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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2026

Cassazione n. 25622/2026

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rotempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Capra-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II° Grado di Sicilian. 5913/2024 depositata il 29/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 e, insede di riconvocazione del 21/07/2026, dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24365/2024Numero sezionale 5451/2026Numero di raccolta generale 25622/2026Data pubblicazione 21/09/20261.Oggetto di controversia è l’avviso di pagamento indicato in atti concui il Consorzio di bonifica 6 Enna, nella veste di mandatario senzarappresentanza del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA],chiedeva ad [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dei contributiconsortili per le annualità 2019-2020.1.1 La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliadichiarava inammissibile l’appello proposto dal Consorzio avverso lasentenza n. 606/2022 della Commissione tributaria provinciale diEnna e, a conferma della pronuncia appellata, annullava l’attoimpugnato, osservando che: ai sensi dell’art 13 della legge reg.

Sicilian. 5/2014, nel contesto della ridefinizione degli ambiti territoriali dioperatività dei consorzi di bonifica attraverso l’unificazione deicomprensori consortili sulla base dell’unitarietà e omogeneitàidrografica ed idraulica del territorio, il Consorzio di bonifica 6 Ennaed il suo comprensorio erano stato accorpati, insieme ad altri,all’istituendo nuovo Consorzio della [OSCURATO:PERSONA]; - il sensoletterale della suindicata disposizione ed il complessivo impianto dellariforma deponeva nel senso che, sia pure mediante una ridefinizionedegli ambiti territoriali di operatività dei consorzi, l’unificazione deicomprensori consortili e l’accorpamento (tra l’altro) del Consorzio diBonifica 6 Enna nel Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA] comportato la «[…] ”riunione in un tutto unico", che(ovviamente) si sostituisce in toto ai precedenti soggetti, chevengono quindi aboliti», com’è dimostrato dalla previsione diapprovazione dello statuto del nuovo ente e dall’elezione degli organistatutari, «[…] che ovviamente sostituiscono quelli dei precedenti(soppressi) consorzi, e la nomina di un (unico) direttore generale»(così nella sentenza impugnata); - lo stesso regolamento diorganizzazione del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 24365/2024Numero sezionale 5451/2026Numero di raccolta generale 25622/2026Data pubblicazione 21/09/2026adottato con delibera n. 2 del 16 ottobre 2017, non solo avevaprevisto il predetto accorpamento dei pregressi consorzi dalla data dicostituzione del nuovo ente, ma soprattutto aveva stabilito che «”Ilnuovo consorzio succede, senza soluzione di continuità, aipreesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivicompresi quelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e alpersonale, che mantiene il trattamento giuridico ed economicoposseduto nei consorzi accorpati alla data di costituzione dello stessoconsorzio» (così nella pronuncia impugnata); - si era così realizzatatra enti pubblici una vera e propria successione in universum ius; - lanorma regionale non aveva previsto un periodo transitorio perl’esercizio di attività da parte dei precedenti consorzi, che era statoinvece, illegittimamente stabilito dalla deliberazione n. 8 del 30ottobre 2017 adottata dal commissario straordinario del neocostituitoconsorzio con il conferimento al ricorrente di un mandato senzarappresentanza, che si poneva in contrasto con la suddetta normativaregionale e regolamentare; - l’art. 19, comma 13, del regolamento diorganizzazione del nuovo consorzio aveva previsto che i piani, iregolamenti, i ruoli e gli affidamenti dei consorzi accorpati restavanovigenti e continuavano a trovare applicazione sino a diversadeterminazione del commissario straordinario e che i ruoli per ilpagamento dei contributi consortili venivano emessi sulla base deipiani adottati e di ogni altro atto vigente nei consorzi accorpati alladata di costituzione del nuovo consorzi, con ciò quindi considerandoapplicabili fino a nuova determinazione solo gli atti amministrativiemessi dai precedenti consorzi, il che non significava certo - comeinvece ritenuto dal Commissario straordinario con la citatadeliberazione - di stabilire un periodo transitorio in cui gli aboliticonsorzi potevano ancora esercitare le funzioni pubbliche, ostandovisia la suddetta abolizione dei pregressi consorzi, che il principioNumero registro generale 24365/2024Numero sezionale 5451/2026Numero di raccolta generale 25622/2026Data pubblicazione 21/09/2026secondo cui l’ente pubblico non può delegare le proprie potestà adaltri soggetti, anche se pubblici; nemmeno poteva configurarsi unmandato senza rappresentanza, sia per l’operatività di tale fattispeciesoltanto nell’ambito dei rapporti privatistici, che per la giuridicaimpossibilità per un ente pubblico di delegare ad altro ente l’eserciziodi funzioni pubbliche; - il Consorzio di bonifica della [OSCURATO:PERSONA], quindi, l’unico soggetto giuridicamente esistente, per cui ilmandato senza rappresentanza da questi conferito al ricorrente erada considerarsi inesistente, come tale non convalidabile (ed a tuttovoler concedere mai con effetti retroattivi), con la conseguente nullitàdell’atto perché emesso da soggetto inesistente ed in base a delegaillegittima, vizio questo integrante l’ipotesi di assoluta incompetenzaper difetto di attribuzione e/o carenza di potere.[OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 6 Enna propone ricorso per cassazioneavverso la predetta pronuncia, affidato a cinque motivi, depositandomemoria ex art. 378 c.p.c. contestando l’inammissibilità dellaproposta eccezione concernente la tardività dell’appello.Il contribuente resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare, rileva il collegio che occorre scrutinarel’eccezione - proposta dal contribuente – con la quale si deducel'inammissibilità dell'appello tardivamente proposto dal Consorziorispetto alla data della notificazione della sentenza di primo grado,con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primecure.1.1.

La sentenza di primo grado venne notificata, brevi manu, in data18.10.2022, direttamente al Consorzio di Bonifica 6 Enna, che invecenotificò l’appello a mezzo p.e.c., in data 24.02.2023 quando era giàdecorso il termine breve di sessanta giorni.Numero registro generale 24365/2024Numero sezionale 5451/2026Numero di raccolta generale 25622/2026Data pubblicazione 21/09/20261.2.

Rispetto alla dedotta tardività dell’appello, in materia tributaria,si pone la questione della rilevanza o meno del deposito, presso lasegreteria della C.T.P., della sentenza notificata, atteso che l’art. 38d.lgs. n. 546 del 1992 impone alla parte che provveda allanotificazione della sentenza l’onere di depositare, «nei successivitrenta giorni, l’originale o copia autentica dell’originale notificato,ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita perposta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione perraccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all’avviso diricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l’inserisce nelfascicolo d’ufficio».1.3.

Alcune decisioni di questa Corte regolatrice (v.

Cass. n.27758/2025; Cass. n.9636/2024) ritengono che quelli previstidall’art.38 d.lgs. n. 546 del 1992 siano formalità procedimentali chela norma contempla come necessarie al fine del decorso del terminebreve di impugnazione, automaticamente conseguendoall’inadempimento di una di quelle formalità il decorso del diversotermine di impugnazione, ovvero quello lungo previsto dall’art. 327c.p.c., trattandosi non già di una «sanzione correlataall’inadempimento di siffatto onere» (come, invece, ritenuto da Cass.civ., Sez. 5, sentenza n. 4222 del 2 marzo 2015, non massimata),quanto piuttosto dell’inoperatività di un termine (quello breve perimpugnare) piuttosto che di un altro (quello lungo).1.4.

Al contrario, recentemente, Cass. n. 23289/2026 haespressamente escluso l’applicabilità della citata disposizione,determinando l’applicazione del c.d. termine lungo solo in caso diassenza (o al limite di inesistenza) di notificazione della sentenza.1.5.

Con ordinanza interlocutoria n. 11615/2026, questa Corte harinviato a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza dellamedesima questione di diritto.Numero registro generale 24365/2024Numero sezionale 5451/2026Numero di raccolta generale 25622/2026Data pubblicazione 21/09/20261.6.

Questo collegio ritiene, pertanto, opportuno rinviare la presentecausa a nuovo ruolo in attesa dell’esito della pubblica udienza.

P.Q.MLa Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo, in attesa delladecisione su analoga questione prospettata nel ricorso iscritto al n.16111/2025 (di cui all’ordinanza interlocutoria n. 11615/2026).Così deciso nelle camere di consiglio della sezione tributaria dellaCorte di cassazione l’8 luglio 2026 e, in sede di riconvocazione, del21/07/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rotempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Capra-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II° Grado di Sicilian. 5913/2024 depositata il 29/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 e, insede di riconvocazione del 21/07/2026, dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24365/2024Numero sezionale 5451/2026Numero di raccolta generale 25622/2026Data pubblicazione 21/09/20261.Oggetto di controversia è l’avviso di pagamento indicato in atti concui il Consorzio di bonifica 6 Enna, nella veste di mandatario senzarappresentanza del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA],chiedeva ad [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dei contributiconsortili per le annualità 2019-2020.1.1 La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliadichiarava inammissibile l’appello proposto dal Consorzio avverso lasentenza n. 606/2022 della Commissione tributaria provinciale diEnna e, a conferma della pronuncia appellata, annullava l’attoimpugnato, osservando che: ai sensi dell’art 13 della legge reg. Sicilian. 5/2014, nel contesto della ridefinizione degli ambiti territoriali dioperatività dei consorzi di bonifica attraverso l’unificazione deicomprensori consortili sulla base dell’unitarietà e omogeneitàidrografica ed idraulica del territorio, il Consorzio di bonifica 6 Ennaed il suo comprensorio erano stato accorpati, insieme ad altri,all’istituendo nuovo Consorzio della [OSCURATO:PERSONA]; - il sensoletterale della suindicata disposizione ed il complessivo impianto dellariforma deponeva nel senso che, sia pure mediante una ridefinizionedegli ambiti territoriali di operatività dei consorzi, l’unificazione deicomprensori consortili e l’accorpamento (tra l’altro) del Consorzio diBonifica 6 Enna nel Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA] comportato la «[…] ”riunione in un tutto unico", che(ovviamente) si sostituisce in toto ai precedenti soggetti, chevengono quindi aboliti», com’è dimostrato dalla previsione diapprovazione dello statuto del nuovo ente e dall’elezione degli organistatutari, «[…] che ovviamente sostituiscono quelli dei precedenti(soppressi) consorzi, e la nomina di un (unico) direttore generale»(così nella sentenza impugnata); - lo stesso regolamento diorganizzazione del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 24365/2024Numero sezionale 5451/2026Numero di raccolta generale 25622/2026Data pubblicazione 21/09/2026adottato con delibera n. 2 del 16 ottobre 2017, non solo avevaprevisto il predetto accorpamento dei pregressi consorzi dalla data dicostituzione del nuovo ente, ma soprattutto aveva stabilito che «”Ilnuovo consorzio succede, senza soluzione di continuità, aipreesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivicompresi quelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e alpersonale, che mantiene il trattamento giuridico ed economicoposseduto nei consorzi accorpati alla data di costituzione dello stessoconsorzio» (così nella pronuncia impugnata); - si era così realizzatatra enti pubblici una vera e propria successione in universum ius; - lanorma regionale non aveva previsto un periodo transitorio perl’esercizio di attività da parte dei precedenti consorzi, che era statoinvece, illegittimamente stabilito dalla deliberazione n. 8 del 30ottobre 2017 adottata dal commissario straordinario del neocostituitoconsorzio con il conferimento al ricorrente di un mandato senzarappresentanza, che si poneva in contrasto con la suddetta normativaregionale e regolamentare; - l’art. 19, comma 13, del regolamento diorganizzazione del nuovo consorzio aveva previsto che i piani, iregolamenti, i ruoli e gli affidamenti dei consorzi accorpati restavanovigenti e continuavano a trovare applicazione sino a diversadeterminazione del commissario straordinario e che i ruoli per ilpagamento dei contributi consortili venivano emessi sulla base deipiani adottati e di ogni altro atto vigente nei consorzi accorpati alladata di costituzione del nuovo consorzi, con ciò quindi considerandoapplicabili fino a nuova determinazione solo gli atti amministrativiemessi dai precedenti consorzi, il che non significava certo - comeinvece ritenuto dal Commissario straordinario con la citatadeliberazione - di stabilire un periodo transitorio in cui gli aboliticonsorzi potevano ancora esercitare le funzioni pubbliche, ostandovisia la suddetta abolizione dei pregressi consorzi, che il principioNumero registro generale 24365/2024Numero sezionale 5451/2026Numero di raccolta generale 25622/2026Data pubblicazione 21/09/2026secondo cui l’ente pubblico non può delegare le proprie potestà adaltri soggetti, anche se pubblici; nemmeno poteva configurarsi unmandato senza rappresentanza, sia per l’operatività di tale fattispeciesoltanto nell’ambito dei rapporti privatistici, che per la giuridicaimpossibilità per un ente pubblico di delegare ad altro ente l’eserciziodi funzioni pubbliche; - il Consorzio di bonifica della [OSCURATO:PERSONA], quindi, l’unico soggetto giuridicamente esistente, per cui ilmandato senza rappresentanza da questi conferito al ricorrente erada considerarsi inesistente, come tale non convalidabile (ed a tuttovoler concedere mai con effetti retroattivi), con la conseguente nullitàdell’atto perché emesso da soggetto inesistente ed in base a delegaillegittima, vizio questo integrante l’ipotesi di assoluta incompetenzaper difetto di attribuzione e/o carenza di potere.[OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 6 Enna propone ricorso per cassazioneavverso la predetta pronuncia, affidato a cinque motivi, depositandomemoria ex art. 378 c.p.c. contestando l’inammissibilità dellaproposta eccezione concernente la tardività dell’appello.Il contribuente resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, rileva il collegio che occorre scrutinarel’eccezione - proposta dal contribuente – con la quale si deducel'inammissibilità dell'appello tardivamente proposto dal Consorziorispetto alla data della notificazione della sentenza di primo grado,con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primecure.1.1. La sentenza di primo grado venne notificata, brevi manu, in data18.10.2022, direttamente al Consorzio di Bonifica 6 Enna, che invecenotificò l’appello a mezzo p.e.c., in data 24.02.2023 quando era giàdecorso il termine breve di sessanta giorni.Numero registro generale 24365/2024Numero sezionale 5451/2026Numero di raccolta generale 25622/2026Data pubblicazione 21/09/20261.2. Rispetto alla dedotta tardività dell’appello, in materia tributaria,si pone la questione della rilevanza o meno del deposito, presso lasegreteria della C.T.P., della sentenza notificata, atteso che l’art. 38d.lgs. n. 546 del 1992 impone alla parte che provveda allanotificazione della sentenza l’onere di depositare, «nei successivitrenta giorni, l’originale o copia autentica dell’originale notificato,ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita perposta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione perraccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all’avviso diricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l’inserisce nelfascicolo d’ufficio».1.3. Alcune decisioni di questa Corte regolatrice (v. Cass. n.27758/2025; Cass. n.9636/2024) ritengono che quelli previstidall’art.38 d.lgs. n. 546 del 1992 siano formalità procedimentali chela norma contempla come necessarie al fine del decorso del terminebreve di impugnazione, automaticamente conseguendoall’inadempimento di una di quelle formalità il decorso del diversotermine di impugnazione, ovvero quello lungo previsto dall’art. 327c.p.c., trattandosi non già di una «sanzione correlataall’inadempimento di siffatto onere» (come, invece, ritenuto da Cass.civ., Sez. 5, sentenza n. 4222 del 2 marzo 2015, non massimata),quanto piuttosto dell’inoperatività di un termine (quello breve perimpugnare) piuttosto che di un altro (quello lungo).1.4. Al contrario, recentemente, Cass. n. 23289/2026 haespressamente escluso l’applicabilità della citata disposizione,determinando l’applicazione del c.d. termine lungo solo in caso diassenza (o al limite di inesistenza) di notificazione della sentenza.1.5. Con ordinanza interlocutoria n. 11615/2026, questa Corte harinviato a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza dellamedesima questione di diritto.Numero registro generale 24365/2024Numero sezionale 5451/2026Numero di raccolta generale 25622/2026Data pubblicazione 21/09/20261.6. Questo collegio ritiene, pertanto, opportuno rinviare la presentecausa a nuovo ruolo in attesa dell’esito della pubblica udienza. P.Q.MLa Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo, in attesa delladecisione su analoga questione prospettata nel ricorso iscritto al n.16111/2025 (di cui all’ordinanza interlocutoria n. 11615/2026).Così deciso nelle camere di consiglio della sezione tributaria dellaCorte di cassazione l’8 luglio 2026 e, in sede di riconvocazione, del21/07/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
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