CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 34459/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
q/e) 1-Th, ( ORDINANZA sul ricorso n. 18819 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione- [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] -in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Milano, alla via Festa del Perdono, n. 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. in liquidazione; [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.647/2021 della Corte d'Appello di Brescia, udita la relazione nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 6 I.fall. al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva che fosse dichiarato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione. Esponeva che era creditore della società, per "finanziamento amministratore", per l'importo complessivo, per capitale, interessi, rivalutazione e spese, di euro 106.321,36. Esponeva che l'ultimo bilancio depositato dalla [OSCURATO:PERSONA], relativo all'esercizio 2018, indicava debiti per l'ammontare di euro 4.637.419,00. 2.Non si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione. 3. Con sentenza n. 208/2020 il Tribunale di Bergamo dichiarava il fallimento. 4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione proponeva reclamo. Deduceva, in primo luogo, che dal progetto di suo bilancio relativo all'esercizio 2019 - bilancio non approvato per ragioni connesse all'emergenza "Covid-19" - si desumeva che l'attivo patrimoniale ed i ricavi lordi erano rimasti, nel triennio precedente, al di sotto delle soglie di cui alle lett. a) e b) del 2° co. dell'art. 1 I.fall. e che l'ammontare dei debiti non scaduti si era ridotto ad euro 336.667,78, parimenti al di sotto della soglia di cui alla lett. c) del 2° co. dell'art. 1 I.fall. Deduceva segnatamente a tal ultimo riguardo che la [OSCURATO:PERSONA], suo principale creditore, per un credito per "finanziamento soci" pari ad euro 4.187.211,61, aveva espunto dal bilancio dell'esercizio 2018 siffatta ragione di credito, siccome la "voce" "C II 2" dell'attivo circolante - "crediti esigibili oltre l'esercizio successivo" - era passata dall'importo di euro 6.555.567,00, al 31.12.2017, all'importo di euro 160.390,00, al 31.12.2018; che le ragioni della variazione contabile erano esplicitate nella nota integrativa al bilancio della [OSCURATO:PERSONA] chiuso al [OSCURATO:DATA_NASCITA], nota che, sebbene riferisse di "svalutazione crediti" con utilizzo di "riserve", era, in parte qua, da intendere nel senso che si trattasse di una vera e propria rinuncia al credito/remissione del debito; che, d'altronde, anche nel bilancio della Fondazione relativo all'esercizio 2019 non figurava alcun credito nei confronti di essa reclamante. Deduceva, in secondo luogo, che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva espunto dal proprio bilancio relativo all'esercizio 2018 il credito vantato nei suoi confronti per canoni locativi; che dunque essa reclamante aveva provveduto ad eliminare dal proprio progetto di bilancio relativo all'esercizio 2019 il debito per canoni di locazione scaduti in epoca anteriore al 31.12.2013 - siccome prescritti -e già appostato per euro 127.470,00. Instava quindi per la revoca della dichiarazione di fallimento. 5.Non si costituiva [OSCURATO:PERSONA]. Non si costituiva il curatore del fallimento. 6. Con sentenza n. 647/2021 la Corte di Brescia rigettava il reclamo. Evidenziava la corte, in ordine al motivo di reclamo in primo luogo addotto, che non erano stati allegati riscontri documentali specifici, circa l'asserita rinuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA] al credito per "finanziamento soci", pari ad euro 4.187.211,61 (cfr. sentenza impugnata, pag. 12). Evidenziava poi che erano da formulare rilievi del tutto analoghi in ordine al motivo di reclamo in secondo luogo addotto, nel senso cioè che non era possibile reputare adeguatamente comprovata la rinuncia da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. al credito per i canoni locativi scaduti prima del 31.12.2013 (cfr. sentenza impugnata, pag. 13). 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; ne ha chiesto la cassazione sulla scorta di tre motivi. Il curatore del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese.Del pari non ha svolto difese [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5 cod. proc. civ., l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce che la corte di merito ha omesso di considerare la circostanza, decisiva ai fini del riscontro dell'addotta rinuncia/remissione del debito, per cui il credito per "finanziamento soci" di euro 4.187.211,61 nei suoi confronti più non figurava nel bilancio della [OSCURATO:PERSONA] relativo all'esercizio 2019 (cfr. ricorso, pag. 9). Deduce inoltre che trattasi di una circostanza decisiva pur ad ammettere che "l'impiego dell'espressione <svalutazione> del credito utilizzata nella nota integrativa al bilancio 2018 (...) potesse dare adito a qualche dubbio in merito alla definitiva rinuncia al credito per finanziamento soci" (così ricorso, pag. 9). 9.11 motivo va respinto. 10.Innanzitutto, la corte di merito ha dato compiuta enunciazione in sede di illustrazione del motivo di reclamo, della circostanza per cui il credito per "finanziamento soci" di euro 4.187.211,61 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] più non figurava nel bilancio della [OSCURATO:PERSONA] relativo all'esercizio 2018 (cfr. sentenza impugnata, pag. 7). Di poi, all'esito del rilievo per cui dell'asserita rinuncia da parte della Fondazione al credito per "finanziamento soci" non erano stati allegati specifici riscontri documentali (cfr. sentenza impugnata, pag. 12), la corte distrettuale ha puntualizzato che le indicazioni desumibili dalla nota integrativa al bilancio della creditrice relativo all'esercizio 2018 non recavano particolari specificazioni, sicché "l'assunto secondo cui non si tratterebbe di svalutazione, non essendo stato creato alcun fondo, ma di vera e propria rinuncia, non [poteva] ritenersi adeguatamente supportato da elementi univoci" (cfr. sentenza impugnata, pagg. 12 - 13)., 11. Ebbene, tal ultimo rilievo dà ragione in pari tempo della valutazione, negli stessi termini, della mancata appostazione nel bilancio della [OSCURATO:PERSONA] relativo all'esercizio 2019 del credito per "finanziamento soci" di euro 4.187.211,61 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Più esattamente, se è vero, come è vero, che la mancata appostazione nel bilancio della Fondazione relativo all'esercizio 2019 del credito di euro 4.187.211,61 è - e non può che essere - mera conseguenza, per ragioni di coerente veridicità contabile, dell'espunzione della stessa ragione di credito dal bilancio dell'esercizio relativo al 2018, ne discende - e non può che discenderne - che le ragioni addotte dalla corte territoriale a motivazione della espunzione (del credito di euro 4.187.211,61) dal bilancio Ikaros dell'esercizio 2018 valgono ex se pur a motivazione della espunzione (dello stesso credito) dal successivo bilancio Ikaros dell'esercizio 2019. Del resto, questa Corte spiega che non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione, connessa ad una prospettata tesi difensiva (e, ben vero, è propriamente questo il significato dell'esperita censura), quando debba ritenersi che tale questione sia stata esaminata e decisa implicitamente(cfr. Cass. 28.3.2014, n. 7406; Cass. 24.6.2005, n. 13649). 12. Un'aggiuntiva notazione comunque sì impone. La risultanza, in parte qua, della nota integrativa al bilancio della [OSCURATO:PERSONA] chiuso al [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella misura in cui riferisce di "svalutazione crediti" con utilizzo di "riserve", è da intendere, piuttosto, alla luce del criterio per cui "i crediti devono essere iscritti secondo il valore di presumibile realizzazione" (art. 2426, n. 8, cod. civ.). Nel senso, quindi, non già di una remissione del debito (art. 1236 cod. civ.) bensì di un "azzeramento" del corrispondente credito in dipendenza ed in correlazione con la sua sopravvenuta inesigibilità derivante dallo stato di insolvenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di lì a poco"formalizzato" con la dichiarazione di fallimento del 23.12.2020. 13. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità dell'impugnata sentenza per carenza di motivazione; ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 191 e 198 cod. proc. civ. e dell'art. 18 fa Il. Deduce che in sede di reclamo aveva formulato rituale istanza di c.t.u., siccome le questioni prospettate concernevano aspetti tecnico-contabili. Deduce che la Corte di Brescia ben avrebbe potuto demandare ad un ausiliario all'uopo nominato "l'acquisizione di eventuali ulteriori riscontri documentali" (così ricorso, pag. 11), il che viepiù si sarebbe giustificato sia perché l'invocata c.t.u. si prospettava come "percipiente"(cfr. ricorso, pag. 12) sia perché si versa in un contesto in cui il giudice è investito di penetranti poteri istruttori officiosi(cfr. ricorso, pag. 13). 14.11 secondo motivo di ricorso del pari va respinto. 15.La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale di procedere o meno al suo espletamento, e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal medesimo giudice del merito(cfr. Cass. 5.7.2007, n. 15219; Cass. (ord.) 13.1.2020, n. 326). 16. Ebbene, dopo aver affermato che gli elementi addotti da [OSCURATO:SOCIETA]. non valevano a dar ragione dell'assunto per cui i debiti iscritti nel suo bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2018 per euro 4.637.418,93 si fossero ridotti nell'esercizio 2019 ad un ammontare inferiore ad euro 500.000,00, la corte territoriale ha espressamente puntualizzato che la sollecitata c.t.u.avrebbe avuto valenza meramente esplorativa, finalizzata a sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla reclamante. Su tal scorta per nulla si giustificano le censure della ricorrente. Segnatamente la prospettata nullità dell'impugnato dictum per asserita carenza di motivazione in ordine al diniego di ammissione della consulenza tecnico-contabile. 17.In questo quadro, infine, a nulla vale che la ricorrente adduca che ben avrebbe potuto la Corte bresciana, onde riscontrare la correttezza dei dati contabili, acquisire informazioni dal curatore fallimentare, acquisire la relazione ex art. 33 l.fall. ovvero ancora acquisire lo stato passivo (cfr. ricorso, pag. 15). 18. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1967 cod. civ. Premette che aveva in reclamo articolato prova per testimoni, onde dimostrare che il credito di euro 28.799,34 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., posto con ingiunzione di pagamento n. 7557/2017 del Tribunale di Bergamo a solidale carico di essa ricorrente e della [OSCURATO:PERSONA], era stato estinto per effetto dell'adempimento da parte della medesima fondazione della transazione all'uopo siglata. Premette altresì che la Corte di Brescia ha respinto la prova orale per contrasto con l'art. 1967 cod. civ. Indi deduce che siffatta eccezione controparte giammai aveva sollevato, sicché la corte d'appello l'ha rilevata ex officio. Deduce in ogni caso che la prova per testimoni andava senz'altro ammessa, siccome diretta a dimostrare non già l'intervenuta stipulazione della transazione bensì l'adempimento della transazione. 19.11 terzo motivo di ricorso resta assorbito nel rigetto dei precedenti. 20. Invero, l'ammontare dell'esposizione debitoria nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. è tale che, seppur si riconoscesse il buon fondamento delle ragioni veicolate dal terzo mezzo, la complessiva esposizione debitoria della reclamante risulterebbe in ogni caso di ammontare superiore alla soglia minima di cui alla lett. c) del 2° co. dell'art. 1 I.fall. 21. Il curatore del Fallimento e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione va nei loro confronti assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. 22.Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, dì un ulteriore importo a titolo di contributo unifìcatopari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellas.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dì contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sens