CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2025
Cassazione n. 24699/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23084/2020R.G. proposto REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore ed elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio Oggetto: Pubblica amministrazione R.G.N. 23084/2020 Ud. 09/07/2025CC Sez. S1 - R.G. 23084/2020 – CC 09/07/2025 - Pagina nr. 2 di 3 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO BARI n. 2563/2019 depositata il 10/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/07/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − REGIONE PUGLIA ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 2563/2019 depositata il 10/12/2019; − [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. − con atto depositato in data 24 giugno 2025 e ritualmente sottoscritto REGIONE PUGLIAha rinunciato al ricorso; − con atto depositato in data 25 giugno 2025, la controricorrent e , unitamente aipropri difensori, ha accettato la rinuncia; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, l’atto di rinuncia è stato accettato dalla controricorrente; Sez. S1 - R.G. 23084/2020 – CC 09/07/2025 - Pagina nr. 3 di 3 − il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese; − stante il tenore della pronuncia, non vi sono i presupposti per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass. n. 34025/2023; Cass. n. 23175/2015), senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione di non sussistenza in dispositivo, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. U, n. 4315/2020). P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile de