CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 02560/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26441-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - [OSCURATO:PERSONA] -ricorso per eccesso di potere giurisdizionale- p.d.a. -istanza di decisione -rinuncia al ricorso R.G.N.26441/2022 Cron. Rep. Ud.05/12/2023 CC avverso la sentenza n. 830/2022 del [OSCURATO:PERSONA] REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata il 14/07/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal [OSCURATO:PERSONA] LAMORGESE. RILEVATO che il Comune di Melilli ha proposto ricorso deducendo “eccesso di potere giurisdizionale e/o difetto di giurisdizione” avverso la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 830/2022, che aveva rigettato l’appello dello stesso Comune avverso l’impugnata sentenza del [OSCURATO:PERSONA] che, in accoglimento del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA], aveva annullato la deliberazione comunale recante l’approvazione della tariffa TARI per l’anno 2017, in quanto affetta da violazione di legge e difetto di istruttoria; che, con provvedimento presidenziale del 13 giugno 2023, è stata proposta la definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ.; che, in data 19 luglio 2023, il Comune di Melilli ha proposto istanza di decisione del ricorso, munita di procura speciale alla lite,ai sensi dell’articolo 380-bis, comma 2, c.p.c.; che il Comune di Melilli ha presentato istanza in data 24 novembre 2023, in pari data comunicata dalla Cancelleria alla [OSCURATO:SOCIETA], con cui ha chiesto di dichiarare l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso o cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, a seguito di un sopravvenuto accordo transattivo tra le parti; che non sussistono ragioni ostative alla estinzione del processo per rinuncia al ricorso, non ravvisabili nella circostanza che il processo è stato attivato dal ricorrentecon istanza di decisione, a seguito di proposta di definizione anticipata, exarticolo 380-bis, comma 2, c.p.c.; che, infatti, l’articolo 380-bis, comma 3, c.p.c., disponendo che, a seguito dell’istanza di decisione, “la Corte procede ai sensi dell’articolo 380-bis.1”, prevede che il ricorso sia trattato in camera di consiglio per essere definito con le modalità ordinarie, cioè con ordinanza decisoria (in senso conforme o difforme dalla proposta) o estintiva del processo se interviene, come è avvenuto, una tempestiva rinuncia, ai sensi dell’articolo 390 c.p.c.; che le spese possono essere compensate, conformemente alla richiesta, in considerazione dell’esito transattivo della controversia sul piano sostanziale; che non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso (v. Cass. n. 34025/2023). P.Q.M. dichia