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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11615/2026

Testo disponibile della fonte

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ntante pro tempre, [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce alricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68T03 L407- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 56B17 L109 Y),rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina posta inNumero registro generale 16111/2025Numero sezionale 3287/2026Numero di raccolta generale 11615/2026Data pubblicazione 28/04/2026calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale LVS FNC70L29 A893 N).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 1507/2025 della Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia, depositata il 9 maggio e notificatail 12 maggio 2025.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 17 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1. oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Ufficio recuperavaa tassazione l’imposta TARI per l’anno 2015 in relazione ad un terrenoagricolo e ad una serra per la coltivazione di piante;2. la Corte regionale accoglieva l’appello proposto dal contribuente,assumendo che l’imposizione era esclusa, trattandosi di esercizio agricolo,strutturalmente sottratta all’imposizione TARI, perché insuscettibile diprodurre rifiuti urbani, come poi previsto dal d.lgs. n. 116/2020,aggiungendo che anche la serra era esclusa dalla tassazione, comeaffermato dal giudice di legittimità con la pronuncia n. 18498/2017;3. avverso tale pronuncia l’istante ha proposto ricorso per cassazione,notificato in data 11 luglio 2025 sulla base di due motivi;4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controdeduzioni in data 6agosto 2025;5.

Il Consigliere designato ha proposto, con decreto del 24/27 ottobre2025 la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis. c.p.c.;6. l’istante ha chiesto il 4 dicembre 2025 la decisione della causa ed hapresentato poi memoria;Numero registro generale 16111/2025Numero sezionale 3287/2026Numero di raccolta generale 11615/2026Data pubblicazione 28/04/20267. con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto la violazione degliartt. 2697 c.c. e 1, comma 659, della legge n. 147/2013, oltre che degliartt. 8 e 10 del regolamento TARI del Comune di Giovinazzo, contestandola valutazione del giudice regionale nella parte in cui «parrebbe lasciarpresumere l’irrilevanza dell’omessa previa dichiarazione del contribuente ela non necessità per il medesimo (onde godere del regime esentivo di cuigodono le attività agricole, in quanto attività suscettibili di produrre rifiutispeciali) di dimostrare opportunamente e previamente i presupposti per lanon assoggettabilità alla TARI» (v. pagina n. 8 del ricorso), ponendo inrilievo che «il contribuente non ha dimostrato né con dichiarazionecongrua, stante la genericità e laconicità del documento allegato sub doc.6 nel fascicolo di prime cure di parte ricorrente, né con elementi oggettiviil diritto all’esenzione, in contrasto con la più consolidata giurisprudenzasul punto»(v. pagina n. 9 del ricorso);8. con il secondo motivo di ricorso l’istante ha dedotto la violazionedell’art. 1, commi 649 e 651, della legge n. 147/2013, censurando lasentenza impugnata nella parte in cui, accogliendo l’appello delcontribuente, annulla integralmente l’avviso di accertamento per ilrecupero della TARI non versata nell’annualità 2015, determinandoconseguentemente il mancato pagamento anche della c.d.

“quota fissa”della tassa.9. la proposta di definizione accellerata ha posto il temadell’improcedibilità del ricorso per non aver l’istante depositato la sentenzadi appello notificata;10. la ricorrente ha dato atto che nel fascicolo di ufficio di merito non èstata depositata la sentenza di appello notificata, come prescritto dall’art.38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, per cui non opererebbe il termine brevedi impugnazione;Numero registro generale 16111/2025Numero sezionale 3287/2026Numero di raccolta generale 11615/2026Data pubblicazione 28/04/2026RITENUTO CHE:1. da quanto precede emerge la questione di natura nomofilattica,diversa ma connessa a quella di analoghe controversie in cui pure si èravvisata la suddetta esigenza, in relazione al tema dell’improcedibilità delricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, num. 2,c.p.c., anche in materia tributaria, per non aver l’istante depositato lasentenza di appello notificata, quando peraltro sia certo che essa nonrisulti, come riferito dalla stessa ricorrente, nel fascicolo di merito;2. segnatamente, la specifica questione che qui si pone è l’applicazionedel principio, più volte affermato da questa Corte della improcedibilità delricorso (cfr., tra tante, Cass. n. 9636/2024), con il principio pureaffermato da questa Corte (v.

Cass. n. 27758/2025) secondo cui nelprocesso tributario, ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione, ènecessaria la notificazione della sentenza e il rispetto delle altre formalitàprocedurali di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, in mancanza diprova delle quali è, invece, applicabile il termine cd. lungo di cui all'art.327 c.p.c. e se detto principio possa ricevere applicazione anche conriferimento al ricorso per cassazione.3. l’esame di dette questioni rende opportuna la trattazione in pubblicaudienza anche sullo specifico aspetto sopra indicato; P.Q.Mdispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione della causa inpubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntante pro tempre, [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce alricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68T03 L407- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 56B17 L109 Y),rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina posta inNumero registro generale 16111/2025Numero sezionale 3287/2026Numero di raccolta generale 11615/2026Data pubblicazione 28/04/2026calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale LVS FNC70L29 A893 N).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 1507/2025 della Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia, depositata il 9 maggio e notificatail 12 maggio 2025.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 17 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1. oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Ufficio recuperavaa tassazione l’imposta TARI per l’anno 2015 in relazione ad un terrenoagricolo e ad una serra per la coltivazione di piante;2. la Corte regionale accoglieva l’appello proposto dal contribuente,assumendo che l’imposizione era esclusa, trattandosi di esercizio agricolo,strutturalmente sottratta all’imposizione TARI, perché insuscettibile diprodurre rifiuti urbani, come poi previsto dal d.lgs. n. 116/2020,aggiungendo che anche la serra era esclusa dalla tassazione, comeaffermato dal giudice di legittimità con la pronuncia n. 18498/2017;3. avverso tale pronuncia l’istante ha proposto ricorso per cassazione,notificato in data 11 luglio 2025 sulla base di due motivi;4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controdeduzioni in data 6agosto 2025;5. Il Consigliere designato ha proposto, con decreto del 24/27 ottobre2025 la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis. c.p.c.;6. l’istante ha chiesto il 4 dicembre 2025 la decisione della causa ed hapresentato poi memoria;Numero registro generale 16111/2025Numero sezionale 3287/2026Numero di raccolta generale 11615/2026Data pubblicazione 28/04/20267. con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto la violazione degliartt. 2697 c.c. e 1, comma 659, della legge n. 147/2013, oltre che degliartt. 8 e 10 del regolamento TARI del Comune di Giovinazzo, contestandola valutazione del giudice regionale nella parte in cui «parrebbe lasciarpresumere l’irrilevanza dell’omessa previa dichiarazione del contribuente ela non necessità per il medesimo (onde godere del regime esentivo di cuigodono le attività agricole, in quanto attività suscettibili di produrre rifiutispeciali) di dimostrare opportunamente e previamente i presupposti per lanon assoggettabilità alla TARI» (v. pagina n. 8 del ricorso), ponendo inrilievo che «il contribuente non ha dimostrato né con dichiarazionecongrua, stante la genericità e laconicità del documento allegato sub doc.6 nel fascicolo di prime cure di parte ricorrente, né con elementi oggettiviil diritto all’esenzione, in contrasto con la più consolidata giurisprudenzasul punto»(v. pagina n. 9 del ricorso);8. con il secondo motivo di ricorso l’istante ha dedotto la violazionedell’art. 1, commi 649 e 651, della legge n. 147/2013, censurando lasentenza impugnata nella parte in cui, accogliendo l’appello delcontribuente, annulla integralmente l’avviso di accertamento per ilrecupero della TARI non versata nell’annualità 2015, determinandoconseguentemente il mancato pagamento anche della c.d. “quota fissa”della tassa.9. la proposta di definizione accellerata ha posto il temadell’improcedibilità del ricorso per non aver l’istante depositato la sentenzadi appello notificata;10. la ricorrente ha dato atto che nel fascicolo di ufficio di merito non èstata depositata la sentenza di appello notificata, come prescritto dall’art.38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, per cui non opererebbe il termine brevedi impugnazione;Numero registro generale 16111/2025Numero sezionale 3287/2026Numero di raccolta generale 11615/2026Data pubblicazione 28/04/2026RITENUTO CHE:1. da quanto precede emerge la questione di natura nomofilattica,diversa ma connessa a quella di analoghe controversie in cui pure si èravvisata la suddetta esigenza, in relazione al tema dell’improcedibilità delricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, num. 2,c.p.c., anche in materia tributaria, per non aver l’istante depositato lasentenza di appello notificata, quando peraltro sia certo che essa nonrisulti, come riferito dalla stessa ricorrente, nel fascicolo di merito;2. segnatamente, la specifica questione che qui si pone è l’applicazionedel principio, più volte affermato da questa Corte della improcedibilità delricorso (cfr., tra tante, Cass. n. 9636/2024), con il principio pureaffermato da questa Corte (v. Cass. n. 27758/2025) secondo cui nelprocesso tributario, ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione, ènecessaria la notificazione della sentenza e il rispetto delle altre formalitàprocedurali di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, in mancanza diprova delle quali è, invece, applicabile il termine cd. lungo di cui all'art.327 c.p.c. e se detto principio possa ricevere applicazione anche conriferimento al ricorso per cassazione.3. l’esame di dette questioni rende opportuna la trattazione in pubblicaudienza anche sullo specifico aspetto sopra indicato; P.Q.Mdispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione della causa inpubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]
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