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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 09697/2024

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31881/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato digitale presso PEC [OSCURATO:EMAIL], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, in persona del Ministro pro tempore; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Oggetto: R.G.N. 31881/2021 Ud. 20/03/2024CC Sez.

S4/L- R.G. 31881/2021 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 2 di 4 [OSCURATO:PERSONA] X [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lirappresenta e difende –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d'appello Palermo n. 1239/2021 depositata il 11/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] GUZZOha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello Palermo n. 1239/2021 depositata in data 11 novembre 2021 , la quale, in accoglimento del gravame proposto congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] X [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 1/2020, ha respinto la domanda della stessa [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere, ex art. 33, Legge n. 104/1992, il diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2018/2019.

2. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] X [OSCURATO:PERSONA].

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

Sez.

S4/L- R.G. 31881/2021 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 3 di 4

4. Sono state depositate dalla ricorrente sia una “[OSCURATO:PERSONA]” sia una “[OSCURATO:PERSONA]”, evidenziando il sopravvenuto venire meno dell’interesse a coltivare l’impugnazione, avendo la stessa ottenuto il trasferimento a seguito di procedura di mobilità relativa all’anno scolastico 2022/2023 e concludendo per la declaratoria di estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese dei tre gradi di giudizio.

I controricorrenti hanno dichiarato di prendere atto della rinuncia, aderendo alla richiesta di compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte deve prendere atto dell’intervenuta cessazione della materia del contenderea seguito del venire meno dell’interesse della ricorrente a coltivare l’impugnazione ed alla sostanziale adesione dei controricorrenti alle nuove conclusioni rassegnate dalla ricorrente , la quale palesa il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sul merito della vertenza (Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 25625 del 12/11/2020; Cass. Sez. 5 -Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017 ).

2. Quanto alle spese di lite, il regolamento delle medesime resta retto dall’intesa intercorsa tra le parti, le quali hanno previsto la compensazione delle spese dei tre gradi di giudizio.

3. Stante il tenore della pronuncia, non vi sono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass. n. 34025/2023; Cass. n. 23175/2015), senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione in dispositivo di detta non Sez.

S4/L- R.G. 31881/2021 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 4 di 4 sussistenza, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez.

U, n. 4315/2020).

Il meccanismo sanzionatorio di cui alla citata previsione, infatti, è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forzadi intervenuto accordo negoziale fra le parti (Cass.

S.U. n. 8980/2018).

P. Q. M. La Corte: dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso.

Compensa integralmente fra le parti le spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31881/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato digitale presso PEC [OSCURATO:EMAIL], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, in persona del Ministro pro tempore; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Oggetto: R.G.N. 31881/2021 Ud. 20/03/2024CC Sez. S4/L- R.G. 31881/2021 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 2 di 4 [OSCURATO:PERSONA] X [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lirappresenta e difende –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d'appello Palermo n. 1239/2021 depositata il 11/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] GUZZOha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello Palermo n. 1239/2021 depositata in data 11 novembre 2021 , la quale, in accoglimento del gravame proposto congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] X [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 1/2020, ha respinto la domanda della stessa [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere, ex art. 33, Legge n. 104/1992, il diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2018/2019. 2. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] X [OSCURATO:PERSONA]. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Sez. S4/L- R.G. 31881/2021 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 3 di 4 4. Sono state depositate dalla ricorrente sia una “[OSCURATO:PERSONA]” sia una “[OSCURATO:PERSONA]”, evidenziando il sopravvenuto venire meno dell’interesse a coltivare l’impugnazione, avendo la stessa ottenuto il trasferimento a seguito di procedura di mobilità relativa all’anno scolastico 2022/2023 e concludendo per la declaratoria di estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese dei tre gradi di giudizio. I controricorrenti hanno dichiarato di prendere atto della rinuncia, aderendo alla richiesta di compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte deve prendere atto dell’intervenuta cessazione della materia del contenderea seguito del venire meno dell’interesse della ricorrente a coltivare l’impugnazione ed alla sostanziale adesione dei controricorrenti alle nuove conclusioni rassegnate dalla ricorrente , la quale palesa il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sul merito della vertenza (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 25625 del 12/11/2020; Cass. Sez. 5 -Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017 ). 2. Quanto alle spese di lite, il regolamento delle medesime resta retto dall’intesa intercorsa tra le parti, le quali hanno previsto la compensazione delle spese dei tre gradi di giudizio. 3. Stante il tenore della pronuncia, non vi sono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass. n. 34025/2023; Cass. n. 23175/2015), senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione in dispositivo di detta non Sez. S4/L- R.G. 31881/2021 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 4 di 4 sussistenza, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. U, n. 4315/2020). Il meccanismo sanzionatorio di cui alla citata previsione, infatti, è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forzadi intervenuto accordo negoziale fra le parti (Cass. S.U. n. 8980/2018). P. Q. M. La Corte: dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso. Compensa integralmente fra le parti le spese