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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 marzo 2022

Cassazione n. 10222/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25195-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa nella sua qualità di mandataria [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 288, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25195/2020 Numero sezionale 2334/2022 Numero di raccolta generale 10222/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 3159/2019 del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata il 22/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. il Tribunale di Livorno ha rigettato, nel merito, il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (di seguito NF) ai sensi degli artt. 12, co. 2, L. n. 3/2012 e 737 ss. c.p.c. contro il provvedimento con cui il Giudice dello stesso Tribunale aveva omologato l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]), lamentando che il valore dell’immobile gravato da ipoteca di primo grado in favore del reclamante «era pari ad € 2.745.871,69 (arrotondato dal CTU a € 2.471.000,00) e che la proposta dei Gestori della crisi di riconoscere al creditore ipotecario la somma di € 1.845.000,00 in sette rate annuali era “francamente inadeguato e svilente delle ragioni creditorie ed ipotecarie legittimamente vantate”»;

1.1. avverso il suddetto decreto NF ha proposto un motivo di ricorso per cassazione, cui l’intimata [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie;

1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio.

Considerato che:

2. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7, L. n. 3/2012, anche con riferimento all’art. 2912 c.c., sotto due profili: i) ai fini della individuazione del limite minimo di soddisfacimento del creditore ipotecario, ex art. 7, co. 1, L. 3/2012 , si era preso come riferimento non già la stima del valore di mercato dell’immobile, bensì il Ric. 2020 n. 25195 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25195/2020 Numero sezionale 2334/2022 Numero di raccolta generale 10222/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 prezzo base d’asta con l’abbattimento del 10% operato dal c.t.u. in sede di esecuzione immobiliare, poi ulteriormente ridotto sulla base «di assunzioni del tutto indimostrate, come la circostanza secondo cui statisticamente è molto difficile (se non impossibile) che il primo esperimento di vendita abbia esito positivo, in quanto, generalmente, in tale fase della procedura esecutiva immobiliare non vengono presentate offerte»; ii) trattandosi di unità immobiliari a vocazione produttiva (uliveti, vigneti e appartamenti locati per le vacanze) «i frutti civili non sono stati in alcun modo presi in considerazione» ed anzi i gestori della Crisi «hanno posto le risorse rinvenienti dal godimento dell’immobili al servizio del piano», in violazione dell’art. 2912 c.c. per cui il pignoramento si estende ai frutti civili;

3. entrambe le censure veicolate dal motivo sono inammissibili: i) la prima perché di natura meritale e generica, a fronte della puntuale motivazione in base alla quale il tribunale ha ritenuto che il credito in questione fosse «soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria» (art. 12, comma 2, L. 3/2012), senza che la reclamante avesse «offerto alcun concreto elemento idoneo a far ritenere il contrario»; ii) la seconda perché difetta di autosufficienza, oltre a costituire apparentemente una questione nuova, come specificamente eccepito in controricorso;

4. segue la condanna alle spese. liquidate in dispositivo;

5. ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, co.1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez.

U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ric. 2020 n. 25195 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25195/2020 Numero sezionale 2334/2022 Numero di raccolta generale 10222/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 01/03/2022 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 25195 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25195-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa nella sua qualità di mandataria [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 288, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25195/2020 Numero sezionale 2334/2022 Numero di raccolta generale 10222/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 3159/2019 del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata il 22/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. il Tribunale di Livorno ha rigettato, nel merito, il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (di seguito NF) ai sensi degli artt. 12, co. 2, L. n. 3/2012 e 737 ss. c.p.c. contro il provvedimento con cui il Giudice dello stesso Tribunale aveva omologato l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]), lamentando che il valore dell’immobile gravato da ipoteca di primo grado in favore del reclamante «era pari ad € 2.745.871,69 (arrotondato dal CTU a € 2.471.000,00) e che la proposta dei Gestori della crisi di riconoscere al creditore ipotecario la somma di € 1.845.000,00 in sette rate annuali era “francamente inadeguato e svilente delle ragioni creditorie ed ipotecarie legittimamente vantate”»; 1.1. avverso il suddetto decreto NF ha proposto un motivo di ricorso per cassazione, cui l’intimata [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie; 1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che: 2. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7, L. n. 3/2012, anche con riferimento all’art. 2912 c.c., sotto due profili: i) ai fini della individuazione del limite minimo di soddisfacimento del creditore ipotecario, ex art. 7, co. 1, L. 3/2012 , si era preso come riferimento non già la stima del valore di mercato dell’immobile, bensì il Ric. 2020 n. 25195 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25195/2020 Numero sezionale 2334/2022 Numero di raccolta generale 10222/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 prezzo base d’asta con l’abbattimento del 10% operato dal c.t.u. in sede di esecuzione immobiliare, poi ulteriormente ridotto sulla base «di assunzioni del tutto indimostrate, come la circostanza secondo cui statisticamente è molto difficile (se non impossibile) che il primo esperimento di vendita abbia esito positivo, in quanto, generalmente, in tale fase della procedura esecutiva immobiliare non vengono presentate offerte»; ii) trattandosi di unità immobiliari a vocazione produttiva (uliveti, vigneti e appartamenti locati per le vacanze) «i frutti civili non sono stati in alcun modo presi in considerazione» ed anzi i gestori della Crisi «hanno posto le risorse rinvenienti dal godimento dell’immobili al servizio del piano», in violazione dell’art. 2912 c.c. per cui il pignoramento si estende ai frutti civili; 3. entrambe le censure veicolate dal motivo sono inammissibili: i) la prima perché di natura meritale e generica, a fronte della puntuale motivazione in base alla quale il tribunale ha ritenuto che il credito in questione fosse «soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria» (art. 12, comma 2, L. 3/2012), senza che la reclamante avesse «offerto alcun concreto elemento idoneo a far ritenere il contrario»; ii) la seconda perché difetta di autosufficienza, oltre a costituire apparentemente una questione nuova, come specificamente eccepito in controricorso; 4. segue la condanna alle spese. liquidate in dispositivo; 5. ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, co.1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ric. 2020 n. 25195 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25195/2020 Numero sezionale 2334/2022 Numero di raccolta generale 10222/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 01/03/2022 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 25195 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A
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