CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 04225/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14938/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente e già controricorrente al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], identicamente rappresentati e difesi -unitariamente costituite resistenti - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.727/2022 depositata il 29/03/2022. Letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delle controparti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonchè [OSCURATO:PERSONA] e dato atto che, con essa, le parti chiedono altresì l’ordine di cancellazione delle trascrizioni dell’atto introduttivo del giudizio; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c. e che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; ritenuta altresì la sussistenza dei presupposti per ordinare in sede giudiziale, ai sensi dell’art.2668 comma 2 c.c., la cancellazione delle trascrizioni della domanda, appartenente ai tipi di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c., in conformità al principio per cui “la necessità di assicurare l'economia dei giudizi e di interpretare le norme processuali - in conformità con l'art. 111 Cost. - nel senso di garantire la ragionevole durata del processo comporta che, anche nel giudizio di cassazione, nell'ipotesi di estinzione per rinunzia o inattività delle parti, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668 cod. civ., a condizione, tuttavia, che sussista una concorde richiesta delle parti anche posteriore al giudizio di legittimità” (così già Cass. 13715/2016, seguita in termini da Cass. 18741/2016, 34609/2021 e, più di recente, Cass. 8759/2024); ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante la descritta accettazione della rinuncia e la concorde volontà delle parti costituite, né sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass.34025/2023) P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Ordina al Conservatore dell’[OSCURATO:PERSONA] del Territorio di Padova la cancellazione delle trascrizioni dell’atto introduttivo del giudizio quali effettuate su presentazioni n. 66 del 31.3.1999, al n. 9674 reg. gen. e al n. 6406 del reg. part. presso il predetto Ufficio e su presentazione al n.169 del 13.4.1999 al n. 11348 di reg. gen. e n. 7569 di reg. part. del medesi