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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 11192/2026

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LL'ISTRUZIONE), in persona del Ministro pro tempore,2026 [OSCURATO:PERSONA] RESPIGHI1483 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi ex lege dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 2121/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 24/05/2022 R.G.N. 2884/2019;Numero registro generale 28596/2022Numero sezionale 1483/2026Numero di raccolta generale 11192/2026Data pubblicazione 26/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].- Con sentenza del 24 maggio 2022, la Corte d’Appello di Romaconfermava la decisione resa dal Tribunale di Latina e rigettavala domanda proposta dalla ricorrente nei confronti del Ministerodell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e del ConservatorioStatale di Musica “[OSCURATO:PERSONA]” di Latina, avente adoggetto la declaratoria del diritto dell’istante, docente di ruoloa tempo indeterminato della disciplina “Poesia per musica edrammaturgia musicale” in servizio dall’anno scolastico 2011-2012 quale titolare della relativa cattedra presso ilConservatorio “[OSCURATO:PERSONA]” di [OSCURATO:PERSONA], altrasferimento presso il Conservatorio “[OSCURATO:PERSONA]” diLatina con assegnazione della cattedra di “Poesia per musica edrammaturgia musicale” resasi vacante dall’anno accademico2016-2017 per il trasferimento del precedente titolare, e lacondanna al risarcimento del danno.- Per la cassazione di tale decisione ricorre la lavoratrice,affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono conunico controricorso il Ministero dell’Istruzione e del Merito ed ilConservatorio “[OSCURATO:PERSONA]” di Latina.- In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente hadepositato rinuncia agli atti e al ricorso per cassazione.L’Avvocatura dello Stato ha preso atto della rinuncia e non si èopposta alla compensazione delle spese.- RAGIONI DELLA DECISIONENell’approssimarsi dell’adunanza, la ricorrente ha depositatoNumero registro generale 28596/2022Numero sezionale 1483/2026Numero di raccolta generale 11192/2026rinunciare agli atti del giudizio e al ricorso iscritto al n.

RG 28596Data pubblicazione 26/04/2026del 2022, per essere intervenuto tra le parti un accordotransattivo.La controparte ha preso atto della rinuncia della ricorrente,precisando che non era intervenuta alcuna transazione se nonun accordo sulla possibile compensazione delle spese di lite afronte della rinuncia, e non si è opposta alla compensazionedelle spese di giudizio.L’esame dell’atto di rinuncia al ricorso con compensazione dellespese, di cui ha preso atto la controparte, è preliminareall’esame del ricorso.Come già affermato da questa Corte (v., Cass. n. 9474 del2020) quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbiafatto seguito l'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi ilprocesso non opera l'art. 391, comma 4, c.p.c., comemodificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condannaalle spese in danno del rinunciante spettando al giudice ilpotere discrezionale di negarla solo in presenza di specifichecircostanze meritevoli di apprezzamento.Nella specie, la difesa dello Stato pur non avallando che tra leparti fosse intervenuto un accordo transattivo, ha preso attodella rinuncia non opponendosi, e non si è opposta allacompensazione delle spese.Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione concompensazione delle relative spese del giudizio .

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e ne compensainteramente tra le parti le spese.Numero registro generale 28596/2022Numero sezionale 1483/2026Numero di raccolta generale 11192/2026Alla declaratoria di estinzione consegue la inapplicabilitàData pubblicazione 26/04/2026dell’art. art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012, in tema di raddoppio del contributo unificato (Cass. n.34025/2023, Cass. n. 33175/2015)Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19 marzo 2026La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LL'ISTRUZIONE), in persona del Ministro pro tempore,2026 [OSCURATO:PERSONA] RESPIGHI1483 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi ex lege dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 2121/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 24/05/2022 R.G.N. 2884/2019;Numero registro generale 28596/2022Numero sezionale 1483/2026Numero di raccolta generale 11192/2026Data pubblicazione 26/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].- Con sentenza del 24 maggio 2022, la Corte d’Appello di Romaconfermava la decisione resa dal Tribunale di Latina e rigettavala domanda proposta dalla ricorrente nei confronti del Ministerodell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e del ConservatorioStatale di Musica “[OSCURATO:PERSONA]” di Latina, avente adoggetto la declaratoria del diritto dell’istante, docente di ruoloa tempo indeterminato della disciplina “Poesia per musica edrammaturgia musicale” in servizio dall’anno scolastico 2011-2012 quale titolare della relativa cattedra presso ilConservatorio “[OSCURATO:PERSONA]” di [OSCURATO:PERSONA], altrasferimento presso il Conservatorio “[OSCURATO:PERSONA]” diLatina con assegnazione della cattedra di “Poesia per musica edrammaturgia musicale” resasi vacante dall’anno accademico2016-2017 per il trasferimento del precedente titolare, e lacondanna al risarcimento del danno.- Per la cassazione di tale decisione ricorre la lavoratrice,affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono conunico controricorso il Ministero dell’Istruzione e del Merito ed ilConservatorio “[OSCURATO:PERSONA]” di Latina.- In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente hadepositato rinuncia agli atti e al ricorso per cassazione.L’Avvocatura dello Stato ha preso atto della rinuncia e non si èopposta alla compensazione delle spese.- RAGIONI DELLA DECISIONENell’approssimarsi dell’adunanza, la ricorrente ha depositatoNumero registro generale 28596/2022Numero sezionale 1483/2026Numero di raccolta generale 11192/2026rinunciare agli atti del giudizio e al ricorso iscritto al n. RG 28596Data pubblicazione 26/04/2026del 2022, per essere intervenuto tra le parti un accordotransattivo.La controparte ha preso atto della rinuncia della ricorrente,precisando che non era intervenuta alcuna transazione se nonun accordo sulla possibile compensazione delle spese di lite afronte della rinuncia, e non si è opposta alla compensazionedelle spese di giudizio.L’esame dell’atto di rinuncia al ricorso con compensazione dellespese, di cui ha preso atto la controparte, è preliminareall’esame del ricorso.Come già affermato da questa Corte (v., Cass. n. 9474 del2020) quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbiafatto seguito l'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi ilprocesso non opera l'art. 391, comma 4, c.p.c., comemodificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condannaalle spese in danno del rinunciante spettando al giudice ilpotere discrezionale di negarla solo in presenza di specifichecircostanze meritevoli di apprezzamento.Nella specie, la difesa dello Stato pur non avallando che tra leparti fosse intervenuto un accordo transattivo, ha preso attodella rinuncia non opponendosi, e non si è opposta allacompensazione delle spese.Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione concompensazione delle relative spese del giudizio . P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e ne compensainteramente tra le parti le spese.Numero registro generale 28596/2022Numero sezionale 1483/2026Numero di raccolta generale 11192/2026Alla declaratoria di estinzione consegue la inapplicabilitàData pubblicazione 26/04/2026dell’art. art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012, in tema di raddoppio del contributo unificato (Cass. n.34025/2023, Cass. n. 33175/2015)Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19 marzo 2026La PresidenteIrene Tricomi
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