CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 ottobre 2024
Cassazione n. 28437/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1020/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Restitutio in integrum R.G.N. 1020/2019 Ud. 24/10/2024CC AULA B Sez. S4/L- R.G. 1020/2019 – CC 24/10/2024 - Pagina nr. 2 di 4 avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 436/2018 depositata il 21/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − REGIONE ABRUZZO ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello L'Aquila n. 436/2018 depositata il 21/06/2018; − [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1, c.p.c. − con atto in data 19 luglio 2024 ritualmente sottoscritto, REGIONE ABRUZZOha rinunciato al ricorso; − la rinuncia è stata regolarmente accettata da [OSCURATO:PERSONA] . Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez.Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); Sez. S4/L- R.G. 1020/2019 – CC 24/10/2024 - Pagina nr. 3 di 4 − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). − ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, l’atto di rinuncia è stato accettato dal controricorrentee le parti hanno previsto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; − il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese; − stante il tenore della pronuncia, non vi sono i presupposti per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass. n. 34025/2023; Cass.n. 23175/2015), senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione di non sussistenza in dispositivo, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. U, n. 4315/2020). P. Q. M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il giorno24 ottobre