CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20470/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende in forza di procura speciale in atti– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentate edifese entrambe come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente –Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 968/2024Numero sezionale 4930/2026Numero di raccolta generale 20470/2026Data pubblicazione 17/06/2026per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio n. 4874/11/2023, depositata in data 13/08/2023e notificata in data 23/10/2023udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Dalla notifica dell’atto impugnato derivava la presente controversiarelativa all’iscrizione ipotecaria sulla quota di proprietà di un immobiledell’appellante, fondata su più cartelle di pagamento e su precedenti attidella riscossione. L’appellante impugnava la decisione di primo grado, cheaveva respinto il ricorso, sostenendo che la comunicazione preventiva diiscrizione ipotecaria non risultava validamente notificata, che mancavaprova idonea dell’indirizzo PEC a lui riferibile, che gli atti prodotti non eranosottoscritti e che non era stata data comunicazione dell’avviso di depositodella raccomandata informativa. Deduceva inoltre la decadenza e laprescrizione dei crediti iscritti a ruolo, nonché la genericità e il difetto dimotivazione delle cartelle presupposte. Chiedeva quindi la riforma dellasentenza e l’annullamento degli atti impugnati.Nel giudizio di appello si costituivano l’Agenzia delle entrate-Riscossione e l’Agenzia delle entrate, entrambe insistendo per il rigettodell’impugnazione. La prima ribadiva la regolarità delle notifiche dell’attoimpugnato e degli atti presupposti, contestando anche le eccezioni diprescrizione e decadenza; la seconda sosteneva la legittimità dell’operatodell’amministrazione finanziaria e richiamava la competenza dell’agentedella riscossione in ordine ai vizi del procedimento esattivo. La RegioneLazio rimaneva intimata.La Corte riteneva infondato l’appello.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 968/2024Numero sezionale 4930/2026Numero di raccolta generale 20470/2026Data pubblicazione 17/06/2026Osservava anzitutto che, secondo la giurisprudenza di legittimità,l’omessa notifica di un atto presupposto poteva essere fatta valereimpugnando l’atto consequenziale, anche con contestazioni di merito sullapretesa tributaria. Tuttavia, nel caso concreto, rilevava che l’impugnazioneera stata proposta cumulativamente e che ciò determinava la sanatoria delvizio di notifica ex art. 156 c.p.c., con la conseguenza dell’inammissibilitàdell’appello per tardività ai sensi dell’art. 21 del d. Lgs. n. 546 del 1992.Esaminando poi le doglianze sulla validità delle notifiche, la Corteaffermava che l’agente della riscossione poteva provare la regolarità dellanotifica anche mediante produzione di copie, senza necessità di depositaregli originali o copie integrali, e che la consegna al domicilio del destinatariofaceva presumere la conoscenza dell’atto. Nel caso di specie rilevava inoltreche la censura dell’appellante era formulata in termini generici e chel’Agenzia delle entrate-Riscossione aveva documentato la regolarenotificazione delle cartelle in diverse epoche. In mancanza di una specificae idonea contestazione contraria, la Corte riteneva non superate lerisultanze documentali prodotte dalla parte resistente.Per tali ragioni l’appello veniva integralmente respinto e venivaconfermata la sentenza di primo grado.Ricorre questa Corte il contribuente con atto affidato a due motivi didoglianza.Resistono con unico controricorso l’Agenzia delle Entrate e ilriscossore.Il contribuente ha depositato memoria.Ragioni della decisioneE’ in atti documentazione attestante – a fronte della dichiarazione resadal contribuente in memoria – la attivazione della procedura dicancellazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’iscrizioneCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 968/2024Numero sezionale 4930/2026Numero di raccolta generale 20470/2026Data pubblicazione 17/06/2026ipotecaria oggetto del giudizio, alla luce della quale la parte ha chiestodichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere, di cui,peraltro, alla luce della sola documentazione prodotta, non sussistono ipresupposti.Tuttavia, la stessa istanza di cessazione della materia del contendere,che non possiede i caratteri tipici di una rinuncia né consta essere statanotificata alla costituita Agenzia, manifesta il sopraggiunto difetto diinteresse della contribuente ad insistere nella trattazione e decisione delricorso dalla medesima proposto.Esso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile (cfr. Cass. Sez.L., n. 25625/2020: “nel giudizio di cassazione, la dichiarazione disopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa daldifensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazionedella materia del contendere - che presuppone che le parti si diano attoreciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanzialededotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in talsenso - ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 c.p.c., con laconseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di taledisposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinarel'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità delricorso, atteso che l'interesse posto a fondamento di quest'ultimo devesussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anchesuccessivamente fino alla decisione della causa”).Visto l’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione delle spese di lite.Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna dellacontribuente al cd. doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, dellalegge n. 228 del 2012, giacché, come visto, la dichiarazione diinammissibilità del ricorso dipende dalla rappresentazione di un suoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 968/2024Numero sezionale 4930/2026Numero di raccolta generale 20470/2026Data pubblicazione 17/06/2026sopravvenuto difetto di interesse: invero, la misura del raddoppio delcontributo unificato, che si applica ai soli casi tipici di rigetto o dichiarazionedi inammissibilità originaria od improcedibilità dell'impugnazione, avendonatura eccezionale e “lato sensu” sanzionatoria, soggiace al divieto diestensioni analogiche (cfr., “mutatis mutandis” si veda Cass. n.34025/2023). P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.Così deciso in Roma, il 12 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi TinarelliCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5