CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 01863/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1279/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione , rappresentat a e difes a da gli avvocatiNicola Rivellese ed [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2236/2020 , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. ED.IN. Edilindustrias.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2236/2020. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione. 2. Con atto del 12 luglio 2022 [OSCURATO:SOCIETA] ha rinunciato agli atti del giudizio e [OSCURATO:PERSONA] ha accettato tale rinuncia; entrambe le parti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione della causa. 3. Essendo risultato deceduto il difensore dellasocietà controricorrente, la comunicazione della data dell’adunanza è stata a essa personalmente notificata e la controricorrente ha nominato due nuovi difensori, che hanno confermato l’adesione alla rinuncia al ricorso. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza, con la quale ha comunicato che [OSCURATO:SOCIETA]. è stata dichiarata fallita con sentenza n. 34/2023 del Tribunale di Como. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Nel giudizio di cassazione il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determina l’interruzione del processo, per cui non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare; il curatore può intervenire nel processo, ma non può rinunciare al ricorso già proposto dalla parte prima dell’apertura della procedura concorsuale (cfr. Cass. n. 6642/2024). 2.Va pertanto ritenuta efficace la rinuncia al ricorso ritualmente proposta dalla società ricorrente prima della dichiarazione di fallimento e si ravvisano i presupposti per la pronuncia di estinzione del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c., avendo la controricorrente aderito alla rinuncia, non vi è pronuncia sulle spese da parte della Corte. La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 115/2002 di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. n. 34025/2023, per tutte). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civ