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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28383/2024

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l ricorso iscritto al n. 1376/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Ludovisi n. 35 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -resistente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 374/2016 depositata il 7 giugno Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 ottobre 2024 dal Consigliere CHIECA Danilo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pesaro e Urbino dell’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione, ai fini dell’IRPEF, una plusvalenza di 134.132 euro dallo stesso asseritamente conseguita nell’anno 2004a sèguito della cessione di un terreno lottizzato.

L’Angioni impugnava il predetto avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Pesaro, la quale accoglieva parzialmente il suo ricorso, rideterminando la plusvalenza tassabile in 45.000 euro.

La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Marche, la quale, con sentenza n. 374/2016 del 7 giugno 2016, in accoglimento dell’appello dell’[OSCURATO:PERSONA], respingeva l’originario ricorso del contribuente.

A fondamento della pronuncia adottata il collegio regionale osservava che, ai fini della quantificazione della plusvalenza, il valore del terreno doveva essere determinato con riferimento all’epoca di adozione del piano generale di lottizzazione dell’area in cui esso ricadeva, come fondatamente sostenuto dall’ufficio accertatore, e non invece a quella di stipula della convenzione di lottizzazione, alla quale avevano avuto riguardo i primi giudici.

Avverso questa sentenza, dichiaratamente notificata l’8 novembre 2016, l’Angioni ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, così rubricati: A. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui al DPR 917/86, artt. 67 e 68, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ; B. Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, ovvero omesso esame della perizia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. .

L’Agenzia delle Entrate si è limitata depositare un mero atto di costituzione, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via pregiudiziale, va dichiarata d’ufficio l’improcedibilità del ricorso. 1.1 Valgano, al riguardo, i seguenti rilievi. 1.2 L’art. 369, comma 1, c.p.c. stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. 1.3 Il numero 2) del comma immediatamente successivo dispone che insieme col ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, «copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta». 1.4 Per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ai fini del controllo officioso circa la tempestività del ricorso assumono rilievo le deduzioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato di aver ricevuto la notificazione della sentenza gravata, deve reputarsi che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il termine cd. ”lungo“ di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c.; qualora, invece, egli stesso abbia dichiarato che il provvedimento contro il quale ricorre gli è stato notificato -come pure nell’ipotesi in cui tale circostanza venga eccepita dal controricorrente o emerga dall’esame diretto delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio-, deve ritenersi applicabile il termine cd. ”breve“ di impugnazione fissato dall’art. 325, comma 2, c.p.c., pari a sessanta giorni. 1.5 In tale ultima evenienza sorge a carico dell’impugnante l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi contemplati dall’art. 372, comma 2, c.p.c., purché entro il termine di cui al precedente art. 369, comma 1, del medesimo codice, copia autentica della decisione impugnata con la relata di notifica. 1.6 L’inosservanza dell’adempimento comporta l’improcedibilità del ricorso, a nulla rilevando che esso sia stato notificato nel termine di sessanta giorni dalla data di asserita notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (cfr. Cass. n. 5568/2024, Cass. n. 14360/2021, Cass. n. 20088/2019, Cass. n. 21386/2017). 1.7 La sanzione processuale non opera qualora il ricorso sia stato notificato prima della scadenza del termine breve di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, con conseguente superamento della cd.

«prova di resistenza», oltre che nell’ipotesi in cui la copia notificata del provvedimento risulti comunque nella disponibilità del giudice per essere stata prodotta dal controricorrente entro il termine previsto dall’art. 370, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. n. 17206/2024) ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio exart. 369, comma 3, c.p.c. (limitatamente ai casi -come quelli contemplati dall’art. 348-ter, comma 3, c.p.c. e dall’art. 18, commi 12-14, del R.D. n. 267 del 1942- nei quali la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione sia ricollegata dalla legge alla comunicazione o notificazione del provvedimento a cura della cancelleria: sull’argomento cfr., ex multis , Cass. n. 22822/2022,Cass.

Sez.

Un. n. 21349/2022 , Cass. n. 16926/2021 , Cass.n. 15832/2021, Cass. Sez.

Un. n. 23594/2020 , Cass. n. 17450/2017, Cass.Sez.

Un. n. 10648/2017, Cass. n. 27184/2016). 1.8 È stato, inoltre, precisato che la dichiarazione di avvenuta notifica della sentenza impugnata attesta un «fatto processuale» e costituisce manifestazione dell’«autoresponsabilità» della parte, la quale subisce le conseguenze di ciò che afferma, tanto più perché la Corte non ha modo di controllarne la veridicità (cfr.Cass.

Sez.

Un. n. 21349/2022, Cass.n. 33745/2023, Cass. n. 7641/2024 ). 1.9 Essa, pertanto, non può essere successivamente revocata o corretta dal ricorrente, considerato, per un verso, che non esiste nel nostro ordinamento un istituto che consenta la correzione degli atti processuali di parte (normalmente ripetibili, salvo lo spirare dei termini stabiliti a pena di decadenza e il maturare delle preclusioni), per altro verso, che riconoscere tale possibilità significherebbe rimettere all’arbitrio del ricorrente medesimo l’operatività della sanzione dell’improcedibilità, la quale, invece, è indisponibile dalle parti e va applicata d’ufficio (cfr.Cass. n. 15832/2021), indipendentemente dal fatto che il controricorrente abbia o meno eccepito l’intempestività del ricorso (cfr. Cass. n. 17014/2024, Cass. n. 17227/2022, Cass. n. 3466/2020, Cass. n 25237/2011). 1.10 Ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, lo stesso Angioni ha dichiarato in ricorso (pag. 1) che la gravata sentenza della CTR delle Marche n. 374/2016 è stata notificata l’8 novembre 2016. 1.11 In un simile contesto, risultando superiore a sessanta giorni l’intervallo temporale fra la data di pubblicazione della detta sentenza (7 giugno 2016) e quella in cui il ricorso per cassazione è stato consegnato dal notificante all’ufficiale giudiziario (3 gennaio 2017), l’impugnante non poteva ritenersi dispensato dall’onere di depositare, nel termine di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c., copia autentica della decisione munita della relata di notifica. 1.12 A tanto, però, egli non ha provveduto, come risulta attestato dalla certificazione rilasciata in data odierna dalla Cancelleria, allegata al fascicolo d’ufficio. 1.13 Per le ragioni esposte, considerato che nemmeno l’Agenzia delle Entrate ha depositato la documentazione di cui trattasi, il ricorso va dichiaratoimprocedibile.

2. Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, non avendo la parte erariale svolto attività difensiva nella presente fase di legittimità.

3. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 11 5 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, dellaL. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso arti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso iscritto al n. 1376/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Ludovisi n. 35 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -resistente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 374/2016 depositata il 7 giugno Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 ottobre 2024 dal Consigliere CHIECA Danilo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pesaro e Urbino dell’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione, ai fini dell’IRPEF, una plusvalenza di 134.132 euro dallo stesso asseritamente conseguita nell’anno 2004a sèguito della cessione di un terreno lottizzato. L’Angioni impugnava il predetto avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Pesaro, la quale accoglieva parzialmente il suo ricorso, rideterminando la plusvalenza tassabile in 45.000 euro. La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Marche, la quale, con sentenza n. 374/2016 del 7 giugno 2016, in accoglimento dell’appello dell’[OSCURATO:PERSONA], respingeva l’originario ricorso del contribuente. A fondamento della pronuncia adottata il collegio regionale osservava che, ai fini della quantificazione della plusvalenza, il valore del terreno doveva essere determinato con riferimento all’epoca di adozione del piano generale di lottizzazione dell’area in cui esso ricadeva, come fondatamente sostenuto dall’ufficio accertatore, e non invece a quella di stipula della convenzione di lottizzazione, alla quale avevano avuto riguardo i primi giudici. Avverso questa sentenza, dichiaratamente notificata l’8 novembre 2016, l’Angioni ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, così rubricati: A. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui al DPR 917/86, artt. 67 e 68, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ; B. Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, ovvero omesso esame della perizia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. . L’Agenzia delle Entrate si è limitata depositare un mero atto di costituzione, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via pregiudiziale, va dichiarata d’ufficio l’improcedibilità del ricorso. 1.1 Valgano, al riguardo, i seguenti rilievi. 1.2 L’art. 369, comma 1, c.p.c. stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. 1.3 Il numero 2) del comma immediatamente successivo dispone che insieme col ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, «copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta». 1.4 Per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ai fini del controllo officioso circa la tempestività del ricorso assumono rilievo le deduzioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato di aver ricevuto la notificazione della sentenza gravata, deve reputarsi che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il termine cd. ”lungo“ di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c.; qualora, invece, egli stesso abbia dichiarato che il provvedimento contro il quale ricorre gli è stato notificato -come pure nell’ipotesi in cui tale circostanza venga eccepita dal controricorrente o emerga dall’esame diretto delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio-, deve ritenersi applicabile il termine cd. ”breve“ di impugnazione fissato dall’art. 325, comma 2, c.p.c., pari a sessanta giorni. 1.5 In tale ultima evenienza sorge a carico dell’impugnante l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi contemplati dall’art. 372, comma 2, c.p.c., purché entro il termine di cui al precedente art. 369, comma 1, del medesimo codice, copia autentica della decisione impugnata con la relata di notifica. 1.6 L’inosservanza dell’adempimento comporta l’improcedibilità del ricorso, a nulla rilevando che esso sia stato notificato nel termine di sessanta giorni dalla data di asserita notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (cfr. Cass. n. 5568/2024, Cass. n. 14360/2021, Cass. n. 20088/2019, Cass. n. 21386/2017). 1.7 La sanzione processuale non opera qualora il ricorso sia stato notificato prima della scadenza del termine breve di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, con conseguente superamento della cd. «prova di resistenza», oltre che nell’ipotesi in cui la copia notificata del provvedimento risulti comunque nella disponibilità del giudice per essere stata prodotta dal controricorrente entro il termine previsto dall’art. 370, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. n. 17206/2024) ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio exart. 369, comma 3, c.p.c. (limitatamente ai casi -come quelli contemplati dall’art. 348-ter, comma 3, c.p.c. e dall’art. 18, commi 12-14, del R.D. n. 267 del 1942- nei quali la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione sia ricollegata dalla legge alla comunicazione o notificazione del provvedimento a cura della cancelleria: sull’argomento cfr., ex multis , Cass. n. 22822/2022,Cass. Sez. Un. n. 21349/2022 , Cass. n. 16926/2021 , Cass.n. 15832/2021, Cass. Sez. Un. n. 23594/2020 , Cass. n. 17450/2017, Cass.Sez. Un. n. 10648/2017, Cass. n. 27184/2016). 1.8 È stato, inoltre, precisato che la dichiarazione di avvenuta notifica della sentenza impugnata attesta un «fatto processuale» e costituisce manifestazione dell’«autoresponsabilità» della parte, la quale subisce le conseguenze di ciò che afferma, tanto più perché la Corte non ha modo di controllarne la veridicità (cfr.Cass. Sez. Un. n. 21349/2022, Cass.n. 33745/2023, Cass. n. 7641/2024 ). 1.9 Essa, pertanto, non può essere successivamente revocata o corretta dal ricorrente, considerato, per un verso, che non esiste nel nostro ordinamento un istituto che consenta la correzione degli atti processuali di parte (normalmente ripetibili, salvo lo spirare dei termini stabiliti a pena di decadenza e il maturare delle preclusioni), per altro verso, che riconoscere tale possibilità significherebbe rimettere all’arbitrio del ricorrente medesimo l’operatività della sanzione dell’improcedibilità, la quale, invece, è indisponibile dalle parti e va applicata d’ufficio (cfr.Cass. n. 15832/2021), indipendentemente dal fatto che il controricorrente abbia o meno eccepito l’intempestività del ricorso (cfr. Cass. n. 17014/2024, Cass. n. 17227/2022, Cass. n. 3466/2020, Cass. n 25237/2011). 1.10 Ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, lo stesso Angioni ha dichiarato in ricorso (pag. 1) che la gravata sentenza della CTR delle Marche n. 374/2016 è stata notificata l’8 novembre 2016. 1.11 In un simile contesto, risultando superiore a sessanta giorni l’intervallo temporale fra la data di pubblicazione della detta sentenza (7 giugno 2016) e quella in cui il ricorso per cassazione è stato consegnato dal notificante all’ufficiale giudiziario (3 gennaio 2017), l’impugnante non poteva ritenersi dispensato dall’onere di depositare, nel termine di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c., copia autentica della decisione munita della relata di notifica. 1.12 A tanto, però, egli non ha provveduto, come risulta attestato dalla certificazione rilasciata in data odierna dalla Cancelleria, allegata al fascicolo d’ufficio. 1.13 Per le ragioni esposte, considerato che nemmeno l’Agenzia delle Entrate ha depositato la documentazione di cui trattasi, il ricorso va dichiaratoimprocedibile. 2. Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, non avendo la parte erariale svolto attività difensiva nella presente fase di legittimità. 3. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 11 5 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, dellaL. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso arti