CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 febbraio 2026
Cassazione n. 03021/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18610/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] N 14/2020 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] E Della Socia -intimato- avverso il decreto del Tribunale di Modena al RG n.14/2020 depositato il 21/05/2022; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; dato atto che alla stessa non è seguita ‘accettazione’ ad opera del controricorrente, come evidenziato nella nota del difensore 4.2.2026, sollecitata dall’Ufficio in ragione del previo avvenuto deposito in PCT della rinuncia in data 25.11.2022; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 20 16; che va assunta, nel caso, apposita statuizione sulle spese, tenendo conto, nel contesto discrezionale di cui alla menzionata disposizione e in punto di misura della liquidazione, della natura del procedimento , del tipo di vizio dedotto in impugnazione e del tenore delle difese ; non sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass.34025/2023). P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali che liquida in euro 2.850 per compensi riguardanti il giudizio di legittimità , euro 2 00,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; non sussistono i presupposti del versamento di cui all’art.13 comma 1- quater d.P.R. n. 115 del 2002. Così deciso in Roma,il 11/02/2