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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 32603/2023

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in Roma alla via degli Appennini n. 46 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 7 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI L’[OSCURATO:PERSONA] n. 850/2019 pubblicata il 15 maggio 2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con contratto del 14 febbraio 2013 la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. cedeva alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (d’ora in poi, rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) il ramo d’azienda sito in L’[OSCURATO:PERSONA] nell’agglomerato industriale di Sassa, avente ad oggetto l’attività commerciale di ristorazione, pizzeria e somministrazione di bevande e i relativi beni strumentali.

Dopo la conclusione del negozio la cessionaria apprendeva che la predetta attività non poteva essere ceduta, in forza del divieto imposto dalla deliberazione del Consiglio Comunale aquilano n. 105/2012, adottata per fronteggiare l’emergenza post sisma del 2009, mediante la quale, con deroga transitoria alla normativa di pianificazione, era stata concessa alle imprese colpite dagli eventi calamitosi la possibilità di rilocalizzare la propria attività commerciale in zone urbanistiche ad essa non destinate.

Sulla scorta di tale premessa fattuale, la [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale del capoluogo abruzzese, al fine di sentir dichiarare nullo per impossibilità dell’oggetto il contratto stipulato inter partes e di ottenere la restituzione della somma versata alla cedente a titolo di acconto.

Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 2 dicembre 2013, resa nella contumacia della convenuta, il giudice adìto dichiarava la nullità del contratto per impossibilità giuridica dell’oggetto e condannava la [OSCURATO:PERSONA] a restituire all’attrice la somma di 15.000 euro da questa corrisposta in acconto sul prezzo pattuito, regolando le spese di lite secondo il criterio della soccombenza.

La successiva impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] veniva respinta dalla Corte d’Appello di L’[OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 850/2019 del 15 maggio 2019, confermava la pronuncia di primo grado, sia pure con motivazione diversa.

Rilevava il collegio distrettuale: che, a differenza di quanto affermato dal primo giudice, la menzionata deliberazione del Consiglio Comunale aquilano non aveva vietato in senso assoluto la cessione di attività commerciali rilocalizzate in zone urbanisticamente non conformi, in virtù della deroga transitoria concessa a favore delle imprese colpite dal sisma del 2009, ma si era limitata a stabilire che tale cessione dovesse essere necessariamente accompagnata dal trasferimento della sede operativa dell’azienda in zona destinata all’esercizio dell’attività ceduta; che, nel caso di specie, la volontà negoziale delle parti si era formata sul presupposto implicito della «concreta proseguibilità dell’esercizio commerciale nei locali condotti in locazione dalla cedente»; che, pertanto, essendo impossibile l’oggetto della cessione -«inteso globalmente come il trasferimento dell’attività commerciale, nonché dei beni strumentali allo svolgimento della stessa, da esercitarsi o comunque esercitabile nella medesima ubicazione conseguente alla rilocalizzazione»-, il contratto risultava affetto da nullità in base al combinato disposto degli artt. 1418, comma 2, e 1346 c.c..

Con questa sentenza, dichiaratamente notificata il 20 maggio 2019, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Con il primo motivo sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c..

Si rimprovera alla Corte distrettuale aquilana di aver fondato la propria decisione sull’asserita esistenza di una presupposizione, sebbene un simile tema non fosse stato prospettato dalle parti nei loro scritti difensivi e non potesse costituire oggetto di rilievo officioso.

Con il secondo motivo vengono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1346, 1418, 1425 e 1467, nonché degli artt. 1362 e ss. c.c..

Si assume che la Corte territoriale, ritenendo configurabile, nel caso di specie, una presupposizione -consistente in una situazione di fatto il cui venir meno o il cui verificarsi sia del tutto indipendente dall’attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all’oggetto di una specifica obbligazione -, avrebbe tralasciato di considerare: che la volturazione delle autorizzazioni amministrative riguardanti il ramo d’azienda ceduto era regolata da una specifica clausola contrattuale (art. 7), prevedente l’assunzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’impegno a prestare qualsiasi consenso a tal fine richiesto dalle competenti autorità; che le predette autorizzazioni, per la loro natura personale, non potevano formare oggetto di trasferimento; che non era stato incluso nella cessione il contratto di locazione stipulato dalla cedente, la qual cosa rendeva palese come le parti non avessero affatto convenuto che l’attività commerciale ceduta dovesse proseguire nella sede rilocalizzata. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito all’avversa impugnazione mediante la notificazione di un controricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] In via pregiudiziale, va rilevata l’improcedibilità del ricorso.

L’art. 369, comma 1, c.p.c. stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria della Corte Suprema, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

In base al numero 2) del comma immediatamente successivo, insieme col ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ai fini del controllo officioso circa la tempestività del ricorso assumono rilievo le deduzioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato di aver ricevuto la notificazione della decisione gravata, deve reputarsi che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c.; per contro, qualora egli stesso abbia dichiarato che il provvedimento contro il quale ricorre gli è stato notificato -come pure nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o emerga dall’esame diretto delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio-, deve ritenersi operante il c.d. termine breve di impugnazione fissato dall’art. 325, comma 2, c.p.c., pari a sessanta giorni.

In tale ultima evenienza sorge a carico dell’impugnante l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi contemplati dall’art. 372, comma 2, c.p.c., purchè entro il termine stabilito dal precedente art. 369, comma 1, copia autentica della decisione impugnata con la relata di notifica.

L’inosservanza dell’adempimento comporta l’improcedibilità del ricorso, a meno che questo sia stato notificato prima della scadenza del termine breve di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato (con conseguente superamento della c.d. prova di resistenza ) e salva l’ipotesi che l’anzidetta documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice per essere stata prodotta dalcontroricorrente nel termine previsto dall’art. 370, comma 3, c.p.c. (ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione delfascicolo d’ufficio ex art. 369, comma 3, c.p.c., limitatamente ai casi, che qui non rilevano, in cui la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione sia ricollegata dalla legge alla comunicazione o notificazione del provvedimento a cura della cancelleria [si pensi, ad esempio, alle ipotesi previste dall’art. 348-ter, comma 3, c.p.c, e dall’art. 18, commi 12-14, R.D. n. 267 del 1942]: sull’argomento cfr., ex multis , Cass. n. 22822/2022, Cass. Sez.

Un. n. 21349/2022, Cass. n. 16926/2021, Cass. n. 15832/2021, Cass. Sez.

Un. n. 23594/2020, Cass. n. 17450/2017, Cass. Sez.

Un. n. 10648/2017, Cass. n. 27184/2016).

Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha attestato in ricorso (pag. 1) che la sentenza oggetto di impugnazione le è stata notificata il 20 maggio 2019.

Alla luce di ciò, considerato che l’intervallo temporale fra la data di pubblicazione della sentenza (15 maggio 2019) e quella di notificazione del ricorso a mezzo posta elettronica certificata (19 luglio 2019) risulta superiore a sessanta giorni, la prefata società non poteva ritenersi dispensata dall’onere di depositare, entro il termine di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c., copia autentica della decisione impugnata munita della relazione di notificazione.

A tanto, però, essa non ha provveduto, come si ricava dall’esame degli atti interni al presente giudizio di legittimità e dalla certificazione rilasciata dalla Cancelleria di questa Corte.

Peraltro, la documentazione di cui trattasi nemmeno è stata prodotta dalla controricorrente, sicchè l’impugnante non può giovarsi dell’orientamento nomofilattico al quale si è fatto cenno sopra.

Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato improcedibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 6.200 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater , D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in Roma alla via degli Appennini n. 46 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 7 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI L’[OSCURATO:PERSONA] n. 850/2019 pubblicata il 15 maggio 2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con contratto del 14 febbraio 2013 la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. cedeva alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (d’ora in poi, rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) il ramo d’azienda sito in L’[OSCURATO:PERSONA] nell’agglomerato industriale di Sassa, avente ad oggetto l’attività commerciale di ristorazione, pizzeria e somministrazione di bevande e i relativi beni strumentali. Dopo la conclusione del negozio la cessionaria apprendeva che la predetta attività non poteva essere ceduta, in forza del divieto imposto dalla deliberazione del Consiglio Comunale aquilano n. 105/2012, adottata per fronteggiare l’emergenza post sisma del 2009, mediante la quale, con deroga transitoria alla normativa di pianificazione, era stata concessa alle imprese colpite dagli eventi calamitosi la possibilità di rilocalizzare la propria attività commerciale in zone urbanistiche ad essa non destinate. Sulla scorta di tale premessa fattuale, la [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale del capoluogo abruzzese, al fine di sentir dichiarare nullo per impossibilità dell’oggetto il contratto stipulato inter partes e di ottenere la restituzione della somma versata alla cedente a titolo di acconto. Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 2 dicembre 2013, resa nella contumacia della convenuta, il giudice adìto dichiarava la nullità del contratto per impossibilità giuridica dell’oggetto e condannava la [OSCURATO:PERSONA] a restituire all’attrice la somma di 15.000 euro da questa corrisposta in acconto sul prezzo pattuito, regolando le spese di lite secondo il criterio della soccombenza. La successiva impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] veniva respinta dalla Corte d’Appello di L’[OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 850/2019 del 15 maggio 2019, confermava la pronuncia di primo grado, sia pure con motivazione diversa. Rilevava il collegio distrettuale: che, a differenza di quanto affermato dal primo giudice, la menzionata deliberazione del Consiglio Comunale aquilano non aveva vietato in senso assoluto la cessione di attività commerciali rilocalizzate in zone urbanisticamente non conformi, in virtù della deroga transitoria concessa a favore delle imprese colpite dal sisma del 2009, ma si era limitata a stabilire che tale cessione dovesse essere necessariamente accompagnata dal trasferimento della sede operativa dell’azienda in zona destinata all’esercizio dell’attività ceduta; che, nel caso di specie, la volontà negoziale delle parti si era formata sul presupposto implicito della «concreta proseguibilità dell’esercizio commerciale nei locali condotti in locazione dalla cedente»; che, pertanto, essendo impossibile l’oggetto della cessione -«inteso globalmente come il trasferimento dell’attività commerciale, nonché dei beni strumentali allo svolgimento della stessa, da esercitarsi o comunque esercitabile nella medesima ubicazione conseguente alla rilocalizzazione»-, il contratto risultava affetto da nullità in base al combinato disposto degli artt. 1418, comma 2, e 1346 c.c.. Con questa sentenza, dichiaratamente notificata il 20 maggio 2019, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo motivo sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.. Si rimprovera alla Corte distrettuale aquilana di aver fondato la propria decisione sull’asserita esistenza di una presupposizione, sebbene un simile tema non fosse stato prospettato dalle parti nei loro scritti difensivi e non potesse costituire oggetto di rilievo officioso. Con il secondo motivo vengono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1346, 1418, 1425 e 1467, nonché degli artt. 1362 e ss. c.c.. Si assume che la Corte territoriale, ritenendo configurabile, nel caso di specie, una presupposizione -consistente in una situazione di fatto il cui venir meno o il cui verificarsi sia del tutto indipendente dall’attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all’oggetto di una specifica obbligazione -, avrebbe tralasciato di considerare: che la volturazione delle autorizzazioni amministrative riguardanti il ramo d’azienda ceduto era regolata da una specifica clausola contrattuale (art. 7), prevedente l’assunzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’impegno a prestare qualsiasi consenso a tal fine richiesto dalle competenti autorità; che le predette autorizzazioni, per la loro natura personale, non potevano formare oggetto di trasferimento; che non era stato incluso nella cessione il contratto di locazione stipulato dalla cedente, la qual cosa rendeva palese come le parti non avessero affatto convenuto che l’attività commerciale ceduta dovesse proseguire nella sede rilocalizzata. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito all’avversa impugnazione mediante la notificazione di un controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] In via pregiudiziale, va rilevata l’improcedibilità del ricorso. L’art. 369, comma 1, c.p.c. stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria della Corte Suprema, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. In base al numero 2) del comma immediatamente successivo, insieme col ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta. Per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ai fini del controllo officioso circa la tempestività del ricorso assumono rilievo le deduzioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato di aver ricevuto la notificazione della decisione gravata, deve reputarsi che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c.; per contro, qualora egli stesso abbia dichiarato che il provvedimento contro il quale ricorre gli è stato notificato -come pure nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o emerga dall’esame diretto delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio-, deve ritenersi operante il c.d. termine breve di impugnazione fissato dall’art. 325, comma 2, c.p.c., pari a sessanta giorni. In tale ultima evenienza sorge a carico dell’impugnante l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi contemplati dall’art. 372, comma 2, c.p.c., purchè entro il termine stabilito dal precedente art. 369, comma 1, copia autentica della decisione impugnata con la relata di notifica. L’inosservanza dell’adempimento comporta l’improcedibilità del ricorso, a meno che questo sia stato notificato prima della scadenza del termine breve di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato (con conseguente superamento della c.d. prova di resistenza ) e salva l’ipotesi che l’anzidetta documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice per essere stata prodotta dalcontroricorrente nel termine previsto dall’art. 370, comma 3, c.p.c. (ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione delfascicolo d’ufficio ex art. 369, comma 3, c.p.c., limitatamente ai casi, che qui non rilevano, in cui la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione sia ricollegata dalla legge alla comunicazione o notificazione del provvedimento a cura della cancelleria [si pensi, ad esempio, alle ipotesi previste dall’art. 348-ter, comma 3, c.p.c, e dall’art. 18, commi 12-14, R.D. n. 267 del 1942]: sull’argomento cfr., ex multis , Cass. n. 22822/2022, Cass. Sez. Un. n. 21349/2022, Cass. n. 16926/2021, Cass. n. 15832/2021, Cass. Sez. Un. n. 23594/2020, Cass. n. 17450/2017, Cass. Sez. Un. n. 10648/2017, Cass. n. 27184/2016). Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha attestato in ricorso (pag. 1) che la sentenza oggetto di impugnazione le è stata notificata il 20 maggio 2019. Alla luce di ciò, considerato che l’intervallo temporale fra la data di pubblicazione della sentenza (15 maggio 2019) e quella di notificazione del ricorso a mezzo posta elettronica certificata (19 luglio 2019) risulta superiore a sessanta giorni, la prefata società non poteva ritenersi dispensata dall’onere di depositare, entro il termine di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c., copia autentica della decisione impugnata munita della relazione di notificazione. A tanto, però, essa non ha provveduto, come si ricava dall’esame degli atti interni al presente giudizio di legittimità e dalla certificazione rilasciata dalla Cancelleria di questa Corte. Peraltro, la documentazione di cui trattasi nemmeno è stata prodotta dalla controricorrente, sicchè l’impugnante non può giovarsi dell’orientamento nomofilattico al quale si è fatto cenno sopra. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato improcedibile. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 6.200 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater , D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione,