CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34025/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20788/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o d a ll'Avv. [OSCURATO:PERSONA] C. Fabrizio (p.e.c. indicata : [OSCURATO:EMAIL] ) , con domicilio eletto presso il suo studioin Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 93 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta , n. 34/2021, depositatail 18 febbraio 20 2 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per rinuncia al ricorso Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] con se i motivi , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che non svolgono difese in questa sede), per la cassazione della sentenza d e lla Corte di Appello di Caltanissetta n. 34 /20 21 , depositata il 18 febbraio 2021 , relativa al procedimento rubricato al n. 133/2014 R.G.; considerato che: è pervenuta , a mezzo deposito telematico, in data 31 ottobre 2023, dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta con firme autografedalla parte personalmente e dal suo procuratore; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria; non avendo gli intimati svolto difese nella presente sede non v’è luogo a provvedere sulle spese; deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema d