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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 04216/2025

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17873/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 118, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Azione di responsabilità organi sociali R.G.N. 17873/2023 Ud. 08/01/2025CC Sez.

S1 - R.G. 17873/2023 – CC 08/01/2025 - Pagina nr. 2 di 4 –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 187/2023 depositata il 26/01/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 187/2023 depositata il 26/01/2023; − [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; − sono rimast i intimat i [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; − in data 12 dicembre 2023, il Consigliere delegato, ha formulato proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. segnalando la inammissibilità del ricorso. − a detta proposta ha fatto seguito istanza del ricorrente per la definizione del giudizio. − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. − in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, BRUNO DELLA RAGIONEha rinunciato al ricorso; Sez.

S1 - R.G. 17873/2023 – CC 08/01/2025 - Pagina nr. 3 di 4 − l’atto di rinuncia è stato accettato dalla controricorrent e ; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez.Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016); − ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, al l’atto di rinuncia ha fatto seguito l ’ accettazione dellacontroricorrente e le parti hanno previsto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; − il giudizio di c assazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese; − stante il tenore della pronuncia, non vi sono i presupposti per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, Sez.

S1 - R.G. 17873/2023 – CC 08/01/2025 - Pagina nr. 4 di 4 da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass. n. 34025/2023; Cass.n. 23175/2015), senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione di non sussistenza in dispositivo, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez.

U, n. 4315/2020).

P. Q. M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17873/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 118, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Azione di responsabilità organi sociali R.G.N. 17873/2023 Ud. 08/01/2025CC Sez. S1 - R.G. 17873/2023 – CC 08/01/2025 - Pagina nr. 2 di 4 –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 187/2023 depositata il 26/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 187/2023 depositata il 26/01/2023; − [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; − sono rimast i intimat i [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; − in data 12 dicembre 2023, il Consigliere delegato, ha formulato proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. segnalando la inammissibilità del ricorso. − a detta proposta ha fatto seguito istanza del ricorrente per la definizione del giudizio. − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. − in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, BRUNO DELLA RAGIONEha rinunciato al ricorso; Sez. S1 - R.G. 17873/2023 – CC 08/01/2025 - Pagina nr. 3 di 4 − l’atto di rinuncia è stato accettato dalla controricorrent e ; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez.Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016); − ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, al l’atto di rinuncia ha fatto seguito l ’ accettazione dellacontroricorrente e le parti hanno previsto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; − il giudizio di c assazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese; − stante il tenore della pronuncia, non vi sono i presupposti per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, Sez. S1 - R.G. 17873/2023 – CC 08/01/2025 - Pagina nr. 4 di 4 da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass. n. 34025/2023; Cass.n. 23175/2015), senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione di non sussistenza in dispositivo, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. U, n. 4315/2020). P. Q. M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consi
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