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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22822/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 37081/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] IN‘ 2 ? 19, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e 14-{,i difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio derivante dalla polizza n. 1771506, in persona del procuratore speciale del rappresentante generale per l'Italia, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] A.I.G. e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 5614/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16 settembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Terracina, il notaio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da essa subiti a causa del comportamento omissivo del convenuto, fonte di responsabilità professionale.

A sostegno della domanda espose, tra l'altro, di essersi avvalsa dell'opera del convenuto in occasione della stipula, nella medesima data, di due atti, l'uno di compravendita e l'altro di mutuo fondiario.

In particolare, la società attrice spiegò di aver pattuito con la [OSCURATO:SOCIETA]. la vendita di un immobile sito in Sardegna e che la società acquirente si era impegnata ad acquistarlo, per il prezzo di euro 1.300.000, con il ricavato di un mutuo che la stessa avrebbe contratto con la [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, mentre nell'art. 3 del contratto di compravendita era indicato che il prezzo sarebbe stato pagato grazie al mutuo, nel contratto di mutuo stipulato tra l'acquirente e la Banca non era stato inserito l'ordine irrevocabile, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. alla Banca, di pagare la somma mutuata direttamente alla società attrice venditrice (entrambi i contratti erano stati stipulati il 19 dicembre 2006).

A causa di tale errore professionale, che l'attrice imputava al notaio, il prezzo di acquisto non era stato ad essa versato e la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva potuto stipulare il rogito definitivo di un altro complesso immobiliare, del valore di euro 6.000.000, in considerazione del fatto che alla data del 20 dicembre 2006 essa non era nella disponibilità della somma frutto della vendita suindicata.

Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e sollecitando la chiamata in causa di tre società assicuratrici, a scopo di manleva.

Chiese altresì il risarcimento dei danni per la natura asseritamente diffamatoria della domanda proposta.Si costituirono quindi anche i Lloyd's di Londra, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.a., eccependo il rapporto di coassicurazione, il limite del massimale e la franchigia.

Il Tribunale rigettò la domanda risarcitoria nei confronti del notaio, la riconvenzionale di quest'ultimo, dichiarò assorbita la domanda di manleva e condannò il convenuto al pagamento di due terzi delle spese di lite, compensate quanto al terzo residuo.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla società attrice soccombente e la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 16 settembre 2019, ha rigettato il gravame e ha condannato l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello.

Ha osservato la Corte territoriale che la tesi difensiva dell'appellante era incentrata sulla convinzione che tra il contratto di compravendita e quello di mutuo vi fosse un collegamento negoziale, perché al notaio era stato richiesto di stipularli entrambi; nella specie, però, mancava il collegamento, per «difetto del requisito soggettivo».

In relazione al contratto di compravendita, poi, «nessun inadempimento del notaio» si era realizzato, perché in esso il professionista «aveva solo dato atto della volontà delle parti circa le modalità di adempimento del pagamento del prezzo da parte dell'acquirente».

La responsabilità poteva sussistere in relazione al contratto di mutuo, ma rispetto ad esso la società Editoriale CSA era estranea, non avendo partecipato alla stipula.

Oltre a ciò, la sentenza ha aggiunto che l'appellante non aveva impugnato l'altra affermazione del Tribunale secondo cui la domanda risarcitoria non era stata provata né nell'an né nel quantum; a causa della mancata impugnazione, sul rigetto della domanda di risarcimento del danno si era determinato il giudicato, con conseguente difetto di interesse dell'appellante all'impugnazione della sentenza di primo grado.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a due motivi.Resistono il notaio [OSCURATO:PERSONA] e gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra con due separati controricorsi.

Le altre due società di assicurazione non hanno svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] dei Lloyd's di Londra hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1176 e 2230 cod. civ., oltre che degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per non aver riconosciuto l'esistenza di una responsabilità professionale del notaio.

Il motivo, dopo aver richiamato ampi stralci della sentenza n. 5481 del 2015 di questa Corte, ricorda che a carico del notaio sussiste il dovere primario di assistenza e di informazione delle parti, al fine del corretto raggiungimento dello scopo contrattuale.

Nella specie, tale scopo non fu raggiunto perché il notaio, pur avendo inserito nell'art. 3 del contratto di compravendita la previsione che il prezzo di acquisto sarebbe stato pagato con l'accensione del mutuo, non aveva poi inserito nel contratto di mutuo la previsione dell'obbligo di pagamento in favore del venditore, senza informare di questo la società ricorrente.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell'art. 1322 cod. civ., oltre che degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., contestando la sentenza nella parte in cui ha escluso l'esistenza del collegamento negoziale.

Rileva la società ricorrente che il collegamento negoziale è un meccanismo attraverso il quale le parti conseguono un risultato complesso attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano la loro causa autonoma.

Affinché ciò si verifichi, è necessario il requisito oggettivo, cioè il nesso teleologico tra i contratti, e quello soggettivo, consistente nel comune intento pratico di volere i contratti nel senso coordinato tra di loro.

Nella specie, il collegamento era chiaramente esistente e noto al professionista, perché dalla documentazione in atti emergeva che egli era a conoscenza della necessità che la somma mutuata fosse destinata alla società venditrice e non a quella acquirente mutuataria, tanto più in considerazione del fatto che i due contratti erano stati stipulati contestualmente.

3. Osserva la Corte che il ricorso è improcedibile.

La società ricorrente, infatti, ha dichiarato che l'impugnata sentenza, pubblicata in data 16 settembre 2019, è stata ad essa notificata il successivo 30 settembre 2019.

Ora, per pacifica e consolidata giurisprudenza di questa Corte, che si basa sulla previsione dell'art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ., il ricorrente è tenuto a depositare, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza con la relata di notifica della stessa, «se questa è avvenuta»; e tanto allo scopo di consentire alla Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione.

Nel caso di specie, al contrario, la società non ha adempiuto a tale obbligo, perché non è dato rinvenire nel fascicolo d'ufficio la prova dell'avvenuta notificazione della sentenza nella data suindicata; e, d'altra parte, poiché il ricorso è stato notificato il successivo 29 novembre 2019, quella prova non può essere ritenuta superflua, posto che il ricorso è stato proposto oltre sessanta giorni dopo il deposito della sentenza.

Né detta copia autentica risulta essere stata depositata da una delle parti controricorrenti (Sezioni Unite, sentenza 2 maggio 2017, n. 10648).

2. Tanto premesso in punto di procedura, la Corte ritiene di dover aggiungere, ad abundantiam, che i due motivi di ricorso sarebbero comunque inammissibili, in quanto non censurano un decisivo passaggio della sentenza impugnata.

La Corte d'appello, come si è detto, ha specificato che l'appellante non aveva impugnato l'altra affermazione del Tribunale secondo cui la domanda risarcitoria non era stata provata né nell'an né nel quantum; e da tale constatazione ha tratto la conclusione per cui sul rigetto della domanda di risarcimento dei danni era da ritenere si fosse formato il giudicato.

I due motivi di ricorso non hanno in alcun modo contestato detta affermazione e ciò comporta che, ove pure non sussistesse il vizio di improcedibilità che si è rilevato, gli stessi non potrebbero comunque scardinare la motivazione della sentenza impugnata.

3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato improcedibile.

A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate quanto agli Assicuratori dei Lloyd's di Londra in complessivi euro T200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, e quanto a [OSCURATO:PERSONA] in complessivi euro 6.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 37081/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] IN‘ 2 ? 19, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e 14-{,i difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio derivante dalla polizza n. 1771506, in persona del procuratore speciale del rappresentante generale per l'Italia, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] A.I.G. e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 5614/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16 settembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Terracina, il notaio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da essa subiti a causa del comportamento omissivo del convenuto, fonte di responsabilità professionale. A sostegno della domanda espose, tra l'altro, di essersi avvalsa dell'opera del convenuto in occasione della stipula, nella medesima data, di due atti, l'uno di compravendita e l'altro di mutuo fondiario. In particolare, la società attrice spiegò di aver pattuito con la [OSCURATO:SOCIETA]. la vendita di un immobile sito in Sardegna e che la società acquirente si era impegnata ad acquistarlo, per il prezzo di euro 1.300.000, con il ricavato di un mutuo che la stessa avrebbe contratto con la [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, mentre nell'art. 3 del contratto di compravendita era indicato che il prezzo sarebbe stato pagato grazie al mutuo, nel contratto di mutuo stipulato tra l'acquirente e la Banca non era stato inserito l'ordine irrevocabile, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. alla Banca, di pagare la somma mutuata direttamente alla società attrice venditrice (entrambi i contratti erano stati stipulati il 19 dicembre 2006). A causa di tale errore professionale, che l'attrice imputava al notaio, il prezzo di acquisto non era stato ad essa versato e la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva potuto stipulare il rogito definitivo di un altro complesso immobiliare, del valore di euro 6.000.000, in considerazione del fatto che alla data del 20 dicembre 2006 essa non era nella disponibilità della somma frutto della vendita suindicata. Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e sollecitando la chiamata in causa di tre società assicuratrici, a scopo di manleva. Chiese altresì il risarcimento dei danni per la natura asseritamente diffamatoria della domanda proposta.Si costituirono quindi anche i Lloyd's di Londra, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.a., eccependo il rapporto di coassicurazione, il limite del massimale e la franchigia. Il Tribunale rigettò la domanda risarcitoria nei confronti del notaio, la riconvenzionale di quest'ultimo, dichiarò assorbita la domanda di manleva e condannò il convenuto al pagamento di due terzi delle spese di lite, compensate quanto al terzo residuo. 2. La pronuncia è stata impugnata dalla società attrice soccombente e la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 16 settembre 2019, ha rigettato il gravame e ha condannato l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello. Ha osservato la Corte territoriale che la tesi difensiva dell'appellante era incentrata sulla convinzione che tra il contratto di compravendita e quello di mutuo vi fosse un collegamento negoziale, perché al notaio era stato richiesto di stipularli entrambi; nella specie, però, mancava il collegamento, per «difetto del requisito soggettivo». In relazione al contratto di compravendita, poi, «nessun inadempimento del notaio» si era realizzato, perché in esso il professionista «aveva solo dato atto della volontà delle parti circa le modalità di adempimento del pagamento del prezzo da parte dell'acquirente». La responsabilità poteva sussistere in relazione al contratto di mutuo, ma rispetto ad esso la società Editoriale CSA era estranea, non avendo partecipato alla stipula. Oltre a ciò, la sentenza ha aggiunto che l'appellante non aveva impugnato l'altra affermazione del Tribunale secondo cui la domanda risarcitoria non era stata provata né nell'an né nel quantum; a causa della mancata impugnazione, sul rigetto della domanda di risarcimento del danno si era determinato il giudicato, con conseguente difetto di interesse dell'appellante all'impugnazione della sentenza di primo grado. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a due motivi.Resistono il notaio [OSCURATO:PERSONA] e gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra con due separati controricorsi. Le altre due società di assicurazione non hanno svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] dei Lloyd's di Londra hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1176 e 2230 cod. civ., oltre che degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per non aver riconosciuto l'esistenza di una responsabilità professionale del notaio. Il motivo, dopo aver richiamato ampi stralci della sentenza n. 5481 del 2015 di questa Corte, ricorda che a carico del notaio sussiste il dovere primario di assistenza e di informazione delle parti, al fine del corretto raggiungimento dello scopo contrattuale. Nella specie, tale scopo non fu raggiunto perché il notaio, pur avendo inserito nell'art. 3 del contratto di compravendita la previsione che il prezzo di acquisto sarebbe stato pagato con l'accensione del mutuo, non aveva poi inserito nel contratto di mutuo la previsione dell'obbligo di pagamento in favore del venditore, senza informare di questo la società ricorrente. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell'art. 1322 cod. civ., oltre che degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., contestando la sentenza nella parte in cui ha escluso l'esistenza del collegamento negoziale. Rileva la società ricorrente che il collegamento negoziale è un meccanismo attraverso il quale le parti conseguono un risultato complesso attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano la loro causa autonoma. Affinché ciò si verifichi, è necessario il requisito oggettivo, cioè il nesso teleologico tra i contratti, e quello soggettivo, consistente nel comune intento pratico di volere i contratti nel senso coordinato tra di loro. Nella specie, il collegamento era chiaramente esistente e noto al professionista, perché dalla documentazione in atti emergeva che egli era a conoscenza della necessità che la somma mutuata fosse destinata alla società venditrice e non a quella acquirente mutuataria, tanto più in considerazione del fatto che i due contratti erano stati stipulati contestualmente. 3. Osserva la Corte che il ricorso è improcedibile. La società ricorrente, infatti, ha dichiarato che l'impugnata sentenza, pubblicata in data 16 settembre 2019, è stata ad essa notificata il successivo 30 settembre 2019. Ora, per pacifica e consolidata giurisprudenza di questa Corte, che si basa sulla previsione dell'art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ., il ricorrente è tenuto a depositare, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza con la relata di notifica della stessa, «se questa è avvenuta»; e tanto allo scopo di consentire alla Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione. Nel caso di specie, al contrario, la società non ha adempiuto a tale obbligo, perché non è dato rinvenire nel fascicolo d'ufficio la prova dell'avvenuta notificazione della sentenza nella data suindicata; e, d'altra parte, poiché il ricorso è stato notificato il successivo 29 novembre 2019, quella prova non può essere ritenuta superflua, posto che il ricorso è stato proposto oltre sessanta giorni dopo il deposito della sentenza. Né detta copia autentica risulta essere stata depositata da una delle parti controricorrenti (Sezioni Unite, sentenza 2 maggio 2017, n. 10648). 2. Tanto premesso in punto di procedura, la Corte ritiene di dover aggiungere, ad abundantiam, che i due motivi di ricorso sarebbero comunque inammissibili, in quanto non censurano un decisivo passaggio della sentenza impugnata. La Corte d'appello, come si è detto, ha specificato che l'appellante non aveva impugnato l'altra affermazione del Tribunale secondo cui la domanda risarcitoria non era stata provata né nell'an né nel quantum; e da tale constatazione ha tratto la conclusione per cui sul rigetto della domanda di risarcimento dei danni era da ritenere si fosse formato il giudicato. I due motivi di ricorso non hanno in alcun modo contestato detta affermazione e ciò comporta che, ove pure non sussistesse il vizio di improcedibilità che si è rilevato, gli stessi non potrebbero comunque scardinare la motivazione della sentenza impugnata. 3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato improcedibile. A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate quanto agli Assicuratori dei Lloyd's di Londra in complessivi euro T200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, e quanto a [OSCURATO:PERSONA] in complessivi euro 6.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific