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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 dicembre 2024

Cassazione n. 20769/2026

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te principale -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2501 - controricorrenti - ricorrenti incidentali –avverso la sentenza n. 4365/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 13/12/2024 R.G.N. 3096/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già dipendenti dellaCapitale Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. - società integralmente partecipata dallaNumero registro generale 13514/2025Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 20769/2026Data pubblicazione 19/06/2026Città Metropolitana di Roma ed affidataria in house di commessee progetti - successivamente transitati dal 15.2.2019 alledipendenze di altra società a partecipazione regionale, hannoagito nei confronti della originaria datrice di lavoro per ilpagamento di somme ad essi spettanti a titolo di aumenticontrattuali maturati per il periodo dall’aprile 2015 al febbraio2018 in ragione del rinnovo del CCNL del settore terziario siglatoil

31.03. 2015, non corrisposti poiché detta datrice di lavoroaveva affermato di essere vincolata alla normativa in tema diblocco degli stipendi stabilito per i soggetti pubblici, daestendere anche ai propri dipendenti.2.

La Corte d’Appello di Roma, riformando parzialmente lasentenza del Tribunale della stessa città che aveva accoltointegralmente la domanda, ha limitato tale accoglimento alperiodo dal 30.07.2015 al 28.02.2018.2.1.

La Corte territoriale ha argomentato richiamando quantostabilito da Corte Cost. 23.07.2015, n. 178 in ordine al bloccostipendiale e della contrattazione collettiva previsto dall’art. 9(commi 1 e 17) del d.l. n. 78/2010, il primo, esteso fino al31.12.2014 dal d.p.r. n. 122/2013, il secondo prorogato fino al31.12.2015 dalla legge n. 190/2014.A tal proposito, la Corte d’Appello ha richiamato i principi diequilibrio di bilancio, rilevanti ai sensi dell’art. 81 Cost., cheavevano indotto la Corte Costituzionale a ritenere legittime lemisure anzidette, ma non le norme relative all’ulteriore prorogadel blocco della contrattazione, dichiarate incostituzionali a fardata dalla pubblicazione della pronuncia e con effetto a venire.2.2.

Da ciò la Corte territoriale ha desunto l’illegittimità delrifiuto di Capitale lavoro s.p.a. di riconoscere gli adeguamentiNumero registro generale 13514/2025Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 20769/2026Data pubblicazione 19/06/2026dei trattamenti economici previsti dall’anzidetto CCNL di dirittoprivato a decorrere dall’anno 2015, rifiuto che però dovevaritenersi ingiustificato solo dal 30.07.2015, ossia a partire dalgiorno successivo a quello della pubblicazione della decisionedella Corte costituzionale, e fino al 28.2.2018, data su cui eranostate calibrate le domande giudiziali.2.3.

In proposito la Corte d’Appello, pur escludendo chepotessero operare le misure di contenimento dei costi del lavoropreviste per le società a partecipazione pubblica dall’art. 19 deld.lgs. n. 175/2016, in ragione della loro subordinazione aprovvedimenti datoriali da recepire nella contrattazione disecondo livello, nella specie mai intervenuta, ha affermatoinvece che dovessero trovare applicazione le disposizionidell’art. 9 del d.l. n. 78/2010 nei limiti tracciati dalla richiamatadecisione della [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sullabase di tre motivi.4.

I lavoratori hanno depositato controricorso, contenenteanche cinque motivi di ricorso incidentale, illustrato da memoriaex art. 380-bis 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso principale è stata dedotta la«violazione e falsa applicazione dell’art. 19, commi 5 e 6, deld.lgs. n. 175/2016 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Errata interpretazione della sentenza della Corte Costituzionalen. 178/2015».2.

Con altro motivo di impugnazione è stata dedotta «Violazionedi legge.

Erronea interpretazione dell’art. 19 commi 5 e 6 D.Lgsn. 175/2016 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. allaNumero registro generale 13514/2025Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 20769/2026Data pubblicazione 19/06/2026luce dei principi normativi e giurisprudenziali in materia dicontrollo analogo».3.

Con l’ultimo motivo di ricorso, é stata dedotta la «Violazioneed errata interpretazione dell’art. 1 co. 254 legge 190/2014 allaluce della sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015 inordine alla decorrenza della corresponsione degli arretraticontrattuali.».4.

Il primo motivo del ricorso incidentale deduce la violazione efalsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 9, co.1, 2-bise 17 del d.l. n. 78 del 2010, dell’art. 16, co. 1, lett. b) e c) deld.l. n. 98 del 2011, dell’art. 1, co. 453 della legge n. 147 del2013, dell’art. 1, co. 254, della legge n. 190 del 2014, oltre chedel comma 3 dell’art. 1 della legge n. 196 del 2009, e con essosi afferma che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenutoapplicabile a [OSCURATO:SOCIETA]., società a partecipazionepubblica, la disciplina sul blocco della contrattazione collettivapubblica, destinata ad operare soltanto rispetto agli enti inseritinel conto economico consolidato della pubblicaamministrazione, quali individuati annualmente dall’Istat aisensi dell’art. 1, co. 3 della legge n. 196 del 2009, fra i quali las.p.a. anzidetta non era mai stata inclusa.5.

Il secondo motivo adduce la violazione delle medesimedisposizioni di cui sopra, rispetto all’art. 14 delle disp. prel. alc.c., nonché all’art. 18, comma 2-bis del d.l. n. 112 del 2008, esuccessive modificazioni ed integrazioni, e all’art. 19, co. 5 e 6del d. lgs. n. 175 del 2016, al fine di sottolineare l’impossibilitàdi un’applicazione analogica o estensiva della normativa sulblocco della contrattazione, avente carattere derogatorio edeccezionale, rispetto ad organismi per i quali essa non eraNumero registro generale 13514/2025Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 20769/2026Data pubblicazione 19/06/2026prevista, e tenuto conto dell’esistenza di una disciplina specificasul contenimento dei costi del personale per le società apartecipazione pubblica (art. 18 co. 2-bis, del d.l., n. 112 cit. eart. 19, co. 5 e 6 del d. lgs. n. 175 del 2016).Esso, al pari del motivo precedente, è volto a far rilevare che aidipendenti di Capitale lavoro s.p.a., sarebbero stati da applicarei trattamenti di cui alla contrattazione collettiva di diritto privatofin dal momento della loro entrata in vigore nell’aprile del 2015,senza possibilità di attribuire effetto al blocco di cui allanormativa riguardante gli enti pubblici non economici, ecomunque i soli enti di cui al conto economico consolidato qualiindividuati dall’Istat.6.

Il terzo ed il quarto motivo di ricorso incidentale, richiamanonuovamente le stesse disposizioni, di cui denunciano laviolazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per far rilevare come,anche in ipotesi di applicabilità alle società a partecipazionepubblica del “blocco” sulla contrattazione, questo dovesseavvenire comunque tramite i meccanismi descritti nella lorodisciplina specifica, ossia attraverso un atto di indirizzo dellasocietà controllante ed il suo recepimento in sede dicontrattazione di secondo livello, la quale però non era maiintervenuta al riguardo.In ogni caso, anche nella predetta ipotesi, mai il blocco avrebbepotuto trovare applicazione ai lavoratori soggetti allacontrattazione collettiva privata, atteso che la già richiamatasentenza della Corte costituzionale aveva riguardato il solosettore soggetto alla contrattazione pubblica.7.

Infine, il quinto motivo denuncia la violazione e falsaapplicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 5 e 4, D.M.Numero registro generale 13514/2025Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 20769/2026Data pubblicazione 19/06/202610.03.2014, n. 55 e tabelle allegate emanato ai sensi dell’art.13, co. 6, L. 31.12.2012, n. 247, come aggiornato dal D.M.13.08.2022, n. 147), per aver la sentenza impugnataerroneamente rideterminato le spese di soccombenza di primogrado.8.

In data 9.12.2025 la ricorrente ha depositato atto di rinunciaal ricorso ed alle domande in esso contenute, dichiarando diprendere atto delle decisioni di questa Corte pronunciate ingiudizi analoghi, con la quale essa si era espressa in sensosfavorevole per la Società (sentt. nn. 26341/25, 26666/25,25703/25, 25715/25, 26667/25, 26339/25), chiedendo quindil’adozione dei provvedimenti consequenziali in punto dicompensazione delle spese del presente giudizio.9.

Osserva questa Corte che tale rinuncia, rispettosa deirequisiti di cui all’art. 390 c.p.c., benché ritualmente comunicatadalla cancelleria il 10.12.2025 ai controricorrenti, non risultaessere stata accettata da questi, non avendo essi manifestatoalcuna volontà di accettazione nella memoria depositata il7.05.2026, ed avendo anzi ribadito l’infondatezza del ricorsoprincipale e la fondatezza di quello incidentale, insistendo per lacondanna della controparte alla rifusione delle spese del giudiziodi legittimità.9.1.

Al riguardo è necessario rilevare che, sebbene la rinunciaal ricorso per cassazione non necessiti di accettazione perchépossa procedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio (Cass. n.10140/2020), quest’ultima non può essere pronunciata inrelazione all’intero giudizio laddove sia stato proposto, comenella presente fattispecie, ricorso incidentale dalla partecontroricorrente, il quale va comunque esaminato, non essendoNumero registro generale 13514/2025Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 20769/2026Data pubblicazione 19/06/2026condizionato all’accoglimento del principale e poiché, da unpunto di vista generale, la rinuncia all'impugnazione principalenon determina l'inefficacia di quella incidentale tardiva (Cass. n.26064/2024).9.2.

In base a tali principi, l’estinzione del giudizio può esseredichiarata limitatamente al ricorso principale, dovendo invece ilgiudizio proseguire con l’esame del ricorso incidentale.10.

A tal riguardo va rilevato che sulle stesse questioni postedal ricorso incidentale, questa Corte si è già pronunciata con lasentenza n. 25703/2025, che ha fornito una serie di utiliindicazioni per il complessivo inquadramento della fattispecie inesame.11.

Il quadro normativo di riferimento è stato così ricostruitodalle anzidette decisioni.11.1.

L’art. 9, co. 1, del d.l. n. 78/2010, conv. con mod. in leggen. 122/2010, ha stabilito il blocco retributivo per gli anni 2011,2012 e 2013, con riferimento alle «amministrazioni pubblicheinserite nel conto economico consolidato della pubblicaamministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale distatistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge31 dicembre 2009, n. 196».Il comma 17 dello stesso articolo ha disposto inoltre che «Nonsi dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedurecontrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 delpersonale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni».11.2.

Il blocco delle retribuzioni è stato, più volte, prorogato finoal 31.12.2015.Numero registro generale 13514/2025Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 20769/2026Data pubblicazione 19/06/202611.3.

In questo periodo di tempo, l’art. 4, co. 11 del d.l. n.95/2012, conv. in legge n. 135/2012, ha introdotto disposizionidi contenimento della spesa per il personale per le «societàcontrollate direttamente o indirettamente dalle pubblicheamministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubblicheamministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato»(art. 4, co. 1, del citato d.l. n. 95), stabilendo che «a decorreredal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamentoeconomico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cuial comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superarequello ordinariamente spettante per l'anno 2011».11.4.

Ma già in precedenza, l’art. 18, co. 2-bis del d.l. n.112/2008, nel testo introdotto con d.l. n. 78/2009, conv. conmod. in legge n. 102/2009, aveva previsto che le società apartecipazione locale che «siano titolari di affidamenti diretti diservizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzionivolte a soddisfare esigenze di interesse generale aventicarattere non industriale né commerciale, ovvero che svolganodi funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nelconto economico consolidato della pubblica amministrazione …adeguano ... le proprie politiche di personale alle disposizionivigenti per le amministrazioni controllanti in materia dicontenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di naturaretributiva o indennitaria e per consulenze».12.

Il quadro normativo appena richiamato, cui ha fattoriferimento anche il ricorso incidentale, è rilevante ai finiNumero registro generale 13514/2025Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 20769/2026Data pubblicazione 19/06/2026dell’esame del primo motivo di esso, al quale sono in certamisura collegati anche i successivi, con i quali si deducel’esistenza di specifiche disposizioni sulle società apartecipazione pubblica in tema di contenimento delle spese digestione.13. [OSCURATO:SOCIETA]. non è inserita nel conto economicoconsolidato della pubblica amministrazione dianzi richiamato,sicché – sotto tale profilo - ad essa non potrebbero perciòtrovare applicazione le cennate disposizioni dettate dall’art. 9del d.l. n. 78/2010.

V’è però da interrogarsi se,indipendentemente da tale circostanza, alla fattispecie possanoapplicarsi quelle altre disposizioni, specificamente dettate per lesocietà a partecipazione pubblica locale, di cui all’art. 4, co. 11del d.l. n. 95/2012 ed all’art. 18, co. 2-bis del d.l. n. 112/2008citati in precedenza, le quali perseguono obiettivi dicontenimento delle spese per il personale non dissimili da quellicui si riferisce l’art. 9, co. 1, del d.l. n. 78/2010.14.

A tal proposito occorre rilevare che, come sottolineato dallasurrichiamata sentenza n. 25703/2025 di questa Corte, laquestione va risolta sul piano della disciplina propria deitrattamenti economici del personale delle società partecipate,quale evolutasi a partire dalla legge n. 147 del 2013.14.1 Prima che entrasse in vigore tale legge, per effetto deltesto allora vigente dell’art. 18, co. 2-bis del d.l. n. 112/2008cit., le dinamiche retributive, ed i vincoli rispetto ad esseimposte dagli enti locali controllanti, erano destinati ad operareanche per le società controllate, indipendentemente da richiamiformali di altre disposizioni successive.Numero registro generale 13514/2025Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 20769/2026Data pubblicazione 19/06/202614.2.

A partire dalla modifica dell’art. 18, co. 2-bis cit. dispostadall’art. 1, comma 557, della legge n. 147/2013 – non a casocontestualmente abrogativa in modo espresso dell’art. 4,comma 11, del d.l. n. 95/2012 (art. 1 comma 562) – è l’interosistema dell’adeguamento dei trattamenti economici deidipendenti delle partecipate a mutare, secondo tratti destinati aporre al centro la contrattazione collettiva di secondo livellocome mezzo di adeguamento strutturale, rispettoso della naturapuramente civilistica del rapporti e della contrattazionecollettiva applicabile.Nella medesima direzione risultano indirizzate le modifichesuccessivamente apportate dall’art. 4, comma 12 bis, del d.l. n.66/2014, conv., con mod. dalla legge n. 89/2014, dall’art. 3,comma 5-quinquies, del d.l. n. 90/2014, conv., con mod. dallalegge n. 114/2014, e con il d.lgs. n. 175/2016, nel cui art. 19,commi 5 e 6, è confluita la disciplina della materia quanto allesocietà partecipate.14.3.

È quindi a detto sistema di adeguamento - tale in sé dasuperare la disciplina precedentemente prevista, basata su attiunilateralmente adottati dall’ente controllante - che deve farsiriferimento da quel momento storico in poi.

Ne deriva quindiche, indipendentemente da altri dati formali o legati alla naturasoggettiva, è proprio sul piano sostanziale che la normativa diblocco di cui al citato art. 9 d.l. n. 78/2010 non può dirsi riferibileai dipendenti delle società partecipate, e quindi idonea adimpedire l’erogazione degli incrementi del CCNL di diritto privatomaturati nel 2015 rivendicati dagli odierni controricorrenti.14.4 Ciò in quanto è solo la contrattazione di secondo livello - enon atti unilaterali dell’ente controllante, sia pur attuativi diNumero registro generale 13514/2025Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 20769/2026Data pubblicazione 19/06/2026norme di contenimento della spesa - a poter disporre in sensoriduttivo di diritti economici precedentemente riconosciuti,contrattazione che nel caso in esame non vi è mai stata.15.

In una tale prospettiva, non ha quindi rilievo, ai fini delladecorrenza del diritto agli aumenti contrattuali rivendicati dagliex dipendenti della società ricorrente, il richiamo operato dallasentenza impugnata al fatto che Corte Cost. n. 178 del 2015 hariconosciuto l’illegittimità della proroga del blocco dellacontrattazione collettiva con effetti a far data dalla pronuncia,fermo restando, che tale blocco ha come riferimento i dipendentidelle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economicoconsolidato della pubblica amministrazione.16.

Da quanto detto deriva la fondatezza del primo motivo diricorso incidentale, finalizzato ad ottenere il riconoscimento aborigine dei benefici contrattuali maturati nel 2015 con il rinnovodel CCLN applicabile, e quindi dal 1.04.2015, e non soltanto –come stabilito dalla Corte territoriale – dal giorno successivo aquello della pubblicazione della menzionata decisione dellaCorte costituzionale (30.07.2025).17.

L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale,comporta l’assorbimento del secondo, terzo e quarto motivo, inragione del loro collegamento ad esso, nonché del quinto,riguardante la regolazione delle spese di lite del giudizio di primogrado, che resta caducata ex art. 336, co. 1, c.p.c. e che dovràavvenire ex novo in sede di rinvio.18.

Alle anzidette statuizioni consegue la cassazione dellasentenza impugnata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello,in diversa composizione, che dovrà rideterminare le spettanzeeconomiche da riconoscere ai ricorrenti incidentali facendoNumero registro generale 13514/2025Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 20769/2026Data pubblicazione 19/06/2026applicazione dei principi qui sviluppati, e provvedendo anchealle spese del giudizio di legittimità.19.

In considerazione dell’intervenuta rinuncia al ricorsoprincipale, non sussistono le condizioni per il versamento, acarico della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n.115 del 2002 (Cass. n. 34025/2023).

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio relativamente al ricorsoprincipale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, conassorbimento degli altri, cassa la sentenza impugnata inrelazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma,in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19.05.2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te principale -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2501 - controricorrenti - ricorrenti incidentali –avverso la sentenza n. 4365/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 13/12/2024 R.G.N. 3096/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già dipendenti dellaCapitale Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. - società integralmente partecipata dallaNumero registro generale 13514/2025Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 20769/2026Data pubblicazione 19/06/2026Città Metropolitana di Roma ed affidataria in house di commessee progetti - successivamente transitati dal 15.2.2019 alledipendenze di altra società a partecipazione regionale, hannoagito nei confronti della originaria datrice di lavoro per ilpagamento di somme ad essi spettanti a titolo di aumenticontrattuali maturati per il periodo dall’aprile 2015 al febbraio2018 in ragione del rinnovo del CCNL del settore terziario siglatoil 31.03. 2015, non corrisposti poiché detta datrice di lavoroaveva affermato di essere vincolata alla normativa in tema diblocco degli stipendi stabilito per i soggetti pubblici, daestendere anche ai propri dipendenti.2. La Corte d’Appello di Roma, riformando parzialmente lasentenza del Tribunale della stessa città che aveva accoltointegralmente la domanda, ha limitato tale accoglimento alperiodo dal 30.07.2015 al 28.02.2018.2.1. La Corte territoriale ha argomentato richiamando quantostabilito da Corte Cost. 23.07.2015, n. 178 in ordine al bloccostipendiale e della contrattazione collettiva previsto dall’art. 9(commi 1 e 17) del d.l. n. 78/2010, il primo, esteso fino al31.12.2014 dal d.p.r. n. 122/2013, il secondo prorogato fino al31.12.2015 dalla legge n. 190/2014.A tal proposito, la Corte d’Appello ha richiamato i principi diequilibrio di bilancio, rilevanti ai sensi dell’art. 81 Cost., cheavevano indotto la Corte Costituzionale a ritenere legittime lemisure anzidette, ma non le norme relative all’ulteriore prorogadel blocco della contrattazione, dichiarate incostituzionali a fardata dalla pubblicazione della pronuncia e con effetto a venire.2.2. Da ciò la Corte territoriale ha desunto l’illegittimità delrifiuto di Capitale lavoro s.p.a. di riconoscere gli adeguamentiNumero registro generale 13514/2025Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 20769/2026Data pubblicazione 19/06/2026dei trattamenti economici previsti dall’anzidetto CCNL di dirittoprivato a decorrere dall’anno 2015, rifiuto che però dovevaritenersi ingiustificato solo dal 30.07.2015, ossia a partire dalgiorno successivo a quello della pubblicazione della decisionedella Corte costituzionale, e fino al 28.2.2018, data su cui eranostate calibrate le domande giudiziali.2.3. In proposito la Corte d’Appello, pur escludendo chepotessero operare le misure di contenimento dei costi del lavoropreviste per le società a partecipazione pubblica dall’art. 19 deld.lgs. n. 175/2016, in ragione della loro subordinazione aprovvedimenti datoriali da recepire nella contrattazione disecondo livello, nella specie mai intervenuta, ha affermatoinvece che dovessero trovare applicazione le disposizionidell’art. 9 del d.l. n. 78/2010 nei limiti tracciati dalla richiamatadecisione della [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sullabase di tre motivi.4. I lavoratori hanno depositato controricorso, contenenteanche cinque motivi di ricorso incidentale, illustrato da memoriaex art. 380-bis 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso principale è stata dedotta la«violazione e falsa applicazione dell’art. 19, commi 5 e 6, deld.lgs. n. 175/2016 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Errata interpretazione della sentenza della Corte Costituzionalen. 178/2015».2. Con altro motivo di impugnazione è stata dedotta «Violazionedi legge. Erronea interpretazione dell’art. 19 commi 5 e 6 D.Lgsn. 175/2016 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. allaNumero registro generale 13514/2025Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 20769/2026Data pubblicazione 19/06/2026luce dei principi normativi e giurisprudenziali in materia dicontrollo analogo».3. Con l’ultimo motivo di ricorso, é stata dedotta la «Violazioneed errata interpretazione dell’art. 1 co. 254 legge 190/2014 allaluce della sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015 inordine alla decorrenza della corresponsione degli arretraticontrattuali.».4. Il primo motivo del ricorso incidentale deduce la violazione efalsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 9, co.1, 2-bise 17 del d.l. n. 78 del 2010, dell’art. 16, co. 1, lett. b) e c) deld.l. n. 98 del 2011, dell’art. 1, co. 453 della legge n. 147 del2013, dell’art. 1, co. 254, della legge n. 190 del 2014, oltre chedel comma 3 dell’art. 1 della legge n. 196 del 2009, e con essosi afferma che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenutoapplicabile a [OSCURATO:SOCIETA]., società a partecipazionepubblica, la disciplina sul blocco della contrattazione collettivapubblica, destinata ad operare soltanto rispetto agli enti inseritinel conto economico consolidato della pubblicaamministrazione, quali individuati annualmente dall’Istat aisensi dell’art. 1, co. 3 della legge n. 196 del 2009, fra i quali las.p.a. anzidetta non era mai stata inclusa.5. Il secondo motivo adduce la violazione delle medesimedisposizioni di cui sopra, rispetto all’art. 14 delle disp. prel. alc.c., nonché all’art. 18, comma 2-bis del d.l. n. 112 del 2008, esuccessive modificazioni ed integrazioni, e all’art. 19, co. 5 e 6del d. lgs. n. 175 del 2016, al fine di sottolineare l’impossibilitàdi un’applicazione analogica o estensiva della normativa sulblocco della contrattazione, avente carattere derogatorio edeccezionale, rispetto ad organismi per i quali essa non eraNumero registro generale 13514/2025Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 20769/2026Data pubblicazione 19/06/2026prevista, e tenuto conto dell’esistenza di una disciplina specificasul contenimento dei costi del personale per le società apartecipazione pubblica (art. 18 co. 2-bis, del d.l., n. 112 cit. eart. 19, co. 5 e 6 del d. lgs. n. 175 del 2016).Esso, al pari del motivo precedente, è volto a far rilevare che aidipendenti di Capitale lavoro s.p.a., sarebbero stati da applicarei trattamenti di cui alla contrattazione collettiva di diritto privatofin dal momento della loro entrata in vigore nell’aprile del 2015,senza possibilità di attribuire effetto al blocco di cui allanormativa riguardante gli enti pubblici non economici, ecomunque i soli enti di cui al conto economico consolidato qualiindividuati dall’Istat.6. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso incidentale, richiamanonuovamente le stesse disposizioni, di cui denunciano laviolazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per far rilevare come,anche in ipotesi di applicabilità alle società a partecipazionepubblica del “blocco” sulla contrattazione, questo dovesseavvenire comunque tramite i meccanismi descritti nella lorodisciplina specifica, ossia attraverso un atto di indirizzo dellasocietà controllante ed il suo recepimento in sede dicontrattazione di secondo livello, la quale però non era maiintervenuta al riguardo.In ogni caso, anche nella predetta ipotesi, mai il blocco avrebbepotuto trovare applicazione ai lavoratori soggetti allacontrattazione collettiva privata, atteso che la già richiamatasentenza della Corte costituzionale aveva riguardato il solosettore soggetto alla contrattazione pubblica.7. Infine, il quinto motivo denuncia la violazione e falsaapplicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 5 e 4, D.M.Numero registro generale 13514/2025Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 20769/2026Data pubblicazione 19/06/202610.03.2014, n. 55 e tabelle allegate emanato ai sensi dell’art.13, co. 6, L. 31.12.2012, n. 247, come aggiornato dal D.M.13.08.2022, n. 147), per aver la sentenza impugnataerroneamente rideterminato le spese di soccombenza di primogrado.8. In data 9.12.2025 la ricorrente ha depositato atto di rinunciaal ricorso ed alle domande in esso contenute, dichiarando diprendere atto delle decisioni di questa Corte pronunciate ingiudizi analoghi, con la quale essa si era espressa in sensosfavorevole per la Società (sentt. nn. 26341/25, 26666/25,25703/25, 25715/25, 26667/25, 26339/25), chiedendo quindil’adozione dei provvedimenti consequenziali in punto dicompensazione delle spese del presente giudizio.9. Osserva questa Corte che tale rinuncia, rispettosa deirequisiti di cui all’art. 390 c.p.c., benché ritualmente comunicatadalla cancelleria il 10.12.2025 ai controricorrenti, non risultaessere stata accettata da questi, non avendo essi manifestatoalcuna volontà di accettazione nella memoria depositata il7.05.2026, ed avendo anzi ribadito l’infondatezza del ricorsoprincipale e la fondatezza di quello incidentale, insistendo per lacondanna della controparte alla rifusione delle spese del giudiziodi legittimità.9.1. Al riguardo è necessario rilevare che, sebbene la rinunciaal ricorso per cassazione non necessiti di accettazione perchépossa procedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio (Cass. n.10140/2020), quest’ultima non può essere pronunciata inrelazione all’intero giudizio laddove sia stato proposto, comenella presente fattispecie, ricorso incidentale dalla partecontroricorrente, il quale va comunque esaminato, non essendoNumero registro generale 13514/2025Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 20769/2026Data pubblicazione 19/06/2026condizionato all’accoglimento del principale e poiché, da unpunto di vista generale, la rinuncia all'impugnazione principalenon determina l'inefficacia di quella incidentale tardiva (Cass. n.26064/2024).9.2. In base a tali principi, l’estinzione del giudizio può esseredichiarata limitatamente al ricorso principale, dovendo invece ilgiudizio proseguire con l’esame del ricorso incidentale.10. A tal riguardo va rilevato che sulle stesse questioni postedal ricorso incidentale, questa Corte si è già pronunciata con lasentenza n. 25703/2025, che ha fornito una serie di utiliindicazioni per il complessivo inquadramento della fattispecie inesame.11. Il quadro normativo di riferimento è stato così ricostruitodalle anzidette decisioni.11.1. L’art. 9, co. 1, del d.l. n. 78/2010, conv. con mod. in leggen. 122/2010, ha stabilito il blocco retributivo per gli anni 2011,2012 e 2013, con riferimento alle «amministrazioni pubblicheinserite nel conto economico consolidato della pubblicaamministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale distatistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge31 dicembre 2009, n. 196».Il comma 17 dello stesso articolo ha disposto inoltre che «Nonsi dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedurecontrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 delpersonale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni».11.2. Il blocco delle retribuzioni è stato, più volte, prorogato finoal 31.12.2015.Numero registro generale 13514/2025Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 20769/2026Data pubblicazione 19/06/202611.3. In questo periodo di tempo, l’art. 4, co. 11 del d.l. n.95/2012, conv. in legge n. 135/2012, ha introdotto disposizionidi contenimento della spesa per il personale per le «societàcontrollate direttamente o indirettamente dalle pubblicheamministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubblicheamministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato»(art. 4, co. 1, del citato d.l. n. 95), stabilendo che «a decorreredal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamentoeconomico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cuial comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superarequello ordinariamente spettante per l'anno 2011».11.4. Ma già in precedenza, l’art. 18, co. 2-bis del d.l. n.112/2008, nel testo introdotto con d.l. n. 78/2009, conv. conmod. in legge n. 102/2009, aveva previsto che le società apartecipazione locale che «siano titolari di affidamenti diretti diservizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzionivolte a soddisfare esigenze di interesse generale aventicarattere non industriale né commerciale, ovvero che svolganodi funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nelconto economico consolidato della pubblica amministrazione …adeguano ... le proprie politiche di personale alle disposizionivigenti per le amministrazioni controllanti in materia dicontenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di naturaretributiva o indennitaria e per consulenze».12. Il quadro normativo appena richiamato, cui ha fattoriferimento anche il ricorso incidentale, è rilevante ai finiNumero registro generale 13514/2025Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 20769/2026Data pubblicazione 19/06/2026dell’esame del primo motivo di esso, al quale sono in certamisura collegati anche i successivi, con i quali si deducel’esistenza di specifiche disposizioni sulle società apartecipazione pubblica in tema di contenimento delle spese digestione.13. [OSCURATO:SOCIETA]. non è inserita nel conto economicoconsolidato della pubblica amministrazione dianzi richiamato,sicché – sotto tale profilo - ad essa non potrebbero perciòtrovare applicazione le cennate disposizioni dettate dall’art. 9del d.l. n. 78/2010. V’è però da interrogarsi se,indipendentemente da tale circostanza, alla fattispecie possanoapplicarsi quelle altre disposizioni, specificamente dettate per lesocietà a partecipazione pubblica locale, di cui all’art. 4, co. 11del d.l. n. 95/2012 ed all’art. 18, co. 2-bis del d.l. n. 112/2008citati in precedenza, le quali perseguono obiettivi dicontenimento delle spese per il personale non dissimili da quellicui si riferisce l’art. 9, co. 1, del d.l. n. 78/2010.14. A tal proposito occorre rilevare che, come sottolineato dallasurrichiamata sentenza n. 25703/2025 di questa Corte, laquestione va risolta sul piano della disciplina propria deitrattamenti economici del personale delle società partecipate,quale evolutasi a partire dalla legge n. 147 del 2013.14.1 Prima che entrasse in vigore tale legge, per effetto deltesto allora vigente dell’art. 18, co. 2-bis del d.l. n. 112/2008cit., le dinamiche retributive, ed i vincoli rispetto ad esseimposte dagli enti locali controllanti, erano destinati ad operareanche per le società controllate, indipendentemente da richiamiformali di altre disposizioni successive.Numero registro generale 13514/2025Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 20769/2026Data pubblicazione 19/06/202614.2. A partire dalla modifica dell’art. 18, co. 2-bis cit. dispostadall’art. 1, comma 557, della legge n. 147/2013 – non a casocontestualmente abrogativa in modo espresso dell’art. 4,comma 11, del d.l. n. 95/2012 (art. 1 comma 562) – è l’interosistema dell’adeguamento dei trattamenti economici deidipendenti delle partecipate a mutare, secondo tratti destinati aporre al centro la contrattazione collettiva di secondo livellocome mezzo di adeguamento strutturale, rispettoso della naturapuramente civilistica del rapporti e della contrattazionecollettiva applicabile.Nella medesima direzione risultano indirizzate le modifichesuccessivamente apportate dall’art. 4, comma 12 bis, del d.l. n.66/2014, conv., con mod. dalla legge n. 89/2014, dall’art. 3,comma 5-quinquies, del d.l. n. 90/2014, conv., con mod. dallalegge n. 114/2014, e con il d.lgs. n. 175/2016, nel cui art. 19,commi 5 e 6, è confluita la disciplina della materia quanto allesocietà partecipate.14.3. È quindi a detto sistema di adeguamento - tale in sé dasuperare la disciplina precedentemente prevista, basata su attiunilateralmente adottati dall’ente controllante - che deve farsiriferimento da quel momento storico in poi. Ne deriva quindiche, indipendentemente da altri dati formali o legati alla naturasoggettiva, è proprio sul piano sostanziale che la normativa diblocco di cui al citato art. 9 d.l. n. 78/2010 non può dirsi riferibileai dipendenti delle società partecipate, e quindi idonea adimpedire l’erogazione degli incrementi del CCNL di diritto privatomaturati nel 2015 rivendicati dagli odierni controricorrenti.14.4 Ciò in quanto è solo la contrattazione di secondo livello - enon atti unilaterali dell’ente controllante, sia pur attuativi diNumero registro generale 13514/2025Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 20769/2026Data pubblicazione 19/06/2026norme di contenimento della spesa - a poter disporre in sensoriduttivo di diritti economici precedentemente riconosciuti,contrattazione che nel caso in esame non vi è mai stata.15. In una tale prospettiva, non ha quindi rilievo, ai fini delladecorrenza del diritto agli aumenti contrattuali rivendicati dagliex dipendenti della società ricorrente, il richiamo operato dallasentenza impugnata al fatto che Corte Cost. n. 178 del 2015 hariconosciuto l’illegittimità della proroga del blocco dellacontrattazione collettiva con effetti a far data dalla pronuncia,fermo restando, che tale blocco ha come riferimento i dipendentidelle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economicoconsolidato della pubblica amministrazione.16. Da quanto detto deriva la fondatezza del primo motivo diricorso incidentale, finalizzato ad ottenere il riconoscimento aborigine dei benefici contrattuali maturati nel 2015 con il rinnovodel CCLN applicabile, e quindi dal 1.04.2015, e non soltanto –come stabilito dalla Corte territoriale – dal giorno successivo aquello della pubblicazione della menzionata decisione dellaCorte costituzionale (30.07.2025).17. L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale,comporta l’assorbimento del secondo, terzo e quarto motivo, inragione del loro collegamento ad esso, nonché del quinto,riguardante la regolazione delle spese di lite del giudizio di primogrado, che resta caducata ex art. 336, co. 1, c.p.c. e che dovràavvenire ex novo in sede di rinvio.18. Alle anzidette statuizioni consegue la cassazione dellasentenza impugnata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello,in diversa composizione, che dovrà rideterminare le spettanzeeconomiche da riconoscere ai ricorrenti incidentali facendoNumero registro generale 13514/2025Numero sezionale 2501/2026Numero di raccolta generale 20769/2026Data pubblicazione 19/06/2026applicazione dei principi qui sviluppati, e provvedendo anchealle spese del giudizio di legittimità.19. In considerazione dell’intervenuta rinuncia al ricorsoprincipale, non sussistono le condizioni per il versamento, acarico della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n.115 del 2002 (Cass. n. 34025/2023). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio relativamente al ricorsoprincipale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, conassorbimento degli altri, cassa la sentenza impugnata inrelazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma,in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19.05.2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20769/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris