CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 giugno 2024
Cassazione n. 20076/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16760/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro CONSIGLIO DELL’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ [OSCURATO:PERSONA] E CONSERVATORI, -intimati- Avverso la DECISIONE d el [OSCURATO:PERSONA], PIANIFICATORI, [OSCURATO:PERSONA] E .[OSCURATO:PERSONA] n. 13/2022depositata il 14 . 4 . 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.6.2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] A seguito dell'emissione di decreto dispositivo di giudizio per il reato di concorso in lottizzazione abusiva del giugno 2015 a carico dell'architetto [OSCURATO:PERSONA], all'epoca consigliere dell'Ordine degli [OSCURATO:PERSONA], Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo, il Presidente del Consiglio di Disciplina del suddetto Ordine investiva della questione del conseguente procedimento disciplinare l'Ordine provinciale di Trapani, che però alla fine del 2017, essendo cessata la carica di consigliere dell'Ordine del Monteleone, restituiva gli atti all'Ordine provinciale di Palermo. Il 22.3.2018 il Tribunale penale di Palermo, con la sentenza n. 1840/2018, condannava [OSCURATO:PERSONA], che ricopriva, all'epoca dei fatti, la carica di funzionario dell'[OSCURATO:PERSONA] 2 Concessioni ed Autorizzazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Palermo, che aveva gestito la pratica, per il reato di concorso in lottizzazione abusiva (processo penale poi conclusosi con la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 2896/2021 del 18.5.2021). Il 5.7.2018 l'arch. Monteleone veniva convocato dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine provinciale di Palermo, ed in occasione dell'audizione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sosteneva che la condotta contestatagli in sede penale esulava dalle sue competenze presso il Comune di Palermo, aggiungendo che egli non era intervenuto come progettista, né come direttore dei lavori, avendo solo acquistato uno dei lotti del complesso immobiliare, e contestava che nell'incolpazione disciplinare fossero stati richiamati solo gli articoli del codice deontologico asseritamente violati, ma non fossero indicate le condotte materiali a lui ascritte, eccependo la nullità della sua citazione. Citato nuovamente a comparire il 13.2.2019, nell'audizione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] davanti al Consiglio di Disciplina dell'Ordine provinciale di Palermo, il ricorrente aveva reiterato l'eccezione di nullità della citazione per mancata specificazione della condotta materiale contestatagli, ed il 16.6.2019 gli veniva trasmessa una terza citazione ex art. 44 del R.D. n. 2537/1925, sempre senza la suindicata specificazione della condotta. All'esito del procedimento disciplinare, il Consiglio di Disciplina dell'Ordine provinciale di Palermo, con la decisione n. 57 del 14.10.2020, infliggeva all'arch. [OSCURATO:PERSONA] la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per sei mesi, per violazione degli articoli 1 comma 2, 3 comma 1, 5 comma 1 e 5 bis comma 1 del [OSCURATO:PERSONA] degli Architetti. Avverso tale decisione proponeva ricorso al Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, [OSCURATO:PERSONA], ed il Consiglio Nazionale, previa comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, con la decisione n. 13/2022 del 26.1/14.4.2022, respingeva il ricorso, confermando la sanzione disciplinare e compensando le spese. Avverso tale decisione, asseritamente notificata il 26.4.2022, ha proposto ricorso a questa Corte, notificato il 23.6.2022 al Consiglio dell'Ordine degli [OSCURATO:PERSONA], Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo, al Consiglio Nazionale degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori, ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Idestinatari delle notifiche sono rimasti intimati. Il ricorrente non ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 24 e dell'art. 111 della Costituzione e dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in relazione alla violazione di legge connessa alla totale assenza di motivazione rispetto alle doglianze difensive espresse nei motivi di gravame, circa la mancata preventiva contestazione in sede disciplinare delle condotte materiali a lui ascritte in pregiudizio del suo diritto di difesa, circa la violazione del termine di durata massima del procedimento disciplinare, e circa il fatto che in base all'art. 62 del R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2537, essendo egli un dipendente pubblico all'epoca dei fatti addebitati sotto il profilo deontologico, il potere disciplinare competeva alla [OSCURATO:PERSONA] della quale era dipendente ( che aveva , infatti , iniziato e sospeso il procedimento disciplinare a suo carico, in attesa della definizione del processo penale), e non al Consiglio dell'Ordine professionale di appartenenza. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 3, 97 e 111 della Costituzione, in relazione alla violazione di legge connessa alla totale assenza di motivazione rispetto alle doglianze difensive espresse nei motivi di gravame, circa la disparità di trattamento da lui subita nel procedimento disciplinare, rispetto all'arch. [OSCURATO:PERSONA], che pur essendo stato imputato degli stessi fatti oggetto della sentenza penale del Tribunale di Palermo n.1840/2018 del 22.3.2018 che aveva condannato il ricorrente, aveva visto archiviato il procedimento disciplinare per quei fatti a suo carico. Ritiene la Corte, in via preliminare e d'ufficio, che debba essere rilevata l'improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c. per il mancato deposito da parte del ricorrente della copia della decisione n.13/2022 del 26.1/14.4.2022 del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, asseritamente notificatagli il 26.4.2022, entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione, avvenuta il 23.6.2022. A pagina 2 del ricorso l'arch. Monteleone ha allegato che la decisione sopra indicata gli sarebbe stata notificata il 26.4.2022, ma non ha depositato entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, ossia entro il 13.7.2022, alcuna relata di notifica riferibile a quella decisione. Né l'adempimento del deposito della copia notificata della decisione impugnata poteva essere ritenuto superfluo per essere stato notificato il ricorso entro il termine breve dell'art. 325 comma 2° c.p.c. di sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione, atteso che quest’ultima è avvenuta il 14.4.2022, come emerge dalla copia comunicata dalla segreteria del Consiglio Nazionale prodotta, mentre la notifica del ricorso per cassazione è avvenuta il 23.6.2022, e quindi quando quel termine breve era già decorso (vedi sull'improcedibilità del ricorso quando pur avendo il ricorrente allegato di avere ricevuto la notifica della sentenza impugnata non abbia provveduto a depositare entro venti giorni dall'ultima notifica del ricorso la copia della sentenza notificatagli, a meno che tale copia non sia comunque resa disponibile tempestivamente anche da altre parti, salvo il caso in cui la notifica del ricorso sia avvenuta nel rispetto del termine dell'art. 325 comma 2° c.p.c. decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata Cass.25.3.2024 n. 7975; Cass. n. 22822/2022; Cass. sez. un.n.21349/2022; Cass. n. 16926/2021; Cass. n. 15832/2021; Cass. sez. un. n. 25394/2020; Cass. n.17450/2017; Cass. sez. un. n. 10648/2017; Cass. n. 27184/2016). Nulla va disposto per le spese del giudizio di legittimità, in quanto i destinatari della notifica del ricorso sono rimasti intimati. Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n.228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Visto l'art. 13 comma 1 – quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'ob