CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 19474/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5047/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , P [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA] n. 18 - B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso l a CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4610/2018pubblicata il 15/10/2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto ingiuntivo n. 79/2009 del 21 maggio 2009 il Tribunale di Benevento -Sezione Distaccata di Airola intimava all’[OSCURATO:SOCIETA]. e alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con vincolo di solidarietà, di pagare all’[OSCURATO:SOCIETA]. la somma di 187.200 euro, oltre interessi legali, risultante da due fatture emesse da quest’ultima nei confronti della predetta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la fornitura di apparecchiature. Il fondamento della pretesa responsabilità solidale delle società intimate veniva individuato nell’atto di scissione parziale del 5 novembre 2004 a rogito del notar Maciariello di Latina, con il quale la scissa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva trasferito parte del suo patrimonio e delle sue passività alla beneficiaria [OSCURATO:SOCIETA].. Le opposizioni proposte dalle due società venivano respinte dal Tribunale sannita, il quale, tuttavia, rilevata l’esistenza di un errore di calcolo commesso dall’[OSCURATO:SOCIETA]., revocava il decreto ingiuntivo opposto, riducendo a 180.000 euro l’importo in linea capitale dovuto dalle opponenti. L’appello successivamente proposto dall’[OSCURATO:SOCIETA]. veniva respinto dalla Corte distrettuale di Napoli con sentenza n. 4610/2018 pubblicata il 15 ottobre 2018. Avverso questa sentenza, notificata il 3 dicembre 2018, l’[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, con i quali vengono denunciate: 1)la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2506-quater c.c. in tema di scissione di società; 2)l’erronea e/o omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo il collegio partenopeo, sulla base di argomentazioni prive di coerenza logica e in contrasto con le evidenze documentali, affermato l’impossibilità di verificare se il debito per cui è causa rientri o meno fra quelli trasferiti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. all’[OSCURATO:SOCIETA].; 3)la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibile, in quanto nuova, la domanda che l’odierna ricorrente aveva proposto in via subordinata nel giudizio di appello, volta ad ottenere la limitazione della sua responsabilità solidale entro il valore del patrimonio netto ad essa attribuito. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso all’avversa impugnazione. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio. La sola ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] In via pregiudiziale va rilevata l’improcedibilità del ricorso. L’art. 369, comma 1, c.p.c. stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria della Corte Suprema, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. In base al numero 2) del comma immediatamente successivo, insieme col ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta. Per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ai fini del controllo officioso circa la tempestività del ricorso assumono rilievo le deduzioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato di aver ricevuto la notificazione della decisione gravata, deve reputarsi che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c.; per contro, qualora egli stesso abbia dichiarato che il provvedimento contro il quale ricorre gli è stato notificato -come pure nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o emerga dall’esame diretto delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio-, deve ritenersi operante il c.d. termine breve di impugnazione fissato dall’art. 325, comma 2, c.p.c., pari a sessanta giorni. In tale ultima evenienza sorge a carico dell’impugnante l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi contemplati dall’art. 372, comma 2, c.p.c., purchè entro il termine stabilito dall’art. 369, comma 1, dello stesso codice, copia autentica della decisione impugnata con la relata di notifica. L’inosservanza dell’adempimento comporta l’improcedibilità del ricorso, a meno che questo sia stato notificato prima della scadenza del termine breve di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato (con conseguente superamento della c.d. prova di resistenza ) e salva l’ipotesi che tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice per essere stata prodotta dalcontroricorrente nel termine previsto dall’art. 370, comma 3, c.p.c. (ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione delfascicolo d’ufficio ex art. 369, comma 3, c.p.c., limitatamente ai casi, che qui non rilevano, in cui la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione sia ricollegata alla comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria [si pensi alla disposizione contenuta nell’art. 348-ter, comma 3, c.p.c.] e a quelli in cui la legge prevede che sia la stessa cancelleria a notificare la sentenza [vedasi, ad esempio, l’art. 18, comma 12, R.D. n. 267 del 1942]) (sull’argomento cfr., ex multis, Cass. n. 22822/2022, Cass. Sez. Un. n. 21349/2022, Cass. n. 16926/2021, Cass. n. 15832/2021, Cass. Sez. Un. n. 23594/2020, Cass. n. 17450/2017, Cass. Sez. Un. n. 10648/2017, Cass. n. 27184/2016). Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. ha dichiarato che la sentenza oggetto di impugnazione le è stata notificata il 3 dicembre 2018. Alla luce di ciò, considerato che l’intervallo temporale fra la data di pubblicazione della sentenza (15 ottobre 2018) e quella di notificazione del ricorso (30 gennaio 2019) risulta superiore a sessanta giorni, la ricorrente non poteva ritenersi dispensata dall’onere di depositare, entro il termine di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c., copia autentica della decisione impugnata munita della relazione di notificazione. A tanto, però, essa non ha provveduto, come si ricava dall’esame degli atti interni al presente giudizio di legittimità. Peraltro, la documentazione di cui trattasi non è rinvenibile all’interno del fascicolo di parte della controricorrente, sicchè l’impugnante nemmeno può giovarsi dell’orientamento nomofilattico al quale si è fatto cenno sopra. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato improcedibile. In applicazione del criterio della soccombenza sancito dall’art. 91, comma 1, c.p.c., l’[OSCURATO:SOCIETA]. deve essere condannata a rifondere alla controparte le spese di questo grado, liquidate come in dispositivo. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.200 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdel