CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 01707/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21140/2019 R.G. proposto da : Av.In.T.[OSCURATO:PERSONA] s. r . l . i n l iquidazione, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. Emanuele, in proprio ex art. 86 c.p.c. ; -controricorrente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Chieti depositata i l 30/04/2019 , r.g.n . n.238/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La società Av.In.T.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Chieti del 30/04/2019. Ha resistito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con atto del 4 dicembre 2025 la ricorrente ha dichiarato che tra le parti è intervenuto atto di transazione che ha regolato ogni loro rapporto e ha rinunciato agli atti del presente giudizio. Con atto del 16 dicembre 2025 il controricorrente ha aderito alla rinuncia. All’esito della camera di consiglio del 20-1-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’atto di rinuncia è conforme ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c. e di conseguenza deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione ex artt. 390 e 391 c.p.c. Avendo il controricorrente aderito alla rinuncia, non vi è pronuncia sulle spese. La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 115/2002 di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass.34025/2023, per tutte). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della s