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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14330/2026

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nistratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatoAlessandra Tommolillo-ricorrente-controIl Giardino di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] Adaiana, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorrenti incidentali-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3332/2024depositata il 06/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4036/2025Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 14330/2026Data pubblicazione 15/05/20261.[OSCURATO:PERSONA] 91 di Milano ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza in epigrafe, conla quale la Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e da Adaiana DaConceicao [OSCURATO:PERSONA], aveva riformato la sentenza di primo grado,rigettando la domanda del Condominio di accertamento della simulazioneassoluta del contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulatoil 18 febbraio 2020 tra la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];aveva condannato il Condominio alla rifusione delle spese di lite dientrambi i gradi a favore delle appellanti e aveva compensato le spese dilite di entrambi i gradi tra il Condominio e l’appellata [OSCURATO:PERSONA],interveniente in primo grado.Con i quattro motivi di ricorso il Condominio ha denunciato, in estremasintesi: il travisamento della prova (primo motivo); la violazione dell’art.100 c.p.c. in relazione all’art. 1415 co. 2 c.c. e all’art. 2645-bis c.c.(secondo motivo); la nullità della sentenza per omesso rilievo dellacessazione della materia del contendere (terzo motivo); la violazione degliartt. 91 e 100 c.p.c. in tema di soccombenza virtuale (quarto motivo).Hanno resistito con unico controricorso con ricorso incidentale affidato adue motivi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e Adaiana DaConceicao [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].2.Il 3 ottobre 2025 il Condominio ha depositato atto di rinuncia alricorso.Con decreto n. 33232/2025 depositato e comunicato il 19 dicembre2025, il Presidente titolare ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art.391 c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, liquidate in € 4.200,00 per compensi ed € 200,00 perNumero registro generale 4036/2025Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 14330/2026Data pubblicazione 15/05/2026esborsi, nonché avvisando le parti che nel termine di dieci giorni dallacomunicazione potevano chiedere la fissazione dell’udienza.In data 29 dicembre 2025 Giardino di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione eAdaiana [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato istanza difissazione di udienza, chiedendo la revoca del decreto di estinzione,evidenziando che il loro ricorso incidentale non era condizionato e quindisopravviveva alla rinuncia al ricorso principale.È stata fissata l’adunanza camerale, in prossimità della quale ilricorrente principale e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoriaillustrativa.All’esito dell’adunanza camerale del 6 maggio 2026 la Corte ha riservatoil deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Preliminarmente, si dà atto che il decreto con il quale il Presidentedella Sezione aveva dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione haperso efficacia, in conseguenza della richiesta di fissazione di udienzatempestivamente proposta dalle ricorrenti incidentali (Cass.

SU n.19980/2014, Cass. n. 16625/2015, Cass. n. 30948/2025).2.La rinuncia al ricorso principale, rispettosa dei requisiti di forma di cuiall’art. 390 co. 2 c.p.c., produce ex art. 391 c.p.c. l’estinzione del giudiziolimitatamente a tale ricorso.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co. 1-quater d.P.R. n.115/2002 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato(Cass. n. 34025/2023).3.Quindi si deve procedere alla disamina del ricorso incidentale, inquanto è stato enunciato già da Cass. Sez.

U 2-5-2011 n. 8925 il principiosecondo il quale la rinuncia all’impugnazione principale non determinal’inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva, che va esaminata (nellostesso senso, per tutte, Cass. Sez. 1 4-10-2024 n. 26064, Cass. Sez. 6-13-5-2022 n. 13888, Cass. Sez. 3 14-3-2022 n. 8116).

Come evidenziatoNumero registro generale 4036/2025Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 14330/2026Data pubblicazione 15/05/2026dalla Sezioni Unite, la previsione dell’art. 334 co. 2 cod. proc. civ. nontrova applicazione nell’ipotesi di rinuncia all’impugnazione principale; ciòin quanto, non avendo la parte destinataria della rinuncia alcun potere diopporsi all’iniziativa dell’avversario, l’ipotetica assimilazione di tale ipotesia quelle dell’inammissibilità e dell’improcedibilità dell’impugnazioneprincipale finirebbe per rimettere l’esito dell’impugnazione incidentaletardiva all’esclusiva volontà dell’impugnante principale.

Inoltre, il ricorsoincidentale tardivo può essere proposto indipendentemente dal fatto cheinvesta un capo autonomo della sentenza e, quindi, l’interesse aimpugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito ècontenuta nell’art. 371 cod. proc. civ. e si deve consentire alla parte cheavrebbe accettato la decisione di contrastare l’iniziativa della controparte,volta a rimettere comunque in discussione l’assetto di interessi derivantedalla pronuncia impugnata (Cass. Sez. 3 17-9-2025 n. 25469, Cass. Sez.U 28-3-2024 n. 8486, Cass. Sez. 2 28-11-2023 n. 33015).La sede camerale dispensa dal ripercorrere l’evoluzione giurisprudenzia-le sui limiti di ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva, essendosufficiente evidenziare come l’esito attuale, di cui ai precedenti sopra cita-ti, riporta opportunamente al punto di partenza: la lettera della legge.

Perquanto rilevante, l’art. 334 co. 1 c.p.c. dispone che «Le parti, contro lequali è stata proposta impugnazione […] possono proporre impugnazioneincidentale anche quando per esse è decorso il termine».

Non si dispongo-no limiti dipendenti dal carattere tardivo dell’impugnazione incidentale.

Siprevede solo il presupposto: l’essere la parte destinatariadell’impugnazione principale.Quindi, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorsoincidentale tardivo formulata nelle loro memorie dalla controricorrente[OSCURATO:PERSONA] e dal Condominio rinunciante.4.

Con il primo motivo di ricorso incidentale si censura la sentenza inepigrafe per avere omesso, nella condanna alle spese a carico delNumero registro generale 4036/2025Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 14330/2026Data pubblicazione 15/05/2026Condominio, il rimborso delle spese di contributo unificato e bollo pari a €2.556,00, regolarmente richiesto nella nota spese.4.1.Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.L’importo indicato dalle ricorrenti incidentali si riferisce essenzialmenteal pagamento del contributo unificato, che dà luogo a un'obbligazionerestitutoria ex lege di importo predeterminato, gravante sulla partesoccombente per effetto della condanna alle spese e sottratta alla potestàdel giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, siaquanto alla determinazione dell’ammontare.

Ne segue che il giudice non ètenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare e la condannaalle spese, anche quando taccia sul contributo, vale come titolo esecutivoper il suo recupero, senza che neppure ricorrano i presupposti per lacorrezione di errore materiale del provvedimento giudiziale privo diriferimento al contributo unificato (Cass. n. 18828/2015, Cass. n.18529/2019, Cass. n. 25611/2025).

Difetta, di conseguenza, l’interesse acensurare l’omessa menzione esplicita di una voce la cui ripetibilità è giàassicurata dal titolo formato.5.

Il secondo motivo del ricorso incidentale è fondato.Si censura la sentenza in epigrafe per avere compensato integralmentele spese di lite di primo e di secondo grado tra le appellanti e l’intervenutaAntonella [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell’art. 92 co. 2 c.p.c., in assenza di gravied eccezionali ragioni e in difetto di soccombenza, anche parziale, delleLa Corte d’appello ha motivato la compensazione nei seguenti termini:«Devono, invece, essere integralmente compensate le spese tra BottaAntonella e le altre parti atteso che la stessa avendo spiegato un merointervento ad adiuvandum del condominio non ha nella sostanzaaggravato le altrui difese».

La motivazione si articola dunque su dueelementi: la qualificazione dell’intervento di [OSCURATO:PERSONA] come meroNumero registro generale 4036/2025Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 14330/2026Data pubblicazione 15/05/2026intervento ad adiuvandum del Condominio e il giudizio di nonaggravamento sostanziale delle altrui difese.L’art. 92 co. 2 c.p.c., nel contenuto normativo risultante dall’interventodi Corte Cost. n. 77/2018, consente la compensazione delle spese (oltreche in caso di soccombenza reciproca) in caso di assoluta novità dellaquestione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto allequestioni dirimenti, ovvero in caso di altre analoghe gravi ed eccezionaliragioni.

A parte la disamina di ogni altra questione, certo è che il caso dispecie non è coperto dall’estensione introdotta dalla giurisprudenzacostituzionale.

Infatti, una valutazione attinente semplicemente all’entità outilità dell’attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa non puògiustificare la compensazione delle spese: per tacere del tipo di ragione,non si intravedono nemmeno i caratteri di gravità ed eccezionalità.L’apprezzamento sull’entità dell’attività difensiva può certamente incideresull’ammontare della liquidazione, ma non consente di derogare alprincipio, già enunciato dalla Suprema Corte, secondo il quale il soggettoche interviene resta assoggettato al principio della soccombenza (Cass. n.10786/2025, Cass. n. 12025/2017).L’accoglimento del motivo conduce alla cassazione della sentenzaimpugnata limitatamente al capo della compensazione delle spese delgiudizio di appello tra [OSCURATO:PERSONA] e le appellanti, ora ricorrentiincidentali, società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Conceicao.

Non essendo ne-cessari sul punto ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel meri-to ai sensi dell’art. 384 co. 2 c.p.c.Il valore della causa al fine della liquidazione delle spese a caricodell’interveniente [OSCURATO:PERSONA] si individua sulla base dell’importo del suo creditodi € 85.000,00, in quanto ella aveva eseguito l’intervento a tutela di quelcredito e quindi in quei limiti era stata svolta l’attività difensiva nei suoiconfronti e si era concretizzata la sua soccombenza.

Per l’effetto, si rico-noscono sia per il primo che per il secondo grado gli importi corrisponden-Numero registro generale 4036/2025Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 14330/2026Data pubblicazione 15/05/2026ti, per tutte le fasi, ai minimi del relativo scaglione, in ragione della limita-ta entità dell’attività difensiva determinata dall’intervento di cui ha dato6.In ordine al riparto delle spese del giudizio di legittimità, la rinuncia alricorso del Condominio ne impone la condanna alla rifusione delle spese afavore delle controricorrenti e ricorrenti incidentali società [OSCURATO:PERSONA] e DaConceicao, in conformità al decreto; nel contempo, l’accoglimento del ri-corso incidentale nei confronti della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ne impone lacondanna alla rifusione delle relative spese, determinate tenendo contodel valore del ricorso incidentale accolto.

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione limitatamente al ricorsoprincipale;accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiara inammissibile ilprimo motivo di ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna AntonellaBotta al pagamento, in favore delle appellanti [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].r.l. e [OSCURATO:PERSONA] Adaiana, delle spese del primo gradodi giudizio che liquida in € 7.052,00 per compensi e delle spese delsecondo grado di giudizio che liquida in € 7.160,00 per compensi, oltre alrimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% delcompenso e agli accessori di legge;condanna il [OSCURATO:PERSONA] 91 al pagamento, in favore delle ricorrentiincidentali [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.200,00per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nellamisura del 15% del compenso e agli accessori di legge; condanna lacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione a favore delle ricorrenti incidentalidelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi eNumero registro generale 4036/2025Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 14330/2026Data pubblicazione 15/05/2026€ 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generalinella misura del 15% del compenso e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledella Corte di Cassazione, il 06/05/2026.La PresidenteLinalisa Cavallino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nistratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatoAlessandra Tommolillo-ricorrente-controIl Giardino di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] Adaiana, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorrenti incidentali-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3332/2024depositata il 06/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4036/2025Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 14330/2026Data pubblicazione 15/05/20261.[OSCURATO:PERSONA] 91 di Milano ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza in epigrafe, conla quale la Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e da Adaiana DaConceicao [OSCURATO:PERSONA], aveva riformato la sentenza di primo grado,rigettando la domanda del Condominio di accertamento della simulazioneassoluta del contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulatoil 18 febbraio 2020 tra la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];aveva condannato il Condominio alla rifusione delle spese di lite dientrambi i gradi a favore delle appellanti e aveva compensato le spese dilite di entrambi i gradi tra il Condominio e l’appellata [OSCURATO:PERSONA],interveniente in primo grado.Con i quattro motivi di ricorso il Condominio ha denunciato, in estremasintesi: il travisamento della prova (primo motivo); la violazione dell’art.100 c.p.c. in relazione all’art. 1415 co. 2 c.c. e all’art. 2645-bis c.c.(secondo motivo); la nullità della sentenza per omesso rilievo dellacessazione della materia del contendere (terzo motivo); la violazione degliartt. 91 e 100 c.p.c. in tema di soccombenza virtuale (quarto motivo).Hanno resistito con unico controricorso con ricorso incidentale affidato adue motivi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e Adaiana DaConceicao [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].2.Il 3 ottobre 2025 il Condominio ha depositato atto di rinuncia alricorso.Con decreto n. 33232/2025 depositato e comunicato il 19 dicembre2025, il Presidente titolare ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art.391 c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, liquidate in € 4.200,00 per compensi ed € 200,00 perNumero registro generale 4036/2025Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 14330/2026Data pubblicazione 15/05/2026esborsi, nonché avvisando le parti che nel termine di dieci giorni dallacomunicazione potevano chiedere la fissazione dell’udienza.In data 29 dicembre 2025 Giardino di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione eAdaiana [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato istanza difissazione di udienza, chiedendo la revoca del decreto di estinzione,evidenziando che il loro ricorso incidentale non era condizionato e quindisopravviveva alla rinuncia al ricorso principale.È stata fissata l’adunanza camerale, in prossimità della quale ilricorrente principale e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoriaillustrativa.All’esito dell’adunanza camerale del 6 maggio 2026 la Corte ha riservatoil deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Preliminarmente, si dà atto che il decreto con il quale il Presidentedella Sezione aveva dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione haperso efficacia, in conseguenza della richiesta di fissazione di udienzatempestivamente proposta dalle ricorrenti incidentali (Cass. SU n.19980/2014, Cass. n. 16625/2015, Cass. n. 30948/2025).2.La rinuncia al ricorso principale, rispettosa dei requisiti di forma di cuiall’art. 390 co. 2 c.p.c., produce ex art. 391 c.p.c. l’estinzione del giudiziolimitatamente a tale ricorso.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co. 1-quater d.P.R. n.115/2002 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato(Cass. n. 34025/2023).3.Quindi si deve procedere alla disamina del ricorso incidentale, inquanto è stato enunciato già da Cass. Sez. U 2-5-2011 n. 8925 il principiosecondo il quale la rinuncia all’impugnazione principale non determinal’inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva, che va esaminata (nellostesso senso, per tutte, Cass. Sez. 1 4-10-2024 n. 26064, Cass. Sez. 6-13-5-2022 n. 13888, Cass. Sez. 3 14-3-2022 n. 8116). Come evidenziatoNumero registro generale 4036/2025Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 14330/2026Data pubblicazione 15/05/2026dalla Sezioni Unite, la previsione dell’art. 334 co. 2 cod. proc. civ. nontrova applicazione nell’ipotesi di rinuncia all’impugnazione principale; ciòin quanto, non avendo la parte destinataria della rinuncia alcun potere diopporsi all’iniziativa dell’avversario, l’ipotetica assimilazione di tale ipotesia quelle dell’inammissibilità e dell’improcedibilità dell’impugnazioneprincipale finirebbe per rimettere l’esito dell’impugnazione incidentaletardiva all’esclusiva volontà dell’impugnante principale. Inoltre, il ricorsoincidentale tardivo può essere proposto indipendentemente dal fatto cheinvesta un capo autonomo della sentenza e, quindi, l’interesse aimpugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito ècontenuta nell’art. 371 cod. proc. civ. e si deve consentire alla parte cheavrebbe accettato la decisione di contrastare l’iniziativa della controparte,volta a rimettere comunque in discussione l’assetto di interessi derivantedalla pronuncia impugnata (Cass. Sez. 3 17-9-2025 n. 25469, Cass. Sez.U 28-3-2024 n. 8486, Cass. Sez. 2 28-11-2023 n. 33015).La sede camerale dispensa dal ripercorrere l’evoluzione giurisprudenzia-le sui limiti di ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva, essendosufficiente evidenziare come l’esito attuale, di cui ai precedenti sopra cita-ti, riporta opportunamente al punto di partenza: la lettera della legge. Perquanto rilevante, l’art. 334 co. 1 c.p.c. dispone che «Le parti, contro lequali è stata proposta impugnazione […] possono proporre impugnazioneincidentale anche quando per esse è decorso il termine». Non si dispongo-no limiti dipendenti dal carattere tardivo dell’impugnazione incidentale. Siprevede solo il presupposto: l’essere la parte destinatariadell’impugnazione principale.Quindi, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorsoincidentale tardivo formulata nelle loro memorie dalla controricorrente[OSCURATO:PERSONA] e dal Condominio rinunciante.4. Con il primo motivo di ricorso incidentale si censura la sentenza inepigrafe per avere omesso, nella condanna alle spese a carico delNumero registro generale 4036/2025Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 14330/2026Data pubblicazione 15/05/2026Condominio, il rimborso delle spese di contributo unificato e bollo pari a €2.556,00, regolarmente richiesto nella nota spese.4.1.Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.L’importo indicato dalle ricorrenti incidentali si riferisce essenzialmenteal pagamento del contributo unificato, che dà luogo a un'obbligazionerestitutoria ex lege di importo predeterminato, gravante sulla partesoccombente per effetto della condanna alle spese e sottratta alla potestàdel giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, siaquanto alla determinazione dell’ammontare. Ne segue che il giudice non ètenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare e la condannaalle spese, anche quando taccia sul contributo, vale come titolo esecutivoper il suo recupero, senza che neppure ricorrano i presupposti per lacorrezione di errore materiale del provvedimento giudiziale privo diriferimento al contributo unificato (Cass. n. 18828/2015, Cass. n.18529/2019, Cass. n. 25611/2025). Difetta, di conseguenza, l’interesse acensurare l’omessa menzione esplicita di una voce la cui ripetibilità è giàassicurata dal titolo formato.5. Il secondo motivo del ricorso incidentale è fondato.Si censura la sentenza in epigrafe per avere compensato integralmentele spese di lite di primo e di secondo grado tra le appellanti e l’intervenutaAntonella [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell’art. 92 co. 2 c.p.c., in assenza di gravied eccezionali ragioni e in difetto di soccombenza, anche parziale, delleLa Corte d’appello ha motivato la compensazione nei seguenti termini:«Devono, invece, essere integralmente compensate le spese tra BottaAntonella e le altre parti atteso che la stessa avendo spiegato un merointervento ad adiuvandum del condominio non ha nella sostanzaaggravato le altrui difese». La motivazione si articola dunque su dueelementi: la qualificazione dell’intervento di [OSCURATO:PERSONA] come meroNumero registro generale 4036/2025Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 14330/2026Data pubblicazione 15/05/2026intervento ad adiuvandum del Condominio e il giudizio di nonaggravamento sostanziale delle altrui difese.L’art. 92 co. 2 c.p.c., nel contenuto normativo risultante dall’interventodi Corte Cost. n. 77/2018, consente la compensazione delle spese (oltreche in caso di soccombenza reciproca) in caso di assoluta novità dellaquestione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto allequestioni dirimenti, ovvero in caso di altre analoghe gravi ed eccezionaliragioni. A parte la disamina di ogni altra questione, certo è che il caso dispecie non è coperto dall’estensione introdotta dalla giurisprudenzacostituzionale. Infatti, una valutazione attinente semplicemente all’entità outilità dell’attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa non puògiustificare la compensazione delle spese: per tacere del tipo di ragione,non si intravedono nemmeno i caratteri di gravità ed eccezionalità.L’apprezzamento sull’entità dell’attività difensiva può certamente incideresull’ammontare della liquidazione, ma non consente di derogare alprincipio, già enunciato dalla Suprema Corte, secondo il quale il soggettoche interviene resta assoggettato al principio della soccombenza (Cass. n.10786/2025, Cass. n. 12025/2017).L’accoglimento del motivo conduce alla cassazione della sentenzaimpugnata limitatamente al capo della compensazione delle spese delgiudizio di appello tra [OSCURATO:PERSONA] e le appellanti, ora ricorrentiincidentali, società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Conceicao. Non essendo ne-cessari sul punto ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel meri-to ai sensi dell’art. 384 co. 2 c.p.c.Il valore della causa al fine della liquidazione delle spese a caricodell’interveniente [OSCURATO:PERSONA] si individua sulla base dell’importo del suo creditodi € 85.000,00, in quanto ella aveva eseguito l’intervento a tutela di quelcredito e quindi in quei limiti era stata svolta l’attività difensiva nei suoiconfronti e si era concretizzata la sua soccombenza. Per l’effetto, si rico-noscono sia per il primo che per il secondo grado gli importi corrisponden-Numero registro generale 4036/2025Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 14330/2026Data pubblicazione 15/05/2026ti, per tutte le fasi, ai minimi del relativo scaglione, in ragione della limita-ta entità dell’attività difensiva determinata dall’intervento di cui ha dato6.In ordine al riparto delle spese del giudizio di legittimità, la rinuncia alricorso del Condominio ne impone la condanna alla rifusione delle spese afavore delle controricorrenti e ricorrenti incidentali società [OSCURATO:PERSONA] e DaConceicao, in conformità al decreto; nel contempo, l’accoglimento del ri-corso incidentale nei confronti della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ne impone lacondanna alla rifusione delle relative spese, determinate tenendo contodel valore del ricorso incidentale accolto. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione limitatamente al ricorsoprincipale;accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiara inammissibile ilprimo motivo di ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna AntonellaBotta al pagamento, in favore delle appellanti [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].r.l. e [OSCURATO:PERSONA] Adaiana, delle spese del primo gradodi giudizio che liquida in € 7.052,00 per compensi e delle spese delsecondo grado di giudizio che liquida in € 7.160,00 per compensi, oltre alrimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% delcompenso e agli accessori di legge;condanna il [OSCURATO:PERSONA] 91 al pagamento, in favore delle ricorrentiincidentali [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.200,00per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nellamisura del 15% del compenso e agli accessori di legge; condanna lacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione a favore delle ricorrenti incidentalidelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi eNumero registro generale 4036/2025Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 14330/2026Data pubblicazione 15/05/2026€ 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generalinella misura del 15% del compenso e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledella Corte di Cassazione, il 06/05/2026.La PresidenteLinalisa Cavallino
Sentenza Cassazione n. 14330/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris