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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 luglio 2024

Cassazione n. 23277/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10632-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 152 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 161/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 09/10/2019 R.G.N. 343/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che Oggetto R.G.N.10632/2020 Cron.

Rep.

Ud.09/07/2024 CC

1. la Corte di appello di Campobasso con la sentenza qui impugnata ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] all’esecuzione proposta nei propri confronti da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di titolo giudiziale divenuto definitivo;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; la parte intimata ha depositato controricorso;

3. parte ricorrente, dato atto della intervenuta stipula di accordo transattivo che aveva definito tutti gli aspetti del contenzioso inter partes, ha depositato atto di rinunzia al ricorso corredato della sottoscrizione per accettazione della parte controricorrente; Considerato che 1.alla stregua di quanto sopra deve ritenersi perfezionata l’accettazione della rinunzia ed essendo rinuncia ed accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio, giusta l’art. 391, comma primo, c.p.c. 4; 2.alla declaratoria di estinzione consegue la inapplicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 34025/2023,Cass. n. 33175/2015); P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10632-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 152 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 161/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 09/10/2019 R.G.N. 343/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Oggetto R.G.N.10632/2020 Cron. Rep. Ud.09/07/2024 CC 1. la Corte di appello di Campobasso con la sentenza qui impugnata ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] all’esecuzione proposta nei propri confronti da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di titolo giudiziale divenuto definitivo; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; la parte intimata ha depositato controricorso; 3. parte ricorrente, dato atto della intervenuta stipula di accordo transattivo che aveva definito tutti gli aspetti del contenzioso inter partes, ha depositato atto di rinunzia al ricorso corredato della sottoscrizione per accettazione della parte controricorrente; Considerato che 1.alla stregua di quanto sopra deve ritenersi perfezionata l’accettazione della rinunzia ed essendo rinuncia ed accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio, giusta l’art. 391, comma primo, c.p.c. 4; 2.alla declaratoria di estinzione consegue la inapplicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 34025/2023,Cass. n. 33175/2015); P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del processo. Così deciso