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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09636/2024

Testo disponibile della fonte

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sul ricorso iscritto al n. 13489/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 108/16 depositata il 27 gennaio Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 febbraio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo dell’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con il quale determinava sinteticamente, ai sensi dell’art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973, il reddito complessivo netto del predetto contribuente da assoggettare a tassazione ai fini dell’IRPEF per l’anno 2008.

La c ontribuente impugnava il predetto avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo, che con sentenza n. 78/3/13 del 27 giugno 2013 accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo.

La decisione veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, che con sentenza n. 108/16 del 27 gennaio 2016 respingeva l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA].

Avverso tale sentenza, dichiaratamente notificata il 14 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., viene denunciata la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) del medesimo codice e dell’art. 36 D. Lgs. n. 546 del 1992. 1.1 Si assume che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità per essere corredata di una motivazione meramente apparente.

2. Con il secondo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.), è lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 38, commi 4 e 6, D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 22, comma 1, D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010. 2.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente ritenuto operante nel caso di specie la disciplina normativa introdotta dal cd. nuovo redditometro , la quale, per espressa previsione di legge, è applicabile esclusivamente agli accertamenti con metodo sintetico relativi agli d’imposta dal 2009 in poi.

Viene, inoltre, evidenziato che anche detta nuova disciplina pone dei limiti alla prova contraria gravante sul contribuente, il quale è comunque tenuto a dimostrare che il finanziamento della spesa contestata dall’Ufficio sia avvenuto con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

3. In via pregiudiziale, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso. 3.1 L’art. 369, comma 1, c.p.c. stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

In base al numero 2) del comma immediatamente successivo, insieme col ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta. 3.2 Per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ai fini del controllo officioso circa la tempestività del ricorso assumono rilievo le deduzioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato di aver ricevuto la notificazione della sentenza gravata, deve reputarsi che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il termine cd. lungo di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c.; per contro, qualora egli stesso abbia dichiarato che il provvedimento contro il quale ricorre gli è stato notificato -come pure nell’ipotesi in cui tale circostanza venga eccepita dal controricorrente o emerga dall’esame diretto delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio-, deve ritenersi operante il termine cd. breve di impugnazione fissato dall’art. 325, comma 2, c.p.c., pari a sessanta giorni. 3.3 In tale ultima evenienza sorge a carico dell’impugnante l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi contemplati dall’art. 372, comma 2, c.p.c., purchè entro il termine stabilito dal precedente art. 369, comma 1, copia autentica della decisione impugnata con la relata di notifica. 3.4 L’inosservanza dell’adempimento comporta l’improcedibilità del ricorso, a meno che questo sia stato notificato prima della scadenza del termine breve di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato (con conseguente superamento della cd. prova di resistenza ) e salva l’ipotesi che l’anzidetta documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice per essere stata prodotta dalcontroricorrente nel termine previsto dall’art. 370, comma 3, c.p.c. (ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione delfascicolo d’ufficio ex art. 369, comma 3, c.p.c., limitatamente ai casi, che qui non rilevano, in cui la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione sia ricollegata dalla legge alla comunicazione o notificazione del provvedimento a cura della cancelleria [si pensi, ad esempio, alle ipotesi previste dall’art. 348-ter, comma 3, c.p.c. e dall’art. 18, commi 12-14, R.D. n. 267 del 1942]: sull’argomento cfr., ex multis , Cass. n. 22822/2022, Cass. Sez.

Un. n. 21349/2022, Cass. n. 16926/2021, Cass. n. 15832/2021, Cass. Sez.

Un. n. 23594/2020, Cass. n. 17450/2017, Cass. Sez.

Un. n. 10648/2017, Cass. n. 27184/2016). 3.5 È stato, inoltre, precisato che la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza contenuta nel ricorso costituisce l’attestazione di un «fatto processuale» ed è manifestazione dell’«autoresponsabilità» della parte, la quale subisce le conseguenze di ciò che afferma, tanto più perchè la Corte non ha modo di controllarne la veridicità (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 21349/2022, Cass. n. 33745/2023, Cass. n. 7641/2024).

Essa, pertanto, non può essere successivamente revocata o corretta dal ricorrente, considerato, per un verso, che non esiste nel nostro ordinamento un istituto che consenta la correzione degli atti processuali di parte (i quali sono normalmente ripetibili, salvo lo spirare dei termini stabiliti a pena di decadenza e il maturare delle preclusioni), per altro verso, che riconoscere tale possibilità significherebbe rimettere all’arbitrio del ricorrente l’operatività della sanzione di cui all’art. 369, commi 1 e 2 n. 2), c.p.c., che invece è indisponibile dalle parti e va applicata d’ufficio (cfr. Cass. n. 15832/2021).

3.6. Ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la stessa Agenzia delle Entrate ha attestato in ricorso (pag. 1) che la sentenza oggetto di impugnazione è stata notificata il 14 aprile 2016.

In un simile contesto, risultando superiore a sessanta giorni l’intervallo temporale fra la data di pubblicazione della sentenza (27 gennaio 2016) e quella di notificazione del ricorso (spedito a mezzo del servizio postale il 20 maggio 2016), la prefata Agenzia non poteva ritenersi dispensata dall’onere di depositare, entro il termine innanzi indicato, copia autentica della decisione con la relata di notifica. 3.7 A tanto, però, essa non ha provveduto, né la documentazione di cui trattasi è stata prodotta dall’altra parte, rimasta intimata. 3.8 Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato improcedibile.

4. Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo la parte destinataria dell’impugnazione svolto attività difensiva in questa sede.

5. Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, essendo applicabile all’Agenzia fiscale delle Entrate la disposizione recata dall’art. 158, comma 1, lettera a), dello stesso decreto, prevedente la prenotazione a debito del contributo unificato in favore delle amministrazioni pubbliche (art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n. 13489/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 108/16 depositata il 27 gennaio Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 febbraio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo dell’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con il quale determinava sinteticamente, ai sensi dell’art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973, il reddito complessivo netto del predetto contribuente da assoggettare a tassazione ai fini dell’IRPEF per l’anno 2008. La c ontribuente impugnava il predetto avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo, che con sentenza n. 78/3/13 del 27 giugno 2013 accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo. La decisione veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, che con sentenza n. 108/16 del 27 gennaio 2016 respingeva l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale sentenza, dichiaratamente notificata il 14 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., viene denunciata la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) del medesimo codice e dell’art. 36 D. Lgs. n. 546 del 1992. 1.1 Si assume che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità per essere corredata di una motivazione meramente apparente. 2. Con il secondo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.), è lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 38, commi 4 e 6, D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 22, comma 1, D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010. 2.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente ritenuto operante nel caso di specie la disciplina normativa introdotta dal cd. nuovo redditometro , la quale, per espressa previsione di legge, è applicabile esclusivamente agli accertamenti con metodo sintetico relativi agli d’imposta dal 2009 in poi. Viene, inoltre, evidenziato che anche detta nuova disciplina pone dei limiti alla prova contraria gravante sul contribuente, il quale è comunque tenuto a dimostrare che il finanziamento della spesa contestata dall’Ufficio sia avvenuto con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. 3. In via pregiudiziale, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso. 3.1 L’art. 369, comma 1, c.p.c. stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. In base al numero 2) del comma immediatamente successivo, insieme col ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta. 3.2 Per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ai fini del controllo officioso circa la tempestività del ricorso assumono rilievo le deduzioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato di aver ricevuto la notificazione della sentenza gravata, deve reputarsi che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il termine cd. lungo di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c.; per contro, qualora egli stesso abbia dichiarato che il provvedimento contro il quale ricorre gli è stato notificato -come pure nell’ipotesi in cui tale circostanza venga eccepita dal controricorrente o emerga dall’esame diretto delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio-, deve ritenersi operante il termine cd. breve di impugnazione fissato dall’art. 325, comma 2, c.p.c., pari a sessanta giorni. 3.3 In tale ultima evenienza sorge a carico dell’impugnante l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi contemplati dall’art. 372, comma 2, c.p.c., purchè entro il termine stabilito dal precedente art. 369, comma 1, copia autentica della decisione impugnata con la relata di notifica. 3.4 L’inosservanza dell’adempimento comporta l’improcedibilità del ricorso, a meno che questo sia stato notificato prima della scadenza del termine breve di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato (con conseguente superamento della cd. prova di resistenza ) e salva l’ipotesi che l’anzidetta documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice per essere stata prodotta dalcontroricorrente nel termine previsto dall’art. 370, comma 3, c.p.c. (ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione delfascicolo d’ufficio ex art. 369, comma 3, c.p.c., limitatamente ai casi, che qui non rilevano, in cui la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione sia ricollegata dalla legge alla comunicazione o notificazione del provvedimento a cura della cancelleria [si pensi, ad esempio, alle ipotesi previste dall’art. 348-ter, comma 3, c.p.c. e dall’art. 18, commi 12-14, R.D. n. 267 del 1942]: sull’argomento cfr., ex multis , Cass. n. 22822/2022, Cass. Sez. Un. n. 21349/2022, Cass. n. 16926/2021, Cass. n. 15832/2021, Cass. Sez. Un. n. 23594/2020, Cass. n. 17450/2017, Cass. Sez. Un. n. 10648/2017, Cass. n. 27184/2016). 3.5 È stato, inoltre, precisato che la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza contenuta nel ricorso costituisce l’attestazione di un «fatto processuale» ed è manifestazione dell’«autoresponsabilità» della parte, la quale subisce le conseguenze di ciò che afferma, tanto più perchè la Corte non ha modo di controllarne la veridicità (cfr. Cass. Sez. Un. n. 21349/2022, Cass. n. 33745/2023, Cass. n. 7641/2024). Essa, pertanto, non può essere successivamente revocata o corretta dal ricorrente, considerato, per un verso, che non esiste nel nostro ordinamento un istituto che consenta la correzione degli atti processuali di parte (i quali sono normalmente ripetibili, salvo lo spirare dei termini stabiliti a pena di decadenza e il maturare delle preclusioni), per altro verso, che riconoscere tale possibilità significherebbe rimettere all’arbitrio del ricorrente l’operatività della sanzione di cui all’art. 369, commi 1 e 2 n. 2), c.p.c., che invece è indisponibile dalle parti e va applicata d’ufficio (cfr. Cass. n. 15832/2021). 3.6. Ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la stessa Agenzia delle Entrate ha attestato in ricorso (pag. 1) che la sentenza oggetto di impugnazione è stata notificata il 14 aprile 2016. In un simile contesto, risultando superiore a sessanta giorni l’intervallo temporale fra la data di pubblicazione della sentenza (27 gennaio 2016) e quella di notificazione del ricorso (spedito a mezzo del servizio postale il 20 maggio 2016), la prefata Agenzia non poteva ritenersi dispensata dall’onere di depositare, entro il termine innanzi indicato, copia autentica della decisione con la relata di notifica. 3.7 A tanto, però, essa non ha provveduto, né la documentazione di cui trattasi è stata prodotta dall’altra parte, rimasta intimata. 3.8 Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato improcedibile. 4. Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo la parte destinataria dell’impugnazione svolto attività difensiva in questa sede. 5. Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, essendo applicabile all’Agenzia fiscale delle Entrate la disposizione recata dall’art. 158, comma 1, lettera a), dello stesso decreto, prevedente la prenotazione a debito del contributo unificato in favore delle amministrazioni pubbliche (art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012). P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Cos