il ricorrente assume non dovute in base al quadro normativo richiamato (art.5 l.n.140/1997 di conversione del d.l.n.79/1997). Ora, la controricorrente deduce che la questione non sarebbe stata posta all’attenzione del Collegio arbitrale, riferendosi alla riserva n. 4 che atteneva unicamente al riconoscimento degli interessi secondo la tempistica prevista in base alla disposizione contenuta nel capitolato speciale e non al diritto all’anticipazione che, pertanto, non poteva più essere posta in discussione innanzi alla Corte di Appello una volta che gli Arbitri non avevano rilevato d’ufficio la nullità, non potendo la impugnazione proposta avverso il lodo investire la Corte di Appello di un potere non esercitato dal Collegio arbitrale. 15.1 La censura è inammissibile, riproducendo il motivo di nullità del lodo proposto innanzi alla Corte di appello senza aggredire le ragioni poste a base della ritenuta inammissibilità del motivo . 16. Sulla base delle superiori considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile. 17. Le spese seguono la soccombenza. 18. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, co