CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 34164/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/11/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21582/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona della mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., a sua volta rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 288, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente, ricorrente incidentale- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di LIVORNO n. 9651 /2023 depositatoi l 27/09/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Dagli atti di causa risulta quanto segue. In data12.10.2018 la “[OSCURATO:PERSONA]” S.r.l. (di seguito LQ) presentò all’Organismo di c omposizione della c risi di Livorno (OCC) la richiesta di nomina di un gestore per formulare una proposta di accordo di composizione della crisi ex art. 10 ss. della legge n. 3 del 2012. Il 2.5.2019 l ’OCC invi ò ai creditori la proposta d i accordo di LQ, che in particolare prevedeva per il creditore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito NF) – cessionaria dal 14.9.2018 del credito ipotecario di Euro 3.322.740,27 di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) – il pagamento in sette rate annuali del credito “falcidiato” di Euro 1.922.990,11 (compresa la quota degradata a c hirografo), la cui provvista sarebbe stata fornita integralmente da [OSCURATO:SOCIETA].,socio di LQ. Nonostante il voto contrario comunicato il 20.6.2019 da NF (e dalla sua mandataria PRELIOS) con riguardo al credito ipotecario falcidiato, la proposta di accordo venne approvat a dal 76,57% dei creditori e quindi omologata dal G iudice designato del Tribunale di Livorno con decreto del 26.8.2020, confermato in sede di reclamo dal Tribunale di Livorno con ordinanza del 22.7.2020, avverso la quale venne proposto ricorso per cassazione , dichiarato inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 10222del 2022. Nel corso dell’esecuzione dell’accordo omologato, e quando gli altri creditori erano stati soddisfatti, LQ, con istanza del 7.4.2023, chiese di poter modificare la proposta dilazionando di un anno il pagamento delle rate a favore di NF, a cominciare dalla seconda, in scadenza a l 14.4.2023 , con corresponsione degli interessi legali. Il tribunale, ai sensi dell’ art. 13 , comma 4 - ter , l. n. 3/2012, attivò la procedura di cui agli artt. 10 e ss. l.cit. e dispose la notificazione “ai creditori”, nessuno dei quali fece pervenire il proprio dissenso nel termine indicato. In sede di prima udienza NF contestò l’ammissibilità della modifica e i l t ribunale dispose rinvio per acquisire una relazione integrativa dell’advisore il parere dell’OCC (positivo). Quindi, omologò la modifica del l’accordo con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il quale NF propose reclamo , chiedendo l a risoluzione dell’accordo per inadempimento del debitore e l’apertura della procedura di Liquidazione controllata. Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Livorno ha respinto il reclamo. Avverso detta decisione NF propone ricorso per cassazione in quattro mezzi, cui LQ resiste con controricorso e propone ricorso incidentalein due motivi, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2. – Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia «falsa applicazione degli artt. 10 e 11 della legge 3/2012 – mancato raggiungimento della maggioranza ai fini dell’approvazione della modifica», per avere il Tribunale erroneamente coinvolto nel voto sulla proposta di modifica dell’accordo tutti i creditori, mentre l’unico creditore da interpellare era NF, poiché gli altri erano stati medio temporesoddisfatti. 2.1. –La censura è infondata. L’art. 13, comma 4 - ter , l. n. 3/2012 prevede espressamente l’attivazione del procedimento di cui ai «paragrafi 2 e 3 della presente sezione» (i.e. gli artt. 10 ss. l. cit. ) che prevedono , tra l’altro, il coinvolgimento di tutti i creditori del sovraindebitato senza distinguere tra quelli medio tempore già soddisfatti in esecuzione dell’accordo omologato e i restanti, evidentemente in quanto tutti sono comunque parti dell’accordo medesimo. Del resto, il fatto che non sia stata prevista una comunicazione della proposta di modifica dell’accordo indirizzata ai soli creditori non ancora completamente soddisfatti r isponde alla natura dell’istituto, che è sin dall’inizio concorsuale, dunque “collettivo”, e tale resta sino alla sua completa definizione, non venendo in rilievo gli esiti parcellizzati dei singoli rapporti debitore-creditore, ma un progetto di regolazione della crisi da sovraindebitamento che li coinvolge e interessa tutti , sino alla sua completa e definitiva attuazione. Viene affermato il seguente principio di diritto: “In tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il rinvio che l’art. 13, comma 4-ter, della legge n. 3 del 2012 fa ai paragrafi2 e 3 della medesima sezione, e quindi agli artt. 10 e ss. della stessa legge, comportache la modifica della proposta, per ragioni non imputabili al debitore, deve essere comunicata a tutti i creditori coinvolti nella procedura fin dall’origine, compresi quelli che medio tempore siano stati completamente soddisfatti.” 3. –Il secondo mezzo denuncia « violazione dell’art. 12 della legge 3/2012 – omissione del giudizio comparativo sulla convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria» per non avere il tribunale svolto alcuna valutazione comparativa sull’alternativa liquidatoria, nonostante la contestazione della convenienza da parte di NF. 3.1. –Il motivo è infondato. 3.2. – Occorre premettere che a pag. 3 del decreto impugnato il tribunale dà atto che «nessuno dei creditori ha fatto pervenire il proprio dissenso nel termine indicato dal GD». Anche il controricorrente deduce che davanti al giudice monocratico venne contestata solo l’ammissibilità della modifica della proposta dell’accordo, e che solo in sede di reclamo venne sollevata la questione della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria (v. controricorso, pag. 3, con rinvio al doc. 10, e pag. 8 , con rinvio al doc.13) e la circostanza non pare smentita dal ricorrente . Deve quindi ritenersi che NF non fosse legittimata a contestare la convenienza dell’accordo, così come modificato , rispetto all’alternativa liquidatoria. Difatti, l’art. 12 comma 2, l. n. 3/2012 prevede che « q uando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda». Nel caso in esame, il creditoreNF: non rientrava nella categoria dei creditori “non aderenti”, in quanto non aveva fatto pervenire il proprio dissenso (rectius, si era formato il cd. silenzio-assenso in base all’ultimo periodo del primo comma dell’art. 11 l.cit.); non rientrava nemmeno nella categoria dei creditori “esclusi”, poiché il suo credito risultava inciso dal piano; infine non rientrava nella categoria degli “altri interessati”, categoria aperta che implica la spendita di una posizione soggettiva diversada quella di creditore. 3.3. – Vero è che , pur non essendovi legittimato, NF ha sollevato la questione del giudizio di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, per la prima volta,in sede di reclamo. E il tribunale, per quanto in maniera sintetica, ha speso una motivazione sul punto, affermando : «La contestazione non merita accoglimento, tenuto conto che la modifica del piano con riferimento esclusivamente alla proroga del termine per l’adempimento, e con il riconoscimento degli interessi legali nel frattempo maturati, non incide sulla valutazione della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria già compiuta dal Tribunale di Livorno nel provvedimento del 22/7/2020» (provvedimento passato in giudicato a seguito della richiamata pronuncia di Cass. 10222/2022) e poi a ggiun gendo : «Né detto giudizio appare inficiato dalle circostanze esposte dalla reclamante a pagina 6 del ricorso». Quindi una valutazione di merito, comunque,c’è stata, e come tale non è sindacabile in questa sede. 4.– Il terzo mezzo lamenta « V iolazione dell’art. 13, comma IV ter, della legge 3/2012. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – l’obbligo di pagamento del debito in capo a Diaspa»sul rilievo che la norma in questione prevede una impossibilità di esecuzione per ragioni non imputabili al debitore, mentre l’obbligo di pagamento del credito di NF era stato assunto dal socio di LQ, Diaspa (che infatti aveva direttamente pagato la prima rata), circostanza che sarebbe stata del tutto trascurata ed omessa. 4.1. –Il motivo è inammissibile. Per un verso, l’apprezzamento dell e ragioni di i mpossibilità di esecuzione dell’accordo attiene al merito. Per altro verso, non sussiste il lamentato omesso esame della contestazione mossa da NF contro l’affermazione del giudice di prime cure che «non costituisce valido argomento in contrario la circostanza che la provvista per il pagamento delle rate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere assicurata dal socio di maggioranza [OSCURATO:SOCIETA]., risultando evidente che anche tale socio ha inevitabilmente risentito della flessione economica conseguente alla pandemia». Invero, il tribunale dà espressamente atto di detta contestazione (pag. 4 decreto), ma afferma chiaramente che «nel caso in esame l’unico inadempimento rilevante è quello della società [OSCURATO:PERSONA]»– la quale ha semplicemente messo a disposizione dei creditori il supporto finanziario del socio per la buona riuscita del piano – e ritiene che «la contestazione è infondata, alla luce degli elementi evidenziati dal prof. Serini nella relazione del 15/6/2023» (appositamente trascritta in decreto), dando atto che le relative valutazioni « sono state richiamate nel parere favorevole alla modifica del piano espresso dall’OCC in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]», ove si segnala, tra l’altro, che « tutte le azioni discrezionalmente dipendenti dalla volontà del s ocio D iaspa sono state attuate » , ma «lo sforzo non è stato sufficiente e fronteggiare l’insorgenza di variabili ambientali (imprevedibili nel 2019) che hanno ritardato il pieno avvio del ciclo economico e finanziario dell’impresa». Dunque anche questo aspetto è stato valutato sulla base di apprezzamenti di merito non sindacabili in questa sede. 5. – Il quarto motivo, rubricato « motivazione apparente – assenza di fattibilità economica del piano», contesta che il tribunale si sarebbe limitato «a riportare verbatim le affermazioni contenute nel [OSCURATO:PERSONA] prodotto dalla debitrice»,senza esaminare le contestazioni di NF in punto di non fattibilità economica del piano (in particolare, l’EBITDA di LQ nel 2022 era largamente negativa). 5.1. –Il motivo è manifestamente infondato. 5.2. – Del tutto inconsistente è la censura di nullità della sentenza d’appello per “motivazione apparente”, vizio che, secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, ricorre solo quando le argomentazioni del giudice di merito sono del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentono l'identificazione dell'iter logico seguito, risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi, senza che possa venire più in rilievo la sufficienza delle argomentazioni (395/2021, 26893/2020, 22598/2018). Si è detto, in particolare, che il provvedimento di secondo grado può ben essere motivato"per relationem" a quello di primo grado , purché il giudice del gravame dia conto, sia pure sinteticamente , delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione; solo quando i giudici di appello si limitino ad aderire in modo acritico alla pronunzia di primo grado, senza alcuna valutazione dei motivi di gravame, la decisione può dirsi nulla (Cass. Sez. U, 14814/2008; cfr. Cass. Sez. U, 28176/2020; Cass. 2397/2021, 459/2022, 610/2022, 21443/2022, 23997/2022, 9830/2024). Inoltre, è stata esclusa la nullità di una sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari, anche senza aggiungervi alcunché, qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive (Cass. Sez. U, 642/2015; conf. Cass. 22562/2016, 29028/2022). La motivazione del decreto impugnat o non è affetta da tali vizi e rispetta il “minimo costituzionale” ex art. 111, co mma 6, Cost. (Cass. Sez. U, 8053/2014, 34474/2019, 20867/2020; Cass.34459/2022, 4784/2023, 14703/2024), tra l’altro contrapponendo ai rilievi critici di NF, basati sulle risultanze di una tabella contenuta nella relazione integrativa dell’advisor, le ulteriori argomentazioni di quest’ultimo, ed evocando anche ulteriori «dati idonei a smentire la tesi»della reclamante (v. pag. 5 e s. del decreto impugnato). 6. –Si passa all’esame del ricorso incidentale. 6.1. – Il primo motivo denunzia « Violazione e falsa applicazione degli artt. 80, co 4 e/o 69, co. 2 C.C.I.I – Carenza di legittimazione attiva di N.F.» in base a due assunti: i) il primo, implicito, dell’applicabilità delle norme del CCII «che non consentono all’incauto finanziatore di proporre opposizione alla omologa e, successivamente, reclamo contro l’omologa del piano (cfr. art. 68, co. 3 e 69 co. 2 C.C.I.I.) o dell’accordo (artt. 76, co. 3 e 80, co. 4 stesso codice) qualora i motivi dell’opposizione o del reclamo riguardino la meritevolezza del debitore finanziato»; ii) il secondo, esplicito, della estensione di dette regole – volte a sanzionare il comportamento del finanziatore che ha agito senza tenere in debito conto il c.d. merito creditizio, con palese violazione del principio di sana e prudente gestione (statuto “del creditore processualmente sanzionato”) –anche al cessionario del credito. 6.2. – Il secondo denunzia « Violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. - Mancata applicazione della istanza di sospensione del procedimento - Omissione e/o insufficienza della motivazione e mancata valutazione dell’applicabilità della norma processuale» per avere il t ribunale « frettolosamente e con motivazione insufficiente» rigettato [la censura] , affermando che “la stessa non può essere delibata nell’attuale giudizio di reclamo avverso il decreto di omologa emesso dal GD, in quanto deputato unicamente alla verifica della legittimità del provvedimento impugnato”,per il carattere devolutivo del reclamo e perché, « se le domande pendenti avanti al Tribunale di Torino saranno accolte, le stesse dispiegheranno tutta la loro efficacia travolgente anche sul procedimento in itinere di accordo di composizione della crisi in quanto priveranno del titolo di credito N.F.». 7. –Sostanzialmente, il ricorso incidentale di LQ si basa sulla pendenza di due cause promosse presso il Tribunale di Torino: a) una causa di risarcimento del danno per etero-direzione contro la controllante di LQ, che ha concluso con la BIM un ingente finanziamento ipotecario garantito dal patrimonio di LQ, ma a favore della controllante; b) una causa di revocazione del decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca cedente. Al riguardo, la CTR rileva espressamente che «Nonostante i due procedimenti in corso contro il creditore ipotecario, la società prevedeva a piano un impegno complessivo esdebitativo verso l’istituto di Euro 2.015.195,07 interessi inclusi». 7.1. – Ora, s ebbene LQ non lo espliciti, pare evidente che si tratti di ricorso incidentale condizionato, il quale resta perciò assorbito dalla inammissibilità del ricorso principale. 8. – Segue la condanna del ricorrente alla rifusione de lle spesedel presente giudizio, liquidate in dispositivo. 9. – Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto d a l co mma 1 - bis del l’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 115/02, sedovuto ( Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020) , solo a carico del ricorrente principale e non anche del ricorrente incidentale il cui ricorso è rimasto assorbito, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, quindi di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica oltre i casi espressi di rigetto dell'impugnazione o di sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (cfr. Cass.34025/2023, 1343/2019, 12103/2018, 18348/2017). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente a l pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 , comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, d