CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00110/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscrittoal n. 31789/2020 R.G . proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] co Petitta (indirizzo p . e.c. indicato nel ricorso: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI - [OSCURATO:PERSONA] n. 108 / 20 20 pubblicata il 27 marzo2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 108/2020 del27 marzo 2020 la Corte d ’ Appello di Cagliari -Sezione Distaccata di Sassari accoglieva, per quanto di ragione, l ’ impugnazione p roposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado assunta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 31 gennaio 201 7 e , in parziale riforma della pr onuncia gravata, condannava l’appellata [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare al Setzu la somma di 17.000 euro, oltre all ’ I VA, con l ’ aggiunta della rivalut azione monetaria e deg li i nteressi legali , a titolo di risarciment o dei danni a lui cagionati per l’inesatto adempimento del contratto d’appalto stipulato inter partes, avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di completamento di un immobile di proprietà del committente sito in Olbia, località Littumbrosu; nel contempo, condannava la prefata società alla rifusione della metà delle spese del doppio grado di giudizio, che per il resto compensava. Contro questa sentenza, dichiaratamente notificata il 4 aprile 2020, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, c on i qual i vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, e in particolare degli art. 112 e 36 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. In data 6 marzo 2023 il Consigliere delegat o dal Pr esiden te della Sezione ha formulato proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c.,ritualmente comunicata al difensore della ricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.r. l. . A sèguito di tale comunicazione, la predetta società , a mezzo del suo difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione. La Corte ha, quindi, proceduto ai sensi de ll ’ art. 380 - bis .1 c .p.c., fissando l’odierna adunanza in cameradi consiglio . Nel termine previsto la ricorrente ha depositato m emoria illustrativa, insistendo per l’accoglimento del ricorso. La proposta di definizione del giudizio formulata dal Consi gliere delegato dal Presidente d ella Sezione ai sensi d ell ’ a rt. 380 - bis , comma 1, c.p.c.è del seguente tenore: «(…)rilevato c he, con il pr im o motiv o di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che fosse statacensurata, in sede di gravame, l’omessa motivazione sul rigetto della domanda risarcitoria men tre, con il secondo motivo, la ricorr ente si duole della violazione ed errata applicazione dell’art. 36 c.p.c., per avere la Corte distrettuale qualificato la domanda risarcito ria spiegata dall’opponente, con la memoria depositata il 20 maggio 2015, come domandariconvenzionale; evidenziato, in v ia preliminare, che agli ( atti ) non risulta depositata, entro il termine di cui all’art. 369, primo comma,c.p.c., la copia notificata della sentenza impugnata, sicché il ricorso appare improcedibile (Cass. n. 3466/2020; Cass. n. 19695/2019; Cass.n. 1295/2018); considerato, in ogni caso, che –anche ove la relata di notificafosse stata prodotta– il ricorso per cassazione sarebbe stato co munque inammissibile, posto che quest’ultimo risulta notificato a m ezzo PEC, ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53/1 994, in data 11 dicembre 2020 e, dunque, sarebbe stato tardivo per superamento del termine breve di impugnazione di 60 giorni di cui al l’art. 325, secondo comma, c.p.c., pur tenendo conto della sospensi one dei termini di imp ugnazione dal 9 marzo all’11 maggio 202 0, prevista dall’art. 83, secondo comma, del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 (e, succes sivamente, dal d.l. n. 23/2020, convertito dalla legge n. 40/2020), per l’emergenza epidemiologica daCovid-19 (Cass. n. 2095/2023; Cass. n. 30 397/2021); atteso, dunque, che il ricorso si profila improcedibile o comunque inammissibile; proponela definizione del giudizio ai sen si dell’art. 380 - bis c.p.c. » . [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta che precede; né l a memoria illustrativa depositata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell ’ art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c. - nella quale la ricorrente si è genericamente limitata a insistere per l’accoglimento dell’impugnazione- offre argomenti che possano indurre a un diverso esito del surriferito vaglio dei motivi di gravame. Giova,al riguardo, evi de n z i are : -che, per costante giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di avvenuta notificadell’impugnata sentenza contenuta nel ricorso per cassazione attesta un ” fatto processuale “ idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, qua le manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest ’ ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall ’ art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione eseguita a mez zo PEC) ; né detta dich iar azione può ritenersi emendabile, rimettendosi altrimenti alla disponibilità della parte stessa l’applicabilità della sanzione dell’improcedibilità del ricorso (cfr. Cass. Sez. Un. n. 21349/2022, Cass. n. 7528/2022, Cass. n. 15832/2021); -che, nel caso di specie,poichè i l ricorso è stat o not ificato d op o la scadenza del termine breve di sessanta giorni dalla pu bblicazione della sentenza d ’ a p p e llo, nemmeno può ritenersi superata la c.d. prova di resistenza , in presenza della quale vie ne meno l a necessità di depositare copia autentica del provvedimento impugnato con la re la zione di notifica zione , essendo tale incombente prescritto dalla legge al fine di consentire alla Corte di procedere in limine litis al controllo officioso , rispo ndente a un interesse di rilievo pubblicistico, cir ca la t empestivit à dell ’ esperita impugnazione rispetto al termine breve di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. e al riscontro dell’eventuale formazione del giudicato (cfr. Cass. n. 28574/2023, Cass. n. 7528/2022, Cass. n. 15832/2021); -che ta le document az ione non è stata dep ositata dalla part e destinataria dell’impugnazione, rimasta intimata; -che nella fattispecie in esame non ricorre alc una delle eccezionali ipotesi in cui la legge dispone che la Cancelleria provveda alla comunicazione o notificazione del provvedimento ai f ini della decorrenza del termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c., sicchè la copia della sentenza con la relata di notifica non poteva essere eventualmente acquisita mediante l’istanza di tras missione del fascicolo d’ufficio di cui all’art. 369, ultimo comma, c.p.c. (sull’argomento cfr., ex multis , Cass. n. 22822/2022, Cass. n. 16926/2021, Cass. Sez. Un. n. 23594/2020, Cass. n. 17450/ 2017, Cass. Sez. Un. n. 10648/2017, Cass. n. 27184/2016). Sulla scorta delle esposte co nsiderazioni, il ricorso va dichiarato improcedibile, dovendo precisarsi, in proposito, che la verifica di cui all’art. 369, comma 2, n. 2) c.p.c. precede quella relativa all’esistenza di una causa di inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 1389/2021, Cass. n. 1295/2018, Cass. 7469/2014, Cass.n. 6706/2013, Cass. n. 1104/2006). Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta intimat a la parte nei confronti della qualeil ricorso è stato proposto. Poichè il giudizio è stato de finit o in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. , viene in rilievo la previsione del comma 3 dello stesso ar ticolo, se condo la quale , ricorrendo una simile evenienza, la Corte «applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96». Nel caso di specie, non avendo l’intimato svolto attività difensiva nel presente grado di giudizio, non può trovare applicazione la norma di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c., la quale presuppone la condanna della parte soccombente alrimborso delle spese di lite a favore dell’altra parte(come si ricava dall ’inciso «quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91»,ivi contenuto). Cionondimeno, deve comunque emettersi a carico della ricorrente , in base all’art. 96, comma 4, c.p.c., statuizione di condanna al pagamento di una somma di denaro in favore dell a cassa delle ammende,nella misura stabil ita in dispositivo nel rispetto de i limiti di legge, trattandosi di misura avente una funzione deterrente e al tempo stesso sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori (cf r. Cass. Sez. Un. n. 27195/2023). Stante l’esito del giudizio, viene infine resa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1- quater , D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna l a ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della cassa delle ammen d e , dell a somma di 2.000 euro ex art. 96, comma 4, c.p.c.. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti proce s suali per il versam ento da parte de l la ricorrente di un ulte riore impo rto a titol o di contributounif icato p ari a quello previs to per il ricorso, a norma de l comma 1-bisdello stesso artico lo , se