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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 giugno 2026

Cassazione n. 20770/2026

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te principale -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2499 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 11012/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 20770/2026Data pubblicazione 19/06/2026- controricorrenti - ricorrenti incidentali -avverso la sentenza n. 4031/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 20/11/2024 R.G.N. 232/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DanutaGaszowska, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giàdipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]. - società integralmentepartecipata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma ed affidataria inhouse di commesse e progetti - successivamente transitati dal15.2.2019 alle dipendenze di altra società a partecipazioneregionale, hanno agito nei confronti della originaria datrice dilavoro per il pagamento di somme ad essi spettanti a titolo diaumenti contrattuali maturati per il periodo dall’aprile 2015 alfebbraio 2018 in ragione del rinnovo del CCNL del settoreterziario siglato il 31.03.2015, non corrisposti poiché dettadatrice di lavoro aveva affermato di essere vincolata dallanormativa in tema di blocco delle retribuzioni stabilito per isoggetti pubblici, da estendere anche ai propri dipendenti.Nell’adire il Tribunale di Roma per far valere detterivendicazioni, i lavoratori avevano chiamato in giudizio anchel’INPS, per ottenere il versamento dei contributi previdenziali edassistenziali dovuti sulle differenze retributive rivendicate.2.

La Corte d’Appello di Roma, riformando parzialmente lasentenza del Tribunale che aveva accolto integralmente ladomanda, ha limitato tale accoglimento al periodo dal1.01.2016 al 28.02.2018.Numero registro generale 11012/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 20770/2026Data pubblicazione 19/06/20262.1.

La Corte territoriale ha argomentato richiamando quantostabilito da Corte Cost. 23.07.2015, n. 178 in ordine al bloccostipendiale e della contrattazione collettiva previsto dall’art. 9(commi 1 e 17) del d.l. n. 78/2010, il primo, esteso fino al31.12.2014 dal d.p.r. n. 122/2013, il secondo prorogato fino al31.12.2015 dalla legge n. 190/2014.A tal proposito, la Corte d’Appello ha richiamato i principi diequilibrio di bilancio, rilevanti ai sensi dell’art. 81 Cost., cheavevano indotto la Corte Costituzionale a ritenere legittime lemisure anzidette, ma non le norme relative all’ulteriore prorogadel blocco della contrattazione, dichiarate incostituzionali a fardata dalla pubblicazione della pronuncia e con effetto a venire.2.2.

Da ciò la Corte territoriale ha desunto l’illegittimità delrifiuto di Capitale lavoro s.p.a. di riconoscere gli adeguamentidei trattamenti economici previsti dall’anzidetto CCNL di dirittoprivato a decorrere dall’anno 2015, rifiuto che però dovevaritenersi ingiustificato solo dal 1.01.2016, ossia a partire daltermine del blocco delle retribuzioni, e fino al 28.2.2018, datasu cui erano state calibrate le domande giudiziali.2.3.

In proposito la Corte d’Appello, pur escludendo chepotessero operare le misure di contenimento dei costi del lavoropreviste per le società a partecipazione pubblica dall’art. 19 deld.lgs. n. 175/2016, in ragione della loro subordinazione aprovvedimenti datoriali da recepire nella contrattazione disecondo livello, nella specie mai intervenuta, ha affermatoinvece che dovessero trovare applicazione le disposizionidell’art. 9 del d.l. n. 78/2010 nei limiti tracciati dalla richiamatadecisione della Consulta.Numero registro generale 11012/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 20770/2026Data pubblicazione 19/06/20263. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sullabase di tre motivi.4.

I lavoratori hanno depositato controricorso, contenenteanche quattro motivi di ricorso incidentale, illustrato damemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.5.

Anche l’INPS ha depositato controricorso con cui ha dichiaratodi rimettersi alla decisione della Corte di cassazione, chiedendola rifusione delle spese processuali sostenute.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso principale è stata dedotta la«violazione e falsa applicazione dell’art. 19, commi 5 e 6, deld.lgs. n. 175/2016 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Errata interpretazione della sentenza della Corte Costituzionalen. 178/2015».2.

Con altro motivo di impugnazione è stata dedotta «Violazionedi legge.

Erronea interpretazione dell’art. 19 commi 5 e 6 D.Lgsn. 175/2016 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Violazione ed errata interpretazione della Deliberazione G.P. n.902/41 del 27.10.2010».3.

Con l’ultimo motivo di ricorso, è stata denunciata «Violazionedi legge.

Erronea interpretazione dell’art. 19, commi 5 e 6, deld.lgs. 175/2016 in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. – Valenzadegli atti di indirizzo del Socio».4.

Il primo motivo del ricorso incidentale deduce la violazione efalsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 9, commi 1,2-bis e 17 del d.l. n. 78 del 2010, dell’art. 16, co. 1, lett. b) ec) del d.l. n. 98 del 2011, dell’art. 1, co. 453 della legge n. 147del 2013, dell’art. 1, co. 254, della legge n. 190 del 2014, oltreche del comma 3 dell’art. 1 della legge n. 196 del 2009, e conNumero registro generale 11012/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 20770/2026Data pubblicazione 19/06/2026esso si afferma che la Corte d’Appello avrebbe erroneamenteritenuto applicabile a [OSCURATO:SOCIETA]., società apartecipazione pubblica, la disciplina sul blocco dellacontrattazione collettiva pubblica, destinata ad operare soltantorispetto agli enti inseriti nel conto economico consolidato dellapubblica amministrazione, quali individuati annualmentedall’Istat ai sensi dell’art. 1, co. 3 della legge n. 196/2009, fra iquali la s.p.a. anzidetta non era mai stata inclusa.5.

Il secondo motivo denuncia la violazione delle medesimedisposizioni di cui sopra, rispetto all’art. 14 delle disp. prel. alc.c., nonché all’art. 18, comma 2-bis d.l. n. 112/2008, esuccessive modificazioni ed integrazioni, e all’art. 19, co. 5 e 6del d.lgs. n. 175/2016, al fine di sottolineare l’impossibilità diun’applicazione analogica o estensiva della normativa sul bloccodella contrattazione, avente carattere derogatorio edeccezionale, rispetto ad organismi per i quali essa non eraprevista, e tenuto conto dell’esistenza di una disciplina specificasul contenimento dei costi del personale per le società apartecipazione pubblica (art. 18 co. 2-bis, del d.l., n. 112 cit. eart. 19, co. 5 e 6 del d.lgs. n. 175/2016).Esso, al pari del motivo precedente, è volto a far rilevare che aidipendenti di Capitale lavoro s.p.a. sarebbero stati da applicarei trattamenti di cui alla contrattazione collettiva di diritto privatofin dal momento della loro entrata in vigore nell’aprile del 2015,senza possibilità di attribuire effetto al blocco di cui allanormativa riguardante i soli enti pubblici di cui al menzionatoconto economico consolidato.6.

Il terzo motivo di ricorso incidentale, richiama nuovamente lestesse disposizioni, di cui denuncia la violazione ai sensi dell’art.Numero registro generale 11012/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 20770/2026Data pubblicazione 19/06/2026360 n. 3 c.p.c., nonché l’errata interpretazione della sentenzadella Corte Costituzionale n. 178/2015, per far rilevare come,anche in ipotesi di applicabilità del blocco stipendiale e dellacontrattazione collettiva pubblica, vi fosse stata comunquedeclaratoria di illegittimità di tale blocco a far data dallapubblicazione della pronuncia della Consulta, avvenuta il29.07.2015, sicché gli incrementi rivendicati avrebbero dovutoessere riconosciuti almeno dal 30.07.2015.7.

Infine, il quarto motivo, anch’esso subordinato come sopra,denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.)dell’art. 92 c.p.c., sostenendo l’erroneità della compensazionedelle spese dei due gradi disposta dalla Corte d’Appello,applicata nonostante la riduzione minima degli importi pretesistabilita dalla stessa Corte.8.

In data 9.12.2025 la ricorrente ha depositato atto di rinunciaal ricorso ed alle domande in esso contenute, dichiarando diprendere atto delle decisioni di questa Corte pronunciate ingiudizi analoghi, con la quale essa si era espressa in sensosfavorevole per la Società (sentt. nn. 26341/25, 26666/25,25707/25, 25715/25, 26667/25, 26339/25, 26447/25,26343/25, 26344/25), chiedendo quindi la compensazione dellespese del presente giudizio.9.

Osserva questa Corte che tale rinuncia, rispettosa deirequisiti di cui all’art. 390 c.p.c., benché ritualmente comunicatadalla cancelleria il 10.12.2025 alle parti controricorrenti, nonrisulta essere stata accettata da queste, atteso che l’INPS nonha dato alcun riscontro alla comunicazione, mentre i lavoratori,ricorrenti incidentali, nella memoria depositata il 7.05.2026, nonhanno manifestato volontà di accettazione, ribadendo anziNumero registro generale 11012/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 20770/2026Data pubblicazione 19/06/2026l’infondatezza del ricorso principale e la fondatezza di quelloincidentale, ed insistendo per la condanna della controparte allarifusione delle spese del giudizio di legittimità.9.1.

Al riguardo è necessario rilevare che, sebbene la rinunciaal ricorso per cassazione non necessiti di accettazione perchépossa dichiararsi l’estinzione del giudizio (Cass. n.10140/2020), quest’ultima non può essere pronunciata se,come nella fattispecie, la parte controricorrente ha propostoricorso incidentale, il quale va comunque esaminato, nonessendo condizionato all’accoglimento del principale, e poiché larinuncia all'impugnazione principale non determina l'inefficaciadi quella incidentale tardiva (Cass. n. 26064/2024).9.2.

In base a tali principi, l’estinzione del giudizio può perciòessere dichiarata limitatamente al ricorso principale, dovendoinvece il giudizio proseguire con l’esame del ricorso incidentale.10.

A tal riguardo va rilevato che sulle stesse questioni poste datale ricorso incidentale, questa Corte si è già pronunciata con lasentenza n. 25703/2025, che ha fornito una serie di utiliindicazioni per il complessivo inquadramento della fattispecie inesame.11.

Il quadro normativo di riferimento è stato così ricostruitodalle anzidette decisioni.11.1.

L’art. 9, co. 1, del d.l. n. 78/2010, conv. con mod. in leggen. 122/2010, ha stabilito il blocco retributivo per gli anni 2011,2012 e 2013, con riferimento alle «amministrazioni pubblicheinserite nel conto economico consolidato della pubblicaamministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale distatistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge31 dicembre 2009, n. 196».Numero registro generale 11012/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 20770/2026Data pubblicazione 19/06/2026Il comma 17 dello stesso articolo ha disposto inoltre che «Nonsi dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedurecontrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 delpersonale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni».11.2.

Il blocco delle retribuzioni è stato, più volte prorogato, finoal 31.12.2015.11.3.

In questo periodo di tempo, l’art. 4, co. 11 del d.l. n.95/2012, conv. in legge n. 135/2012, ha introdotto disposizionidi contenimento della spesa per il personale per le «societàcontrollate direttamente o indirettamente dalle pubblicheamministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubblicheamministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato»(art. 4, co. 1, del citato d.l. n. 95), stabilendo che «a decorreredal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamentoeconomico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cuial comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superarequello ordinariamente spettante per l'anno 2011».11.4.

Ma già in precedenza, l’art. 18, co. 2-bis del d.l. n.112/2008, nel testo introdotto con d.l. n. 78/2009, conv. conmod. in legge n. 102/2009, aveva previsto che le società apartecipazione locale che «siano titolari di affidamenti diretti diservizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzionivolte a soddisfare esigenze di interesse generale aventicarattere non industriale né commerciale, ovvero che svolganodi funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nelNumero registro generale 11012/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 20770/2026Data pubblicazione 19/06/2026conto economico consolidato della pubblica amministrazione …adeguano ... le proprie politiche di personale alle disposizionivigenti per le amministrazioni controllanti in materia dicontenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di naturaretributiva o indennitaria e per consulenze».12.

Il quadro normativo appena richiamato, al quale ha fattoriferimento anche il ricorso incidentale, è rilevante ai finidell’esame del primo motivo di esso, al quale sono in certamisura collegati anche il secondo, con il quale si deducel’esistenza di specifiche disposizioni sulle società apartecipazione pubblica in materia di contenimento dei loro costidi gestione, ed il terzo.13. [OSCURATO:SOCIETA]. non è inserita nel conto economicoconsolidato della pubblica amministrazione dianzi richiamato,sicché – sotto tale profilo - ad essa non potrebbero perciòtrovare applicazione le cennate disposizioni dettate dall’art. 9del d.l. n. 78/2010.

V’è però da interrogarsi se,indipendentemente da tale circostanza, alla fattispecie oggettodi giudizio possano applicarsi quelle altre disposizioni,specificamente dettate per le società a partecipazione pubblicalocale, di cui all’art. 4, co. 11 del d.l. n. 95/2012 ed all’art. 18,co. 2-bis del d.l. n. 112/2008 citati in precedenza, le qualiperseguono obiettivi di contenimento delle spese per ilpersonale non dissimili da quelli cui si riferisce l’art. 9, co. 1, deld.l. n. 78/2010.14.

A tal proposito occorre rilevare che, come sottolineato dallasurrichiamata sentenza n. 25703/2025 di questa Corte, laquestione va risolta sul piano della disciplina propria deiNumero registro generale 11012/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 20770/2026Data pubblicazione 19/06/2026trattamenti economici del personale delle società partecipate,quale evolutasi a partire dalla legge n. 147 del 2013.14.1 Prima che entrasse in vigore tale legge, per effetto deltesto allora vigente dell’art. 18, co. 2-bis del d.l. n. 112/2008cit., le dinamiche retributive, ed i vincoli rispetto ad esseimposte dagli enti locali controllanti, erano destinati ad operareanche per le società controllate, indipendentemente da richiamiformali di altre disposizioni successive.14.2.

A partire dalla modifica dell’art. 18, co. 2-bis cit. dispostadall’art. 1, comma 557, della legge n. 147/2013 – non a casocontestualmente abrogativa in modo espresso dell’art. 4,comma 11, del d.l. n. 95/2012 (art. 1 comma 562) – è l’interosistema dell’adeguamento dei trattamenti economici deidipendenti delle partecipate a mutare, secondo tratti destinati aporre al centro la contrattazione collettiva di secondo livellocome mezzo di adeguamento strutturale, rispettoso della naturapuramente civilistica del rapporti e della contrattazionecollettiva applicabile.Nella medesima direzione risultano indirizzate le modifichesuccessivamente apportate dall’art. 4, comma 12 bis, del d.l. n.66/2014, conv., con mod. dalla legge n. 89/2014, dall’art. 3,comma 5-quinquies, del d.l. n. 90/2014, conv., con mod. dallalegge n. 114/2014, e con il d.lgs. n. 175/2016, nel cui art. 19,commi 5 e 6, è confluita la disciplina della materia quanto allesocietà partecipate.14.3.

È quindi a detto sistema di adeguamento - tale in sé dasuperare la disciplina precedentemente prevista, basata su attiunilateralmente adottati dall’ente controllante - che deve farsiriferimento da quel momento storico in poi.

Ne deriva quindiNumero registro generale 11012/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 20770/2026Data pubblicazione 19/06/2026che, indipendentemente da altri dati formali o legati alla naturasoggettiva, è proprio sul piano sostanziale che la normativa diblocco di cui al citato art. 9 d.l. n. 78/2010 non può dirsi riferibileai dipendenti delle società partecipate, e quindi idonea adimpedire l’erogazione degli incrementi del CCNL di diritto privatomaturati nel 2015 rivendicati dagli odierni controricorrenti.14.4 Ciò in quanto è solo la contrattazione di secondo livello - enon atti unilaterali dell’ente controllante, sia pur attuativi dinorme di contenimento della spesa - a poter disporre in sensoriduttivo di diritti economici precedentemente riconosciuti,contrattazione che nel caso in esame non vi è mai stata.15.

In una tale prospettiva, non ha quindi rilievo, ai fini delladecorrenza del diritto agli aumenti contrattuali rivendicati dagliex dipendenti della società ricorrente, il richiamo operato dallasentenza impugnata al fatto che Corte Cost. n. 178 del 2015 hariconosciuto la legittimità del blocco retributivo fino alla data disua proroga finale (31.12.2025), fermo restando, in ogni caso,che tale blocco ha come riferimento i dipendenti delleamministrazioni pubbliche inserite nel conto economicoconsolidato della pubblica amministrazione.16.

Da quanto detto deriva la fondatezza del primo motivo diricorso incidentale, volto ad ottenere il riconoscimento aborigine dei benefici contrattuali maturati nel 2015 con il rinnovodel CCLN applicabile, e quindi dal 1.04.2015, e non solo – comestabilito dalla Corte territoriale – dal momento del venire menodel menzionato blocco delle retribuzioni.17.

L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale,comporta l’assorbimento del secondo motivo (con cui si ragionain ordine all’estensibilità o meno del regime proprio del c.d.Numero registro generale 11012/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 20770/2026Data pubblicazione 19/06/2026elenco Istat ad enti in esso non espressamente previsti, profilosuperato dalla più ampia ricostruzione dell’evoluzione normativadi cui si è detto), del terzo motivo (volto in via subordinata adottenere gli incrementi almeno fin dalla data di pubblicazionedella sentenza della Corte Costituzionale, e che è parimentisuperato dalla ricostruzione di diritto sopra svolta) e del quartomotivo (riguardante la regolazione delle spese di lite dei giudizidi merito, che resta caducata ex art. 336, co. 1, c.p.c. e chedovrà avvenire ex novo in sede di rinvio).18.

Alle anzidette statuizioni consegue la cassazione dellasentenza impugnata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello,in diversa composizione, che deciderà sulle spettanzeeconomiche da riconoscere ai controricorrenti oggetto delricorso incidentale facendo applicazione dei principi quisviluppati, e provvedendo anche alla liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.19.

In considerazione dell’intervenuta rinuncia al ricorsoprincipale, non sussistono le condizioni per il versamento, acarico della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n.115 del 2002 (Cass. n. 34025/2023).

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio relativamente al ricorsoprincipale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, conassorbimento degli altri, cassa la sentenza impugnata inrelazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma,in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 11012/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 20770/2026Data pubblicazione 19/06/2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te principale -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2499 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 11012/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 20770/2026Data pubblicazione 19/06/2026- controricorrenti - ricorrenti incidentali -avverso la sentenza n. 4031/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 20/11/2024 R.G.N. 232/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DanutaGaszowska, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giàdipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]. - società integralmentepartecipata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma ed affidataria inhouse di commesse e progetti - successivamente transitati dal15.2.2019 alle dipendenze di altra società a partecipazioneregionale, hanno agito nei confronti della originaria datrice dilavoro per il pagamento di somme ad essi spettanti a titolo diaumenti contrattuali maturati per il periodo dall’aprile 2015 alfebbraio 2018 in ragione del rinnovo del CCNL del settoreterziario siglato il 31.03.2015, non corrisposti poiché dettadatrice di lavoro aveva affermato di essere vincolata dallanormativa in tema di blocco delle retribuzioni stabilito per isoggetti pubblici, da estendere anche ai propri dipendenti.Nell’adire il Tribunale di Roma per far valere detterivendicazioni, i lavoratori avevano chiamato in giudizio anchel’INPS, per ottenere il versamento dei contributi previdenziali edassistenziali dovuti sulle differenze retributive rivendicate.2. La Corte d’Appello di Roma, riformando parzialmente lasentenza del Tribunale che aveva accolto integralmente ladomanda, ha limitato tale accoglimento al periodo dal1.01.2016 al 28.02.2018.Numero registro generale 11012/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 20770/2026Data pubblicazione 19/06/20262.1. La Corte territoriale ha argomentato richiamando quantostabilito da Corte Cost. 23.07.2015, n. 178 in ordine al bloccostipendiale e della contrattazione collettiva previsto dall’art. 9(commi 1 e 17) del d.l. n. 78/2010, il primo, esteso fino al31.12.2014 dal d.p.r. n. 122/2013, il secondo prorogato fino al31.12.2015 dalla legge n. 190/2014.A tal proposito, la Corte d’Appello ha richiamato i principi diequilibrio di bilancio, rilevanti ai sensi dell’art. 81 Cost., cheavevano indotto la Corte Costituzionale a ritenere legittime lemisure anzidette, ma non le norme relative all’ulteriore prorogadel blocco della contrattazione, dichiarate incostituzionali a fardata dalla pubblicazione della pronuncia e con effetto a venire.2.2. Da ciò la Corte territoriale ha desunto l’illegittimità delrifiuto di Capitale lavoro s.p.a. di riconoscere gli adeguamentidei trattamenti economici previsti dall’anzidetto CCNL di dirittoprivato a decorrere dall’anno 2015, rifiuto che però dovevaritenersi ingiustificato solo dal 1.01.2016, ossia a partire daltermine del blocco delle retribuzioni, e fino al 28.2.2018, datasu cui erano state calibrate le domande giudiziali.2.3. In proposito la Corte d’Appello, pur escludendo chepotessero operare le misure di contenimento dei costi del lavoropreviste per le società a partecipazione pubblica dall’art. 19 deld.lgs. n. 175/2016, in ragione della loro subordinazione aprovvedimenti datoriali da recepire nella contrattazione disecondo livello, nella specie mai intervenuta, ha affermatoinvece che dovessero trovare applicazione le disposizionidell’art. 9 del d.l. n. 78/2010 nei limiti tracciati dalla richiamatadecisione della Consulta.Numero registro generale 11012/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 20770/2026Data pubblicazione 19/06/20263. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sullabase di tre motivi.4. I lavoratori hanno depositato controricorso, contenenteanche quattro motivi di ricorso incidentale, illustrato damemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.5. Anche l’INPS ha depositato controricorso con cui ha dichiaratodi rimettersi alla decisione della Corte di cassazione, chiedendola rifusione delle spese processuali sostenute.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso principale è stata dedotta la«violazione e falsa applicazione dell’art. 19, commi 5 e 6, deld.lgs. n. 175/2016 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Errata interpretazione della sentenza della Corte Costituzionalen. 178/2015».2. Con altro motivo di impugnazione è stata dedotta «Violazionedi legge. Erronea interpretazione dell’art. 19 commi 5 e 6 D.Lgsn. 175/2016 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Violazione ed errata interpretazione della Deliberazione G.P. n.902/41 del 27.10.2010».3. Con l’ultimo motivo di ricorso, è stata denunciata «Violazionedi legge. Erronea interpretazione dell’art. 19, commi 5 e 6, deld.lgs. 175/2016 in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. – Valenzadegli atti di indirizzo del Socio».4. Il primo motivo del ricorso incidentale deduce la violazione efalsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 9, commi 1,2-bis e 17 del d.l. n. 78 del 2010, dell’art. 16, co. 1, lett. b) ec) del d.l. n. 98 del 2011, dell’art. 1, co. 453 della legge n. 147del 2013, dell’art. 1, co. 254, della legge n. 190 del 2014, oltreche del comma 3 dell’art. 1 della legge n. 196 del 2009, e conNumero registro generale 11012/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 20770/2026Data pubblicazione 19/06/2026esso si afferma che la Corte d’Appello avrebbe erroneamenteritenuto applicabile a [OSCURATO:SOCIETA]., società apartecipazione pubblica, la disciplina sul blocco dellacontrattazione collettiva pubblica, destinata ad operare soltantorispetto agli enti inseriti nel conto economico consolidato dellapubblica amministrazione, quali individuati annualmentedall’Istat ai sensi dell’art. 1, co. 3 della legge n. 196/2009, fra iquali la s.p.a. anzidetta non era mai stata inclusa.5. Il secondo motivo denuncia la violazione delle medesimedisposizioni di cui sopra, rispetto all’art. 14 delle disp. prel. alc.c., nonché all’art. 18, comma 2-bis d.l. n. 112/2008, esuccessive modificazioni ed integrazioni, e all’art. 19, co. 5 e 6del d.lgs. n. 175/2016, al fine di sottolineare l’impossibilità diun’applicazione analogica o estensiva della normativa sul bloccodella contrattazione, avente carattere derogatorio edeccezionale, rispetto ad organismi per i quali essa non eraprevista, e tenuto conto dell’esistenza di una disciplina specificasul contenimento dei costi del personale per le società apartecipazione pubblica (art. 18 co. 2-bis, del d.l., n. 112 cit. eart. 19, co. 5 e 6 del d.lgs. n. 175/2016).Esso, al pari del motivo precedente, è volto a far rilevare che aidipendenti di Capitale lavoro s.p.a. sarebbero stati da applicarei trattamenti di cui alla contrattazione collettiva di diritto privatofin dal momento della loro entrata in vigore nell’aprile del 2015,senza possibilità di attribuire effetto al blocco di cui allanormativa riguardante i soli enti pubblici di cui al menzionatoconto economico consolidato.6. Il terzo motivo di ricorso incidentale, richiama nuovamente lestesse disposizioni, di cui denuncia la violazione ai sensi dell’art.Numero registro generale 11012/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 20770/2026Data pubblicazione 19/06/2026360 n. 3 c.p.c., nonché l’errata interpretazione della sentenzadella Corte Costituzionale n. 178/2015, per far rilevare come,anche in ipotesi di applicabilità del blocco stipendiale e dellacontrattazione collettiva pubblica, vi fosse stata comunquedeclaratoria di illegittimità di tale blocco a far data dallapubblicazione della pronuncia della Consulta, avvenuta il29.07.2015, sicché gli incrementi rivendicati avrebbero dovutoessere riconosciuti almeno dal 30.07.2015.7. Infine, il quarto motivo, anch’esso subordinato come sopra,denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.)dell’art. 92 c.p.c., sostenendo l’erroneità della compensazionedelle spese dei due gradi disposta dalla Corte d’Appello,applicata nonostante la riduzione minima degli importi pretesistabilita dalla stessa Corte.8. In data 9.12.2025 la ricorrente ha depositato atto di rinunciaal ricorso ed alle domande in esso contenute, dichiarando diprendere atto delle decisioni di questa Corte pronunciate ingiudizi analoghi, con la quale essa si era espressa in sensosfavorevole per la Società (sentt. nn. 26341/25, 26666/25,25707/25, 25715/25, 26667/25, 26339/25, 26447/25,26343/25, 26344/25), chiedendo quindi la compensazione dellespese del presente giudizio.9. Osserva questa Corte che tale rinuncia, rispettosa deirequisiti di cui all’art. 390 c.p.c., benché ritualmente comunicatadalla cancelleria il 10.12.2025 alle parti controricorrenti, nonrisulta essere stata accettata da queste, atteso che l’INPS nonha dato alcun riscontro alla comunicazione, mentre i lavoratori,ricorrenti incidentali, nella memoria depositata il 7.05.2026, nonhanno manifestato volontà di accettazione, ribadendo anziNumero registro generale 11012/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 20770/2026Data pubblicazione 19/06/2026l’infondatezza del ricorso principale e la fondatezza di quelloincidentale, ed insistendo per la condanna della controparte allarifusione delle spese del giudizio di legittimità.9.1. Al riguardo è necessario rilevare che, sebbene la rinunciaal ricorso per cassazione non necessiti di accettazione perchépossa dichiararsi l’estinzione del giudizio (Cass. n.10140/2020), quest’ultima non può essere pronunciata se,come nella fattispecie, la parte controricorrente ha propostoricorso incidentale, il quale va comunque esaminato, nonessendo condizionato all’accoglimento del principale, e poiché larinuncia all'impugnazione principale non determina l'inefficaciadi quella incidentale tardiva (Cass. n. 26064/2024).9.2. In base a tali principi, l’estinzione del giudizio può perciòessere dichiarata limitatamente al ricorso principale, dovendoinvece il giudizio proseguire con l’esame del ricorso incidentale.10. A tal riguardo va rilevato che sulle stesse questioni poste datale ricorso incidentale, questa Corte si è già pronunciata con lasentenza n. 25703/2025, che ha fornito una serie di utiliindicazioni per il complessivo inquadramento della fattispecie inesame.11. Il quadro normativo di riferimento è stato così ricostruitodalle anzidette decisioni.11.1. L’art. 9, co. 1, del d.l. n. 78/2010, conv. con mod. in leggen. 122/2010, ha stabilito il blocco retributivo per gli anni 2011,2012 e 2013, con riferimento alle «amministrazioni pubblicheinserite nel conto economico consolidato della pubblicaamministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale distatistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge31 dicembre 2009, n. 196».Numero registro generale 11012/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 20770/2026Data pubblicazione 19/06/2026Il comma 17 dello stesso articolo ha disposto inoltre che «Nonsi dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedurecontrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 delpersonale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni».11.2. Il blocco delle retribuzioni è stato, più volte prorogato, finoal 31.12.2015.11.3. In questo periodo di tempo, l’art. 4, co. 11 del d.l. n.95/2012, conv. in legge n. 135/2012, ha introdotto disposizionidi contenimento della spesa per il personale per le «societàcontrollate direttamente o indirettamente dalle pubblicheamministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubblicheamministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato»(art. 4, co. 1, del citato d.l. n. 95), stabilendo che «a decorreredal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamentoeconomico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cuial comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superarequello ordinariamente spettante per l'anno 2011».11.4. Ma già in precedenza, l’art. 18, co. 2-bis del d.l. n.112/2008, nel testo introdotto con d.l. n. 78/2009, conv. conmod. in legge n. 102/2009, aveva previsto che le società apartecipazione locale che «siano titolari di affidamenti diretti diservizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzionivolte a soddisfare esigenze di interesse generale aventicarattere non industriale né commerciale, ovvero che svolganodi funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nelNumero registro generale 11012/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 20770/2026Data pubblicazione 19/06/2026conto economico consolidato della pubblica amministrazione …adeguano ... le proprie politiche di personale alle disposizionivigenti per le amministrazioni controllanti in materia dicontenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di naturaretributiva o indennitaria e per consulenze».12. Il quadro normativo appena richiamato, al quale ha fattoriferimento anche il ricorso incidentale, è rilevante ai finidell’esame del primo motivo di esso, al quale sono in certamisura collegati anche il secondo, con il quale si deducel’esistenza di specifiche disposizioni sulle società apartecipazione pubblica in materia di contenimento dei loro costidi gestione, ed il terzo.13. [OSCURATO:SOCIETA]. non è inserita nel conto economicoconsolidato della pubblica amministrazione dianzi richiamato,sicché – sotto tale profilo - ad essa non potrebbero perciòtrovare applicazione le cennate disposizioni dettate dall’art. 9del d.l. n. 78/2010. V’è però da interrogarsi se,indipendentemente da tale circostanza, alla fattispecie oggettodi giudizio possano applicarsi quelle altre disposizioni,specificamente dettate per le società a partecipazione pubblicalocale, di cui all’art. 4, co. 11 del d.l. n. 95/2012 ed all’art. 18,co. 2-bis del d.l. n. 112/2008 citati in precedenza, le qualiperseguono obiettivi di contenimento delle spese per ilpersonale non dissimili da quelli cui si riferisce l’art. 9, co. 1, deld.l. n. 78/2010.14. A tal proposito occorre rilevare che, come sottolineato dallasurrichiamata sentenza n. 25703/2025 di questa Corte, laquestione va risolta sul piano della disciplina propria deiNumero registro generale 11012/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 20770/2026Data pubblicazione 19/06/2026trattamenti economici del personale delle società partecipate,quale evolutasi a partire dalla legge n. 147 del 2013.14.1 Prima che entrasse in vigore tale legge, per effetto deltesto allora vigente dell’art. 18, co. 2-bis del d.l. n. 112/2008cit., le dinamiche retributive, ed i vincoli rispetto ad esseimposte dagli enti locali controllanti, erano destinati ad operareanche per le società controllate, indipendentemente da richiamiformali di altre disposizioni successive.14.2. A partire dalla modifica dell’art. 18, co. 2-bis cit. dispostadall’art. 1, comma 557, della legge n. 147/2013 – non a casocontestualmente abrogativa in modo espresso dell’art. 4,comma 11, del d.l. n. 95/2012 (art. 1 comma 562) – è l’interosistema dell’adeguamento dei trattamenti economici deidipendenti delle partecipate a mutare, secondo tratti destinati aporre al centro la contrattazione collettiva di secondo livellocome mezzo di adeguamento strutturale, rispettoso della naturapuramente civilistica del rapporti e della contrattazionecollettiva applicabile.Nella medesima direzione risultano indirizzate le modifichesuccessivamente apportate dall’art. 4, comma 12 bis, del d.l. n.66/2014, conv., con mod. dalla legge n. 89/2014, dall’art. 3,comma 5-quinquies, del d.l. n. 90/2014, conv., con mod. dallalegge n. 114/2014, e con il d.lgs. n. 175/2016, nel cui art. 19,commi 5 e 6, è confluita la disciplina della materia quanto allesocietà partecipate.14.3. È quindi a detto sistema di adeguamento - tale in sé dasuperare la disciplina precedentemente prevista, basata su attiunilateralmente adottati dall’ente controllante - che deve farsiriferimento da quel momento storico in poi. Ne deriva quindiNumero registro generale 11012/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 20770/2026Data pubblicazione 19/06/2026che, indipendentemente da altri dati formali o legati alla naturasoggettiva, è proprio sul piano sostanziale che la normativa diblocco di cui al citato art. 9 d.l. n. 78/2010 non può dirsi riferibileai dipendenti delle società partecipate, e quindi idonea adimpedire l’erogazione degli incrementi del CCNL di diritto privatomaturati nel 2015 rivendicati dagli odierni controricorrenti.14.4 Ciò in quanto è solo la contrattazione di secondo livello - enon atti unilaterali dell’ente controllante, sia pur attuativi dinorme di contenimento della spesa - a poter disporre in sensoriduttivo di diritti economici precedentemente riconosciuti,contrattazione che nel caso in esame non vi è mai stata.15. In una tale prospettiva, non ha quindi rilievo, ai fini delladecorrenza del diritto agli aumenti contrattuali rivendicati dagliex dipendenti della società ricorrente, il richiamo operato dallasentenza impugnata al fatto che Corte Cost. n. 178 del 2015 hariconosciuto la legittimità del blocco retributivo fino alla data disua proroga finale (31.12.2025), fermo restando, in ogni caso,che tale blocco ha come riferimento i dipendenti delleamministrazioni pubbliche inserite nel conto economicoconsolidato della pubblica amministrazione.16. Da quanto detto deriva la fondatezza del primo motivo diricorso incidentale, volto ad ottenere il riconoscimento aborigine dei benefici contrattuali maturati nel 2015 con il rinnovodel CCLN applicabile, e quindi dal 1.04.2015, e non solo – comestabilito dalla Corte territoriale – dal momento del venire menodel menzionato blocco delle retribuzioni.17. L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale,comporta l’assorbimento del secondo motivo (con cui si ragionain ordine all’estensibilità o meno del regime proprio del c.d.Numero registro generale 11012/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 20770/2026Data pubblicazione 19/06/2026elenco Istat ad enti in esso non espressamente previsti, profilosuperato dalla più ampia ricostruzione dell’evoluzione normativadi cui si è detto), del terzo motivo (volto in via subordinata adottenere gli incrementi almeno fin dalla data di pubblicazionedella sentenza della Corte Costituzionale, e che è parimentisuperato dalla ricostruzione di diritto sopra svolta) e del quartomotivo (riguardante la regolazione delle spese di lite dei giudizidi merito, che resta caducata ex art. 336, co. 1, c.p.c. e chedovrà avvenire ex novo in sede di rinvio).18. Alle anzidette statuizioni consegue la cassazione dellasentenza impugnata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello,in diversa composizione, che deciderà sulle spettanzeeconomiche da riconoscere ai controricorrenti oggetto delricorso incidentale facendo applicazione dei principi quisviluppati, e provvedendo anche alla liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.19. In considerazione dell’intervenuta rinuncia al ricorsoprincipale, non sussistono le condizioni per il versamento, acarico della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n.115 del 2002 (Cass. n. 34025/2023). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio relativamente al ricorsoprincipale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, conassorbimento degli altri, cassa la sentenza impugnata inrelazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma,in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 11012/2025Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 20770/2026Data pubblicazione 19/06/2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]