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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 23321/2026

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Petrolo-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4495/2020depositata il 24/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONERilevato che:Numero registro generale 9723/2021Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 23321/2026Data pubblicazione 15/07/2026- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n.4495/2020 della Corte d’appello di Roma, pubblicata in data 24.09.2020,sulla base di quattro motivi;- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso;- in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, con atto ritualmentesottoscritto, parte ricorrente ha depositato, in data 12.05.2026, rinuncia alricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., corredata di accettazione della rinunciada parte della controricorrente sottoscritta dal relativo difensore, conrichiesta di integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.Considerato che:- ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscrittodalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito dimandato speciale a tale effetto;- l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c. producel'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della parte cuisia stato notificato, determinando il passaggio in giudicato della sentenzaimpugnata ed il conseguente venir meno dell'interesse a contrastarel'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciantealle spese del giudizio (cfr.: Cass. n. 23840/2008; Cass. n. 21894/2009;Cass. n. 3971/2015; Cass. n. 10140/2020);- la notificazione o comunicazione a controparte sono prescritte da dettanorma al solo fine di sollecitare l'adesione delle controparti medesime allarinuncia, e di prevenire quindi alla radice la condanna alle spese delrinunciante (cfr. Cass. n. 28675/2005);- nel caso di specie, l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensoridella ricorrente muniti di procura speciale a tale scopo, è stato ritualmentedepositato in data 12.05.2026, corredato di tutti gli elementi richiesti dallanorma, pertanto, esso è idoneo a determinare l'estinzione del processo;- il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto;Numero registro generale 9723/2021Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 23321/2026Data pubblicazione 15/07/2026- sebbene l’accettazione della rinuncia sia stata sottoscritta unicamentedal difensore della controricorrente, non munito, a tal fine, di procuraspeciale, deve rilevarsi che, per quanto disposto dall’art. 391, secondocomma, c.p.c., la condanna alle spese della parte rinunciante è facoltativa(cfr.: Cass. n. 30148/2025) e che nella specie i procuratori di entrambe leparti hanno domandato la compensazione delle spese medesime dandosicché deve provvedersi in conformità;- in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012,che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versareun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazionein caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura siapplica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della suadeclaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misuraeccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e nonsuscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr.: Cass.n. 34025/2023; Cass. n. 23175/2015).

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa tra le parti le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 8 luglio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Petrolo-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4495/2020depositata il 24/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONERilevato che:Numero registro generale 9723/2021Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 23321/2026Data pubblicazione 15/07/2026- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n.4495/2020 della Corte d’appello di Roma, pubblicata in data 24.09.2020,sulla base di quattro motivi;- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso;- in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, con atto ritualmentesottoscritto, parte ricorrente ha depositato, in data 12.05.2026, rinuncia alricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., corredata di accettazione della rinunciada parte della controricorrente sottoscritta dal relativo difensore, conrichiesta di integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.Considerato che:- ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscrittodalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito dimandato speciale a tale effetto;- l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c. producel'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della parte cuisia stato notificato, determinando il passaggio in giudicato della sentenzaimpugnata ed il conseguente venir meno dell'interesse a contrastarel'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciantealle spese del giudizio (cfr.: Cass. n. 23840/2008; Cass. n. 21894/2009;Cass. n. 3971/2015; Cass. n. 10140/2020);- la notificazione o comunicazione a controparte sono prescritte da dettanorma al solo fine di sollecitare l'adesione delle controparti medesime allarinuncia, e di prevenire quindi alla radice la condanna alle spese delrinunciante (cfr. Cass. n. 28675/2005);- nel caso di specie, l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensoridella ricorrente muniti di procura speciale a tale scopo, è stato ritualmentedepositato in data 12.05.2026, corredato di tutti gli elementi richiesti dallanorma, pertanto, esso è idoneo a determinare l'estinzione del processo;- il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto;Numero registro generale 9723/2021Numero sezionale 1731/2026Numero di raccolta generale 23321/2026Data pubblicazione 15/07/2026- sebbene l’accettazione della rinuncia sia stata sottoscritta unicamentedal difensore della controricorrente, non munito, a tal fine, di procuraspeciale, deve rilevarsi che, per quanto disposto dall’art. 391, secondocomma, c.p.c., la condanna alle spese della parte rinunciante è facoltativa(cfr.: Cass. n. 30148/2025) e che nella specie i procuratori di entrambe leparti hanno domandato la compensazione delle spese medesime dandosicché deve provvedersi in conformità;- in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012,che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versareun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazionein caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura siapplica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della suadeclaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misuraeccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e nonsuscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr.: Cass.n. 34025/2023; Cass. n. 23175/2015). P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa tra le parti le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 8 luglio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
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