CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 novembre 2024
Cassazione n. 34592/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29663-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 694/2022 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/10/2022 R.G.N. 412/2022; Oggetto R.G.N.29663/2022 Cron. Rep. Ud.08/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. Con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato la sentenza con la quale la quale la Corte di appello di Bologna ha respinto il reclamo proposto avverso la sentenza resa all’esito del giudizio di opposizione che aveva confermato la illegittimità del licenziamento intimato ad [OSCURATO:PERSONA], la condanna della società alla indennità risarcitoria nella misura di dieci mensilità e condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all’indennità sostitutiva della reintegra nella misura di quindici mensilità della retribuzione globale di fatto comprensiva dei benefit aziendali; la parte intimata ha depositato controricorso; 2. parte ricorrente ha depositato rinunzia che è stata accettata dalla controparte; Considerato che 1. è stato depositato atto di rinunzia al ricorso della parte ricorrente la quale risulta accettata dalla parte controricorrente; 2. essendo rinuncia ed accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del processo, giusta l’art. 391, comma primo, c.p.c. 4.; 3. alla declaratoria di estinzione consegue la inapplicabilità dell’art. art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 34025/2023, Cass. n. 33175/2015); P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese Così deciso in Roma nell’adunan