CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21965/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del rappresentante legale pro tempore,[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale enomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 63P26 F158 M).- RICORRENTE –CONTROla REGIONE LAZIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delPresidente della Giunta regionale, rappresentata e difesa, in ragionedi procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69S55 F839 D).Numero registro generale 1591/2022Numero sezionale 5052/2026Numero di raccolta generale 21965/2026Data pubblicazione 26/06/2026- CONTRORICORSO –per la cassazione della sentenza n. 3064/5/2021 della Commissionetributaria regionale del Lazio, depositata in data 16 giugno 2021, nonnotificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 23 giugno 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale delLazio respingeva l’appello proposto dalla suindicata ricorrente avverso lapronuncia di primo grado che aveva, a sua volta, respinto il ricorsooriginario diretto a conseguire l'annullamento dell’avviso diaccertamento con cui la Regione Lazio aveva chiesto alla ricorrente ilpagamento, a titolo di IRESA (Imposta regionale sulle emissioni sonoredegli aeromobili) prevista dall'art. 5 della legge regionale del Lazio n.2/2013, degli importi relativi al periodo 1° maggio/31 dicembre 2013,dovuti per tutti gli atterraggi e decolli effettuati dalla Compagnia aereanel periodo interessato;2. avverso tale pronuncia la predetta Compagnia aerea proponevaricorso per cassazione, notificandolo in data 14 gennaio 2022,formulando sette motivi di impugnazione;3. la Regione Lazio ha controdedotto con atto notificato il 21 febbraio2022, depositando il 17 aprile 2026 memoria;4. con nota depositata il 24 aprile 2026 la ricorrente ha chiesto didichiarare estinto il giudizio con compensazione delle spese legali;[OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 1591/2022Numero sezionale 5052/2026Numero di raccolta generale 21965/2026Data pubblicazione 26/06/20261. con la citata nota, la Compagnia aerea in epigrafe indicata,prendendo atto dell’orientamento della Corte di cassazione sul temagiuridico oggetto di controversia, sancito da plurime pronunce nellemore intervenute, ha ritenuto di «non proseguire nel presente giudizio»,chiedendo che «sia dichiarato estinto, con compensazione delle speselegali, come per i giudizi in cui si è espressa»;2. alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto,sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.;3. le spese del presente grado di giudizio vanno compensate, tenutoconto che la giurisprudenza della Corte (v. Cass. n. 37146/2022; Cass.n. 36479/2022; Cass. n. 35988/2022; Cass. n. 34000/2022; Cass. n.34001/2022; Cass. n. 34002/2022; Cass. n. 36439/2022; Cass.n.36235/2022; Cass. n. 34730/2022; Cass. n. 34729/2022; Cass. n.34259/2022; Cass. n. 34253/2022; Cass. n.34249/2022; Cass. n.34228//2022; Cass. n. 32774/2022; Cass. n. 32763/2022; Cass. n.32760/2020; Cass. n. 32775/2022; Cass. n. 33230/2022), espressasi insenso sfavorevole alle tesi della ricorrente, è sopravvenuta allaproposizione del ricorso su di un tema all’epoca nuovo nell’elaborazionedel giudice di legittimità;4. non ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, dellal. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimastosoccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, trattandosi di conseguenza prevista per i casi tipicidel rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità e, caratterizzandosi come di misura eccezionale, latosensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile,pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v. tra le tante, Cass.n. 2921/2024; Cass. n. 34025/2023).Numero registro generale 1591/2022Numero sezionale 5052/2026Numero di raccolta generale 21965/2026Data pubblicazione 26/06/2026 P.Q.Mla Corte dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le spese delpresente grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]