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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 settembre 2025

Cassazione n. 29173/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21703/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.129, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente, ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4799/2024 depositata il 04/07/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata in data 4.7.2024 e notificata il 5.7.2024, con la quale è stato respinto l’appello contro la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva accolto la domanda revocatoria introdotta ex art.2901 c.c. da [OSCURATO:PERSONA] - poi coltivata dall’erede [OSCURATO:PERSONA]- per la declaratoria di inefficacia, nei confronti dell’attore , del contratto di compravendita immobiliare intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] -venditrice, debitrice del Bocca- e [OSCURATO:PERSONA], terzo acquirente , al quale è succeduto in corso di giudizio l’erede testamentario [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è stato notificato anche a [OSCURATO:PERSONA], al quale con altro atto di compravendita immobiliare [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto un immobile in Grosseto.

La domanda proposta ex art.2901 c.c. da [OSCURATO:PERSONA] anche a riguardodi detta compravendita era stata respinta dal Tribunale, senza proposizione di appello da parte dell’attore e proprio per questola Corte d’a ppello di Roma aveva rilevato come nulla doveva essere disposto per le spese del grado tra l’appellante [OSCURATO:PERSONA] e l’appellato [OSCURATO:PERSONA] , essendo stato questi chiamato in causa solo a fini di litis denuntiatio , senza proposizione di domande nei suoi confront i.

Indi il terzo acquirente dell’immobile già di proprietà della ricorrente in Grosseto è stato raggiunto dalla notificazione del ricorso per cassazione pur non essendo più parte del giudizio, essendo già stata definita con esito per lui favorevole la sua posizione.

Fissata adunanza camerale per la discussione del ricorso al 24.9.2025, prima dello svolgimento dell’adunanza è stato depositato nel PCT atto di rinuncia, sottoscritto personalmente da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] -cioè da tutte le parti del giudizio di cassazione, non essendo più tale [OSCURATO:PERSONA] nonostante la notificazione del ricorso- nonché dai loro difensori, con contestuale richiesta di ordinare la cancellazione della disposta trascrizione della domanda revocatoria e con compensazione delle spese del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] L’atto di rinuncia, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori nel rispetto del disposto dell’art.390 co. 2 c.p.c., è intervenuto il 10/07/2025, prima della data dell’adunanza fissata per la decisione del ricorso: è pertanto rispettato anche il disposto dell’art.390 c.p.c. e può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del processo.

Tutte le parti ancora coinvolte nel giudizio concordemente e, segnatamente, [OSCURATO:PERSONA], a vantaggio del quale la domanda di revocatoria ex art.2901 c.c. era stata trascritta, hanno chiesto pure che sia disposta la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva, indicata come effettuata presso la Conservatoria dei [OSCURATO:PERSONA] di Roma 1 il [OSCURATO:DATA_NASCITA] -RG n.38739 e RP 24594- e presso la Conservatoria dei [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] -RG 3750 e RP 2933-.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato successiva memoria illustrativa, in relazione all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], insistendo per la disposizione dell’ordine di cancellazione delle trascrizioni - anche , quindi, della trascrizione della stessa domanda operata presso la Conservatoria dei [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] agli RG 3750 e RP 2933 - ; questa seconda trascrizione riguarda il contratto di compravendita avente ad oggetto un immobile in Grosseto, ceduto da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], del quale la iniziale richiesta di declaratoria di inefficacia ex art.2901 c.c. e ra stata irrevocabilmente respinta dal Tribunale in assenza di proposizione di appello da parte del soccombente Bocca.Nella sentenza di primo grado il Tribunale di Roma dà atto di non poter procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda per assenza di documentazione di supporto.

Essendovi adesione di tutte le parti interessate, sussistono i presupposti sia per la declaratoria di estinzione per rinuncia, sia per disporre la richiesta cancellazione della trascrizione operata presso la Conservatoria dei [OSCURATO:PERSONA] di Roma 1 (si richiama in proposito Cass. n.8759/2024, in linea con un orientamento interpretativo già in precedenza ripetutamente espresso, secondo il quale “Nel giudizio di cassazione, tanto nell'ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente regolata dal comma 2 dell'art. 2668 c.c.”).

Non può invece essere disposta la cancellazione della trascrizione della domanda operata presso la Conservatoria dei [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto -della quale non vi è, peraltro, documentazione alcuna-, perché relativa ad un contenzioso già definitosi all’esito del giudizio di primo grado, non coinvolto quindi nel presente ricorso.

L a questione dovrà essere trattata dalle parti interessate nella sede opportuna.

Nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio di legittimità stante l’accettazione e, peraltro, avendo ne chiesto tutte le parti concordemente la compensazione.

Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13 DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile, o sia stata respinta nel merito: l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il ricorso per cassazione non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.

La Corte di cassazione, sezione seconda civile -dichiara estinto giudizio di cassazione; -ordina, ex art.2668 c.c., al Conservatore dei [OSCURATO:PERSONA] di Roma 1 la cancellazione della trascrizione della domanda revocatoria ex art.2901 c.c. ef

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21703/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.129, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente, ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4799/2024 depositata il 04/07/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata in data 4.7.2024 e notificata il 5.7.2024, con la quale è stato respinto l’appello contro la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva accolto la domanda revocatoria introdotta ex art.2901 c.c. da [OSCURATO:PERSONA] - poi coltivata dall’erede [OSCURATO:PERSONA]- per la declaratoria di inefficacia, nei confronti dell’attore , del contratto di compravendita immobiliare intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] -venditrice, debitrice del Bocca- e [OSCURATO:PERSONA], terzo acquirente , al quale è succeduto in corso di giudizio l’erede testamentario [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è stato notificato anche a [OSCURATO:PERSONA], al quale con altro atto di compravendita immobiliare [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto un immobile in Grosseto. La domanda proposta ex art.2901 c.c. da [OSCURATO:PERSONA] anche a riguardodi detta compravendita era stata respinta dal Tribunale, senza proposizione di appello da parte dell’attore e proprio per questola Corte d’a ppello di Roma aveva rilevato come nulla doveva essere disposto per le spese del grado tra l’appellante [OSCURATO:PERSONA] e l’appellato [OSCURATO:PERSONA] , essendo stato questi chiamato in causa solo a fini di litis denuntiatio , senza proposizione di domande nei suoi confront i. Indi il terzo acquirente dell’immobile già di proprietà della ricorrente in Grosseto è stato raggiunto dalla notificazione del ricorso per cassazione pur non essendo più parte del giudizio, essendo già stata definita con esito per lui favorevole la sua posizione. Fissata adunanza camerale per la discussione del ricorso al 24.9.2025, prima dello svolgimento dell’adunanza è stato depositato nel PCT atto di rinuncia, sottoscritto personalmente da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] -cioè da tutte le parti del giudizio di cassazione, non essendo più tale [OSCURATO:PERSONA] nonostante la notificazione del ricorso- nonché dai loro difensori, con contestuale richiesta di ordinare la cancellazione della disposta trascrizione della domanda revocatoria e con compensazione delle spese del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] L’atto di rinuncia, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori nel rispetto del disposto dell’art.390 co. 2 c.p.c., è intervenuto il 10/07/2025, prima della data dell’adunanza fissata per la decisione del ricorso: è pertanto rispettato anche il disposto dell’art.390 c.p.c. e può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del processo. Tutte le parti ancora coinvolte nel giudizio concordemente e, segnatamente, [OSCURATO:PERSONA], a vantaggio del quale la domanda di revocatoria ex art.2901 c.c. era stata trascritta, hanno chiesto pure che sia disposta la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva, indicata come effettuata presso la Conservatoria dei [OSCURATO:PERSONA] di Roma 1 il [OSCURATO:DATA_NASCITA] -RG n.38739 e RP 24594- e presso la Conservatoria dei [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] -RG 3750 e RP 2933-. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato successiva memoria illustrativa, in relazione all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], insistendo per la disposizione dell’ordine di cancellazione delle trascrizioni - anche , quindi, della trascrizione della stessa domanda operata presso la Conservatoria dei [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] agli RG 3750 e RP 2933 - ; questa seconda trascrizione riguarda il contratto di compravendita avente ad oggetto un immobile in Grosseto, ceduto da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], del quale la iniziale richiesta di declaratoria di inefficacia ex art.2901 c.c. e ra stata irrevocabilmente respinta dal Tribunale in assenza di proposizione di appello da parte del soccombente Bocca.Nella sentenza di primo grado il Tribunale di Roma dà atto di non poter procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda per assenza di documentazione di supporto. Essendovi adesione di tutte le parti interessate, sussistono i presupposti sia per la declaratoria di estinzione per rinuncia, sia per disporre la richiesta cancellazione della trascrizione operata presso la Conservatoria dei [OSCURATO:PERSONA] di Roma 1 (si richiama in proposito Cass. n.8759/2024, in linea con un orientamento interpretativo già in precedenza ripetutamente espresso, secondo il quale “Nel giudizio di cassazione, tanto nell'ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente regolata dal comma 2 dell'art. 2668 c.c.”). Non può invece essere disposta la cancellazione della trascrizione della domanda operata presso la Conservatoria dei [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto -della quale non vi è, peraltro, documentazione alcuna-, perché relativa ad un contenzioso già definitosi all’esito del giudizio di primo grado, non coinvolto quindi nel presente ricorso. L a questione dovrà essere trattata dalle parti interessate nella sede opportuna. Nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio di legittimità stante l’accettazione e, peraltro, avendo ne chiesto tutte le parti concordemente la compensazione. Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13 DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile, o sia stata respinta nel merito: l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il ricorso per cassazione non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate. La Corte di cassazione, sezione seconda civile -dichiara estinto giudizio di cassazione; -ordina, ex art.2668 c.c., al Conservatore dei [OSCURATO:PERSONA] di Roma 1 la cancellazione della trascrizione della domanda revocatoria ex art.2901 c.c. ef
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