CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03260/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. civ. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte con d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) [articolo 360, primo comma, n. 3) cod. proc. ]; XI. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti [articolo 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ.]; XII.Violazione degli artt. 2697 cod. civ., e 115 cod. proc. civ., e dei principi generali in materia di prova; dell'art. 1218 cod. civ. e dei principi generali sulla responsabilità contrattuale [articolo 360, primo comma, n. 3) cod. proc.]; XIII.Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti [articolo 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ.]; XIV.Violazione dell'art. 1218 cod. civ. e dei principi generali sulla responsabilità contrattuale [arti- colo 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.]; XV. Violazione e falsa applicazione dell'art. 26, 2° comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 [articolo 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.]; XVI. Violazione e falsa applicazione dell'art.830 cod. proc. civ. [articolo 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.]. Profili processuali: inammissibilità del quinto motivo di impu- gnazione del lodo, vizio di ultrapetizione, limiti di sindacabilità del lodo 2. Con le doglianze espresse nei primi quattro motivi, di carattere pro- cessuale, dirette a censurare la statuizione di accoglimento del quinto motivo dell’impugnazione di RFI, [OSCURATO:PERSONA] denuncia: A) l’inammissibilità di detto motivo di impugnazione, riprodotto in ricorso, ex art. 829 c.p.c., perché volto al riesame del fatto ricostruito dagli arbitri in punto inter- pretazione del contratto, atteso che, ad avviso di [OSCURATO:PERSONA], la violazione dell’art.1362, comma 2, c.c. era stata denunciata da RFI in tono pe- rentorio e apodittico; B) l’inammissibilità di detto motivo di impugna- zione sotto l’ulteriore profilo della mancata specifica allegazione, da parte di RFI, dei canoni ermeneutici violati in concreto dal Collegio arbitrale e dei modi e luoghi in cui il lodo se ne sarebbe discostato; C) la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art.112 cod.p roc. c iv ., perché la censura di RFI riguardava, per effetto del richiamo al comma 2 dell’art.1362 c.c., l’erronea applicazione del criterio sussidiario di interpretazione fondato sul comportamento complessivo delle parti, e non l’applica- zione del canone interpretativo della comune intenzione delle parti, ri- tenuto violato dalla Corte territoriale, che ha così statuito oltre i limiti della domanda; D) la violazione dei principi generali sull’interpretazione del contratto e sull’impugnazione di lodo arbitrale ex art.829 cod.proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche introdotte con il d.lgs.n.40/2006, per avere la Corte di merito censurato il risultato interpretativo, sinda- cando la valutazione degli elementi probatori effettuata dagli arbitri nell’accertamento della comune volontà delle parti, mentre avrebbe potuto sottoporre a nuovo esame solo la qualifica giuridica del fatto concreto, come da giurisprudenza di questa Corte (Cass.n.2717/2007), all’uoporichiamata. 2.1. I motivi , da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione involgendo, tutti,profili processuali , sono infondati . 2.2. Secondo l’orientamento di questa Corte,al quale il Collegio intende dare continuità, l’interpretazione, operata dagli arbitri, del contenuto di una clausola contrattuale, può essere contestata con l'impugnazione per nullità del lodo in relazione alla violazione di regole di diritto, me- diante la specifica indicazione dei criteri ermeneutici non osservati, in tesi, dagli arbitri.La decisione della Corte d'appello sulla impugnazione del lodo per violazione delle norme di legge in tema d'interpretazione dei contratti può essere censurata con ricorso per cassazione per vizi propri della sentenza medesima e non per vizi del lodo, spettando al giudice di legittimità verificare soltanto che la Corte d'appello abbia esaminato la questione interpretativa e abbia dato motivazione ade- guata e corretta della soluzione adottata(Cass. 15086/2012). Questa Corte ha, inoltre, ripetutamente affermato il principio, qui condiviso, secondo cui, nell'ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto (processuale) ed ha, quindi, il potere-dovere di proce- dere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (da ultimo Cass., n.24258/2020). 2.3. Ciò posto, la Corte di merito ha rimarcato che , in base al tenore letterale del quinto motivo dell’impugnazione di impugnazione del lodo proposto da [OSCURATO:PERSONA],come riprodotto nel ricorso principale (pag.33) , risulta chiaramente espressoil riferimento ( paragrafo 69.2 di pag.42 dell’atto di impugnazione,richiamato anche nella sentenza impugnata - pag.43) ai criteri ermeneutici violati (comune intenzione delle parti e tenore letterale delle pattuizioni in tema di premio di accelerazione, che RFI assumeva come riferite al solo termine di ultimazione sostanziale –di seguito per brevità TUS-originariamente pattuito). Inoltre l’impugnazione del lodoera esplicitamente diretta a denunciare la violazione di regole di diritto, come, peraltro, è dato anche desumere dall’illustrazione complessiva delle relative doglianze riportate nel ri- corso di [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza non ricorre affatto il vizio di ultrapetizionesotto il pro- filo denunciato, né può ritenersi che sia stata inammissibilmente sin- dacata la valutazione delle risultanze probatorie, atteso che la Corte di merito, a cui l’impugnante RFI aveva chiesto, come si è detto,di con- trollare se il Collegio arbitrale avesse fatto corretta applicazione dei criteri ermenetici di cui agli artt.1361 e ss. c.c., ha ravvisato , in fase rescindente, la denunciata violazione d el canone della comune inten- zione delle parti di cui all’art.1362 c.c. e ha proceduto a qualificare giuridicamente la questione controversa (rilevanza, o meno, del solo TUS originario dell’11aprile 2009 ai fini del riconoscimento del premio di accelerazione) in base all’interpretazione delle pattuizioni contrat- tuali, anche in ragione della natura e funzione del premio nel rapporto sinallagmatico de quo. Violazione di canoni interpretativi, natura del termine di rile- vanza ai fini del riconoscimento del premio di accelerazionee qualificazione di detto compenso 3.Con i motivi quinto, sesto e settimo, svolti subordinatamente al man- cato accoglimento dei precedenti mezzi, ugualmente diretti a censurare la statuizione di accoglimento del quinto motivo dell’impugnazione di RFI, [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione degli artt.1362, 1363 e 1371 (quinto motivo), dell’art.1218 c.c.(sesto motivo) e degli artt.1359 e 1362 c.c., per avere la Corte di merito collegato il premio di accelerazione ad un termine fisso e immutabile, che prescindeva da ogni tipo di evento im- peditivo, e ciò in base all’interpretazione dell’art.23.1 del contratto, avendo affermato la Corte d’appello che la considerazione di un termine indeterminato si porrebbe in contrasto con la natura stessa della pat- tuizione di cui trattasi, senza tuttavia valutare, in combinato disposto, l’art.6.2., che fissava il termine di ultimazione della tratta Novara-Mi- lano in 57 mesi consecutivi dalla data di efficacia per [OSCURATO:PERSONA] dell’atto integrativo e così all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e l’art.7.1.bis, comma 2, dell’atto in- tegrativo, in base al quale “all’ultimazione entro l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] concorre la tempestiva rimozione delle interferenze e degli impedimenti indicati come critici nel Programma lavori allegato 3”. Ad avviso della ricor- rente, il termine di ultimazione lavori non era fisso, ma mobile, ossia suscettibile di differimento, mentre fissa era solo la duratacomplessiva di 57 mesi, avendo le parti espressamente dato rilievo ad eventi impe- ditivi. Assume, inoltre , [OSCURATO:PERSONA] (sesto motivo) che l’interpretazione della Corte d’appellonon solo contrast i co n il tenore delle clausole comples- sivamente considerato,ma, collega ndo il premio di accelerazione sol- tanto al termine originario,conduca anche a corollari illogici e contrari ai principi generali sulla responsabilità contrattuale, in quanto consen- tirebbeal committente di impedire, con la propria condotta, all’appal- tatore di conseguire il premio di accelerazione. Infatti, ad avviso di [OSCURATO:PERSONA], poiché il premio ha natura di corrispettivo e si pone in rapporto di scambio con una prestazione dell’appaltatore, nell’equo contempera- mento dell’interesse delle parti, la Corte d’appello avrebbe dovuto ac- certare se fosse venuto meno l’interesse del committente alla sollecita esecuzione dell’opera e quello dell’appaltatore a percepire il premio e se fosse stata eseguita la prestazione “accelerata”, mentre, diversa- mente opinando, ossia come erroneamente ritenuto dai giudici di me- rito, il “destino del premio” era lasciato al volere di una parte. Sotto ulteriore profilo(settimo motivo), deduce [OSCURATO:PERSONA] che la Corte d’appello ha qualificato il premio di accelerazione come compenso aggiuntivo di tipo premiale concepibile soltanto con riferimento ad un termine fisso, ossia ha affermato la natura condizionale del premio, la cui debenza è con- dizionata sempre e solo alla consegna an ticip ata rispetto al termine finale. Così opinando, ad avviso di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello ha violato gli art.1359 e 1362 c.c., perché la condizione si ha per avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse con- trario all’avveramento della stessa e nella specie RFI aveva detto inte- resse contrario e gli eventi generatori dei ritardi erano alla medesima imputabili. 3.1. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, involgendo tutti, sotto distinti ma collegati profili, le questioni interpre- tative controverse e la configurazione giuridica della fattispecie ine- rente alpremio di accelerazione, sono infondati. 3.2. Va ribadito il principio già richiamato (Cass. 15086/2012) secondo cui il sindacato di questa Corte, in tema di impugnazione di lodo arbi- trale,è limitato alla verifica di vizi propri della sentenza impugnata e non di vizi del lodo, ossia può solo essere diretto a controllare se la questione interpretativa sia stata esaminata dai giudici di merito e se sia stata data motivazione adeguata e corretta della soluzione adottata. Inoltre, nell'interpretazione di una clausola negoziale, la comune inten- zione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il sensolette- rale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un compor- tamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, inter- pretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tu- telare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso er- meneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'inten- zione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi (cfr. da ultimo Cass. 24699 /2021 ; Cass. 34795/2021). In- fatti, l'elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve,invero, essere riguar- dato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpreta- zione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta". 3.3. Nella specie,la questione interpretativa controversa (rilevanza, o meno, del solo TUS originario dell’11aprile 2009 ai fini del riconosci- mento del premio di accelerazione)è stata approfonditamente esami- nata dalla Corte d’appelloe risolta con motivazione adeguata , facendo corretta applicazione dei principi suesposti. La Corte di merito ha ritenuto che l’atto integrativo , richiamato dall a clausola sul premio di accelerazione in favore dell’appaltatore -art.14.2 della convenzione del 1991-,agli art t .6.2 e 21.3 avesse fissa to il ter- mine di ultimazione della tratta Novara-Milano in 57 mesi consecutivi dalla data di efficacia per [OSCURATO:PERSONA] dell’atto integrativo e così all’11 aprile 2009, a prescindere da ogni tipo di evento impeditivo. La Corte d’appello è giunta a detta conclusione, affermando, dunque, che fosse quest’ultimo il termine di riferimento , espressamente indi- catodall’art.6.2. dell’atto integrativo, per il riconoscimento del premio di accelerazione, sulla base delle seguentiargomentazioni: a) il termine dell’11aprile 2009 risultava dal tenore testuale ed in e quivocabile delle clausole (artt.21.3 e 6.2) e quindi rispecchia va la comune intenzione delle parti; b) detto termine era funzionale rispetto alla natura del corrispettivo cui si riferiva, ossia premiale e condizionale, nell’interesse non solo della committente,perché volto ad ottenere l’anticipato s frut- tamento economico dell’opera, ma anche dell’appaltatore, che avrebbe potuto solo così valutare con quali mezzi e risorse concretamente imprimere accelerazione all’esecuzione dei lavori in modo da ultimarli entro una data certa e predeterminata; c) il termine erafisso, non mo- bile, proprio perché funzionale alla natura premiale e condizionale di cui si è detto, nel senso che la certezza e predeterminazione della data finale permettevadi realizzare gli interessi delle parti infra precisati; d) il termine stabilito per il conseguimento del premio era, di conse- guenza, immutabile, ossia prescindeva da ogni tipo di evento impeditivo, e presentava carattere incontestabilmente aleatorio, in quanto, per l’appunto, compenso aggiuntivo di natura premiale, di- stinto nettamente dall’ordinario corrispettivo contrattuale. Inoltre, la Corte di merito ha preso in considerazione anche il disposto dell’art.7.1. bis, comma 2, dell’atto integrativo, in base al quale “ all’ul- timazione entro l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] concorre la tempestiva rimozione delle in- terferenze e degli impedimenti indicati come critici nel Programma la- vori allegato 3” e ha ben chiarito la differenza tra ilTUS originario (11 aprile 2009) e il termine suppletivo ex art.7.1 bis ( cfr. pag.45 e 46 sentenza). In particolare la Corte d’appello ha precisatoche l’art. 7.1. bisdisciplina il diritto dell’appaltatore, in caso di mancata proroga del committente, ad ottenere un termine suppletivo per ultimare i lavori nel caso in cui il ritardo fosse imputabile al committente, ma ciò a fini economici estranei ed autonomi rispetto al premio di accelerazione, che la Corte di merito ha individuato ed illustratocon motivazione adeguata (pag. 46 e 47 sentenza: esonerare l’appaltatore dalle sanzioni contrat- tuali -penali- per il caso di superamento incolpevole del termine origi- nario di ultimazione, trattare condizioni ed effetti sul prezzo -come te- stualmente prevede l’art.7.1 bis-, eventuale diritto al risarcimento del danno connesso agli oneri inutilmente sostenuti per la protrazione dei lavori oltre il termine finale e fino al termine suppletivo). Inoltre il citato art. 7.1 bis non richiama le clausole che disciplinano il premio, né è dato rinvenire nel testo di queste ultime riferimenti a termini finali “mo- bili”o differiti, sì da poter supportare la tesi ermeneutica di [OSCURATO:PERSONA], mentre per le penali (art.21.1) si rinviene anche il riferimento al termine diffe- rito, sicché la Corte d’appello ha motivatamente affermato che, nel caso di specie, in base alle pattuizioni e dunque per volontà delle parti, è distinto il perimetro convenzionale di operatività del premio rispetto a quello della clausola penale, sicché, in buona sostanza, non risulta pattiziamente attribuita al pr emio una funzione inversa a quella cui adempie la penale. 3.4. Così sinteticamente riassunti i principali passaggi argomentativi della sentenza impugnata,rileva il Collegio che la Corte d’appello si è attenuta ai principi affermati da questa Cortesia in ordine ai canoni ermeneutici applicati, come da pronunce di questa Corte infra citate, ricostruendo la comune intenzione delle parti in base al tenore letterale delle pattuizioni e alla “causa concreta”, sia in ordine all’individuazione, nel caso specifico, del termine di rilevanza ai fini dell’ottenimento del premio di accelerazione, correlata al tema della sua natura giuridica. 3.5. Secondo l’orientamento che il Collegio condivide e intende qui ri- badire, propugnato anche da autorevole dottrina, ilpremio di accele- razionenon si configura propriamente come corrispettivo di lavori, m a attiene a compensi che stanno a sè ed hanno una propria autonoma causa, come si evince, in particolare , dalla circostanza che non sono sottoposti alla disciplina dei prezzi contrattuali, non sono soggetti a ribasso d'asta, non sono suscettibili di revisione per variazioni del mer- cato e non entrano nel computo dei lavori. Tali compensi costituiscono oggetto di un'obbligazione contrattuale dellacommittente del tutto eventuale e meramente accessoria rispetto all'obbligazione principale avente ad oggetto il pagamento del corri- spettivo dell'opera, essendo previsti non già come una particolare mo- dalità di determinazione di un corrispettivo variabile in funzione del tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori, bensì come un compenso ulteriore che si aggiunge a quello pattuito, e che viene corrisposto solo se ed in quanto l'opera risulti ultimata in un momento anteriore rispetto alla data fissata nel contratto. Dunque, il premio , in quanto collegato ad una ultimazione anticipata rispetto al termine fissato dal contratto, non è dovutoin tutti i casi in cui il termine finale sia posticipato, e tanto sia se ciò avvenga a seguito di proroga anche concordata, quanto nell'i- potesi di sospensioni e varianti, ancorché disposte dalla stazione ap- paltante, quanto, infine, per fatti dovuti a slittamento o differimento per forza maggiore. Infatti, l'interesse all'esecuzione dell'opera prima del tempo inizialmente fissato, valutato positivamente in relazione ai tempi iniziali, può non sussistere rispetto ai diversi tempi sopravvenuti nel corso dell'esecuzione, essendo irrilevante la causa del differimento (Cass. 17782/2015; Cass.n .7204/2011 ; Cass.20703/2007; Cass.4477/2003, intema di premi di incentivazione previsti dalla legge regionale siciliana). In altri termini, la connotazione strutturale e funzionale del premio di accelerazione nel senso precisato ne determina, nel suo nucleo essen- zialeai fini del perfezionamento della fattispecie, la dipendenza d a un dato oggettiv amente verificabile , quale pe r l’appunto è l’ultimazione dei lavori anticipata rispetto al termine convenzionalmente fissato, e ciò in coerenza con l’autonomia della causa su cui si fonda quell’obbli- gazione accessoria, eventuale ed aggiuntiva rispetto al restante rego- lamento contrattuale. Si richiede, dunque, all’appaltatore, il qualepre- ventivamente accetta l’alea collegata al verificarsi di eventi impeditivi di ogni tipo a fronte di un incentivoquantificato di norma , come nella specie,in misura ragguardevole, un maggior sf orzo produttivo profuso per l'accelerazione dei tempi di esecuzione dei lavori, all’evidenza non disgiunto dall'impiego della diligenza qualificata prescritta dall'art.1176 c.c., comma 2, così configurandosi l a sua obbligazione come avente ad oggetto la realizzazione dell'opera non solo a regola d'arte, ma anche e soprattutto anticipatamente rispetto al termine s tabilito , determinando, così, la consegna anticipata il perfezionamento dellafat- tispecie.Va aggiunto, per completezza espositiva, che l'avvenuta ulti- mazione dei lavori in data anteriore al termine fissato nel contratto di appalto non può essere,di per sè sola , su fficiente a far sorgere in fa- vore dell'appaltatore il diritto al riconoscimento del premio d'incentiva- zione, occorrendo che all'anticipato conseguimento della disponibilità dell'opera da parte dellacommittente faccia riscontro, in sede di col- laudo, l'accertamento dell'immunità della stessa da vizi o difetti idonei a comprometterne l'immediata destinazione all'uso per il quale è stata progettata(Cass. 2820/2020 per l’affermazione di detto principio, pur qualificatol’incentivo, in quella fattispecie, come assunzione di un’ob- bligazione di risultato). Nel caso in esame, in base a quanto accertato dalla Corte di merito all’esito dell’interpretazione della comune intenzionedelle parti, il quid pluris che consente l’attribuzione del premio, sganciato dall’ordinaria sinallagmaticità del rapporto, e che perfeziona la fattispecie negoziale è subordinato al dato fattuale, oggettivo e aleatorio per quanto si è detto, dell’ultimazione dell’opera con anticipo sul termine previsto. 3.6. Alla stregua di tale ricostruzione, neppure giova a supportare la tesi di [OSCURATO:PERSONA] il disposto dell’art.1359 c.c. (settimo motivo). Per costante giurisprudenza di questa Corte, la condizione può ritenersi apposta nell'interesse di uno solo dei contraenti solo in presenza di una clausola espressa in tal senso o di elementi che inducano a ritenere che l’altra parte non abbia alcun interesse al suo verificarsi; ne consegue che l’art.1359 c.c., secondo cui la condizione del contratto si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva inte- resse contrario al suo avveramento, non è applicabile nel caso in cui la parte, tenuta condizionatamente ad una determinata prestazione, ab- bia anch’essa interesse al verificarsi della condizione(tra le tante Cass.18512/2017; Cass.22046/2018 in ipotesi di condizione mista). Nella specie, non è dedotto da [OSCURATO:PERSONA] che vi fosse una clausola espressa nel senso di cui si è detto e la condizione non può ritenersi avverata, pur se è mancata per causa imputabile alla committente, per avere detta ultima parte, contrariamente a quanto assume [OSCURATO:PERSONA], sicuro inte- resse all’avveramento della condizione stessa nei termini precisati, os- sia l’interesse all’anticipato sfruttamento economico dell’opera. 3.7. Alla luce delle suesposte considerazioni, neppure può ravvisa rsi la denunciataillogicità o incoerenza con i principi della responsabilità contrattuale e della sinallagmaticità, ribadita, nuovamente,la coerenza della pattuizione, come interpretata dalla Corte di merito nel rispetto dei criteri ermeneutici di legge,con la natura giuridica del premio quale compenso a séstante, avente una causa autonoma e indipendente ri- spetto all’ordinaria sinallagmaticità del rapporto. In conclusionesul punto, è immune da censure la sentenza impugnata nella parte in cui, in fase rescindente, ha annullato il lodo per violazione di regole ermeneutiche, qualificando il compenso premiale nei termini di cui si è detto e individuando il termine di rilevanza in quello previsto dalle clausole che lo stabilivano all’11aprile 2009 (TUS originario). In conseguenza di dette statuizioni, come appena di seguito si dirà scrutinando i motivi undicesimo e dodicesimo, la Corte di merito, in fase rescissoria, ha accertato la non debenza del premio di accelera- zioneo del correlato risarcimento del danno, e ciò, in definitiva, per non essersi perfezionata la fattispecie negozialede qua, atteso che il compenso premiale sarebbe spettato all’appaltatrice se l’opera fosse stata consegnata in anticipo sul termine finale dell’11 aprile 2009, il che pacificamente non è avvenuto, indipendentemente dalle cause de- terminanti la mancata consegna anticipata. Effetto espansivo interno sugli oneri diretti e indiretti subiti nel periodo di mancata accelerazione e statuizioni della fase rescis- soria correlate alla debenza del premio di accelerazione o al relativo risarcimento del danno, nonché correlate al risarcimento del danno per gli oneri diretti e indiretti subiti nel periodo di mancata accelerazione 4. Con i motivi ottavo e nono [OSCURATO:PERSONA] censura la statuizione con cui la Corte d’appello ha ritenuto, per effetto del principio generale del cd. effetto espansivo interno, di dover respingere la sua domanda di risarcimento dei danni costituiti dai maggiori oneri diretti e indiretti subiti nel periodo di mancata accelerazione, e ciò sia per violazione di legge (artt.336, 829 e 830 cod.proc. c iv . e 1218 c.c.), sia per nullità della senten za per mancanza di motivazione ex artt.132, comma 2 n.4 cod. proc. c iv . e 118 disp.att. cod. p roc . c iv .. Ad avviso di [OSCURATO:PERSONA], erroneamente la Corte di merito avrebbegiudicato il capo del lodo, riguardante gli 'oneri diretti e indiretti', fondato sul medesimo presupposto logico-giuridico del capo relativo al premio di accelerazione, e dunque come dipendente da esso (ottavo motivo). Invece la questione, relativa agli oneri diretti e indi- retti, subiti da [OSCURATO:PERSONA] per il prolungamento dei lavori a cagione di ritardi imputabili a RFI, non si troverebbe in rapporto di dipendenza con la diversa questione relativa all'applicabilità del premio di accelerazione, poiché la prima aveva dato luogo a domanda risarcitoria, mentre la seconda a domanda di un maggiore corrispettivo. Rimarca che le somme per oneri diretti ed indiretti erano state riconosciute a titolo di risarcimento del danno per inadempimento del committente dal Colle- gio arbitrale, in adesione ai risultati della consulenza d'ufficio, nel senso che, in mancanza degli impedimenti riferibili alla sfera di responsabilità della parte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto conseguire una anticipata ultimazione rispetto al termine finale dei lavori (pag. 104 lodo). Per- tanto il titolo della attribuzione patrimoniale risiedeva negli "impedi- menti riferibili alla sfera di responsabilità della parte [OSCURATO:PERSONA]", os- sia riguardava l’ulteriore voce di danno riferita ai maggiori oneri riven- dicati per aver dovuto [OSCURATO:PERSONA] prolungare il tempo di esecuzione rispetto al tempo che avrebbe in effetti impiegato in assenza di impedimenti, ossia corrispondente agli oneri subiti in 240 giorni di prolungamento dei lavori civili ed in 142 giorni di prolungamento dei lavori impianti- stici. Sotto ulteriore profilo (nono motivo) ad avviso di [OSCURATO:PERSONA] è apparente e in realtà mancante la motivazione della sentenza sul punto di cui trattasi, perché non è spiegato, né chiarito in che consista il vincolo di dipendenza da cui si fa scaturire l’effetto espansivo interno. 4.1.Per chiarezza e comodità espositiva, stante la connessione con le doglianzeimmediatamente precedenti, vengono ora illustrati i motivi undicesimo e dodicesimo, che concernono la decisione rescissoria in puntodebenza del premio di accelerazione o relativo risarcimento del dannoper il mancato ottenimento di detto premio, nonché i motivi tre- dicesimo e quattrodicesimo, concernenti la decisione rescissoria in punto risarcimento del danno per oneri di cantiere relativi al periodo di mancata accelerazione. 4.2.Afferma la ricorrente principale che la pretesa risarcitoria era stata prospettata con riferimento al danno da lucro cessante, sia per non avere [OSCURATO:PERSONA] conseguito il premio suddetto in conseguenza di condotte imputabili alla committente, sia perché il premio non era collegato ad un termine fisso. Deduce, sotto un primo profilo (motivo undicesimo), che l'unico presupposto per l'attribuzione del premio, a titolo di risar- cimento del danno da lucro cessante, risiedeva nell'esecuzione o non esecuzione della prestazione accelerata. La Corte d'Appello avrebbe omesso di considerare il fatto decisivo che era avvenuta l'effettiva ese- cuzione dell'opera in un tempo inferiore rispetto al tempo complessivo, cagionato da ritardo imputabile a RFI. In particolarerimarca [OSCURATO:PERSONA] che la Corte di merito ha accertato un'accelerazione dei lavori (relativi alle opere civili) di 240 giorni rispetto al termine intermedio del 27-12-2007 e, inoltre, che i lavori sono terminati, per causa imputabile a RFI, con 142 giorni di ritardorispetto al TUS dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Di conseguenza vi era stata un'anticipata esecuzione dei lavori uguale a 98 giorni(240 - 142), essendo del tutto irrilevante quando l'accelerazione fosse stata impressa (se nell'esecuzione di opere civili, ferroviarie o 'impiantisti- che').Ciò che rileva, secondo [OSCURATO:PERSONA], è che l'accelerazione sia stata im- pressa, sicché, in mancanza dei ritardi imputabili al committente, l'ap- paltatore avrebbe certamente consegnato l'opera in anticipo rispetto al termine finale. Sotto ulteriore correlato profilo (motivo dodicesimo) de- nuncia la violazione dei principi generali sulla responsabilità contrat- tuale e sulla prova civile, per non avere la Corte di merito considerato che il ritardo era imputabile alla committente, la quale aveva impedito con la propria condotta a [OSCURATO:PERSONA] di conseguire il premio, ed il fatto dell’ac- celerazione (240 giorni) era stato provato, essendo peraltro detta ac- celerazione superiore al ritardo nella consegna dell’opera (142 giorni). Conclude, quindi, [OSCURATO:PERSONA] assumendo che, ove la Corte avesse preso in esame l'accelerazione, provata in base alle prove raccolte nel processo e fatto decisivo, avrebbe dovuto, nella fase rescissoria, accogliere la sua domanda di risarcimento. 4.3.Con i motivi tredicesimo e quattordicesimo (oneri di cantiere rela- tivi al periodo di mancata accelerazione), ove nonassorbiti per effetto dell’accoglimento dell’ottavo motivo (indicato come motivo n.9 -pag.83 ricorso-violazione del principio generale del cd. effetto espansivo in- terno), [OSCURATO:PERSONA] denuncia l’omesso esame del fatto decisivo consistito nel recupero del ritardo accumulato e la violazione dei principi generali sulla responsabilità contrattuale. Deduce di non aver chiesto di esser rimborsata di spese liberamente assunte in vista del premio di accele- razione, ma di esser risarcita di oneri di cantiere, derivanti dal ritardo del committente, determinato in 240 giorni dalla CTU svolta in sede arbitrale. Poiché la sentenza impugnata ha accertato l'esistenza di ritardi e l'imputabilità dei medesimi al committente, non potrebbene- garsi il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad esser tenuta indenne dei maggiori costi, deri- vanti da quei ritardi. 4.4. I motivi sono tratta ti congiuntamente per la loro connessione, stante il collegamento, in punto debenza premio di accelerazioneo cor- relato risarcimento del danno,tra i motivi quinto, sesto e settimo, già scrutinati e riferiti alla fase rescindente, e le doglianze di cui ai mezzi undicesimo e dodicesimo riferiti alla fase rescissoria, nonché stante il collegamento, in punto risarcimento del danno per oneri di cantiere relativi al periodo di mancata accelerazione,tra i motivi ottavo e nono, riferiti alla fase rescindente, e i mezzi tredicesimo e quattordicesimo , riferiti alla fase rescissoria,e sono parimenti infondati. 4.5. [OSCURATO:PERSONA] che il punto dirimente , ribadito nella memoria illu- strativa,stia non tanto e non solo nella natura, fissa o mobile, del ter- mine di rilevanza ai fini del riconoscimento del premio di accelerazione, ma nell’esecuzione o non esecuzione della prestazione accelerata, di cui il premio sarebbe il corrispettivo. Tutte le doglianze di cui trattasisono, infatti , essenzialmente basate su dettaprospettazione giuridic a che, invece, è del tutto priv a di fonda- mento, in base alla ricostruzionee alla qualificazione della fattispecie effettuatedalla Corte di merito, di cui si è detto ne i paragrafi prece- denti. Occorre precisare che, indubitabilmente, le pretese (debenza del pre- mio o risarcimentoper il mancato ottenimento del premio – motivi un- dicesimo e dodicesimoriferiti alla fase rescissoria - ; risarcimento del danno per i maggiori oneri diretti e indiretti subiti nel periodo di man- cata accelerazione– motivi otto e nove, riferiti alla fase rescindente, e motivi tredicesimo e quattordicesimo, riferiti alla fase rescissoria) trag- gono origine dal la medesima fonte contrattuale (artt.6.2 e 21.3 - anticipazione dell’ultimazione dei lavori rispetto al termine dell’11-4- 2009), poiché si tratta di domande risarcitori e azionat e per il dedotto inadempimento della committente agli obblighi contrattualmente pre- visti da dette clausole, e con tale qualificazione hanno, infatti, trovato accoglimento nel giudizio arbitrale, in base all’interpretazione proprio di quelleclausole che è stata censurata dalla Corte d’appello per vio- lazione di canoni ermeneutici. L’ottenimento del premio, nella regolamentazione pattizia come rico- struita, correttamenteper quanto si è visto, dalla Corte d’appello, pre- scinde da qualunque indagine sulle cause che hanno determinato la mancata anticipazione dell’ultimazione dell’opera rispetto al termine dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], essendo,di conseguenza, priv i di rilevanza, ai fini che qui interessano, l’anticipazione rispetto a termini intermedi (27-12- 2007 per le opere civili)e anche il riferimento al termine ulteriore di cui all’art.7.1. bis dell’atto integrativo. Segnatamente, nella fase rescissoria la Corte di merito, in coerenza con il percorso argomentativo sul termine di rilevanza ai fini del rico- noscimento del premio di accelerazione (TUS 11-4-2009), ha rigettato le domande di [OSCURATO:PERSONA] che sono state azionate sia per ottenere il paga- mento del premio come obbligo nascente da una clausola contrattuale sia, in alternativa, per ottenere il risarcimento del danno, per lucro ces- sante e per danno emergente, subito per il mancato ottenimento de l premio stesso in conseguenza dellacondotta inadempiente de lla com- mittente. La Corte d’appello ha affermato che il premio non era dovuto perché i lavori non eranostati ultimati entro l’11- 4 - 2009, come incon- troverso in punto di fatto tra le parti, dato che detti lavori erano stat i ultimati e consegnati il 31 agosto 2009, ossiacon 142 giorni di ritardo rispetto al TUS dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. La fattispecie negoziale non si era, dunque, perfezionata, nel senso che si è infra precisato (§ 3.5. ) , per non esse re avvenuta anticipatamente rispetto al TUS dell’11aprile 2009 l’ultimazione dell’opera, e ciò rileva come datooggettivo e aleatorio, che prescinde da ogni tipo di impedi- mento che possa verificarsi nel corso dell’esecuzione (cfr. pag.46 della sentenza impugnata). Di conseguenza,non sussisteva, e anzi neppure poteva ipotizzarsi l’inadempimento contrattuale di RFI in relazione al mancato perfezionamento di quella fattispeciecosì ricostruita dai giu- dici di merito e il premio non costituiva affatto il corrispettivo pattuito per l’esecuzione delle prestazioni accelerate, nel senso invocato da [OSCURATO:PERSONA]. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale, in fase rescissoria, ha rigettato sia la pretesa di adempimento (condanna al pagamento del premio)sia la pretesa dirisarcimento per inadempimento (risarcimento per mancato ottenimento del premio), entrambe fondate sulla mede- sima fonte negoziale (artt. 6.2 e 21.3. -anticipazione dell’ultimazione dei lavori rispetto al termine dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), che, come si è più volte detto, nellaregolamentazione pattizia esclude qualunque indagine sulle cause che hanno determinato la mancata anticipazione. Peraltro, la Corte di merito ha precisato non soloche il Collegio arbitrale aveva attribuito il premio interpretando non correttamente le clausole contrattuali, ma anche che, sotto il profilo probatorio, [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato che l’accelerazione impressa alle opere civili (di 240 giorni, pari al ritardo imputabile a RFI, per le opere civili, accelerazione che le avevaconsentito di rispettare il termine intermedio -27-12 - 2007 - pre- visto per queste opere) avrebbe consentito il rispetto del termine finale dell’11 aprile 2009(pag.49 sentenza). A confutazione, [OSCURATO:PERSONA] afferma (motivi undicesimo e dodicesimo) che era avvenuta l'effettiva esecuzione dell'opera in un tempo inferiore rispetto al tempo complessivo, che la Corte di merito a veva accertato un'accelerazione dei lavori (relativi alle opere civili) di 240 giorni e, inoltre, che i lavori erano terminati, per causa imputabile a RFI, con 142 giorni di ritardo. Di conseguenza, ad avviso di [OSCURATO:PERSONA], vi era stata un'anticipata esecuzione dei lavori uguale a 98 giorni (240-142), es- sendo del tutto irrilevante quando l'accelerazione fosse stata impressa (se nell'esecuzione di opere civili, ferroviarie o 'impiantistiche'), perché ciòche rileverebbe è l'accelerazione impressa, sicché, in mancanza dei ritardi imputabili al committente, Fiatavrebbe certamente consegnato l'opera in anticipo rispetto al termine finale. In disparteil riliev o che le suesposte deduzioni involgono accertamenti fattuali e una sorta di giudizio prognostico presuntivo, oltre anon con- frontarsicon i punti della motivazione censurat i , le doglianze non sono conducenti. Una volta stabilito che non può essere neppure ipotizzato alcun inadempimento dell’obbligazione accessoria e aggiuntiva da parte di RFI, perché il premio, come più volte rimarcato, era collegato all’anticipazione dell’ultimazione dei lavori rispetto al TUS stabilito, come dato oggettivo e indipendente dalle cause della mancata antici- pazione, ne consegue l’infondatezza sia della domanda di adempi- mento (pagamento premio), sia della domanda risarcitoria (danno per non aver ottenuto il premio), che traggono entrambe origine dalla me- desima fonte negoziale (artt. 21.3 e 6.2 dell’atto integrativo). 4.6.Le medesime considerazioni devono essere espresse in ordine alle censure sul risarcimento dei danni per gli oneri diretti e indiretti subiti nel periodo di mancata accelerazione (motivi ottavo, nono, tredicesimo e quattordicesimo), e ciò in dissenso con le conclusioni della Procura Generale, che ha chiesto accogliersi l’ottavo motivo. Occorre chiarire che con l’ottavo mezzo [OSCURATO:PERSONA] afferma, con espressioni di tenore generico che potrebbero indurre equivoci, di avere diritto al risarcimento degli oneri di cantiere sostenuti per avere dovuto prolungare il tempo di esecuzione rispetto al tempo che l’appaltatrice avrebbe in effetti impiegato in assenza di impedimenti. Si tratta di af- fermazione che va riferita al periodo di mancata accelerazione, come pure esplicita [OSCURATO:PERSONA], ossia al periodo anteriore all’11aprile 2009, e dun- que alla mancata anticipazione. Che questo sia il corretto riferimento, e non quello al periodosuccessivo al TUS dell’11 aprile 2009, è fuor di dubbio,anche perché, diversamente opinando, ricorrerebbe una dupli- cazionedi poste risarcitori e. Infatti, l a Corte d’appello ha ben precisato la distinzione di cui si è appena detto (pag.50 sentenza) eha rimarcato la diversità del titolo fondante l’altra pretesa risarcitoria, ossia quella richiesta, per l’appunto, per il prolungamento dell’esecuzione dei lavori oltre il TUS dell’11 aprile 2009 . Detta ultima pretesa è stata accolta dalla Corte di merito, che ha confermato in punto an il lodo , riducendo solo il quantum, ossia ha riconosc iuto a [OSCURATO:PERSONA] il risarcimento del danno per oneri di cantiere con riguardo al periodo successivo (dal TUS 11 aprile 2009 al termine suppletivo), proprio perché fondato non sulla mancata anticipazionedella consegna , ma sul diverso titolo della re- sponsabilità per inadempimento della committente alle ordinarie obbli- gazioni contrattuali, in particolare per aver e RFI cagionato il ritardo nella consegna dell’opera rispetto al TUS originario. 4.7. Tanto precisato, all’evidenza la fonte contrattualeda cui traggono origine le pretese risarcitorieper oneri indiretti subiti nel periodo ante 11-4-2009 è sempre la medesima (artt.6.2 e 21.3 - anticipazione dell’ultimazione dei lavori rispetto al termine dell’11aprile 2009), pre- supponendo la prospettazione di [OSCURATO:PERSONA] l’inadempimento di RFI rispetto alla mancata anticipazione dell’ultimazione dei lavori alla dta stabilita, impeditain tesi da RFI, e, dunque, sem pre con riferimento all’otteni- mento del premio, mentreal riguardo non è ipotizzabile alcun inadem- pimento di RFI(cfr. §3.5). In tal senso la Corte di merito ha inteso richiamare, con motivazione adeguata (Cas. S.U. 8053/2014), il vincolo di dipendenza(pag.48 della sentenza impugnata) e ha affermato, correttamente,essere identico il presupposto logico-giuridico(la regolamentazione pattizia del premio esclude qualunque indagine sulle cause che hanno determinato la man- cata anticipazione), facendone così conseguire, con statuizione im- mune da censure e in accoglimento del le doglianze espresse da RFI nell’atto di impugnazione, la nullità del lodoanche per la parte relativa al risarcimento degli oneri di cantiere asseritamente subiti dall’appal- tatrice per il periodo di mancata accelerazione. Liquidazione degli oneri indiretti dovuti per il periodo di protra- zione lavori oltre il TUS e riserva numero 80 5.Con il decimo motivo [OSCURATO:PERSONA] censura la statuizione relativa all’accogli- mento del ventiduesimo motivo di appello di RFI, avendo la Corte di merito ritenuto il lodo nullo per contraddittorietà tra motivazione e di- spositivo, in particolare affermando che, con riferimento al ristoro, do- vuto a [OSCURATO:PERSONA], degli oneri indiretti dovuti per il periodo di protrazione la- vori oltre il termine di ultimazione sostanziale, la riserva numero 80 (relativa a 97 giorni di ritardo) erastata prima ritenuta non esaminabile dal Collegio arbitrale perché nuova e di seguito considerata, poiché era stato liquidato il risarcimento relativo al titolo suddetto tenendo conto dell’intero ritardo di 142 giorni accertato dal CTU, comprendendovi an- che i 97 giorni di cui alla riserva numero 80. La Corte d’appello ha perciò riliquidato il danno rapportandolo a 45 giorni (142-97=45). Ad avviso di [OSCURATO:PERSONA], esaminando compiutamente il lodo, si rileva che il Collegio arbitrale non aveva incluso il ritardo di97 giorni, relativo alla riserva 80, poiché la determinazione del ritardo era stata effettuata dal collegio arbitrale considerando solo la riserva n.61, che concerneva il ritardo di Tav nella consegna delle opere civilidella fermata di Rho-Pero (le opere avrebbero dovute essere consegnate a [OSCURATO:PERSONA] l’11 agosto 2007 ed erano state invece consegnate il 31 agosto 2008), avendo in parti- colare il Collegio arbitrale ritenuto che detto ultimo ritardo si configu- rasse come decisivo ed assorbente rispetto agli altri ritardi denunciati con riferimento a tale fase finale del lavoro. 5.1. La censura, così come formulata, è inammissibile in quanto volta a sollecitare impropriamente un esame diretto del lodo. Secondo il costante orientamento di questa Corte, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, non puòesaminarsi direttamente il prov- vedimento degli arbitri, ma solo la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione, allo scopo di verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai profili di censura del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusiva- mente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità dei motivi della sentenza resa sul gravame (Cass. 10809/2015 e Cass.25189/2017). La motivazione della sentenza è congrua e adeguata sul punto (pag.63 e 64)e inoltre la doglianza sollecita il riesame del merito, sul contenuto della riserva 61, all’evidenza precluso in questa sede. Restituzione di somme pagate in eccedenza rispetto a quanto liquidato con la sentenza impugnata ed esclusione degli importi pagati a titolo di IVA 6. Con il quindicesimo motivo, concernente la statuizione, in fase re- scissoria(capo n.4 dispositivo), di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione in favore di RFI delle somme eccedenti quelle liquidate al capo 3) del di- spositivo della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] rileva che la suddetta con- danna alla restituzione non è compiuta mediante precisa indicazione di importo e che qualora dovesse ritenersi che quelle somme corrispondano all'importo pagato da RFI e indicato nell'atto di precetto (€ 187.129.268,02), ossia che la Corte abbia inteso condannare [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dell'interoimporto pagato da RFI, la decisione risul- terebbe viziata per violazione dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. 633/72. Deduce che nell'importo di 187 milioni di euro erano comprese somme (pari ad € 8.635.596,60) pagate a titolo di IVA e che, al momento del pagamento, [OSCURATO:PERSONA] emise regolare fattura, che fu consegnata a RFI, sic- ché, da un lato, [OSCURATO:PERSONA] provvide ad assolvere il pagamento dell'IVA e dall’altro RFI portò l'IVA in detrazione. Proprio per tale ragione, ad av- viso di [OSCURATO:PERSONA],l'importo corrispondente all'IVA non poteva essere oggetto di condanna di restituzione, atteso che le somme, versate a titolo di imposta, avrebbero potuto essere oggetto di condanna alla restituzione solo ove [OSCURATO:PERSONA] avesse emesso un documento rilevante sotto il profilo fiscale (ad es. una nota di credito), così da ottenere il rimborso negli anni di quanto versato. 6.1. Il motivo è infondato. Il soggetto che, ricevendo un compenso quale cedente o prestatore di servizio, addebiti a chi glielo corrisponde l'IVA, esercitando la rivalsa che gli compete quale soggetto passivo della relativa obbligazione tri- butaria (ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), quando, per le vicende inerenti il rapporto con la controparte, sia tenuto a restituire il compenso ricevuto, è obbligato a restituirlo anche nella parte corri- spondente alla somma ricevuta per l'addebito dell'imposta in ragione della rivalsa, posto che la prestazione ricevuta, divenuta indebita per effetto della risoluzione, comprendeva anche quella somma (Cass.19806/2020). Annullamento parziale del lodo e violazione dell'art. 830 cod. proc. civ.. 7. Con il sedicesimo motivo, nel denunciare la violazione e falsa appli- cazione dell’art.830 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] deduce che con la sentenza impugnata, di accoglimento soltanto di alcuni dei motivi di ricorso di RFI, era stato pronunziato, ai sensi dell'art. 830, 1°comma, cod. proc. civ., l’annul- lamento parziale del lodo, atteso che la Corte di merito ha rigettato perché inammissibili o infondate censure proposte con riguardo ad altri capi del Lodo (ad es. a pag. 54 le censure relative al rigetto della do- manda riconvenzionale di RFI), ovvero ha precisato la perdurante effi- cacia delle statuizioni del lodo non colpite dalla dichiarazione di nullità e da questa indipendenti (ad es. a pag. 50, ultimo capoverso, con rife- rimento ai maggiori oneri e danni della fase finaledei lavori). Deduce , altresì, che il carattere parziale dell'annullamento del lodo deriva dal carattere parziale dell'impugnazione di RFI, che non aveva riguardato l'intero lodo (ne erano escluse le riserve tecnico-contabili per l'importo di 3,1 milioni di euro circa), ma specifici capi della decisione arbitrale. Ciò nondimeno, nel dispositivo (pag. 71), la Corte d’appello ha dichia- rato “la nullità del lodo impugnato" e, sempre nel dispositivo, nella se- conda parte del punto 3) (pag. 72), ha condannato, in via rescissoria, RFI al pagamento delle riserve tecnico-contabili per l'importo di euro 3.999.298,56, senza considerare che, con riguardo al capo del lodo che aveva accolto tali riserve, non vi era stata impugnazione. Sebbene, ad avviso di [OSCURATO:PERSONA], la motivazione della sentenza consenta di interpre- tarne il dispositivo nel senso che l'annullamento del lodo ha sicuro ca- rattere parziale, in via meramente cautelativa, e solo per l'ipotesi in cui si reputasse che la Corte d'Appello abbia voluto, invece, dichiarare la nullità totale del lodo, [OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione della sentenza impu- gnata per grave ed manifesta violazione dell'art. 830 cod. proc. civ.. 7.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare. Il principio contenuto nell'art. 100 cod.p roc . c iv ., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi in- teresse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'u- tilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa de- rivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero inte- resse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (tra le tante da ultimo Cass.28307/2020). In disparte il rilievo, rimarcato anche da [OSCURATO:PERSONA], della necessità di una lettura integrata del dispositivo con la motivazione ai fini dell’individua- zione del decisum,nella specie nessuna utilità giuridica può derivare a [OSCURATO:PERSONA] dall’accoglimento del mezzo, posto che, come pure dedotto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito ha confermato le statuizioni del lodo di rigetto o inammissibilità della domanda rinconvenzionale di RFI ed ha condannato, in via rescissoria, RFI al pagamento delle riserve tecnico- contabili per l'importo di euro 3.999.298,56, in conformità a quanto disposto nel capo del lodo che aveva accolto tali riserve, sicché il deci- sum del lodo nella parte non impugnata e nella parte confermata è rimasto immutato anche all’esito della decisione della Corte territoriale. Ricorso incidentale: questione pregiudizialesul difetto di pro- cura speciale dell’institore di RFI 8. In via pregiudiziale va esaminata l’eccezione di difetto di procura speciale dell’instititoredi RFI, avv. [OSCURATO:PERSONA], sollevata da [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso a ricorso incidentale. Ad avviso diFiat, l a procura confe- rita all'avv. [OSCURATO:PERSONA] è invalida e inefficace, poiché determina un'inammis- sibile separazione fra potere sostanziale e potere di rappresentanza in giudizio (cfr. art. 77 cod. proc. civ.). In particolare deduce [OSCURATO:PERSONA] che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] è "institore per il ramo d'impresa relativo alla gestione e dismissione degli immobili di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] società per azioni”, come da visura camerale depositata dalla controri- corrente in allegato al controricorso a ricorso incidentale, mentre og- getto del presente giudizio è la progettazione esecutiva e la realizza- zione della tratta Torino-Milano del sistema ferroviario [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso di [OSCURATO:PERSONA], poiché i poteri di rappresentanza, sostanziale e proces- suale, e spesi dal rappresentante nella procura in margine al controri- corso con ricorso incidentale, sono stati conferiti all'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale institore, benché egli sia privo di potere sostanziale nella materia con- troversa, ricorrono il difetto del potere di rappresentanza, sostanziale e processuale, in capo allo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché la nullità della pro- cura alle liti dal medesimo conferita ai difensori di RFI e l'inammissibi- lità del controricorso con ricorso incidentale. 8.1. L’eccezione va disattesa. Dalla procura notarile allegata al controricorso con ricorsoincidentale di RFI (doc. 3A) risulta che con verbale del CDA di RFI dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] l’avv. [OSCURATO:PERSONA] stato nominato institore, dopo che gli era stata attribuita la titolarità della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], confe- rendo mandato all’A.D. di RFI a rilasciare all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] apposita procura relativamente a tutti i poteri di rappresentanza so- stanziale e processuale, sia attiva che passiva, avanti all’Autorità giur- sdizionale, nonché risulta che detta procura è stata rilasciata dall’A.D. per atto del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in conformità a quanto indicato nel frontespizio del controricorso con ricorso incidentale. Ricorso incidentale condizionato 9. I motivi di ricorso incidentale condizionato sono così rubricati:«I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.829 c.p.c. e 1362 c.c. in relazione all’art.28 dell’atto integrativo e alla decadenza delle “singole riserve”(art.360 n.3 c.p.c.); II. Omessa pronuncia sulla decadenza delle riserve per mancata quantificazione e giustificazione (art.360 n.3 c.p.c.; art.360 n.4 c.p.c. in relazione all’art.112 c.p.c.;III.Violazione e/o falsa applicazione degli artt.829 c.p.c. e 1362, commi 1 e 2 e 1367 c.c. in relazione all’art.28 dell’atto integrativo e alla decadenza della “maxi riserva”(art.360 n.3 c.p.c.); IV.Violazione e/o falsa applicazione dell’art.829 c.p.c. e del principio di “specificità della riserve”(art.360 n.3 c.p.c.)». 9.1. Con il primo motivo, RFI, in relazione alla "decadenza per tardiva formulazione" delle riserve, denuncia che la Corte di Appello avrebbe erroneamente confermato l'interpretazione dell'art. 28 dell’atto inte- grativo, compiuta dal lodo arbitrale, ossia che il termine di decadenza per la formulazione delle riserve decorre non già dal verificarsi del fatto posto a base della richiesta, dal verificarsi di danni che sono stati sop- portati prima della richiesta, e cioè, in sostanza, dal verificarsi del danno(p. 67 del lodo). Tale lettura dell'art. 28, offerta dal collegio ar- bitrale e confermata dalla sentenza impugnata, si porrebbe, ad avviso di RFI, in aperto contrasto con l'art. 1362, comma 1 , c.c., essendo chiarissimo il senso letterale dell 'art. 28 dell' a tto i ntegrativo . Ad avviso di RFI, dunque, il termine di decadenza decorre dall'evento e non dal momento di verificazione del danno, risultando così [OSCURATO:PERSONA] decaduta da tutte le riserve formulate. 9.2. Con il secondo motivo, RFI rimarca che l'art. 28 dell’atto integra- tivo prevede una causa di decadenza anche per mancata/intempestiva quantificazione e giustificazione in dettaglio delle riserve del GC e de- duce che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi "sulla de- cadenza delle riserve per tardiva/inesistente quantificazione". 9.3. Con il terzo motivo, RFI denuncia la violazione degli artt. 1362 cc., commi 1 e 2, e 1367 c.c., in relazione alla decadenza dalla c.d. `maxiriserva'. Ribadisce che è errata l’interpretazione dell'art. 28 dell'atto integrativo effettuata dalla Corte di merito perché in violazione del tenore letterale del contratto, della comune intenzione delle parti e del comportamento complessivo delle parti, per aver considerato lade- correnza del termine di decadenza dal verificarsi del danno anziché dal verificarsi del fatto. In base a dette considerazione è errata, ad avviso di RFI, la statuizione di tempestività della maxiriserva, in particolare della richiesta di mancato incasso del premio di accelerazione e oneri da mancato anticipo.Le date indicate nella Sentenza (11 luglio 2008; 11 aprile 2008; 1 gennaio 2009) sono quellenelle quali si sarebbe ve- rificato l'asserito danno (cioè il mancato percepimento del premio cui il GC avrebbe avuto diritto), e non invece il fatto che aveva dato origine alla richiesta. Pertanto,ad avviso di RFI, laddove la Corte di merito ha affermato la tempestività della maxiriserva facendo riferimento al ve- rificarsi del danno, ha violato e/o applicato falsamente l'art. 1362 c.c. in relazione all'art. 28 dell'atto integrativo. Inoltre la sentenza avrebbe violato e/o applicato falsamente anche l'art. 1367 c.c, consentendo al GC, mediante accorpamento delle singole riserve (decadute) in una nuova e diversa `maxiriserva', sia di superare la decadenza che aveva colpito le singole riserve, sia e soprattutto, di avanzare nuove richieste (ad. es. per premio di accelerazione) molto tempo dopo il verificarsi dei fatti posti a base delle richieste. Ad avviso di RFI detta interpretazione equivale a privare di effetti l'art. 28 dell'[OSCURATO:PERSONA] e cancellare l'istituto della decadenza. 9.4. Con il quarto motivo RFI deduce che la Corte di merito avrebbe erroneamente negato il vizio, dalla stessa denunciato, di omessa pro- nuncia del lodo sul principio di 'specificità delle riserve', ritenendo in- sussistente l’omessa pronuncia solo in quanto il lodo menzionava l'esi- stenza di tale eccezione di parte, senza tuttavia pronunciar si sulla questione. Inoltre ad avviso di RFI erroneamente la Corte di merito ha ravvisato l’insussistenza di omessa pronuncia sull'eccezione di RFI di violazione del principio di 'specificità delle riserve'. Rileva che, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama, il principio di specificità delle riserve riguarda proprio i casi in cui non vi è riserva nuova, ma una stessa riserva nella quale l'appaltatore sostituisce una ragione spe- cifica indicata nel Registro di Contabilità con altra in precedenza non indicata, ossia proprio i casi in cui non vi sia una riserva nuova, ma vengano illegittimamente sostituiti petitum e causa petendi delle ri- chieste della stessa riserva, come afferma che sia avvenuto nella fatti- specie in esame. 9.5. I motivi di ricorso incidentale condizionato devono dichiararsi as- sorbiti, stante il rigetto di tutti i motivi del ricorso principale. Ricorso incidentale: violazione di regole di diritto in ordine alla valutazione delle risultanze della C.T.U., all’imputabilità dei ri- tardie alla quantificazione del danno liquidato a titolo di oneri indiretti, omesso esame di fatto decisivo in relazione alla do- manda riconvenzionale di RFI per ritardata attivazione della li- nea 10. I motivi di ricorso incidentale sono così rubricati: « I. Violazione e/o falsa applicazione dell’ art.829 c.p.c. (art.360 n.3 c.p.c.); Viola- zione e/o falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. (art.360 n.4 c.p.c.); II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 c. 2 n. 4 c,p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 115-116 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.); vio- lazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. (art. 360 n.3 c.p.c.); omessa pronuncia su un fatto controverso decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.); III. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 829 c.p.c., 1223, 1226 e 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.); IV. (domanda riconvenzionale di RFIdi e 177,6 milioni per ritardata attivazione della linea) omesso esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.)». 10.1. Con ilprimo motivo RFI denuncia che la Corte di merito non ha rilevato, con riguardo alle responsabilità del 'reale ritardo' sul TUS dell'intera opera, che il lodo arbitrale si era discostato dai risultati della consulenza tecnica d'ufficio, perché secondo RFI non risultava dalla CTU che il ritardo di 142 giorni sul TUS, maturato nell’esecuzione delle opere tecnologiche, fosse imputabile a RFI. Pronunciandosi in fase re- scindente sul quindicesimo motivo di impugnazione di RFI, la Corte d’appello ha ritenuto detto motivo di impugnazione di RFI inammissibile quanto alla violazione degli artt. 89 e 115-116 c.p.c. poiché la erronea interpretazione della c.t.u. in ordine alla responsabilità dei ritardi rela- tivi all'esecuzione delle opere tecnologiche implicherebbe un riesame dei fatti e dei mezzi di prova. Ad avviso di RFI, l’art.829 cod .proc.civ. impone l’annullamento del lodo che abbia violato regole di diritto, in tesi gli artt.115 e 116, e quindi il motivo non era inammissibile e la Corte d’appello ha a sua volta violato o falsamente applicato i citati artt.115 e 116 del codice di rito. 10.2. Con il secondo motivo RFI denuncia, sotto ulteriore profilo cor- relato a quello di cui al primo motivo che la Corte di merito, pur impu- tando a RFI il minore ritardo sul TUS di 45 giorni (145-97) non ha rilevato, con riguardo alle responsabilità del 'reale ritardo' sul TUS dell'intera opera, che il lodo arbitrale si era discostato dai risultati della consulenza tecnica d'ufficio,riportati nella stessa sentenza, avendo la CTU ritenuto lacunosa la ricostruzione di [OSCURATO:PERSONA] e più attendibile quella di RFI, nonché ritenuto carente la gestione di [OSCURATO:PERSONA] con Enti e soggetti terzi, tale cioé da determinare il ritardo di 142 giorni sul TUS.Si duole, pertanto, dell’omesso esame di fatti decisivi, dai quali assume sarebbe risultato non imputabile alla committenteneppure il ritardo di 45 giorni rispetto alTUS. 10.3.Con il terzo motivo, relativo alla pronuncia in fase rescissoria sul motivo ventiduesimo di RFI, si duole della quantificazione degli oneri indiretti per il ritardo di 45 giorni sul TUS, liquidato in base a criteri parametrici riferiti a tutte le risorse e tutti i mezzi impiegati per tutti i cantieri delle opere tecnologiche, e non in base a elementi probatori, che era onere di [OSCURATO:PERSONA] dimostrare (risorse effettivamente impiegate nei 142 giorni di maggior durata dei lavori nei soli cantieri ritardati e i loro costi), così incorrendo nella violazione delle norme sul risarcimento dei danni. 10.4. Con il quarto motivo, da esaminarsi, quanto al primo profilo de- nunciato, in ipotesi di accoglimento dei motivi primo e secondo di ri- corso incidentale, RFI ripropone le doglianze attinenti ai danni da essa subiti per ritardata attivazione della linea (€117,6 milioni), in partico- lare ripropone la questione rimasta assorbita (pag.105 controricorso RFI). In ogni caso, anche prescindendo dall’accoglimento dei mezzi primo e secondo, denuncia omesso esame di fatto decisivo, per avere omesso la Corte d’appello di considerare il fatto storico accertato nella stessa sentenza impugnata in accoglimento del ventiduesimo motivo di RFI, e cioé che dai giorni di ritardo addebitabili a RFI andrebbero esclusi i 97 giorni relativi alla riserva 80 dichiarata inammissibile dagli arbitri e che i giorni addebitabili a RFI erano solo 45, sicché avrebbe dovuto accogliersi almeno parzialmente la domanda riconvenzionale ri- sarcitoria di RFI, avente ad oggettoi danni subiti nei 97 giorni di ritardo addebitabili a [OSCURATO:PERSONA]. 10.5. RFI ripropone,infine, i motivi di impugnazione assorbiti attinenti all’andella liquidazione del premio di accelerazione e degli oneri per maggior durata delle opere civili e di armamento (pag. da 107 a 120). 10.6.I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. Secondo il costante orientamento di questa Corte, a cui il Collegio in- tende dare continuità, il principio di autosufficienza -prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. -è volto ad age- volare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugna- zione: ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara e compiuta esposizione, funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazionedi verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo ri- scontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (tra le tante Cass. 24340/2018).Inoltre, in tema di ricorso per cassa- zione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc. c iv . non può porsi per una erronea valuta- zione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprez- zamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione( tra le tante Cass. 1229/2019 e Cass. 18092/2020). Infine, sono inammissibili le censure che, s otto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito(Cass. S.U. 34476/2019). 10.7. Alla stregua dei suesposti principi, le doglianze espresse con i motivi primo e secondo sono inammissibili sotto più profili, come ri- marcato anche dalla Procura Generale. In primo luogo, le censure difettano di autosufficienza, sia perché non è trascritto nel controricorso il motivo di impugnazione che RFI assume erroneamente dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale, sia per- ché neppure è trascritta compiutamente nel medesimo atto la parte della C.T.U. dalla quale erroneamente, ad avviso di RFI, la Corte di meritosi sarebbe discostata. Secondariamente, la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. non è la- mentata secondo i canoni precisati da questa Corte con le pronunce sopra citate e, da ultimo, le censure sono dirette, tramite l’apparente denuncia di violazione dilegge e di omesso esame di fatto decisivo, ad una rivalutazione del meritoe delle risultanze istruttorie. 10.8. Il terzo motivo, con cui RFI si duole della quantificazione degli oneri indiretti per il ritardo di 45 giorni sul TUS, che assume erronea- menteliquidato in base a criteri parametrici riferiti a tutte le risorse e tutti i mezzi impiegati per tutti i cantieri delle opere tecnologiche, è parimenti inammissibile perché sollecita impropriamente, tramite l’ap- parente denuncia di vizi di violazione di legge, il riesame dei fatti storici e delle risultanze probatorie. 10.9. Ugualmente inammissibile è il quarto motivo, con cui RFI ripro- pone, chiedendone quanto meno il parziale accoglimento,la domanda riconvenzionale sul danno da ritardata attivazione della linea, in quantoinvolge questioni di fatto e valutazioni meritali (essenzialmente sui giorni di ritardo addebitabili a condotte di RFI ) , all’evidenza non scrutinabili in questa sede. Inoltre l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (nella specie l’imputabilità a RFI del ritardo nell’ultimazione dell’opera rispetto al TUS), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tanteCass.27415/2018). Infine, non devono essere esaminati i motivi di impugnazione dichiarati assorbiti dalla Cort e territoriale , che RFI ripropone e che att engono all’andella liquidazione del premio di accelerazione e degli oneri per maggior durata delle opere civili e di armamento, stante il rigetto del ricorso principale. 11. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato, il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio