CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 17210/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12208-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3506/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/11/2021 R.G.N. 2843/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.12208/2022 Cron. Rep. Ud.07/05/2024 CC Rilevato che 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, di rigetto delle domande di [OSCURATO:PERSONA] intese all’accertamento del diritto all’inquadramento in mansioni superiori a quelle di formale appartenenza ed al risarcimento del danno per demansionamento e per forzata attività; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; la parte intimata ha depositato controricorso; 3. successivamente è stato depositato atto di rinunzia agli atti del giudizio di parte ricorrente che è stato accettato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; Considerato che 1. il difensore della ricorrente ha depositato telematicamente atto sottoscritto personalmente da [OSCURATO:PERSONA], con firma autenticata dal procuratore, in cui la odierna ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso ex art. 390 c.p.c.; a sua volta i l difensor e della controricorrente ha depositato dichiarazione di accettazione della rinunzia sottoscritta dal rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con firma autenticata dal procuratore; 2. rinuncia e accettazione sono entrambe “a spese compensate”; 3. essendo rinuncia ed accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio, giusta l’art. 391, comma primo, c.p.c. 4.4. in conformità alle concordi richieste dalle parti, le spese del giudizio devono intendersi integralmente compensate; 5. alla declaratoria di estinzione consegue la inapplicabilità dell’art. art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 34025/2023, Cass. n. 33175/2015); P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma