CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 18448/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21871/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocata MARIAFINOCCHIARO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA , VIA E. TAZZOLI 2, presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di PISTOIA depositata i l 18/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nell’àmbito delle procedure di espropriazione presso terzi nn. 572/2003 e 617/2003 r.g.e. pendenti dinanzi al Tribunale di Pistoia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -introdotte, la prima, dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la seconda, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-, il giudice dell’esecuzione incaricava l’ISVEG -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in poi, per brevità, ISVEG) delle operazioni di vendita dei beni pignorati, costituiti dalle quote di partecipazione del debitore esecutato in due diverse società a responsabilità limitata. Andati deserti i primi due esperimenti di vendita, dopo una lunga serie di rinvii, i creditori procedenti e intervenuti rinunciavano agli atti esecutivi e il giudice dell’esecuzione dichiarava estinte le suddette procedure con ordinanza del 18 giugno 2012. Successivamente, in data 1° luglio 2014, l’ISVEG presentava istanza di liquidazione del compenso maturato per l’attività svolta in qualità di ausiliario del magistrato. Con decreto del 28 luglio 2014 il g.e. liquidava in favore dell’Istituto la somma di 246.000 euro, oltre accessori di legge, ponendone il pagamento a carico solidale dei creditori procedenti e dell’esecutato. Avverso tale decreto il Tampellini proponeva opposizione, ai sensi degli artt. 170, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002 e 15 D. Lgs. n. 150 del 2011, con ricorso depositato il 22 novembre 2017. All’esito del susseguente giudizio, svoltosi in contraddittorio con le parti interessate e nella contumacia della Grazzini, il Presidente del Tribunale di Pistoia, con ordinanza resa in data 18 maggio 2018, accoglieva l’opposizione, annullando il decreto di pagamento opposto e condannando l’ISVEG alla rifusione delle spese di lite. Contro tale ordinanza, notificata ai sensi dell’art. 285 c.p.c. il 21 maggio 2018, l’ISVEG ha spiegato ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, con i quali viene dedotta: 1)la nullità del provvedimento per omessa pronuncia sulla sollevata eccezione di decadenza del Tampellini dalla proposta opposizione; 2)la violazione o falsa applicazione dell’art. 71, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002 con riferimento all’individuazione del dies a quo del termine di decadenza stabilito dalla detta norma; 3)l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti, costituito dall’accertamento della base di calcolo utilizzata dal g.e. per la liquidazione del compenso. Hanno resistito con controricorso il Tampellini e la [OSCURATO:SOCIETA]., nonché lo [OSCURATO:PERSONA], il quale, in limine, ha eccepito l’inammissibilità e improcedibilità del ricorso avversario. È rimasta, invece, intimatala Grazzini. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.. Sono state depositatememorie . [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare va esaminata l’ eccezione di improcedibilità del ricorsosollevata dal difensore dello [OSCURATO:PERSONA] (v. controricorso pagg. 3 e 4). L’art. 369, comma 1, c.p.c. stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria della Corte Suprema, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. In base al numero 2) del comma immediatamente successivo, insieme col ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta. Per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ai fini del controllo officioso circa la tempestività del ricorso assumono rilievo le deduzioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato di aver ricevuto la notificazione della decisione gravata, deve reputarsi che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c.; per contro, qualora egli stesso abbia dichiarato che il provvedimento contro il quale ricorre gli è stato notificato -come pure nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o emerga dall’esame diretto delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio-, deve ritenersi operante il c.d. termine breve di impugnazione fissato dall’art. 325, comma 2, c.p.c., pari a sessanta giorni. In tale ultima evenienza sorge a carico dell’impugnante l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi contemplati dall’art. 372, comma 2, c.p.c., purchè entro il termine stabilito dall’art. 369, comma 1, dello stesso codice, copia autentica della decisione impugnata con la relata di notifica. L’inosservanza dell’adempimento comporta l’improcedibilità del ricorso,a meno che questo sia stato notificato prima della scadenza del termine breve di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato (con conseguente superamento della c.d. prova di resistenza ) e salva l’ipotesi che tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice per essere stata prodotta dalcontroricorrente nel termine previsto dall’art. 370, comma 3, c.p.c. (ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione delfascicolo d’ufficio ex art. 369, comma 3, c.p.c. , limitatamente ai casi, che qui non rilevano, in cui la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione sia ricollegata alla comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria [si pensi alla disposizione contenuta nell’art. 348-ter, comma 3, c.p.c.] e a quelli in cui la legge prevede che sia la stessa cancelleria a notificare la sentenza [vedasi, ad esempio, l’art. 18, comma 12, R.D. n. 267 del 1942]) (sull’argomento cfr., ex multis, Cass. n. 22822/2022, Cass. Sez. Un. n. 21349/2022, Cass. n. 16926/2021, Cass. n. 15832/2021, Cass. Sez. Un. n. 23594/2020, Cass. n. 17450/2017, Cass. Sez. Un. n. 10648/2017, Cass. n. 27184/2016). Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che, nel caso di specie, lo stesso ISVEG ha dichiarato (v. pag. 1 del ricorso) che l’ordinanza oggetto di impugnazione gli è stata notificata il 21 maggio 2018. Alla luce di ciò, considerato che l’intervallo temporale fra la data di deposito del provvedimento (18 maggio 2018) e quella di avvio della notificazione del ricorso (20 luglio 2018 , venerdì ) risultava superiore a sessanta giorni, il ricorrente non poteva ritenersi dispensato dall’onere di depositare, entro il termine di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c., copia autentica della decisione impugnata munita della relazione di notificazione. Ora, dall’esame degli atti interni al presente giudizio di legittimità si evince che l’ultima notificazione del ricorso – e ciò al fine di far decorrere il termine ex 369 cpc - è quella eseguita a mezzo del servizio postale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perfezionatasi per compiuta giacenza, ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5, L. n. 890 del 1982, il 3 settembre 2018, alla scadenza del termine di dieci giorni dalla data (23 luglio 2018)in cui fu spedita la lettera raccomandata a.r. contenente la comunicazione di avvenuto deposito del piego non recapitato; scadenza calcolata tenendo conto del periodo di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto 2018 previsto dall’art. 1, comma 1, L. n. 742 del 1969, nel nuovo testo applicabile ratione temporis, nonchè della proroga di diritto operante ex art. 155, comma 4, c.p.c. per essere festivo il giorno finale del termine suddetto (domenica 2 settembre 2018). Nel descritto contesto, la copia autentica dell’ordinanza impugnata con la relazione di notificazione doveva essere depositata, al più tardi, entro il 24 settembre 2018, primo giorno non festivo successivo a quello di scadenza (domenica 23 settembre 2018). Sennonché, tale deposito è avvenuto soltanto il 25 settembre 2018, come risulta attestato dal timbro di cancelleria – ufficio depositi - apposto sulla nota in pari data a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ove si fa espresso riferimento alla produzione di copia autentica del provvedimento impugnato e della relata di notifica . Peraltro, la documentazione di cui trattasi non è rinvenibile all’interno dei fascicoli delle altre parti costituite, sicchè il ricorrente nemmeno può giovarsi dell’orientamento nomofilattico al quale si è fatto cenno sopra. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato improcedibile. In applicazione del criterio della soccombenza sancito dall’art. 91, comma 1, c.p.c., l’ISVEG deve essere condannato a rifondere ai controricorrenti le spese di questo grado, liquidate come in dispositivo. Nulla, invece, va statuito in ordine alle dette spese in favore della Grazzini, rimasta intimata. Stante l’esito del giudizio, deve essere resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna l’ISVEG - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida a favore di ciascun controricorrente in complessivi 5.200,00 euro (di cui 200 ,00 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato