CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24395/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33682/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] E C . SAS (già [OSCURATO:PERSONA] dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliat a in Roma alla via Palumbo n. 26 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difes a dall’avvocatoCLAUDIO GAETA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3334/2019depositata il 18 giugno 2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un appartamento facente parte dell’edificio condominiale sito in Torre del Greco alla via Comizi n. 6, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Antonino, Francesca, Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] - indicati come gli eredi [OSCURATO:PERSONA] - , comproprietari dell’abitazione sovrastante, nonché [OSCURATO:PERSONA], amministratore del Condominio, la [OSCURATO:PERSONA] dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. -impresa edile incaricata dell’esecuzione degli interventi di ristrutturazione del fabbricato, rimasto danneggiato a sèguito degli eventi sismici del novembre 1980- e [OSCURATO:PERSONA], direttore dei lavori, lamentando: che, nel corso del rifacimento del solaio intermedio fra le due unità immobiliari innanzi indicate, la ditta esecutrice aveva abbassato la struttura, determinando una riduzione di volume e di altezza del suo appartamento; che i lavori non erano stati completati nel termine stabilito, tanto da costringere esso attore a rivolgersi ad altre imprese. Sulla scorta di tali premesse fattuali, chiedeva la condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento dei danni per il ritardo nell’esecuzione dei lavori e al rimborso delle somme corrisposte per l’ultimazione delle opere in eccedenza rispetto a quanto originariamente preventivato. Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio tutti i convenuti, tranne il Petrucci, i quali contestavano la fondatezza delle avverse pretese, chiedendone il rigetto. Espletata l’istruttoria del caso, con sentenza n. 1063/2013 del 7 ottobre 2013 il Tribunale oplontino condannava la [OSCURATO:PERSONA] dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dal Parisi, quantificati in 39.900 euro, oltre interessi legali; rigettava, invece, la domanda proposta dall’attore nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; regolava le spese di lite fra le parti, nell’àmbito dei diversi rapporti processuali, in applicazione del criterio della soccombenza. La decisione veniva impugnata in via principale dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e in via incidentale dagli eredi [OSCURATO:PERSONA]. All’esito del giudizio, con sentenza n. 3334/2019 del 18 giugno 2019, l’adìta Corte d’Appello di Napoli respingeva le contrapposte impugnazioni, confermando integralmente la pronuncia gravata e condannando gli appellanti, con vincolo di solidarietà, a rifondere le spese del grado in favore del Parisi. Contro tale sentenza, dichiaratamente notificata il 12 settembre 2019, la [OSCURATO:PERSONA] dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, con i quali denuncia: 1)la violazione degli artt. 2907 e 2909 c.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente omesso di attribuire efficacia di giudicato esterno alla sentenza n. 477/2012, pronunciata dallo stesso Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata respinta analoga domanda risarcitoria proposta contro la [OSCURATO:SOCIETA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di altri appartamenti facenti parte dello stabile sito in Torre del Greco alla via Comizi n. 6; 2)l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione fra le parti e la conseguente violazione dell’art. 5, comma 13, punto 5, (rectius: comma 2, lettera a], n. 5 -n.d.r.) D.L. 13/5/2011 n. 70 , avendo la Corte territoriale acriticamente recepito le non condivisibili valutazioni espresse dal c.t.u. ing. Aversa, che nel quantificare la reale entità dell’abbassamento del solaio intermedio fra gli appartamenti [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto non già dell’originario progetto di ristrutturazione del fabbricato, bensì di quello definitivo elaborato a sèguito della variante approvata dal Comune di Torre del Greco con nota prot. 076194 del24 novembre 1992, rispetto al quale la maggiore altezza dell’abitazione del Parisi rientrava nel margine di tolleranza del 2% previsto dall’art. 34, comma 2-ter, D.P.R. n. 380 del 2001 ([OSCURATO:PERSONA] dell’Edilizia). Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] In via pregiudiziale va rilevata l’improcedibilità del ricorso. L’art. 369, comma 1, c.p.c. stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria della Corte Suprema, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. In base al numero 2) del comma immediatamente successivo, insieme col ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta. Per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ai fini del controllo officioso circa la tempestività del ricorso assumono rilievo le deduzioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato di aver ricevuto la notificazione della decisione gravata, deve reputarsi che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c.; per contro, qualora egli stesso abbia dichiarato che il provvedimento contro il quale ricorre gli è stato notificato -come pure nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o emerga dall’esame diretto delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio-, deve ritenersi operante il c.d. termine breve di impugnazione fissato dall’art. 325, comma 2, c.p.c., pari a sessanta giorni. In tale ultima evenienza sorge a carico dell’impugnante l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi contemplati dall’art. 372, comma 2, c.p.c., purchè entro il termine stabilito dal precedente art. 369, comma 1, copia autentica della decisione impugnata con la relata di notifica. L’inosservanza dell’adempimento comporta l’improcedibilità del ricorso, a meno che questo sia stato notificato prima della scadenza del termine breve di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato (con conseguente superamento della c.d. prova di resistenza ) e salva l’ipotesi che l’anzidetta documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice per essere stata prodotta dalcontroricorrente nel termine previsto dall’art. 370, comma 3, c.p.c. (ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione delfascicolo d’ufficio ex art. 369, comma 3, c.p.c., limitatamente ai casi, che qui non rilevano, in cui la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione sia ricollegata dalla legge alla comunicazione o notificazione del provvedimento a cura della cancelleria [si pensi, ad esempio, alle ipotesi previste dall’art. 348-ter, comma 3, c.p.c, e dall’art. 18, commi 12-14, R.D. n. 267 del 1942]: sull’argomento cfr., ex multis , Cass. n. 22822/2022, Cass. Sez. Un. n. 21349/2022, Cass. n. 16926/2021, Cass. n. 15832/2021, Cass. Sez. Un. n. 23594/2020, Cass. n. 17450/2017, Cass. Sez. Un. n. 10648/2017, Cass. n. 27184/2016). Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. ha attestato in ricorso (pag. 2) che la sentenza oggetto di impugnazione le è stata notificata il 12 settembre 2019. Alla luce di ciò, considerato che l’intervallo temporale fra la data di pubblicazione della sentenza (18 giugno 2019) e quella di spedizione del ricorso a mezzo del servizio postale (31 ottobre 2019) risulta superiore a sessanta giorni, la prefata società non poteva ritenersi dispensata dall’onere di depositare, entro il termine di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c., copia autentica della decisione impugnata munita della relazione di notificazione. A tanto, però, essa non ha provveduto, come si ricava dall’esame degli atti interni al presente giudizio di legittimità. Peraltro, la documentazione di cui trattasi non è stata prodotta dalle altre parti, rimaste tutte intimate, sicchè l’impugnante nemmeno può giovarsi dell’orientamento nomofilattico al quale si è fatto cenno sopra. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato improcedibile. Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma d