CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 maggio 2024
Cassazione n. 19841/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24385-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 111, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 648/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/03/2021 R.G.N. 1592/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Oggetto R.G.N.24385/2021 Cron. Rep. Ud.21/05/2024 CC 1. La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la sussistenza, dalla data del 6 settembre 2016,di trasferimento dell’azienda, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA], oggi il [OSCURATO:SOCIETA]., con la qualifica di giornalista redattore ordinario ai sensi del c.n.l.g. e, per l’effetto, condannato la società al pagamento delle retribuzioni arretrate in favore della Zavatta, nella misura di € 3.134,77 lordi mensili, a decorrere dal momento dell’acquisizione dell’azienda, oltre interessi e rivalutazione monetaria; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di un unico articolato motivo; la parte intimata ha depositato controricorso; 3. successivamente è stato depositato atto sottoscritto dai procuratori di entrambe le parti con il quale i medesimi, dato atto dell’avvenuta definizione della controversia a mezzo di accordo transattivo, hanno dichiarato di rinunziare al giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c.; Considerato che 1. con atto sottoscritto da entrambi i procuratori delle parti, questi ultimi, muniti dei corrispondenti poteri, dato atto che la controversia era stata definita in via transattiva, hanno dichiarato congiuntamente di rinunziare al giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c.; 2. alla stregua di quanto sopra deve ritenersi perfezionata l’accettazione della rinunzia della parte controricorrente (in tali termini dovendo qualificarsi la dichiarazione di rinunzia congiunta riferibile al procuratore della controricorrente); 3. essendo rinuncia ed accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio, giusta l’art. 391, comma primo, c.p.c. 4; 4. alla declaratoria di estinzione consegue la inapplicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 34025/2023, Cass. n. 33175/2015); P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso i