CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 08759/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29683/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. GRAMSCI 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 14/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 946/2019 depositata il12/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. con contratto del 23 ottobre 2003 la [OSCURATO:PERSONA] vendeva un immobile, al prezzo di €650.000,00, alla sas [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.; con contratto, di qualche mese successivo al primo, la sas [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. rivendeva l’immobile a [OSCURATO:PERSONA], al prezzo di €660.000,00; con contratto, di tre mesi successivo al secondo, [OSCURATO:PERSONA] vendeva l’immobile alla srl [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), al prezzo di €400.000,00; con contratto, di quattro mesi successivo al terzo, in data 7 ottobre 2004, tra srl [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) e la [OSCURATO:PERSONA] spa, poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA], veniva conclusa una operazione di sale and lease- back in forza della quale la srl [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) vendeva alla [OSCURATO:PERSONA] spa, al prezzo di €400.000,00, l’immobile in questione e la Banca lo metteva a disposizione della venditrice a fronte di una prima rata di €130.000,00, trattenuta dal prezzo di acquisto, e di successive centoventi rate mensili da €2500,00 ciascuna; 2. intervenuto il fallimento della srl [OSCURATO:PERSONA], la curatela otteneva dal Tribunale di Treviso sentenza di dichiarazione di nullità, per illiceità della causa, dei primi tre contratti di vendita tra loro funzionalmente collegati, dichiarazione di inefficacia del quarto contratto come conseguenza della nullità dei contratti a monte, condanna solidale della sas [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., di [OSCURATO:PERSONA], della srl [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] spa -d’ora in poi Banca-, al pagamento della somma di €400.000,00, condanna dei medesimi condebitori al risarcimento danni. In particolare il Tribunale riteneva che la nullità dei primi tre contratti avesse “travolto anche gli effetti” della quarta vendita “non potendosi affermare” che la Banca “fosse acquirente di buona fede”. 3. Riguardo alla nullità dei primi tre contratti la sentenza del Tribunale passava in giudicato. 4. Riguardo alla esclusione della buona fede della [OSCURATO:PERSONA] spa, la sentenza del Tribunale trovava conferma da parte della Corte di Appello di Venezia, la quale, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello della Banca ritenendo indici di “sospetto”, che la Banca, in ragione della propria specifica professionalità, avrebbe dovuto apprezzare, i seguenti elementi: -la [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato l’immobile poco prima di ritrasferirlo alla [OSCURATO:PERSONA] spa; -la [OSCURATO:PERSONA] non aveva utilizzato l’immobile nel periodo antecedente alla vendita e tuttavia aveva mostrato l’apparente intento di conseguirne la disponibilità con la operazione di lease- back; -le vendite a monte, come accertabile dai registri immobiliari, erano state plurime e si erano succedute in breve arco temporale; - come facilmente percepibile da un operatore bancario, non “era ipotizzabile alcun fine di speculazione immobiliare tra i vari contraenti” e le “prime due vendite erano state per valori del tutto abnormi in eccesso”; -in rapporto alla “attività d’impresa, alla situazione patrimoniale e finanziaria” della [OSCURATO:PERSONA], “la vendita” da questa alla Banca era “all’evidenza incongrua rispetto al valore dell’operazione economica realizzata”; -la Banca aveva ottenuto “un risultato a dir poco anomalo in termini di realizzo finale scaturente dal raffronto tra esborso effettivamente sostenuto e valore immobiliare acquistato; 5. per la cassazione della sentenza della Corte di Appello, la [OSCURATO:SOCIETA] ricorreva con quattro motivi contrastati dalla curatela del fallimento con controricorso. La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA], la srl [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), rimanevano intimati; 6. la Procura Generale depositava requisitoria chiedendo rigettarsi il ricorso; 7. in data 8 marzo 2024 la ricorrente e la controricorrente depositavano istanza congiunta per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, a spese compensate, rappresentando di essere addivenute ad “intese che hanno determinato la definitiva soddisfazione dei loro interessi sostanziali“. Con la medesima istanza le parti chiedevano ordinarsi la cancellazione della “trascrizione della domanda giudiziale, trascritta in data 26 luglio 2006, al n. di Reg. gen. 38328 e Reg. part. 22204 e degli annotamenti delle sentenze di primo e di secondo grado”; considerato che: 1.in ragione della intervenuta transazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta perdita di interesse dovuta alla cessazione della materia del contendere. In relazione alla richiesta formulata dalle parti con l’istanza dell’ 8 marzo 2024 deve ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda originaria e della annotazione delle sentenze di primo e secondo grado. La Corte ha già avuto modo di precisare che “Nel giudizio di cassazione, tanto nell'ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente regolata dal comma secondo dell'art. 2668 cod. civ.” (Cass.n. 5587 del 09/03/2007); 2. le spese sono compensate come da richiesta delle parti; 3. la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuto difetto di intesse non dà luogo all’applicazione dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della l. n.228 del 2012 (v. tra altre, Cass. Sez.3 - , Ordinanza n.20697del 20/07/2021: “ In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio delcontributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo percessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità”). PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta perdita di interesse dovuta alla cessazione della materia del contendere, compensa le s