CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 07367/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10141/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -A.T.E.R. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Differenze retributive R.G.N. 10141/2018 Ud. 21/02/2024CC Sez. S4/L- R.G. 10141/2018 – CC 21/02/2024 - Pagina nr. 2 di 4 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – avverso la sentenza n. 620/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIAdepositata il 26/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − [OSCURATO:PERSONA] - A.T.E.R. DI PADOVAha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 620/2017, depositata il 26/09/2017; − [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con controricorso; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1, c.p.c. − in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, la ricorrenteha rinunciato al ricorso; − all’atto di rinuncia ha apposto visto il pr ocuratore dei controricorrenti, munito di procura recante il potere di accettazione della rinuncia; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; Sez. S4/L- R.G. 10141/2018 – CC 21/02/2024 - Pagina nr. 3 di 4 − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. n. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). − ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, l’atto di rinuncia contiene la contestuale accettazione del procuratore deicontroricorrenti; − il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese; − s tante il tenore della pronuncia, non vi sono i presupposti per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13(Cass. n. 34025/2023; Cass.n. 23175/2015), senza che tuttavia si debba rendere formale Sez. S4/L- R.G. 10141/2018 – CC 21/02/2024 - Pagina nr. 4 di 4 attestazione di non sussistenza, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. U, n. 4315/2020). P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudiziodi legittimità.